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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/07/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 755/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], con sede a Piazza Armerina in Largo San Giovanni n. 6 (c.f.:
[...]
), elettivamente domiciliato a Piazza Armerina in Via Ugo La Malfa n. 20 presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Alessia Di Giorgio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
-ATTRICE- contro
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvia Fazzi (c.f. ), presso il cui studio in Enna, C.F._1
P.zza Tremoglie 5 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/11/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti,
l'Avv. Alessia Di Giorgio, procuratore di parte attrice, ha così rassegnato le proprie conclusioni: “Visto il provvedimento dell'Ill.mo Sig. Magistrato con cui veniva disposta la trattazione scritta del presente
pagina 1 di 10 procedimento ex art. 127 cpc, la scrivente Avv. Alessia Di Giorgio, procuratore come in atti di parte attrice, respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, insiste nell'atto introduttivo del procedimento de quo e risposta depositata del procedimento de quo. In particolare, insiste affinché venga disposta la CTU volta alla identificazione dei soggetti che hanno sottoscritto le ricevute di consegna e il verbale di sostituzione del misuratore dal momento che non è indicata né l'identità dei soggetti sottoscrittori e né tantomeno è chiaro il rapporto tra i predetti e l' Parte_1
e la CTU al fine di valutare l'attendibilità degli allegati 16 e 16 ter di cui si contesta l'affidabilità
[...]
da un punto di vista tecnico. In subordine, parte attrice insiste in domanda volta a far rilevare la prescrizione dei crediti azionati, nonché l'inadempimento contrattuale della convenuta. Voglia il
Giudice concedere termini ex art. 190 cpc.”;
l'Avv. Fulvia Fazzi, procuratore della convenuta ha così concluso: “Con le odierne Controparte_1
note di trattazione scritta, la società richiama il contenuto degli scritti difensivi ed atti CP_1
depositati, rileva: - In via preliminare, FATTO NUOVO E SOPRAVVENUTO: Alla data odierna parte attrice ha maturato una ulteriore morosità di euro 285.612,09 (vd doc all.1) per consumi anni successivi alla introduzione del giudizio in esame. La condotta di parte attrice, colposa e negligente, rileva la pretestuosità della domanda giudiziale in esame, in concreto finalizzata solo a creare un argomento per paralizzare le attività esecutive che il Gestore deve intraprendere per l'adempimento.
Alla data odierna, parte attrice continua a beneficiare del servizio e NON HA PAGATO né il pregresso né i consumi successivi e non ha neanche chiesto un accordo bonario e/o rateizzazione ma anzi matura debiti crescenti. - In relazione al presente giudizio, si reitera l'eccezione di inammissibilità della richiesta istruttoria di nomina di CTU, costituendo quella richiesta una indebita inversione della prova, oltre che una palese violazione del principio enunciato dall'art. 2697 c.c. il [tentare di] rimettere al Tribunale l'onere di nominare un tecnico (CTU) che provi la circostanza che la parte attrice manca di provare. Sembra necessario precisare che quella prova, risulta, dopo innumerevoli anni impossibile da provare.
- Considerato che è infondata anche la dedotta CONTESTAZIONE DEI CONSUMI (vd punto n. 3 atto di citazione) poiché è stato provato che il contatore è stato sostituito con la presenza di personale della medesima struttura, come si evince dall'allegato verbale sottoscritto dall'operatore e dal referente la struttura ( vd all.1). - Considerato che è infondata l'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE, avendo la resistente intimando invece la sospensione della fornitura per gli impagati dall'anno 01/01/2013 in poi
(all lett e all dal 5 al 10). Si chiede che - la causa sia posta in decisione, anche con trattazione Pt_3
pagina 2 di 10 orale e rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c. CONCLUSIONI Si chiede rigettarsi la domanda attrice.
Quanto alla domanda sub n.1 atto di citazione la stessa è destituita di fondamento e la parte è tenuta a pagare quanto richiestole per l'importo di euro 61.145,00 consumi dal 01/01/2013 al 31/12/2017 siccome accertato e comprovato dagli atti depositati e non contestati da controparte da valere ex art.
115 c.p.c. come prova non contestata del debito dell'odierno attore. Si chiede rigettarsi le ulteriori domande non provate, generiche ed infondate”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , premesso di essere Parte_1 detentrice, in forza di regolare contratto, di locali di proprietà dell' siti in Piazza Controparte_2
Armerina in Largo San Giovanni n. 6, serviti da un'utenza idrica con numero cliente 25-03782-01 intestata all' e che il gestore del servizio idrico integrato è la Parte_4
convenuta ha dedotto che le sono state recapitate fatture per presunti consumi che Controparte_1 vanno dall'anno 2005 al 2016, per l'ammontare della somma di € 90.810,17, sebbene da un sopralluogo e da accertamenti eseguiti, sia emerso che il servizio è stato reso in violazione del contratto per cui parte convenuta ha diritto a richiedere il pagamento, atteso che l'acqua erogata non sarebbe potabile, a causa della presenza di batteri e che vi sarebbero state continue interruzioni del servizio che avrebbero costretto l' a ricorrere a fornitori esterni per assicurare il servizio agli ospiti Parte_1 della struttura. Ad insaputa dell'attrice, inoltre, avrebbe sostituito il contatore, “senza che CP_1
prima potesse verificarsi un valido contradittorio atto alla verifica congiunta dei consumi imputati alla
Cooperativa “ ”. Parte_1
Ha quindi chiesto l'attrice accertarsi, preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito azionato da ai sensi dell'art. 2498, n. 4, c.c. e, nel merito, l'inesatto adempimento della stessa, Controparte_1
contestando, in ogni caso, la misurazione dei consumi effettuati da controparte e dichiarando, in definitiva, che nulla da essa attrice è dovuto ad CP_1
In data 02.11.2020, si è costituita in giudizio eccependo i) la nullità della citazione Controparte_1 per violazione dell'art. 164 c.p.c.; ii) la mancanza di prova in ordine al dedotto inadempimento contrattuale da parte di iii) l'inammissibilità della domanda di contestazione dei consumi CP_1
non essendo possibile comprendere, già sul piano assertivo, su cosa la stessa si fondi;
iv) l'infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione per le annualità dal 2005 al 2014, del credito quantificato in euro 90.810,17, avendo richiesto solo il pagamento per i consumi fatturati CP_1
pagina 3 di 10 dal 01/01/2013, mentre nulla ha chiesto per le annualità precedenti, proprio perché prescritte ai sensi dell'art. 2498 c.c., prescrizione non maturata invece per le somme effettivamente richieste.
Conclusivamente ha chiesto rigettarsi la domanda attrice. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e, con l'ordinanza riservata del 14.10.2021, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2023, poi differita al 12.11.2024, alla quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale;
solo la convenuta ha Controparte_1
depositato, altresì, la memoria di replica.
Tutto quanto sopra premesso in fatto, si ritiene che la domanda avanzata dall' Parte_1
deve essere rigettata nei termini di cui alla seguente motivazione.
[...]
- SULLA ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE AI SENSI DELL'ART.
164 C.P.C. SOLLEVATA DALLA CONVENUTA S.C.P.A. CP_1
Prendendo le mosse dalle eccezioni di carattere preliminare, si rileva che parte convenuta àncora
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di controparte ex art. 164 c.p.c. al presupposto della mancanza di riscontro documentale delle affermazioni dell'attrice in ordine al dedotto inadempimento contrattuale.
Sennonché la disposizione normativa richiamata non comprende tra le ipotesi di nullità dell'atto di citazione il superiore presupposto, venendo in risalto il supporto documentale della domanda, esclusivamente sul piano probatorio e non certamente su quello della valida proposizione della domanda.
Invero, la nullità che rileva sul piano del diritto processuale civile si declina come inidoneità dell'atto a produrre i propri effetti in dipendenza di un determinato vizio, ossia della mancanza di un requisito nella fattispecie di cui si tratta, con una determinazione di tali requisiti che è rimessa alla legge e che coincide con la mancanza di requisiti di forma (art. 156 c.p.c.) e, più precisamente, di quelle forme necessarie per il conseguimento dello scopo oggettivo dei singoli atti.
È di tutta evidenza, peraltro, che il mancato sostegno documentale della domanda attiene al profilo sostanziale della fondatezza o meno della stessa e non certamente al piano della forma.
Sotto tale ultimo profilo, l'atto di citazione ha, essenzialmente, due scopi obbiettivi: la vocatio in ius e la editio actionis, ossia la corretta instaurazione del contraddittorio col convenuto e la esigenza di precisare al convenuto ciò che si chiede contro di lui, al fine di consentirgli di difendersi sul merito,
pagina 4 di 10 offrendo al contempo al giudice gli elementi per il giudizio e l'art. 164 c.p.c. tiene opportunamente conto della diversità di questi scopi nel determinare tassativamente le ipotesi di nullità della citazione, ipotesi che nel caso di specie non ricorrono, con la conseguenza che l'eccezione in commento è destituita di fondamento e deve essere disattesa.
- SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO VANTATO DA CP_1
SOLLEVATA DALL'ATTRICE.
[...]
A tale riguardo, la convenuta ha eccepito che vi sarebbe una incongruenza nella ricostruzione attorea, atteso che erroneamente l'attrice avrebbe eccepito la prescrizione, riguardando il credito di euro
90.810,17 vantato da e per il quale la stessa ha intimato la sospensione della fornitura, non CP_1
i periodi presi in considerazione dall' (ossia le annualità dal 2005 al Parte_1
2014), bensì esclusivamente gli importi non pagati da quest'ultima dall'anno 2013 in poi, circostanza della quale l'attrice è stata puntualmente resa edotta sin dal 12/09/2018, “avendo egli ricevuto atti di diffida ritualmente notificati con i quali è stato chiesto il pagamento dei consumi attuali maturati oltre il riepilogo dell'impagato nel periodo di riferimento dal 01/01/2013 […] mentre nulla gli è stato chiesto per le annualità precedenti, perchè non richiedibili ai sensi dell'art. 2498 c.c.” (così a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
La superiore eccezione, al netto di una generica insistenza “in quanto dedotto, eccepito e richiesto” contenuta nelle note di trattazione scritta del 24.2.2021 per l'udienza del 9.3.2021, non è stata contestata in alcun modo nel successivo primo scritto utile da parte dell'attrice la quale, anzi, non ha più dedotto alcunché in ordine alla eccezione di prescrizione del credito di controparte, di modo che deve inferirsene che la stessa abbia inteso rinunciare a tale eccezione.
A conferma di quanto sopra, la stessa attrice, in seno alla propria comparsa conclusionale, ha dichiarato di prendere atto “che parte convenuta costituendosi confermava l'intervenuta prescrizione per le annualità che vanno dal 2005 al 2013. Tuttavia, si precisa che abbia indicato nelle CP_1 proprie diffide gli anni di cui nel presente procedimento si riconosce l'inesigibilità, costringendo parte attrice a dover introdurre l'azione di accertamento anche per gli anni oggetto di prescrizione”.
- SULLA DOMANDA ATTRICE DI ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO DA
PARTE DI Controparte_1
Venendo, adesso, al merito della domanda di accertamento proposta dall'attrice, quest'ultima, in seno all'atto di citazione, ha dedotto che la società fornitrice del servizio idrico odierna convenuta sarebbe inadempiente, rectius inesattamente adempiente nei confronti dell'attrice, in quanto le avrebbe pagina 5 di 10 somministrato acqua inquinata e, pertanto, non potabile, come confermato dalla perizia di parte a firma del geometra , che ha proceduto ad una verifica sulla qualità della fornitura idrica da Controparte_3 parte della società “ (all. “Prima perizia acqua torbida.pdf”). Inoltre il Controparte_4 sistema di misurazione non sarebbe stato a norma e l'erogazione dell'acqua sarebbe stata discontinua, tanto da costringere l'attrice a ricorrere a fornitori esterni per assicurare il servizio agli ospiti della struttura.
Con riferimento a detto inesatto adempimento, ha eccepito il carattere generico Controparte_1 delle contestazioni sollevate dall'attrice, sì come sostenute da una mera perizia di parte, per di più redatta da un geometra, senza alcuna allegazione di analisi di laboratorio, pertanto frutto di valutazioni espresse da un soggetto privo delle necessarie competenze tecniche.
Inoltre, l'attrice non avrebbe mai formulato alcuna formale contestazione alla società somministrante, se non in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, peraltro sul punto inidoneo a far comprendere quale sia la contestazione relativa ai consumi. Infine, non corrispondenti al vero sarebbero le dichiarazioni dell'attrice relative alla sostituzione, in assenza di contraddittorio, del contatore, posto che, al contrario, tale operazione sarebbe avvenuta alla presenza di personale della come dimostrato dall'allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta, contenente il Parte_1
relativo verbale di sostituzione.
Prendendo le mosse da tale ultimo rilievo della convenuta, deve darsi atto che, nonostante lo stesso sia stato formulato già in seno alla comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, accompagnata altresì dalla produzione dell'allegato n. 1 contente il verbale di sostituzione del contatore, l'attrice ha atteso fino al deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 3) c.p.c., per disconoscere la firma apposta su tale verbale, contestandone la riconducibilità al legale rappresentante pro tempore della e minacciando la proposizione di apposita querela di Parte_1
falso.
Non emerge che una tale querela di falso sia stata proposta, ma è certo che il disconoscimento così come formulato deve ritenersi tardivo, essendo onere della parte che intende disconoscere la sottoscrizione apposta ad un documento prodotto nei suoi confronti, di farlo nella prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. civ. n. 12856/1993).
Con riferimento alla non potabilità dell'acqua somministrata, il rilievo deve considerarsi non sufficientemente supportato sia sul piano assertivo sia su quello probatorio.
pagina 6 di 10 Detto rilievo, invero, è stato affidato dall'attrice ad una prima relazione (quella allegata all'atto introduttivo del giudizio) non supportata da alcun dato clinico e fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di un professionista, un geometra, non qualificato ad esprimere un tale giudizio di tipo tecnico.
In ogni caso, ossia anche a voler prescindere dal superiore rilievo ovvero anche dalla considerazione che non v'è alcuna certezza circa la riferibilità delle immagini contenute nella perizia all'acqua fuoriuscita dalle tubazioni dell'attrice, deve ritenersi che la contestazione ha carattere generico e non puntualmente collocata nel tempo, non essendo dato comprendere dal tenore dell'atto di citazione se si sia trattato di un evento isolato ovvero di una problematica prolungatasi nel tempo e, in tale ultimo caso, per quanto tempo ciò si sia verificato.
Di fatto, la relazione si riferisce a rilievi effettuati nel 2018 e anche la perizia del 2021 (sulla cui irrilevanza probatoria si indugerà infra), in punto di non potabilità dell'acqua, a ben vedere, si riporta ad analisi effettuate nel 2018, di modo che tutto lascerebbe presumere che si tratti di un episodio isolato verificatosi, per di più, in epoca anteriore di circa due anni rispetto alla introduzione del presente giudizio.
Ciò non consente, anche a voler dare per provato il carattere della non potabilità, di raggiungere alcuna certezza in punto di incidenza del fenomeno sull'esattezza o meno dell'adempimento alle proprie obbligazioni da parte della società fornitrice del servizio idrico integrato né, a fortiori, di commisurare l'eventuale entità di tale inesatto adempimento.
L'infondatezza della pretesa attrice, sotto tale profilo, è ancor più evidente, laddove si consideri che, a fronte di quello che l'attrice medesima prospetta come un inesatto adempimento, essa chiede, tuttavia, non la riduzione del canone dovuto per la somministrazione (il che, del resto, presupporrebbe, che l'attrice avesse, quanto meno, circoscritto temporalmente l'inadempimento, ciò che, come detto, non ha fatto), come pur riconosciuto legittimo dalla stessa giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di pronunciarsi (più che altro in punto di giurisdizione) sul tema (cfr. ad esempio, recentemente, Cass. civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 636 del 08/01/2024), ma addirittura la dichiarazione che nulla sarebbe dovuto fin dal 2013.
Eppure, non può sfuggire che, laddove la situazione riferita dall'attrice fosse stata di tale gravità da concretizzarsi nella permanente somministrazione di acqua non potabile, risulterebbe incomprensibile l'inerzia della stessa, la quale non ha provato, per tabulas, di essersi attivata, al limite anche in via giudiziale (magari richiedendo un apposito accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c.)
pagina 7 di 10 nei confronti della convenuta, se non nel momento in cui quest'ultima ha prospettato la sospensione del servizio idrico a fronte dell'inadempimento all'obbligazione, questa sì incontestatamente incombente in capo all'attrice (come incontestato è il rapporto contrattuale intercorso tra le parti), di pagare i canoni dovuti.
A ben vedere, la stessa allegazione attorea relativa alla necessità di rivolgersi a fornitori esterni di acqua potabile non è stata sostenuta dall' mediante la benché minima Parte_1
produzione documentale ed è rimasta affidata alla mera labialità.
D'altro canto la convenuta, unitamente alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. ha prodotto prova contraria alle affermazioni contenute nell'atto di citazione, producendo i rapporti di prova succedutisi dal 2016 al 2019, redatti da un Istituto universitario e dai quali risulta che l'acqua somministrata presentasse valori nella norma e certamente compatibili con il consumo (in senso ampio) umano.
Quanto, infine, alle presunte contestazioni dei consumi, da un lato, deve convenirsi con parte convenuta in ordine alla mancanza di prova di alcuna formale contestazione da parte dell'attrice che, sul punto, non ha prodotto alcunché a sostegno delle proprie deduzioni.
D'altro canto, il presente giudizio è stato avviato su domanda dell' che ha Parte_1
chiesto un accertamento negativo del credito di controparte.
Orbene, vero è che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche in tale tipo di azione, è applicabile la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (da ultimo, in tal senso, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024). Ma è anche vero che, nel caso di specie, le contestazioni sollevate dall'attrice, sono, come detto, generiche (nell'atto di citazione, con riferimento alla inadeguatezza dei consumi, l'attrice si è limitata a dedurre, in misura alquanto apodittica, che “risulta pressoché impossibile che nei tubi presenti sul luogo, di ridotta portata, possano scorrere i volumi indicati”) e fondate su un presunto inesatto adempimento, peraltro smentito dalle risultanze documentali prodotte dalla convenuta, la quale ha, altresì, prodotto documentazione inerente la analitica ricostruzione dei consumi imputati a controparte.
Non v'è, peraltro, come già evidenziato nella superiore motivazione, alcun riferimento alla compatibilità o meno dei volumi consumati con le tubazioni presenti in loco, né in seno all'atto di pagina 8 di 10 citazione, se si eccettua la perentoria asserzione riportata al punto precedente, né invero in seno alla perizia del 2018 ove si fa riferimento esclusivamente alla qualità dell'acqua somministrata.
Tutti rilievi contenuti, invece, in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente) depositata il 10.05.2021, e richiamanti l'altra perizia di parte alla stessa allegata ( 2021d), non possono essere tenuti in considerazione, in quanto tardivi, Persona_1
stante che la memoria cosiddetta secondo termine, ha la sola funzione di consentire di replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, di proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e di indicare mezzi di prova e produzioni documentali, mentre la possibilità di precisare (o anche di modificare) la domanda, le eccezioni e le conclusioni già proposte, è affidata dal n. 1) del comma VI della medesima disposizione normativa, alla memoria cosiddetta primo termine, memoria non depositata da entrambe le parti, con la conseguenza che agli accertamenti contenuti nella citata memoria istruttoria, non si accompagna un corrispondente quadro assertivo, prospettato nei termini di legge.
Anche in considerazione di tale ultimo rilievo, oltre che per l'intervenuta sostituzione del contatore sul quale si sarebbe dovuto eseguire parte dell'accertamento, il giudice istruttore ha ritenuto il carattere esplorativo e conseguentemente inammissibile della c.t.u. richiesta dall'attrice ed ha avviato la causa al suo epilogo giudiziario, invitando le parti a precisare le conclusioni.
Per ragioni analoghe, inammissibili sono state, altresì, ritenute le prove orali richieste dall'attrice, stante che con le stesse si sarebbe preteso di chiamare i testimoni a rendere dichiarazioni sulla qualità dell'acqua, fatto che, da un lato, presuppone competenze tecniche specifiche e che, dall'altro lato, è stato ritenuto superabile alla luce delle carenze di prova offerta dall'attrice e della rilevanza attribuita, al contrario, a quelle offerte dalla convenuta. Quanto alla contestazione dei consumi, invece,
l'irrilevanza delle prove orali è da motivarsi con la tardività delle relative allegazioni, rilevata al punto che precede.
- SPESE PROCESSUALI.
La complessità delle questioni trattate, unitamente alla mancanza di consolidati riferimenti giurisprudenziali sulla materia oggetto di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni altra domanda o eccezione rigettata, assorbita o disattesa, così dispone:
pagina 9 di 10 - RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Enna, il 22 luglio 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 755/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], con sede a Piazza Armerina in Largo San Giovanni n. 6 (c.f.:
[...]
), elettivamente domiciliato a Piazza Armerina in Via Ugo La Malfa n. 20 presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Alessia Di Giorgio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
-ATTRICE- contro
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvia Fazzi (c.f. ), presso il cui studio in Enna, C.F._1
P.zza Tremoglie 5 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/11/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti,
l'Avv. Alessia Di Giorgio, procuratore di parte attrice, ha così rassegnato le proprie conclusioni: “Visto il provvedimento dell'Ill.mo Sig. Magistrato con cui veniva disposta la trattazione scritta del presente
pagina 1 di 10 procedimento ex art. 127 cpc, la scrivente Avv. Alessia Di Giorgio, procuratore come in atti di parte attrice, respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, insiste nell'atto introduttivo del procedimento de quo e risposta depositata del procedimento de quo. In particolare, insiste affinché venga disposta la CTU volta alla identificazione dei soggetti che hanno sottoscritto le ricevute di consegna e il verbale di sostituzione del misuratore dal momento che non è indicata né l'identità dei soggetti sottoscrittori e né tantomeno è chiaro il rapporto tra i predetti e l' Parte_1
e la CTU al fine di valutare l'attendibilità degli allegati 16 e 16 ter di cui si contesta l'affidabilità
[...]
da un punto di vista tecnico. In subordine, parte attrice insiste in domanda volta a far rilevare la prescrizione dei crediti azionati, nonché l'inadempimento contrattuale della convenuta. Voglia il
Giudice concedere termini ex art. 190 cpc.”;
l'Avv. Fulvia Fazzi, procuratore della convenuta ha così concluso: “Con le odierne Controparte_1
note di trattazione scritta, la società richiama il contenuto degli scritti difensivi ed atti CP_1
depositati, rileva: - In via preliminare, FATTO NUOVO E SOPRAVVENUTO: Alla data odierna parte attrice ha maturato una ulteriore morosità di euro 285.612,09 (vd doc all.1) per consumi anni successivi alla introduzione del giudizio in esame. La condotta di parte attrice, colposa e negligente, rileva la pretestuosità della domanda giudiziale in esame, in concreto finalizzata solo a creare un argomento per paralizzare le attività esecutive che il Gestore deve intraprendere per l'adempimento.
Alla data odierna, parte attrice continua a beneficiare del servizio e NON HA PAGATO né il pregresso né i consumi successivi e non ha neanche chiesto un accordo bonario e/o rateizzazione ma anzi matura debiti crescenti. - In relazione al presente giudizio, si reitera l'eccezione di inammissibilità della richiesta istruttoria di nomina di CTU, costituendo quella richiesta una indebita inversione della prova, oltre che una palese violazione del principio enunciato dall'art. 2697 c.c. il [tentare di] rimettere al Tribunale l'onere di nominare un tecnico (CTU) che provi la circostanza che la parte attrice manca di provare. Sembra necessario precisare che quella prova, risulta, dopo innumerevoli anni impossibile da provare.
- Considerato che è infondata anche la dedotta CONTESTAZIONE DEI CONSUMI (vd punto n. 3 atto di citazione) poiché è stato provato che il contatore è stato sostituito con la presenza di personale della medesima struttura, come si evince dall'allegato verbale sottoscritto dall'operatore e dal referente la struttura ( vd all.1). - Considerato che è infondata l'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE, avendo la resistente intimando invece la sospensione della fornitura per gli impagati dall'anno 01/01/2013 in poi
(all lett e all dal 5 al 10). Si chiede che - la causa sia posta in decisione, anche con trattazione Pt_3
pagina 2 di 10 orale e rinuncia ai termini ex art 190 c.p.c. CONCLUSIONI Si chiede rigettarsi la domanda attrice.
Quanto alla domanda sub n.1 atto di citazione la stessa è destituita di fondamento e la parte è tenuta a pagare quanto richiestole per l'importo di euro 61.145,00 consumi dal 01/01/2013 al 31/12/2017 siccome accertato e comprovato dagli atti depositati e non contestati da controparte da valere ex art.
115 c.p.c. come prova non contestata del debito dell'odierno attore. Si chiede rigettarsi le ulteriori domande non provate, generiche ed infondate”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , premesso di essere Parte_1 detentrice, in forza di regolare contratto, di locali di proprietà dell' siti in Piazza Controparte_2
Armerina in Largo San Giovanni n. 6, serviti da un'utenza idrica con numero cliente 25-03782-01 intestata all' e che il gestore del servizio idrico integrato è la Parte_4
convenuta ha dedotto che le sono state recapitate fatture per presunti consumi che Controparte_1 vanno dall'anno 2005 al 2016, per l'ammontare della somma di € 90.810,17, sebbene da un sopralluogo e da accertamenti eseguiti, sia emerso che il servizio è stato reso in violazione del contratto per cui parte convenuta ha diritto a richiedere il pagamento, atteso che l'acqua erogata non sarebbe potabile, a causa della presenza di batteri e che vi sarebbero state continue interruzioni del servizio che avrebbero costretto l' a ricorrere a fornitori esterni per assicurare il servizio agli ospiti Parte_1 della struttura. Ad insaputa dell'attrice, inoltre, avrebbe sostituito il contatore, “senza che CP_1
prima potesse verificarsi un valido contradittorio atto alla verifica congiunta dei consumi imputati alla
Cooperativa “ ”. Parte_1
Ha quindi chiesto l'attrice accertarsi, preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito azionato da ai sensi dell'art. 2498, n. 4, c.c. e, nel merito, l'inesatto adempimento della stessa, Controparte_1
contestando, in ogni caso, la misurazione dei consumi effettuati da controparte e dichiarando, in definitiva, che nulla da essa attrice è dovuto ad CP_1
In data 02.11.2020, si è costituita in giudizio eccependo i) la nullità della citazione Controparte_1 per violazione dell'art. 164 c.p.c.; ii) la mancanza di prova in ordine al dedotto inadempimento contrattuale da parte di iii) l'inammissibilità della domanda di contestazione dei consumi CP_1
non essendo possibile comprendere, già sul piano assertivo, su cosa la stessa si fondi;
iv) l'infondatezza della domanda di accertamento della prescrizione per le annualità dal 2005 al 2014, del credito quantificato in euro 90.810,17, avendo richiesto solo il pagamento per i consumi fatturati CP_1
pagina 3 di 10 dal 01/01/2013, mentre nulla ha chiesto per le annualità precedenti, proprio perché prescritte ai sensi dell'art. 2498 c.c., prescrizione non maturata invece per le somme effettivamente richieste.
Conclusivamente ha chiesto rigettarsi la domanda attrice. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e, con l'ordinanza riservata del 14.10.2021, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2023, poi differita al 12.11.2024, alla quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale;
solo la convenuta ha Controparte_1
depositato, altresì, la memoria di replica.
Tutto quanto sopra premesso in fatto, si ritiene che la domanda avanzata dall' Parte_1
deve essere rigettata nei termini di cui alla seguente motivazione.
[...]
- SULLA ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE AI SENSI DELL'ART.
164 C.P.C. SOLLEVATA DALLA CONVENUTA S.C.P.A. CP_1
Prendendo le mosse dalle eccezioni di carattere preliminare, si rileva che parte convenuta àncora
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di controparte ex art. 164 c.p.c. al presupposto della mancanza di riscontro documentale delle affermazioni dell'attrice in ordine al dedotto inadempimento contrattuale.
Sennonché la disposizione normativa richiamata non comprende tra le ipotesi di nullità dell'atto di citazione il superiore presupposto, venendo in risalto il supporto documentale della domanda, esclusivamente sul piano probatorio e non certamente su quello della valida proposizione della domanda.
Invero, la nullità che rileva sul piano del diritto processuale civile si declina come inidoneità dell'atto a produrre i propri effetti in dipendenza di un determinato vizio, ossia della mancanza di un requisito nella fattispecie di cui si tratta, con una determinazione di tali requisiti che è rimessa alla legge e che coincide con la mancanza di requisiti di forma (art. 156 c.p.c.) e, più precisamente, di quelle forme necessarie per il conseguimento dello scopo oggettivo dei singoli atti.
È di tutta evidenza, peraltro, che il mancato sostegno documentale della domanda attiene al profilo sostanziale della fondatezza o meno della stessa e non certamente al piano della forma.
Sotto tale ultimo profilo, l'atto di citazione ha, essenzialmente, due scopi obbiettivi: la vocatio in ius e la editio actionis, ossia la corretta instaurazione del contraddittorio col convenuto e la esigenza di precisare al convenuto ciò che si chiede contro di lui, al fine di consentirgli di difendersi sul merito,
pagina 4 di 10 offrendo al contempo al giudice gli elementi per il giudizio e l'art. 164 c.p.c. tiene opportunamente conto della diversità di questi scopi nel determinare tassativamente le ipotesi di nullità della citazione, ipotesi che nel caso di specie non ricorrono, con la conseguenza che l'eccezione in commento è destituita di fondamento e deve essere disattesa.
- SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO VANTATO DA CP_1
SOLLEVATA DALL'ATTRICE.
[...]
A tale riguardo, la convenuta ha eccepito che vi sarebbe una incongruenza nella ricostruzione attorea, atteso che erroneamente l'attrice avrebbe eccepito la prescrizione, riguardando il credito di euro
90.810,17 vantato da e per il quale la stessa ha intimato la sospensione della fornitura, non CP_1
i periodi presi in considerazione dall' (ossia le annualità dal 2005 al Parte_1
2014), bensì esclusivamente gli importi non pagati da quest'ultima dall'anno 2013 in poi, circostanza della quale l'attrice è stata puntualmente resa edotta sin dal 12/09/2018, “avendo egli ricevuto atti di diffida ritualmente notificati con i quali è stato chiesto il pagamento dei consumi attuali maturati oltre il riepilogo dell'impagato nel periodo di riferimento dal 01/01/2013 […] mentre nulla gli è stato chiesto per le annualità precedenti, perchè non richiedibili ai sensi dell'art. 2498 c.c.” (così a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
La superiore eccezione, al netto di una generica insistenza “in quanto dedotto, eccepito e richiesto” contenuta nelle note di trattazione scritta del 24.2.2021 per l'udienza del 9.3.2021, non è stata contestata in alcun modo nel successivo primo scritto utile da parte dell'attrice la quale, anzi, non ha più dedotto alcunché in ordine alla eccezione di prescrizione del credito di controparte, di modo che deve inferirsene che la stessa abbia inteso rinunciare a tale eccezione.
A conferma di quanto sopra, la stessa attrice, in seno alla propria comparsa conclusionale, ha dichiarato di prendere atto “che parte convenuta costituendosi confermava l'intervenuta prescrizione per le annualità che vanno dal 2005 al 2013. Tuttavia, si precisa che abbia indicato nelle CP_1 proprie diffide gli anni di cui nel presente procedimento si riconosce l'inesigibilità, costringendo parte attrice a dover introdurre l'azione di accertamento anche per gli anni oggetto di prescrizione”.
- SULLA DOMANDA ATTRICE DI ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO DA
PARTE DI Controparte_1
Venendo, adesso, al merito della domanda di accertamento proposta dall'attrice, quest'ultima, in seno all'atto di citazione, ha dedotto che la società fornitrice del servizio idrico odierna convenuta sarebbe inadempiente, rectius inesattamente adempiente nei confronti dell'attrice, in quanto le avrebbe pagina 5 di 10 somministrato acqua inquinata e, pertanto, non potabile, come confermato dalla perizia di parte a firma del geometra , che ha proceduto ad una verifica sulla qualità della fornitura idrica da Controparte_3 parte della società “ (all. “Prima perizia acqua torbida.pdf”). Inoltre il Controparte_4 sistema di misurazione non sarebbe stato a norma e l'erogazione dell'acqua sarebbe stata discontinua, tanto da costringere l'attrice a ricorrere a fornitori esterni per assicurare il servizio agli ospiti della struttura.
Con riferimento a detto inesatto adempimento, ha eccepito il carattere generico Controparte_1 delle contestazioni sollevate dall'attrice, sì come sostenute da una mera perizia di parte, per di più redatta da un geometra, senza alcuna allegazione di analisi di laboratorio, pertanto frutto di valutazioni espresse da un soggetto privo delle necessarie competenze tecniche.
Inoltre, l'attrice non avrebbe mai formulato alcuna formale contestazione alla società somministrante, se non in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, peraltro sul punto inidoneo a far comprendere quale sia la contestazione relativa ai consumi. Infine, non corrispondenti al vero sarebbero le dichiarazioni dell'attrice relative alla sostituzione, in assenza di contraddittorio, del contatore, posto che, al contrario, tale operazione sarebbe avvenuta alla presenza di personale della come dimostrato dall'allegato n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta, contenente il Parte_1
relativo verbale di sostituzione.
Prendendo le mosse da tale ultimo rilievo della convenuta, deve darsi atto che, nonostante lo stesso sia stato formulato già in seno alla comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, accompagnata altresì dalla produzione dell'allegato n. 1 contente il verbale di sostituzione del contatore, l'attrice ha atteso fino al deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 3) c.p.c., per disconoscere la firma apposta su tale verbale, contestandone la riconducibilità al legale rappresentante pro tempore della e minacciando la proposizione di apposita querela di Parte_1
falso.
Non emerge che una tale querela di falso sia stata proposta, ma è certo che il disconoscimento così come formulato deve ritenersi tardivo, essendo onere della parte che intende disconoscere la sottoscrizione apposta ad un documento prodotto nei suoi confronti, di farlo nella prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. civ. n. 12856/1993).
Con riferimento alla non potabilità dell'acqua somministrata, il rilievo deve considerarsi non sufficientemente supportato sia sul piano assertivo sia su quello probatorio.
pagina 6 di 10 Detto rilievo, invero, è stato affidato dall'attrice ad una prima relazione (quella allegata all'atto introduttivo del giudizio) non supportata da alcun dato clinico e fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di un professionista, un geometra, non qualificato ad esprimere un tale giudizio di tipo tecnico.
In ogni caso, ossia anche a voler prescindere dal superiore rilievo ovvero anche dalla considerazione che non v'è alcuna certezza circa la riferibilità delle immagini contenute nella perizia all'acqua fuoriuscita dalle tubazioni dell'attrice, deve ritenersi che la contestazione ha carattere generico e non puntualmente collocata nel tempo, non essendo dato comprendere dal tenore dell'atto di citazione se si sia trattato di un evento isolato ovvero di una problematica prolungatasi nel tempo e, in tale ultimo caso, per quanto tempo ciò si sia verificato.
Di fatto, la relazione si riferisce a rilievi effettuati nel 2018 e anche la perizia del 2021 (sulla cui irrilevanza probatoria si indugerà infra), in punto di non potabilità dell'acqua, a ben vedere, si riporta ad analisi effettuate nel 2018, di modo che tutto lascerebbe presumere che si tratti di un episodio isolato verificatosi, per di più, in epoca anteriore di circa due anni rispetto alla introduzione del presente giudizio.
Ciò non consente, anche a voler dare per provato il carattere della non potabilità, di raggiungere alcuna certezza in punto di incidenza del fenomeno sull'esattezza o meno dell'adempimento alle proprie obbligazioni da parte della società fornitrice del servizio idrico integrato né, a fortiori, di commisurare l'eventuale entità di tale inesatto adempimento.
L'infondatezza della pretesa attrice, sotto tale profilo, è ancor più evidente, laddove si consideri che, a fronte di quello che l'attrice medesima prospetta come un inesatto adempimento, essa chiede, tuttavia, non la riduzione del canone dovuto per la somministrazione (il che, del resto, presupporrebbe, che l'attrice avesse, quanto meno, circoscritto temporalmente l'inadempimento, ciò che, come detto, non ha fatto), come pur riconosciuto legittimo dalla stessa giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di pronunciarsi (più che altro in punto di giurisdizione) sul tema (cfr. ad esempio, recentemente, Cass. civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 636 del 08/01/2024), ma addirittura la dichiarazione che nulla sarebbe dovuto fin dal 2013.
Eppure, non può sfuggire che, laddove la situazione riferita dall'attrice fosse stata di tale gravità da concretizzarsi nella permanente somministrazione di acqua non potabile, risulterebbe incomprensibile l'inerzia della stessa, la quale non ha provato, per tabulas, di essersi attivata, al limite anche in via giudiziale (magari richiedendo un apposito accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c.)
pagina 7 di 10 nei confronti della convenuta, se non nel momento in cui quest'ultima ha prospettato la sospensione del servizio idrico a fronte dell'inadempimento all'obbligazione, questa sì incontestatamente incombente in capo all'attrice (come incontestato è il rapporto contrattuale intercorso tra le parti), di pagare i canoni dovuti.
A ben vedere, la stessa allegazione attorea relativa alla necessità di rivolgersi a fornitori esterni di acqua potabile non è stata sostenuta dall' mediante la benché minima Parte_1
produzione documentale ed è rimasta affidata alla mera labialità.
D'altro canto la convenuta, unitamente alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. ha prodotto prova contraria alle affermazioni contenute nell'atto di citazione, producendo i rapporti di prova succedutisi dal 2016 al 2019, redatti da un Istituto universitario e dai quali risulta che l'acqua somministrata presentasse valori nella norma e certamente compatibili con il consumo (in senso ampio) umano.
Quanto, infine, alle presunte contestazioni dei consumi, da un lato, deve convenirsi con parte convenuta in ordine alla mancanza di prova di alcuna formale contestazione da parte dell'attrice che, sul punto, non ha prodotto alcunché a sostegno delle proprie deduzioni.
D'altro canto, il presente giudizio è stato avviato su domanda dell' che ha Parte_1
chiesto un accertamento negativo del credito di controparte.
Orbene, vero è che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche in tale tipo di azione, è applicabile la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (da ultimo, in tal senso, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024). Ma è anche vero che, nel caso di specie, le contestazioni sollevate dall'attrice, sono, come detto, generiche (nell'atto di citazione, con riferimento alla inadeguatezza dei consumi, l'attrice si è limitata a dedurre, in misura alquanto apodittica, che “risulta pressoché impossibile che nei tubi presenti sul luogo, di ridotta portata, possano scorrere i volumi indicati”) e fondate su un presunto inesatto adempimento, peraltro smentito dalle risultanze documentali prodotte dalla convenuta, la quale ha, altresì, prodotto documentazione inerente la analitica ricostruzione dei consumi imputati a controparte.
Non v'è, peraltro, come già evidenziato nella superiore motivazione, alcun riferimento alla compatibilità o meno dei volumi consumati con le tubazioni presenti in loco, né in seno all'atto di pagina 8 di 10 citazione, se si eccettua la perentoria asserzione riportata al punto precedente, né invero in seno alla perizia del 2018 ove si fa riferimento esclusivamente alla qualità dell'acqua somministrata.
Tutti rilievi contenuti, invece, in seno alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente) depositata il 10.05.2021, e richiamanti l'altra perizia di parte alla stessa allegata ( 2021d), non possono essere tenuti in considerazione, in quanto tardivi, Persona_1
stante che la memoria cosiddetta secondo termine, ha la sola funzione di consentire di replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, di proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e di indicare mezzi di prova e produzioni documentali, mentre la possibilità di precisare (o anche di modificare) la domanda, le eccezioni e le conclusioni già proposte, è affidata dal n. 1) del comma VI della medesima disposizione normativa, alla memoria cosiddetta primo termine, memoria non depositata da entrambe le parti, con la conseguenza che agli accertamenti contenuti nella citata memoria istruttoria, non si accompagna un corrispondente quadro assertivo, prospettato nei termini di legge.
Anche in considerazione di tale ultimo rilievo, oltre che per l'intervenuta sostituzione del contatore sul quale si sarebbe dovuto eseguire parte dell'accertamento, il giudice istruttore ha ritenuto il carattere esplorativo e conseguentemente inammissibile della c.t.u. richiesta dall'attrice ed ha avviato la causa al suo epilogo giudiziario, invitando le parti a precisare le conclusioni.
Per ragioni analoghe, inammissibili sono state, altresì, ritenute le prove orali richieste dall'attrice, stante che con le stesse si sarebbe preteso di chiamare i testimoni a rendere dichiarazioni sulla qualità dell'acqua, fatto che, da un lato, presuppone competenze tecniche specifiche e che, dall'altro lato, è stato ritenuto superabile alla luce delle carenze di prova offerta dall'attrice e della rilevanza attribuita, al contrario, a quelle offerte dalla convenuta. Quanto alla contestazione dei consumi, invece,
l'irrilevanza delle prove orali è da motivarsi con la tardività delle relative allegazioni, rilevata al punto che precede.
- SPESE PROCESSUALI.
La complessità delle questioni trattate, unitamente alla mancanza di consolidati riferimenti giurisprudenziali sulla materia oggetto di causa, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni altra domanda o eccezione rigettata, assorbita o disattesa, così dispone:
pagina 9 di 10 - RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Enna, il 22 luglio 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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