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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/2023 promossa in grado di appello da
in persona del Dirigente e legale rappresentante pro-tempore, rappr.to e difeso Pt_1 dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, sita in Palermo, nella Via F. Laurana n. 59
-APPELLANTE- Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grammatico Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Palermo, nella Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 27
-APPELLATA -
All'odierna udienza di discussione la Corte ha deciso la causa mediante lettura della seguente sentenza completa di motivazione.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso che l' ha proposto appello avverso la sentenza n. 3682/2022, resa dal Pt_1
Tribunale di Palermo il 29.12.2022, chiedendone la riforma, cui ha resistito CP_1 con memoria depositata il 16.06.2025;
[...] rilevato che all'udienza del 13.11.2025 le parti non sono comparse e che la causa è stata rinviata all'udienza del 20.11.2025 della quale è stata data rituale comunicazione;
considerato che
le parti non sono comparse neanche a tale ultima udienza e che, in applicazione dell'art. 348 cod. proc. civ., deve dichiararsi l'improcedibilità del gravame;
ritenuto che
la mancata comparizione anche dell'appellata è indice di sopravvenuto difetto di interesse che giustifica la compensazione delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
1 Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza 3682/2022 del 29.12.2022 resa dal Tribunale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Così deciso in Palermo il 20 novembre 2025
Il Presidente estensore Maria G Di Marco
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/2023 promossa in grado di appello da
in persona del Dirigente e legale rappresentante pro-tempore, rappr.to e difeso Pt_1 dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, sita in Palermo, nella Via F. Laurana n. 59
-APPELLANTE- Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grammatico Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Palermo, nella Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 27
-APPELLATA -
All'odierna udienza di discussione la Corte ha deciso la causa mediante lettura della seguente sentenza completa di motivazione.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso che l' ha proposto appello avverso la sentenza n. 3682/2022, resa dal Pt_1
Tribunale di Palermo il 29.12.2022, chiedendone la riforma, cui ha resistito CP_1 con memoria depositata il 16.06.2025;
[...] rilevato che all'udienza del 13.11.2025 le parti non sono comparse e che la causa è stata rinviata all'udienza del 20.11.2025 della quale è stata data rituale comunicazione;
considerato che
le parti non sono comparse neanche a tale ultima udienza e che, in applicazione dell'art. 348 cod. proc. civ., deve dichiararsi l'improcedibilità del gravame;
ritenuto che
la mancata comparizione anche dell'appellata è indice di sopravvenuto difetto di interesse che giustifica la compensazione delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
1 Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza 3682/2022 del 29.12.2022 resa dal Tribunale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Così deciso in Palermo il 20 novembre 2025
Il Presidente estensore Maria G Di Marco
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