Ordinanza cautelare 17 agosto 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/06/2025, n. 10806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10806 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10806/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7088 del 2024, proposto da
-OMISSIS-,-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l''annullamento
per l''accertamento,
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee
del diritto del minore -OMISSIS-a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale
Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di
terapia ricevute da terzi per il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo
ABA nella misura di 10 ore settimanali, oltre a 4 ore mensili di supervisione, come da
piano terapeutico allegato (doc. 8 e 9), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia;
nonché in ogni caso per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo
ABA da quantificarsi in complessivi € 6.131,50 per spese di terapia cognitivo
comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente
giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso indicato in epigrafe, depositato in data 1.07.2024, gli odierni ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore -OMISSIS-a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi per il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo ABA nella misura di 10 ore settimanali, oltre a 4 ore mensili di supervisione, come da piano terapeutico allegato, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo ABA da quantificarsi in complessivi € 6.131,50 per spese di terapia cognitivo comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio. In data 5.08.2024, si costituiva in giudizio la Asl Roma 3, che depositava relazione clinica della dott.ssa Zepponi della Asl Roma 3 con cui veniva riconosciuto un PRI che prevedeva 10 ore settimanali di terapia comportamentale, anche in ambito scolastico, 2 ore di supervisioni mensili e 2 ore mensili di parent training. Alla c.c. dell’8.08.2024, parte ricorrente dichiarava la cessata materia del contendere visto il piano terapeutico depositato, insistendo sulla richiesta di risarcimento del danno per le spese di terapia comportamentale erogate da terzi.
Alla pubblica udienza dell’8.04.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Dall’esame degli atti emerge che i genitori si rivolgevano alla Asl in data 23.5.23, e la dott.ssa Zepponi rilasciava la prescrizione per un progetto riabilitativo, con cui i ricorrenti presentavano domanda presso i centri convenzionati dai quali non sono mai stati chiamati.
Sussistono, pertabto, i presupposti per il risarcimento del danno patrimoniale, considerato che nell’attesa di essere chiamati dai Centri in cui erano inseriti in Liste d’attesa e nelle more della predisposizione del Piano, i genitori hanno assicurato al minore a proprie spese le terapie ritenute necessarie.
Pertanto, la parte ricorrente ha diritto al rimborso delle spese documentate già sostenute per le terapie relative al trattamento riabilitativo con metodo ABA, nei limiti delle ore quantificate poi nel Piano redatto dalla Asl nel corso del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e, per la parte che residua, condanna l’ASL resistente a rimborsare le spese documentate già sostenute dai genitori nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’ASL al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.