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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Laura Romeo
all'udienza del 15 aprile 2025, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 680/2025 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Messina, viale Cadorna, n. 32, presso lo studio dell'avv. Fabio Sfravara, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dal dott. Giovanni Dell'Acqua, giusta delega del Dirigente
Generale pro tempore del suindicato Ing. Controparte_1
RESISTENTE Persona_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore., rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Michela Foti giusta procura generale per atto del Notaio di Roma del 22.3.2024 Persona_2
rep. n. 37875/7313. RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 8.2.2025 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
premettendo di essere inserito nelle graduatorie ex L.R. Sic. N. 16/96 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'Assessorato convenuto da quasi trent'anni come operaio a tempo determinato (OTD) prima e da poco quale OTI, con la qualifica di capo squadra specializzato super.
Riferiva che nel corso degli anni aveva sempre prestato la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) che presso lo stesso datore di lavoro erano inquadrati nella sua stessa qualifica.
Richiamava il CIRL 2001 che l'art. 11 per gli OTI prevedeva, quale parte della retribuzione, una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a lire 7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Contr
Denunciava la disparità di trattamento tra OTI e e assumeva che essa era in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 che, pur di immediata applicazione anche dinanzi al giudice nazionale, era stato ripreso dal legislatore nazionale all'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2015.
Riferiva che dal luglio 2020 alla data del deposito del ricorso aveva lavorato per 17 mesi ed assumeva di avere diritto a vedersi riconoscere come dovuto il complessivo importo di €
1.185,00 (64x17) oltre al versamento della relativa contribuzione previdenziale presso l' . CP_2
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che egli avesse diritto all'indennità professionale pari a € 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato fino a un massimo di 16; ritenere e dichiarare che, avendo egli già nel 2018 lavorato per oltre 16 anni, avesse diritto già dal 2018 al riconoscimento di € 64,00 mensili a titolo di indennità professionale, o alla minore indennità professionale che dovesse essere riconosciuta nel corso del giudizio con la relativa decorrenza;
conseguentemente condannare l' CP_1 Controparte_4
al pagamento in suo favore di € 1.185,00 (64x17), o ad
[...]
altra somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condannare parte resistente al versamento in favore dell' dei contributi sulle somme riconosciute ed entro i limiti della prescrizione CP_2
2 quinquennale. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 1.4.2025 si costituiva in giudizio l' , che prendeva CP_2
atto della domanda del ricorrente e dichiarava di avere interesse al recupero della contribuzione, ove dovuta e non prescritta.
3.- L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea della Regione Sicilia, costituitasi in giudizio con memoria depositata in data
2.4.2025, contestava la fondatezza della domanda attorea, facendo rilevare che le ragioni di politica sociale sottese alle assunzioni di OTD, l'assenza di una procedura concorsuale, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai predetti lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configuravano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale. In subordine, eccepiva l'erroneità dei criteri di calcolo, (avendo lavorato, in qualche mese, per poche giornate lavorative.) e la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese o, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese giudiziali.
4.- All'udienza del 15.4.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
5.- Ai fini della decisione della controversia è utile individuare la natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Ai sensi della L.R. n. 66/1981 “Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli e dell'Azienda Controparte_5 Controparte_6
la Regione Sicilia, per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di
[...] interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980
(“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere
3 permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, provvedeva ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avevano prestato la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978- 80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate
101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore
a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
L'assunto trova conferma nel disposto di cui all'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' e gli Controparte_7
continuano ad avvalersi degli operai assunti con Controparte_5
rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
In particolare, l'art. 56 della L.R. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centuno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6.
Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”.
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della L.R. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico-
4 forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato orientamento condiviso da questo Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del D.Lgs. n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di
Cassazione (v. Cass. n. 3805/2019, condivisa da Cass. n. 9786/2020) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali andrebbero invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, ha precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 D.Lgs n.
368/2001 ratione temporis applicabile) - senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass. 29061/2017); tale principio non può dunque che valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato
(e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, il ricorrente ha prestato servizio in qualità di capo squadra specializzato super a tempo determinato per n. 101 o 151 giornate annuali svolgendo mansioni rientranti in
5 quelle proprie del personale bracciantile alle dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste (tra le quali attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico- agraria, imboschimento e rimboschimento ed è stato assunto, con carattere di stagionalità, sulla base dell'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui al successivo art. 45 ter dell'allegato Testo coordinato della L.R. n. 16/1996 (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17) alle LL.RR. nn. 13/1999 e
14/2006.
Ne deriva che i rapporti intercorsi tra il ricorrente e l'Assessorato resistente rientrano nell'ambito del pubblico impiego e sono dunque assoggettati alla disciplina di cui all'art. 36
D.Lgs. n. 165/2001, cui non è di ostacolo la natura della Sicilia di Regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce infatti indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui "per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale quindi ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle
Regioni" (v. Corte Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Va poi specificato che entrambe le categorie di lavoratori (a tempo determinato e indeterminato) sono disciplinate dalla L.R. n. 16/1996, rispettivamente agli artt. 46, 47 e 56.
La successiva L.R. n. 14/2006, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha poi tra l'altro istituito, con art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, nel quale sono stati unificati con L.R. n. 5/2014 sia i lavoratori impiegati nel servizio di antincendio boschivo che tutti gli altri lavoratori già inseriti nel suddetto elenco e addetti ad attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, difesa della vegetazione dagli incendi e tutte le attività a queste collaterali.
6 Risulta dunque di tutta evidenza che anche gli operai a tempo determinato, quali il ricorrente, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 legge n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla
(cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva CP_4
integrativa regionale (v. così Corte di Appello Catania n. 150/2020). Le stesse declaratorie contenute nel CCNL (artt.35 e 49 CCNL 2006) non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea o meno del rapporto, a dimostrazione del fatto che le mansioni espletate dal personale forestale dispendono esclusivamente dal livello posseduto ma non anche dalla temporaneità o meno del contrato di lavoro.
Può dirsi dato pacifico tra le parti che la prestazione lavorativa richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come il ricorrente, è identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Ne deriva la disparità di trattamento economico tra le due categorie di lavoratori in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi appare illegittima, non essendo riscontrabile, né tantomeno prospettata, alcuna differenza qualitativa tra le prestazioni rese da entrambe le categorie, né potendosi individuare precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14); l'Assessorato resistente ha infatti insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, vale a dire sulle presunte ragioni di legittimazione del ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
D'altra parte, l'indennità de qua ha quale fine quello di riconoscere al lavoratore un contributo monetario alla luce dell'esperienza maturata, circostanza, questa, che non può escludersi in ragione della durata a termine del rapporto di lavoro. Anzi, i ripetuti contratti a termine stipulati dall'odierno ricorrente confermano l'acquisita esperienza nel corso degli anni.
7 L'art. 11 CIRL 2001 nella parte in cui prevede a favore dei soli OTI la corresponsione, quale parte della retribuzione, di una indennità professionale da corrispondersi mensilmente stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e, in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori assunti con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Nella specie trova dunque applicazione il citato art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della Regione Sicilia del
27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998), il quale prevede in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OT. pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CRL
2017, il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori LTI spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LTI fino a un massimo di 16 anni”.
Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta soltanto dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. terzo elemento.
La limitazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato costituisce una ingiustificata disparità di trattamento a danno degli OTD e, anche in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, va riconosciuta ai lavoratori a termine la maggiorazione retributiva prevista per i lavoratori a tempo indeterminato (così Corte di Appello di Catania n. 150/2021. Cfr., nello stesso senso,
Trib. Messina n. 517/2023; Trib. Palermo n. 2347/2022, n. 1518/2013 e n. 1743/2023).
In ordine al quantum debeatur, infondato risulta il criterio di calcolo suggerito dall' costituito;
nel caso di specie, l'anzianità di servizio del ricorrente in forza di CP_1
ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato, sin dal 1996, risulta documentata dalle buste paga versate in atti e dall'attestato di servizio depositato dalla stessa amministrazione costituita.
Ne deriva che al ricorrente va riconosciuta l'indennità mensile di € 64,00 per ogni anno di servizio maturato a decorrere dal luglio 2020 pari a complessivi € 1.185,00 (64x17) oltre
8 interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori
(v. Cass. n. 13624/2020).
6.- Il ricorrente ha, inoltre, diritto alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale (nell'ambito di un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva) mediante l'accreditamento dei contributi dovuti su tale maggior imponibile - a prescindere dallo spontaneo versamento da parte del datore di lavoro o dalla loro effettiva riscossione, anche coattiva (che è questione diversa e attiene invece alla soddisfazione del diritto di credito dell' ). CP_2
Quanto alla domanda di versamento dei contributi, essa va accolta essendo stata limitata tenuto conto della prescrizione quinquennale, interrotta dalla notifica del ricorso all'amministrazione convenuta, e quindi con riferimento ai cinque anni antecedenti la suddetta notifica avvenuta in data 24.2.2025.
Al riguardo va detto che il comma 10 bis dell'art. 3 della Legge n. 335/95, introdotto dal decreto legge n. 4/2019, prevede "Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al CP_2
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. Tale norma è stata modificata dall'art. 11 comma 5 del d.l. 162/2019 che ha prorogato al 31.12.2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendovi anche i periodi retributivi fino al 31.12.2015.
Il d.l. 228/2021 ha esteso dal 31.12.2015 fino al 31.12.2017 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31.12.2022 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e l'art. 9, comma
1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24.02.2023, n.14, ha esteso dal 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'articolo 1, comma 16, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio
2024, n. 18, ha esteso dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2024. Da ultimo e da ultimo l'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio
9 2025, n. 15 ha esteso al 31 dicembre 2020 i periodi retributivi per i quali opera il differimento fino al 31 dicembre 2025.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente e dell' come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura CP_2
(rispettivamente causa di lavoro e di previdenza) e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso e della limitata attività processuale svolta. Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Fabio Sfravara, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 8.2.2025 nei confronti della
[...]
[...]
Controparte_8
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria
[...]
istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità professionale pari ad € 64,00 mensili a decorrere dal luglio 2020, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondergli le differenze retributive pari ad €
1.185,00 (64x127) e al pagamento delle relative differenze contributive;
- condanna altresì l'Amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente metà delle spese del giudizio, che liquida in € 1.313,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., distratte in favore del procuratore antistatario avv. Fabio SFRAVARA;
- condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere all' le spese del giudizio, che CP_2
si liquidano in € 339,00, oltre spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 15 aprile 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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