Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 17-04-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4250/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Casaburo Parte_1
Lucia, e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cavalcanti Giuliana, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente , dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito CP_2 del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del
04.06.2021 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Con memoria difensiva del 22-12-2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza dell'11-01-2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. che, a seguito delle operazioni peritali e dell'ulteriore documentazione Persona_1 medica prodotta dall'avv. Casaburo Lucia ed autorizzata dalla scrivente in data 28.01.2025, depositava la relazione il 04-03-2025. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente è affetta da “Demenza con perdita dell'autonomia, patologia che, per natura ed entità, integra i requisiti normativi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tenuto conto della documentazione tecnica offerta in visione, dell'età e della storia clinica della periziata per quanto desumibile dal racconto anamnestico e dalla produzione presente nel fascicolo attoreo, trattandosi di patologie a carattere evolutivo, si ritiene che il suddetto requisito possa essere considerato integrato a far data dal luglio 2024.”
Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_1 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va parzialmente accolta e per l'effetto va dichiarato che sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1-7-2024.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale, della decorrenza del beneficio da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito dell'odierno ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di Ctu di entrambi i procedimenti, come liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che in capo alla parte ricorrente sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 luglio
2024;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 17-04-2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza