Articolo 1 della Legge 25 aprile 1938, n. 897
Articolo 2
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15 febbraio 2008
Art. 1.

Gli ingegneri, gli architetti, ((...)) i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industrali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2008
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