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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI FARACHI domiciliata in Parte_1
in Pesaro (PU), Via Lodovico Agostini n. 3/4
PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA PAOLINI domiciliata in Pesaro Via S. CP_1
Francesco d'Assisi, 52
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI
1) La Sig.ra chiamava, avanti l'intestato Tribunale, la al fine Parte_1 CP_1
di sentirla condannare alle conclusioni in citazione espresse nel senso che segue :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni ed i motivi di cui in narrativa:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società dichiarando la CP_1
risoluzione del contratto n. 138277 per fatto e colpa della convenuta anche con riferimento alla violazione del codice del consumo, per non aver riparato l'auto della attrice entro un termine congruo e/o per non aver consegnato ed installato la colonnina Enel Box D 35 nei tempi indicati e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sostituzione dell'auto per cui è causa con altra autovettura dello stesso modello, caratteristiche e optional, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da pagina 1 di 6 quantificarsi in corso di causa, ivi compreso il deprezzamento dell'auto da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, i canoni di locazione (inutilmente) pagati per il mancato utilizzo dell'auto pari ad euro ad euro 4.000,00, o in quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre al disagio arrecato da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, con ogni conseguenza di legge e del caso.
In ogni caso con vittoria di onorari – competenze – compensi professionali, oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge”.
A tal fine deduceva di aver stipulato in data 21.05.2021 contratto di locazione finanziaria tesa all'utilizzo di una autovettura elettrica e che nel contratto erano compresi patti aggiuntivi per la fornitura di Colonna Enel Box D35, assicurazione Collisione SK Filodiretto 36 mesi, Estensione
Garanzia Mapfre 24 Mesi, Manuenzione Mercedes Ufficial 36 Mesi.
La colonnina di ricarica, che sarebbe stata collocata al di fuori dell'abitazione e a livello strada, non venne fornita nei tempi previsti, ma solamente nel dicembre del 2021, quindi oltre 6 mesi dopo la stipula del contratto.
Alcuni mesi dopo la stipula del contratto di locazione finanziare del veicolo, ed ancora in attesa dell'impianto della colonnina di ricarica destinata alla vettura, a seguito di violenti eventi metereologici, il garage, in cui era ricoverata per la ricarica l'auto oggetto di locazione, veniva allagato, con conseguente necessità della vettura di essere riparata in quanto rimasta semisommersa.
Gli ingentissimi danni riportati dalla vettura non videro il pronto intervento né del venditore, né della casa madre produttrice del veicolo, tanto che la attrice è rimasta lungamente senza disponibilità del veicolo riparato riconsegnato solamente il 15.5.2023.
Di qui la domanda.
Si costituiva la convenuta che contestava, in fatto ed in diritto, le avverse pretese ed, in CP_1
particolare, concludeva nel senso che segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
- in via preliminare e in rito, per le ragioni meglio esplicitate al Paragrafo VI della presente comparsa, accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4°, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per indeterminatezza (del petitum mediato) della domanda principale e, per l'effetto, concedere a parte attrice un termine per integrare/precisare la predetta domanda;
- in ogni caso, nel merito, rigettare le domande di parte attrice perché destituite di ogni fondamento per quanto già esposto;
- con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore in quanto antistatario.
pagina 2 di 6 Ammesse le parti alle memorie 183 cpc, e rigettata l'eccezione di indeterminatezza dell'atto ci citazione, all'esito, si dava corso alle prove orali dedotte dalle parti al cui termine la causa veniva assunta in decisione previo deposito e scambio di conclusionali e repliche.
2) Deve qui in primo luogo osservarsi che il libretto di circolazione in atti indica come proprietario
Mercedes NZ AN ER e come utilizzatore l'odierna Attrice.
Il rapporto contrattuale tra Mercedes AN e la Sig.ra prevede la qualità di custode Pt_1 dell'utilizzatore che dovrà provvedere, a sue spese, alla riparazione degli eventuali danni subiti dal veicolo.
Il rapporto sopra citato prevede altresì che i rischi di deterioramento, perdita, distruzione, furto, anche parziali, gravano in via esclusiva sull'utilizzatore.
Alla luce della documentazione in atti deve per altro verso osservarsi, che la colonnina di ricarica esterna offerta a costo 0 all'utilizzatore, non impegna la convenuta alla sua installazione e tanto meno all'installazione in tempi specifici, da considerarsi essenziali: semmai rileva il solo fatto che CP_2
sopporti i costi della colonnina e della sua installazione, in favore dell'utilizzatore, ma certo ciò
[...]
non incide, né potrebbe, sulle tempistiche di installazione che competono ad aziende specializzate e comunque a ciò deputate.
Fatte dette premesse deve osservarsi che, ad avviso di questo giudicante, l'avvenuto danneggiamento del veicolo non appare neppure collegabile causalmente al ritardo nella collocazione in posizione esterna della colonnina di ricarica, quanto piuttosto ad una carenza nell'obbligo di sorveglianza del veicolo discendente dalla qualità di custode dell'utilizzatore e dalla assenza di prova che, ove la colonnina di ricarica fosse stata già posta in opera alla data dell'evento, la vettura sarebbe stata certamente mantenuta in parcheggio/ricarica all'esterno.
Il fatto che la vettura fosse collocata in un garage, a livello inferiore rispetto all'abitazione, in una giornata in cui si stavano manifestando eventi meteorologici accompagnati da insolitamente intensa caduta di pioggia, avrebbe dovuto condurre ad una maggiore attenzione circa la possibilità che potessero verificarsi eventi come quelli che poi si sono verificati ed, in particolare, come il luogo di ricovero della vettura potesse andare incontro a fenomeni di allagamento.
Quanto ai danni subiti dal veicolo e suo eventuale deprezzamento si osserva quindi che, alla luce di quanto sopra, i primi non appaiono imputabili alla convenuta, mentre il secondo è semmai diritto esercitabile dalla finanziaria concedente, attuale proprietaria del veicolo.
In tale quadro non appaiono invocabili i diritti ex art 128 e segg. cod. consumo giacchè non trattasi di vizi, malfunzionamenti o carenze del bene che vedono la responsabilità solidale del concessionario e del produttore, né di danno a loro imputabile.
pagina 3 di 6 Qui si verte in ipotesi di un danno subito dal veicolo per fatti diversi.
Il che esclude, alla luce di quanto visto, possa darsi corso alla risoluzione contrattuale invocata.
Rimane l'aspetto del ritardo nella riconsegna del veicolo riparato e relativi danni.
A tal proposito deve osservarsi che il ritardo nella riparazione, sopportato dalla sarebbe stato Pt_1
incompatibile anche con la normativa in materia di tutela del consumatore per vizi del veicolo: se non si hanno i ricambi, essi non sono disponibili né per chi abbia subito un guasto come quello che qui ci occupa, come per chi lamenti vizi assoggettabili alla normativa sulla tutela del consumatore.
E' certo quindi che le tempistiche di riconsegna del veicolo, ancorchè gravemente danneggiato, siano qui incompatibili con una buona pratica commerciale e per conseguenza la domanda risarcitoria sia giustificata ed ammissibile, indipendentemente dai pretesi ritardi nella fornitura della componentistica di ricambio, e relative giustificazioni, che non influirebbero neppure su quanto si andrà ad evidenziare.
Si osserva infatti che nel momento in cui viene posto in vendita un prodotto per il quale il venditore non ha la possibilità di sua completa riparazione, o non abbia in sua disponibilità le minime quantità di ricambi necessari per provvedervi, ovvero, ancora, non abbia la possibilità di loro rapida fornitura, e ciò non sia stato preventivamente all'acquisto reso noto all'acquirente (ed in atti non ricorre alcuna evidenza che ciò sia stato fatto) si accetta il rischio che i tempi di riparazione diventino gravemente dannosi per l'acquirente medesimo o, come nel caso, per l'utilizzatore, e non possa poi pretendersi di andarne assolti, imputando le conseguenze negative di una scelta commerciale all'acquirente.
Del resto l'acquisto di un prodotto proveniente da produttore di ritenuta chiara fama, ingenera nell'acquirente affidamento anche in ordine al relativo servizio di assistenza e riparazione presso una officina autorizzata, vieppiù durante il periodo di garanzia.
Ciò rilevato deve allora osservarsi che il danno da prolungato fermo, per ipotesi come quelle qui delineate, come ogni altra ipotesi di danno da fermo tecnico, non possa discendere dalla sola impossibilità di godere del bene in riparazione, ma debba essere provato.
Nel caso che ci occupa tuttavia, la prova appare insita nella onerosità del contratto di leasing e quindi nel valore del canone mensile di locazione e nella impossibilità per l'utilizzatore di sospendere il pagamento nel periodo di riparazione (cfr contratto di leasing).
Considerato pertanto il danno pari al solo canone di locazione finanziaria del veicolo, unico danno di cui si ha specifica prova in giudizio, deve ora quantificarsi il concetto di periodo di riparazione eccedente la normalità.
A tal proposito si osserva che nella determinazione della durata eccedente la normalità vanno qui considerati due aspetti:
pagina 4 di 6 da un lato la novità della tecnologia applicata alla vettura in questione e la singolarità del sinistro che l'ha interessata (aspetti che richiedono affrontarsi questioni ben diverse da quelle riferibili a veicoli a combustione interna, tecnologia in uso da oltre cento anni, rispetto ad una nuova tecnologia in continua e rapidissima evoluzione)
- dall'altro il fatto che il bene in questione sia un bene di per sé durevole, per sua stessa natura destinata agli spostamenti urbani giornalieri o comunque a breve raggio e che, per conseguenza, ne sia prevedibile un uso frequente e ripetuto nell'arco della settimana (per altro ne veniva dedotto l'utilizzo, non contestato, nella tratta casa-lavoro-casa).Tale aspetto rende logico riconoscere che l'impossibilità di suo utilizzo debba essere considerato alla stregua di particolare pregiudizio per l'utilizzatore, richiedendo la riorganizzazione della propria gestione familiare.
Alla luce delle due esigenze indicate si ritiene che costituisca periodo di riparazione eccedente la normalità, in casi complessi come quello qui valutato, una durata di fermo che superi i 60gg. oltre i 15 gg da ricerca ed individuazione del danno/guasto (ciò anche considerato che in preventivo vengono esposte 80 ore di lavorazione a 55€ per un totale di 4.400,00 Euro, che per notorio costituiscono poco più di due settimane di lavorazione se considerato un unico addetto).
Ciò comporta una risarcibilità pari al valore del canone di locazione pagato e non goduto.
Al 2.2.2022 la vettura avrebbe pertanto dovuto essere riconsegnata risultando computabile in danno il periodo eccedente sino all'effettiva riconsegna avvenuta il 15.5.2023.
Nessun ritardo sul pagamento da parte della attrice può imputarsi in diminuzione sul conteggio di danno, stante la già vista indisponibilità dei pezzi di ricambio.
Neppure nessuna diminuzione sul danno è computabile in ragione della volontà dell'utilizzatore di procedere a riparazione per step, giacchè, ancora una volta, i ritardi sono imputabili all'assenza di immediata disponibilità dei ricambi (con i ricambi disponibili nessun ritardo poteva comportare la riparazione a step).
Il valore di danno è pertanto computabile nella misura di € 134,31+ iva (pari al rateo mensile di leasing non goduto) moltiplicato i 15 mesi di ritardo nella riconsegna e così pari ad € 2.014,65 oltre iva 22% oltre interessi e rivalutazione da ciascuna singola scadenza di ciascun rateo mensile
Spese compensate per solo parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1
pagina 5 di 6 della somma di € 2.014,65 oltre iva 22%, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
da ciascuna singola debenza di ciascun singolo rateo mensile;
2) compensa le spese tra le parti alla luce del solo parziale accoglimento
PESARO, li 22/01/2025
IL GOP
Gianfranco Tamburini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI FARACHI domiciliata in Parte_1
in Pesaro (PU), Via Lodovico Agostini n. 3/4
PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA PAOLINI domiciliata in Pesaro Via S. CP_1
Francesco d'Assisi, 52
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI
1) La Sig.ra chiamava, avanti l'intestato Tribunale, la al fine Parte_1 CP_1
di sentirla condannare alle conclusioni in citazione espresse nel senso che segue :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni ed i motivi di cui in narrativa:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società dichiarando la CP_1
risoluzione del contratto n. 138277 per fatto e colpa della convenuta anche con riferimento alla violazione del codice del consumo, per non aver riparato l'auto della attrice entro un termine congruo e/o per non aver consegnato ed installato la colonnina Enel Box D 35 nei tempi indicati e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sostituzione dell'auto per cui è causa con altra autovettura dello stesso modello, caratteristiche e optional, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da pagina 1 di 6 quantificarsi in corso di causa, ivi compreso il deprezzamento dell'auto da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, i canoni di locazione (inutilmente) pagati per il mancato utilizzo dell'auto pari ad euro ad euro 4.000,00, o in quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre al disagio arrecato da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, con ogni conseguenza di legge e del caso.
In ogni caso con vittoria di onorari – competenze – compensi professionali, oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge”.
A tal fine deduceva di aver stipulato in data 21.05.2021 contratto di locazione finanziaria tesa all'utilizzo di una autovettura elettrica e che nel contratto erano compresi patti aggiuntivi per la fornitura di Colonna Enel Box D35, assicurazione Collisione SK Filodiretto 36 mesi, Estensione
Garanzia Mapfre 24 Mesi, Manuenzione Mercedes Ufficial 36 Mesi.
La colonnina di ricarica, che sarebbe stata collocata al di fuori dell'abitazione e a livello strada, non venne fornita nei tempi previsti, ma solamente nel dicembre del 2021, quindi oltre 6 mesi dopo la stipula del contratto.
Alcuni mesi dopo la stipula del contratto di locazione finanziare del veicolo, ed ancora in attesa dell'impianto della colonnina di ricarica destinata alla vettura, a seguito di violenti eventi metereologici, il garage, in cui era ricoverata per la ricarica l'auto oggetto di locazione, veniva allagato, con conseguente necessità della vettura di essere riparata in quanto rimasta semisommersa.
Gli ingentissimi danni riportati dalla vettura non videro il pronto intervento né del venditore, né della casa madre produttrice del veicolo, tanto che la attrice è rimasta lungamente senza disponibilità del veicolo riparato riconsegnato solamente il 15.5.2023.
Di qui la domanda.
Si costituiva la convenuta che contestava, in fatto ed in diritto, le avverse pretese ed, in CP_1
particolare, concludeva nel senso che segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
- in via preliminare e in rito, per le ragioni meglio esplicitate al Paragrafo VI della presente comparsa, accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4°, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per indeterminatezza (del petitum mediato) della domanda principale e, per l'effetto, concedere a parte attrice un termine per integrare/precisare la predetta domanda;
- in ogni caso, nel merito, rigettare le domande di parte attrice perché destituite di ogni fondamento per quanto già esposto;
- con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore in quanto antistatario.
pagina 2 di 6 Ammesse le parti alle memorie 183 cpc, e rigettata l'eccezione di indeterminatezza dell'atto ci citazione, all'esito, si dava corso alle prove orali dedotte dalle parti al cui termine la causa veniva assunta in decisione previo deposito e scambio di conclusionali e repliche.
2) Deve qui in primo luogo osservarsi che il libretto di circolazione in atti indica come proprietario
Mercedes NZ AN ER e come utilizzatore l'odierna Attrice.
Il rapporto contrattuale tra Mercedes AN e la Sig.ra prevede la qualità di custode Pt_1 dell'utilizzatore che dovrà provvedere, a sue spese, alla riparazione degli eventuali danni subiti dal veicolo.
Il rapporto sopra citato prevede altresì che i rischi di deterioramento, perdita, distruzione, furto, anche parziali, gravano in via esclusiva sull'utilizzatore.
Alla luce della documentazione in atti deve per altro verso osservarsi, che la colonnina di ricarica esterna offerta a costo 0 all'utilizzatore, non impegna la convenuta alla sua installazione e tanto meno all'installazione in tempi specifici, da considerarsi essenziali: semmai rileva il solo fatto che CP_2
sopporti i costi della colonnina e della sua installazione, in favore dell'utilizzatore, ma certo ciò
[...]
non incide, né potrebbe, sulle tempistiche di installazione che competono ad aziende specializzate e comunque a ciò deputate.
Fatte dette premesse deve osservarsi che, ad avviso di questo giudicante, l'avvenuto danneggiamento del veicolo non appare neppure collegabile causalmente al ritardo nella collocazione in posizione esterna della colonnina di ricarica, quanto piuttosto ad una carenza nell'obbligo di sorveglianza del veicolo discendente dalla qualità di custode dell'utilizzatore e dalla assenza di prova che, ove la colonnina di ricarica fosse stata già posta in opera alla data dell'evento, la vettura sarebbe stata certamente mantenuta in parcheggio/ricarica all'esterno.
Il fatto che la vettura fosse collocata in un garage, a livello inferiore rispetto all'abitazione, in una giornata in cui si stavano manifestando eventi meteorologici accompagnati da insolitamente intensa caduta di pioggia, avrebbe dovuto condurre ad una maggiore attenzione circa la possibilità che potessero verificarsi eventi come quelli che poi si sono verificati ed, in particolare, come il luogo di ricovero della vettura potesse andare incontro a fenomeni di allagamento.
Quanto ai danni subiti dal veicolo e suo eventuale deprezzamento si osserva quindi che, alla luce di quanto sopra, i primi non appaiono imputabili alla convenuta, mentre il secondo è semmai diritto esercitabile dalla finanziaria concedente, attuale proprietaria del veicolo.
In tale quadro non appaiono invocabili i diritti ex art 128 e segg. cod. consumo giacchè non trattasi di vizi, malfunzionamenti o carenze del bene che vedono la responsabilità solidale del concessionario e del produttore, né di danno a loro imputabile.
pagina 3 di 6 Qui si verte in ipotesi di un danno subito dal veicolo per fatti diversi.
Il che esclude, alla luce di quanto visto, possa darsi corso alla risoluzione contrattuale invocata.
Rimane l'aspetto del ritardo nella riconsegna del veicolo riparato e relativi danni.
A tal proposito deve osservarsi che il ritardo nella riparazione, sopportato dalla sarebbe stato Pt_1
incompatibile anche con la normativa in materia di tutela del consumatore per vizi del veicolo: se non si hanno i ricambi, essi non sono disponibili né per chi abbia subito un guasto come quello che qui ci occupa, come per chi lamenti vizi assoggettabili alla normativa sulla tutela del consumatore.
E' certo quindi che le tempistiche di riconsegna del veicolo, ancorchè gravemente danneggiato, siano qui incompatibili con una buona pratica commerciale e per conseguenza la domanda risarcitoria sia giustificata ed ammissibile, indipendentemente dai pretesi ritardi nella fornitura della componentistica di ricambio, e relative giustificazioni, che non influirebbero neppure su quanto si andrà ad evidenziare.
Si osserva infatti che nel momento in cui viene posto in vendita un prodotto per il quale il venditore non ha la possibilità di sua completa riparazione, o non abbia in sua disponibilità le minime quantità di ricambi necessari per provvedervi, ovvero, ancora, non abbia la possibilità di loro rapida fornitura, e ciò non sia stato preventivamente all'acquisto reso noto all'acquirente (ed in atti non ricorre alcuna evidenza che ciò sia stato fatto) si accetta il rischio che i tempi di riparazione diventino gravemente dannosi per l'acquirente medesimo o, come nel caso, per l'utilizzatore, e non possa poi pretendersi di andarne assolti, imputando le conseguenze negative di una scelta commerciale all'acquirente.
Del resto l'acquisto di un prodotto proveniente da produttore di ritenuta chiara fama, ingenera nell'acquirente affidamento anche in ordine al relativo servizio di assistenza e riparazione presso una officina autorizzata, vieppiù durante il periodo di garanzia.
Ciò rilevato deve allora osservarsi che il danno da prolungato fermo, per ipotesi come quelle qui delineate, come ogni altra ipotesi di danno da fermo tecnico, non possa discendere dalla sola impossibilità di godere del bene in riparazione, ma debba essere provato.
Nel caso che ci occupa tuttavia, la prova appare insita nella onerosità del contratto di leasing e quindi nel valore del canone mensile di locazione e nella impossibilità per l'utilizzatore di sospendere il pagamento nel periodo di riparazione (cfr contratto di leasing).
Considerato pertanto il danno pari al solo canone di locazione finanziaria del veicolo, unico danno di cui si ha specifica prova in giudizio, deve ora quantificarsi il concetto di periodo di riparazione eccedente la normalità.
A tal proposito si osserva che nella determinazione della durata eccedente la normalità vanno qui considerati due aspetti:
pagina 4 di 6 da un lato la novità della tecnologia applicata alla vettura in questione e la singolarità del sinistro che l'ha interessata (aspetti che richiedono affrontarsi questioni ben diverse da quelle riferibili a veicoli a combustione interna, tecnologia in uso da oltre cento anni, rispetto ad una nuova tecnologia in continua e rapidissima evoluzione)
- dall'altro il fatto che il bene in questione sia un bene di per sé durevole, per sua stessa natura destinata agli spostamenti urbani giornalieri o comunque a breve raggio e che, per conseguenza, ne sia prevedibile un uso frequente e ripetuto nell'arco della settimana (per altro ne veniva dedotto l'utilizzo, non contestato, nella tratta casa-lavoro-casa).Tale aspetto rende logico riconoscere che l'impossibilità di suo utilizzo debba essere considerato alla stregua di particolare pregiudizio per l'utilizzatore, richiedendo la riorganizzazione della propria gestione familiare.
Alla luce delle due esigenze indicate si ritiene che costituisca periodo di riparazione eccedente la normalità, in casi complessi come quello qui valutato, una durata di fermo che superi i 60gg. oltre i 15 gg da ricerca ed individuazione del danno/guasto (ciò anche considerato che in preventivo vengono esposte 80 ore di lavorazione a 55€ per un totale di 4.400,00 Euro, che per notorio costituiscono poco più di due settimane di lavorazione se considerato un unico addetto).
Ciò comporta una risarcibilità pari al valore del canone di locazione pagato e non goduto.
Al 2.2.2022 la vettura avrebbe pertanto dovuto essere riconsegnata risultando computabile in danno il periodo eccedente sino all'effettiva riconsegna avvenuta il 15.5.2023.
Nessun ritardo sul pagamento da parte della attrice può imputarsi in diminuzione sul conteggio di danno, stante la già vista indisponibilità dei pezzi di ricambio.
Neppure nessuna diminuzione sul danno è computabile in ragione della volontà dell'utilizzatore di procedere a riparazione per step, giacchè, ancora una volta, i ritardi sono imputabili all'assenza di immediata disponibilità dei ricambi (con i ricambi disponibili nessun ritardo poteva comportare la riparazione a step).
Il valore di danno è pertanto computabile nella misura di € 134,31+ iva (pari al rateo mensile di leasing non goduto) moltiplicato i 15 mesi di ritardo nella riconsegna e così pari ad € 2.014,65 oltre iva 22% oltre interessi e rivalutazione da ciascuna singola scadenza di ciascun rateo mensile
Spese compensate per solo parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1
pagina 5 di 6 della somma di € 2.014,65 oltre iva 22%, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
da ciascuna singola debenza di ciascun singolo rateo mensile;
2) compensa le spese tra le parti alla luce del solo parziale accoglimento
PESARO, li 22/01/2025
IL GOP
Gianfranco Tamburini
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