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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2024, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 4497/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4497/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata al corso Umberto I Parte_1
n. 208, presso lo studio dell'avvocato Giampaolo Aversa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_1
Baiano alla via Fratelli Rosselli n. 20, presso lo studio dell'avvocato Francesco Colucci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in CP_2
Napoli alla via M. Morgantini n. 3, presso lo studio dell'avvocato Stefano Carnevale, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del suo difensore,
e rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Ranieri in virtù di Email_1 procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Ferrante Imparato n. 190, presso lo studio dell'avvocato Raffaele Napolitano, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione rinotificato in data 22-7-2021 mediante p.e.c., Parte_1 evocava in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il , la e Controparte_1 CP_2
per sentir dichiarare la loro responsabilità esclusiva, ai sensi Controparte_3 dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e sentirli condannare al risarcimento dei danni, nella misura di euro 15.268,00 o in quella diversa accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 4-8-2018, alle ore 10.00 circa, in Boscoreale (NA), alla via Gesuiti.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava alla guida del motoveicolo tipo Honda SH tg. 69763 percorrendo con velocità moderata detto tratto viario allorquando, a causa di una buca/avvallamento presente sul manto stradale, non visibile né segnalato, rovinava al suolo sul lato destro;
a seguito dell'evento, riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il ricovero presso il P.O. dell'ospedale di
, ove i sanitari refertavano “Frattura I° cuneiforme, base 1°,2°,3° metatarso, CP_1 base falange prossimale 1° raggio piede sinistro”; la responsabilità dell'evento era del
, per omessa manutenzione e custodia dei beni di sua proprietà, Controparte_1 nonché delle società e che aveva eseguito lavori CP_2 Controparte_3 nell'area interessata dall'evento. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di CP_1 citazione, l'inesistenza del fatto costituivo, l'assenza di responsabilità dell'ente essendo unica responsabile la per intervento mal eseguito sulla pubblica strada;
per cui CP_2 chiedeva il rigetto della domanda.
In via subordinata, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della CP_2 chiedendo che, in caso di condanna, che la venisse condannata alla restituzione CP_2 in suo favore di qualsiasi importo tenuto a corrispondere in favore dell'attore, in via ulteriormente subordinata, accertare la corresponsabilità del danno in capo alla parte attrice. eccepiva la nullità della citazione, la mancanza di alcuna propria CP_2 responsabilità e l'infondatezza della domanda, risultando eventualmente responsabile
Controparte_3
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda o, in caso di accoglimento, di graduare le responsabilità dei convenuti con condanna dei condebitori solidali all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato pagante;
in ogni caso, in caso di accoglimento, chiedeva la condanna di o comunque di condannare quest'ultima e Controparte_3 garantire e tenere indenne da qualsiasi importo da essa dovuta in caso di CP_2 accoglimento anche parziale della domanda, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, la Controparte_3 nullità della citazione, e nel merito contestava il fatto e la propria responsabilità, risultando l'evento ascrivibile alla condotta colposa dell'attore o comunque al . Controparte_1
Pertanto, chiedeva che fosse rigettata la domanda o che fosse dichiarata la responsabilità del;
in via gradata, la condanna della Controparte_1 [...]
a manlevare o tenere indenne la convenuta in cado di condanna in via Controparte_4 esclusiva o in concorso con gli altri convenuti.
Autorizzata la richiesta ed effettuata la chiamata in causa, Controparte_4 si costituiva in giudizio contestando la pretesa assicurativa, nonché la nullità della
[...] citazione e la fondatezza nel merito della domanda, di cui ne chiedeva il rigetto;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, condannare il
[...]
Controparte_5 CP_2
2. Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. Deve essere respinta anche l'eccezione di legittimazione passiva proposta dalla convenuta Controparte_3
Secondo la convenuta, la richiesta di risarcimento dei danni non poteva essere proposta nei suoi confronti in quanto la strada è di proprietà del Comune di , mentre CP_1 essa era stata solo la impresa appaltatrice per la manutenzione della rete idrico/fognaria per conto della non avendo alcun rapporto con il comune di CP_2 CP_1
Precisato che la questione posta dalla convenuta ha ad oggetto la titolarità passiva, e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione passiva - che, come quella attiva, deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-
2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta nei confronti della convenuta per avere realizzato i lavori di manutenzione nell'area in cui era avvenuto l'evento lamentato dall'attore e ciò è sufficiente per ritenere questi legittimati passivamente.
4.. Nel merito, l'attore ha proposto la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era presente un dissesto) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017;
12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-
2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-
12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (verbale di pronto soccorso
2018044444 del 4-8-2018 ore 10:35 dell' , Parte_2 lettere di costituzione in mora del 14-5-2019 e del 27-1-2020, invito alla stipulazione di negoziazione assistita del 4-7-2019 e del 20-2-2020, ulteriore documentazione medica e rapporto d'incidente stradale della Polizia Municipale di 9/131 dell'8-8-2018) CP_1 può dirsi provato che l'evento si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
Ed infatti: i testimoni escussi, all'udienza del 31-11-2023 , la cui Testimone_1 moglie è parente della moglie dell'attore; , figlio adottivo dell'attore) Controparte_6 hanno riferito di aver visto, nell'agosto del 2018, alle ore 10.00, , che era Parte_1
a bordo del motociclo SH 125 di colore blu o grigio, e procedeva in via dei Gesuiti, con direzione via Promiscua, cadere dalla moto che conduceva;
i testi erano a bordo di un autovettura e seguivano il motociclo dell'attore e precisavano che l'attore era caduto in un avvallamento posto in via Gesuiti tra il centro e il margine destro della strada.
I testi riconoscevano nelle foto allegate al verbale della Polizia Municipale il dissesto stradale e sottolineavano che non era segnalato;
Conferma di tali circostanze emerge dal verbale di pronto soccorso in cui è indicata, quale circostanza del trauma, “incidente in strada”, nonché nelle lettere di costituzione in mora e nella documentazione fotografica riconosciuta dai testimoni, unitamente a quella medica ulteriore prodotta.
Sulla scorta delle descritte emergenze, tuttavia, il tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e quindi percepibile dal danneggiato che avesse percorso la strada con la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del
24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
La verificazione dell'evento è avvenuta in condizioni di buona luce naturale (ore 10.00 del 4 agosto 2018) e l'assenza di ostacoli o barriere di sorta, evidenziano che il lamentato dissesto, di non lievi dimensioni (e con un colore dell'asfalto più scuro rispetto alla restante parte della strada, per come evincibile chiaramente dalle foto in atti) e presente al centro della carreggiata percorsa dal danneggiato, fosse ben visibile e percepibile anticipatamente, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti.
Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte del danneggiato o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità.
Ne consegue che l'attore non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che l'evento sia stato determinato proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dal medesimo danneggiato nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele (aggirando ed evitando il pericolo, mantenendo una velocità adeguata per il centro urbano, ecc., arrestandosi e/o superando il veicolo ad una velocità minima che evitasse contraccolpi dannosi), per cui deve ritenersi che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente dell'attore stesso.
3.2. L'attore ha chiesto la condanna del convenuto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto alla pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
La verificazione dell'evento in condizioni di luce (ore 10.00, del mese di agosto) e l'assenza di oggetti o altro sul dislivello, inducono ad escludere che il danneggiato non abbia avuto la percezione del pericolo. Inoltre, la circostanza che l'evento sia avvenuto in assenza di condizioni climatiche avverse (non dedotte), costituiva oggettiva condizione di fatto che imponeva all'utente della strada non distratto di impegnare il tratto stradale di con maggiore diligenza e cautela e in modo da evitare eventuali disconnessioni visibili, per come vi evince anche dalla documentazione fotografica in atti.
Sulla scorta di tali affermazioni e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, deve escludersi che nella specie sussistessero i presupposti per la configurabilità di una situazione insidiosa ma deve ritenersi, in ogni caso, che l'evento sia riconducibile alla condotta colposa del danneggiato.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., come detto, richiede che sussistano gli estremi della cd. insidia o trabocchetto che è costituita da una situazione di pericolo obbiettivo caratterizzato da un duplice requisito, ovvero il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità.
Alla stregua di quanto emerso ed evidenziato, si ritiene che nel caso di specie non sussista alcuna delle caratteristiche connotanti la situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, non essendo riscontrato sul piano assertivo ed asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
4. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva bassa: fase studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria, euro 903,00; fase decisoria, euro 1.453,00), da distrarre in favore del difensore richiedente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che “Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del “quantum”, alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio)”.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , in persona del
[...] Controparte_1 CP_7 CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 3.809,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 3.809,00 per CP_2 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
D) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_3 euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., da attribuire all'avvocato Dario Ranieri ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
E) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_4 euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
F) pone le spese di c.t.u. a carico di . Parte_1
Torre Annunziata, 7 ottobre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4497/2021 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata al corso Umberto I Parte_1
n. 208, presso lo studio dell'avvocato Giampaolo Aversa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_1
Baiano alla via Fratelli Rosselli n. 20, presso lo studio dell'avvocato Francesco Colucci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in CP_2
Napoli alla via M. Morgantini n. 3, presso lo studio dell'avvocato Stefano Carnevale, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del suo difensore,
e rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Ranieri in virtù di Email_1 procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Ferrante Imparato n. 190, presso lo studio dell'avvocato Raffaele Napolitano, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione rinotificato in data 22-7-2021 mediante p.e.c., Parte_1 evocava in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il , la e Controparte_1 CP_2
per sentir dichiarare la loro responsabilità esclusiva, ai sensi Controparte_3 dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e sentirli condannare al risarcimento dei danni, nella misura di euro 15.268,00 o in quella diversa accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 4-8-2018, alle ore 10.00 circa, in Boscoreale (NA), alla via Gesuiti.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava alla guida del motoveicolo tipo Honda SH tg. 69763 percorrendo con velocità moderata detto tratto viario allorquando, a causa di una buca/avvallamento presente sul manto stradale, non visibile né segnalato, rovinava al suolo sul lato destro;
a seguito dell'evento, riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il ricovero presso il P.O. dell'ospedale di
, ove i sanitari refertavano “Frattura I° cuneiforme, base 1°,2°,3° metatarso, CP_1 base falange prossimale 1° raggio piede sinistro”; la responsabilità dell'evento era del
, per omessa manutenzione e custodia dei beni di sua proprietà, Controparte_1 nonché delle società e che aveva eseguito lavori CP_2 Controparte_3 nell'area interessata dall'evento. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di CP_1 citazione, l'inesistenza del fatto costituivo, l'assenza di responsabilità dell'ente essendo unica responsabile la per intervento mal eseguito sulla pubblica strada;
per cui CP_2 chiedeva il rigetto della domanda.
In via subordinata, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della CP_2 chiedendo che, in caso di condanna, che la venisse condannata alla restituzione CP_2 in suo favore di qualsiasi importo tenuto a corrispondere in favore dell'attore, in via ulteriormente subordinata, accertare la corresponsabilità del danno in capo alla parte attrice. eccepiva la nullità della citazione, la mancanza di alcuna propria CP_2 responsabilità e l'infondatezza della domanda, risultando eventualmente responsabile
Controparte_3
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda o, in caso di accoglimento, di graduare le responsabilità dei convenuti con condanna dei condebitori solidali all'eventuale regresso in favore del debitore esecutato pagante;
in ogni caso, in caso di accoglimento, chiedeva la condanna di o comunque di condannare quest'ultima e Controparte_3 garantire e tenere indenne da qualsiasi importo da essa dovuta in caso di CP_2 accoglimento anche parziale della domanda, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, la Controparte_3 nullità della citazione, e nel merito contestava il fatto e la propria responsabilità, risultando l'evento ascrivibile alla condotta colposa dell'attore o comunque al . Controparte_1
Pertanto, chiedeva che fosse rigettata la domanda o che fosse dichiarata la responsabilità del;
in via gradata, la condanna della Controparte_1 [...]
a manlevare o tenere indenne la convenuta in cado di condanna in via Controparte_4 esclusiva o in concorso con gli altri convenuti.
Autorizzata la richiesta ed effettuata la chiamata in causa, Controparte_4 si costituiva in giudizio contestando la pretesa assicurativa, nonché la nullità della
[...] citazione e la fondatezza nel merito della domanda, di cui ne chiedeva il rigetto;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, condannare il
[...]
Controparte_5 CP_2
2. Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. Deve essere respinta anche l'eccezione di legittimazione passiva proposta dalla convenuta Controparte_3
Secondo la convenuta, la richiesta di risarcimento dei danni non poteva essere proposta nei suoi confronti in quanto la strada è di proprietà del Comune di , mentre CP_1 essa era stata solo la impresa appaltatrice per la manutenzione della rete idrico/fognaria per conto della non avendo alcun rapporto con il comune di CP_2 CP_1
Precisato che la questione posta dalla convenuta ha ad oggetto la titolarità passiva, e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione passiva - che, come quella attiva, deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-
2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta nei confronti della convenuta per avere realizzato i lavori di manutenzione nell'area in cui era avvenuto l'evento lamentato dall'attore e ciò è sufficiente per ritenere questi legittimati passivamente.
4.. Nel merito, l'attore ha proposto la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011).
Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era presente un dissesto) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata).
Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017;
12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-
2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-
12-2017).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dal riscontro emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (verbale di pronto soccorso
2018044444 del 4-8-2018 ore 10:35 dell' , Parte_2 lettere di costituzione in mora del 14-5-2019 e del 27-1-2020, invito alla stipulazione di negoziazione assistita del 4-7-2019 e del 20-2-2020, ulteriore documentazione medica e rapporto d'incidente stradale della Polizia Municipale di 9/131 dell'8-8-2018) CP_1 può dirsi provato che l'evento si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
Ed infatti: i testimoni escussi, all'udienza del 31-11-2023 , la cui Testimone_1 moglie è parente della moglie dell'attore; , figlio adottivo dell'attore) Controparte_6 hanno riferito di aver visto, nell'agosto del 2018, alle ore 10.00, , che era Parte_1
a bordo del motociclo SH 125 di colore blu o grigio, e procedeva in via dei Gesuiti, con direzione via Promiscua, cadere dalla moto che conduceva;
i testi erano a bordo di un autovettura e seguivano il motociclo dell'attore e precisavano che l'attore era caduto in un avvallamento posto in via Gesuiti tra il centro e il margine destro della strada.
I testi riconoscevano nelle foto allegate al verbale della Polizia Municipale il dissesto stradale e sottolineavano che non era segnalato;
Conferma di tali circostanze emerge dal verbale di pronto soccorso in cui è indicata, quale circostanza del trauma, “incidente in strada”, nonché nelle lettere di costituzione in mora e nella documentazione fotografica riconosciuta dai testimoni, unitamente a quella medica ulteriore prodotta.
Sulla scorta delle descritte emergenze, tuttavia, il tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile e quindi percepibile dal danneggiato che avesse percorso la strada con la ordinaria diligenza, ragione per la quale avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo (cfr., Cass. civ., sentenza n. 2376 del
24-1-2024: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
La verificazione dell'evento è avvenuta in condizioni di buona luce naturale (ore 10.00 del 4 agosto 2018) e l'assenza di ostacoli o barriere di sorta, evidenziano che il lamentato dissesto, di non lievi dimensioni (e con un colore dell'asfalto più scuro rispetto alla restante parte della strada, per come evincibile chiaramente dalle foto in atti) e presente al centro della carreggiata percorsa dal danneggiato, fosse ben visibile e percepibile anticipatamente, come invero si desume ictu oculi dai rilievi fotografici prodotti.
Per i motivi su esposti, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte del danneggiato o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità.
Ne consegue che l'attore non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che l'evento sia stato determinato proprio dalla conformazione dei luoghi), essendo invece ricollegabile all'incauta condotta avuta dal medesimo danneggiato nel percorrere il tratto stradale in questione senza adottare le dovute cautele (aggirando ed evitando il pericolo, mantenendo una velocità adeguata per il centro urbano, ecc., arrestandosi e/o superando il veicolo ad una velocità minima che evitasse contraccolpi dannosi), per cui deve ritenersi che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente dell'attore stesso.
3.2. L'attore ha chiesto la condanna del convenuto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto alla pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio.
La verificazione dell'evento in condizioni di luce (ore 10.00, del mese di agosto) e l'assenza di oggetti o altro sul dislivello, inducono ad escludere che il danneggiato non abbia avuto la percezione del pericolo. Inoltre, la circostanza che l'evento sia avvenuto in assenza di condizioni climatiche avverse (non dedotte), costituiva oggettiva condizione di fatto che imponeva all'utente della strada non distratto di impegnare il tratto stradale di con maggiore diligenza e cautela e in modo da evitare eventuali disconnessioni visibili, per come vi evince anche dalla documentazione fotografica in atti.
Sulla scorta di tali affermazioni e degli ulteriori elementi di valutazione sopra indicati, deve escludersi che nella specie sussistessero i presupposti per la configurabilità di una situazione insidiosa ma deve ritenersi, in ogni caso, che l'evento sia riconducibile alla condotta colposa del danneggiato.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., come detto, richiede che sussistano gli estremi della cd. insidia o trabocchetto che è costituita da una situazione di pericolo obbiettivo caratterizzato da un duplice requisito, ovvero il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità.
Alla stregua di quanto emerso ed evidenziato, si ritiene che nel caso di specie non sussista alcuna delle caratteristiche connotanti la situazione di pericolo occulto qualificabile come insidia, non essendo riscontrato sul piano assertivo ed asseverativo, né l'aspetto oggettivo del pericolo occulto, né il carattere soggettivo dell'imprevedibilità.
4. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva bassa: fase studio, euro 851,00; fase introduttiva, euro 602,00; fase istruttoria, euro 903,00; fase decisoria, euro 1.453,00), da distrarre in favore del difensore richiedente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che “Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del “quantum”, alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio)”.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , in persona del
[...] Controparte_1 CP_7 CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 3.809,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 3.809,00 per CP_2 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
D) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_3 euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., da attribuire all'avvocato Dario Ranieri ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
E) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_4 euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a.;
F) pone le spese di c.t.u. a carico di . Parte_1
Torre Annunziata, 7 ottobre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola