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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/12/2024, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1638 del R.G. 2024
T R A
- rappresentato e difeso dall'avv.Armando Latella Parte_1
ATTORE
E
– contumace Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il presso il Tribunale di Taranto Controparte_2
INTERVENUTO
All'udienza del 4-12-2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle
conclusioni di cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 10-4-2024 Ancora chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio contratto in Carosino con in data 18-6-2008, Controparte_1
dall'unione con la quale erano nate in precedenza le figlie e , ormai Per_1 Per_2
maggiorenni ed autonome. Evidenziava che con decreto del 7-2-2020 era stata omologata la separazione trasformata in consensuale tra le parti, ed in seguito la convivenza non era più ripresa.
La convenuta nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in Controparte_1
giudizio ed è stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art.473bis.22
c.p.c..
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dalla parte attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Carosino il 18-6-2008, sono separati in forza di decreto di omologa di separazione del 7-2-2020 di questo Tribunale.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Non sono state proposte domande di contenuto economico.
La natura della causa e la non opposizione della parte convenuta comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Carosino il 18-6-2008 da
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Carosino dell'anno 2008 (atto n. 3, p. I anno 2008);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) spese compensate.
Così deciso il 4-12-2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto
Il Presidente est.