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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 825/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 825/2022
Oggi 04/03/2025, alle ore 10.40, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. GIOVAN BATTISTA MARUCCO Parte_1
Per , nessuno compare CP_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 04/03/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 825/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovan Battista Marucco e Landi Luca, domiciliato in Soresina, via Ponchielli n. 5 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni di fatto e diritto esposte in atti: - nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale o extra-contrattuale per dolo e o colpa del convenuto, dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione professionale in essere fra le parti per gli anni
2008-2009 e 2010, condannare il dott. , all'integrale risarcimento dei danni CP_1
patiti dal Dott. danni da quantificarsi in € 143.410,57 (si veda il calcolo di Parte_1 cui al p.to F della narrativa in fatto) o nella diversa somma che emergerà all'esito dell'istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di mora e o legge;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il sig. conveniva in giudizio il sig. al fine di Parte_1 CP_1 ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'attore deduceva:
- di avere svolto “la professione di odontoiatra in Pizzighettone dall'1/11/1979 e sino a tutto il 2015”;
- di “essersi avvalso delle prestazioni professionali del dott. dalla fine degli CP_1
anni novanta e sino al 9/4/2014 per la tenuta della contabilità della sua attività e per tutti gli adempimenti fiscali correlati, ivi compreso il pagamento di imposte e o tributi”;
- di avere corrisposto periodicamente al dott. le somme da quest'ultimo CP_1
richieste al fine di consentire il pagamento delle imposte e dei tributi nonché allo scopo di remunerare il professionista per le prestazioni effettuate;
- di “essere stato contattato dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Cremona-Ufficio
Controlli (di seguito per brevità AE) che…riferivano di dovere procedere ad accertamenti/controlli in ordine alla contabilità dell'attività professionale per gli anni
2008/2009 e 2010”;
- che “AE contestava: (i) l'omesso versamento di ritenute, (ii) la indebita indicazione in dichiarazione di ritenute subite, (iii) la infedele presentazione del modello 770 nei confronti di altri professionisti, (iv) l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2008, (v) il recupero analitico di costi indeducibili”;
- che, come accertato dall'Agenzia delle Entrate, il dott. ha emesso fatture pro CP_1
forma di importo pari alla massa monetaria asseritamente anticipata allo Stato e al costo delle prestazioni effettuate, che le fatture pro forma sono state interamente pagate, che le fatture realmente contabilizzate sono d'importo pari ai costi delle prestazioni del professionista e che la somma pagata in relazione alla massa monetaria asseritamente anticipata allo Stato è stata trattenuta indebitamente dal dott. ; CP_1
- che il convenuto si è illegittimamente appropriato dei seguenti importi: a) euro 1.435,20 in relazione alla fattura n. 6 dell'anno 2008; b) euro 6.824,58 in relazione alla fattura n. 13 dell'anno 2008; c) euro 4.552,17 in relazione alla fattura n. 16 dell'anno 2008; d) euro
11.710,67 in relazione alla fattura n. 20 dell'anno 2008; e) euro 3.518,40 in relazione alla fattura n. 7 dell'anno 2009; f) euro 4.195,14 in relazione alla fattura n. 10 dell'anno 2009;
g) euro 7.243,34 in relazione alla fattura n. 15 dell'anno 2009; h) euro 6.183,16 in relazione alla fattura n. 18 dell'anno 2009; i) euro 1.278,00 in relazione alla fattura n. 4 dell'anno
2010; l) euro 4.826,17 in relazione alla fattura n. 13 dell'anno 2010; m) euro 7.200,00 in relazione alla fattura n. 20 dell'anno 2010; n) euro 9.667,86 in relazione alla fattura n. 21 dell'anno 2010;
- che “il dott. è anche responsabile per la causazione dei danni causati in ragione di CP_1
diversi errori nella tenuta della contabilità: in via semplificativa contabilizzò come deducibili diversi oneri che in realtà non lo erano e tanto ha comportato, in sede di accertamento, la “ripersa a reddito” da parte di AE di ogni singola posta contestata”;
- che “il convenuto, in data 23/9/2014, comunicava di volersi fare carico del pagamento dell'intero importo delle somme che l'attore avrebbe versato alla AE in ragione delle irregolarità rilevate nella contabilità”;
- che Agenzia delle Entrate chiedeva la corresponsione della somma complessiva di euro
187.731,56;
- di “avere presentato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona cinque
Ricorsi per ottenere l'annullamento ovvero la rettifica degli avvisi di accertamento. Con sentenza n. 117.2.2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona respingeva i ricorsi e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in €
10.000,00…la Commissione Tributaria Regionale Sezione di Brescia, in riforma della sentenza impugnata, con la sentenza n. 584/2018, statuiva che le sanzioni sulle imposte e o tributi non versati non potevano essere irrogate per non avere il contribuente commesso alcun fatto doloso”;
- che “il convenuto per “tamponare” la situazione ben pensò anche di falsificare la firma dell'attore per presentare una istanza di rateizzazione ad Equitalia per il pagamento di €
10.137,58. Non appena l'attore ebbe cognizione di tale ulteriore illecita condotta, nel luglio 2015 depositò avanti il Tribunale di Cremona Ricorso per ottenere l'ingiunzione di pagamento di € 10.137,58. Il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1155/2015. Il decreto ingiuntivo era notificato al convenuto
e questi non svolgeva alcuna opposizione. In data 10/12/2018, era notificato atto di precetto e poi, in data 24/1/2019, atto di pignoramento presso terzi per sottoporre a pignoramento lo stipendio del convenuto”; - che “i compensi annui che il dott. percepiva erano di € 4.600,00 oltre accessori di CP_1 legge…È indubbio che per gli anni 2008-2009 e 2010 il convenuto ha agito dolosamente.
Tale sua grave condotta integra grave inadempimento contrattuale…chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito, ricorrendone tutti i presupposti, dichiari per i predetti anni la risoluzione del contratto in essere fra le parti. Per l'effetto il convenuto andrà anche condannato alla restituzione di € 16.286,40 incassati a titolo di compensi/onorari”;
- che “alla data del 22/3/22 il complessivo danno (di natura fiscale) subito è di €
117.123,93. Tale importo lo si ricava dall'estratto di ruolo sommando € 105.106,03 (cfr. colonna “totale residuo”) ad € 12.017,90 (cfr. colonna “importo già pagato”). A tanto sono da aggiungere: a) le spese di giudizio per € 10.000,00 che l'attore è stato condannato
a rifondare ad AE in forza della sentenza n. 117.2.2016 della Commissione Tributaria
Provinciale di Cremona;
b) l'importo di € 16.286,64 che l'attore corrispose al convenuto per il pagamento dei suoi onorari/compensi per gli anni 2008-2009 e 2010; c) gli ulteriori interessi di mora maturandi (dal 23/3/22) che l'attore dovrà versare sugli importi dovuti ad
AE”.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, il sig. CP_1
non si costituiva ed era dichiarato contumace.
La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che in ambito contrattuale costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001).
I documenti depositati in giudizio provano chiaramente il fatto che le parti abbiano stipulato un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto l'esecuzione da parte del convenuto di prestazioni di natura contabile e fiscale interessanti l'arco temporale compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2010. Il sig. ha correttamente Parte_1 allegato l'inadempimento del convenuto consistente nell'imperita gestione della contabilità, nell'inadeguata compilazione della documentazione fiscale tramessa alla Pubblica
Amministrazione e nell'illecita appropriazione degli importi ricevuti al fine di adempiere le obbligazioni tributarie.
Spettava al sig. dimostrare il corretto adempimento delle obbligazioni pattuite CP_1 ovvero l'esistenza di un fatto estintivo della pretesa attorea. Dalla contumacia dell'onerato consegue il raggiungimento della prova circa la sussistenza degli inadempimenti allegati nell'atto introduttivo del giudizio.
In ragione della gravità di siffatti inadempimenti imputabili al convenuto – gravità riconducibile alla mancata esecuzione delle prestazioni tipiche del negozio perfezionato – deve essere dichiarato risolto il contratto d'opera intellettuale stipulato dal sig.
[...]
con il sig. relativo all'esecuzione da parte di quest'ultimo di Parte_1 CP_1 prestazioni di natura contabile e fiscale interessanti l'arco temporale compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2010.
La risoluzione del contratto comporta la condanna del convenuto alla restituzione di tutti gli importi pagati dall'attore nel predetto arco temporale, in quanto le corresponsioni sono divenute prive di causa giustificativa. L'ammontare della condanna restitutoria è pari a euro 68.634,69, come emerge dall'esame dei documenti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13. Sulla somma di euro 68.634,69 sono dovuti interessi, nella misura del tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a ogni corresponsione sino al saldo. Nello specifico sono dovuti i seguenti interessi:
1) sulla somma di euro 1.435,20 dalla data dell'1.4.2008 sino al saldo;
2) sulla somma di euro 6.824,58 dalla data del 15.7.2008 sino al saldo;
3) sulla somma di euro 4.552,17 dalla data del 10.10.2008 sino al saldo;
4) sulla somma di euro 11.710,67 dalla data del 20.12.2008 sino al saldo;
5) sulla somma di euro 3.518,40 dalla data dell'8.4.2009 sino al saldo;
6) sulla somma di euro 4.195,14 dalla data del 10.7.2009 sino al saldo;
7) sulla somma di euro 7.243,34 dalla data del 14.10.2009 sino al saldo;
8) sulla somma di euro 6.183,16 dalla data del 23.12.2009 sino al saldo;
9) sulla somma di euro 1.278,00 dalla data del 30.3.2010 sino al saldo;
10) sulla somma di euro 4.826,17 dalla data del 16.7.2010 sino al saldo;
11) sulla somma di euro 7.200,00 dalla data del 15.10.2010 sino al saldo;
12) sulla somma di euro 9.667,86 dalla data del 21.12.2010 sino al saldo.
La domanda relativa alla rivalutazione monetaria deve essere rigettata, poiché la condanna restitutoria connessa allo scioglimento del vincolo contrattuale genera debiti di valuta e non vi è alcuna allegazione in merito all'esistenza di un pregiudizio da svalutazione monetaria.
La domanda risarcitoria avente ad oggetto il ristoro dei pregiudizi derivanti dall'accertamento effettuato dall'Agenzia dell'Entrate deve essere rigettata, poiché il danno non sussiste. Sul punto è sufficiente osservare che nell'atto di citazione è allegato che la
Commissione Tributaria Regionale ha annullato tutte le sanzioni irrogate all'attore legate alle violazioni contabili e fiscali riscontrate durante gli accertamenti compiuti. Di talché
l'importo richiesto dall'ente pubblico origina esclusivamente dall'omesso pagamento di tributi. Orbene, nell'ipotesi in cui il sig. avesse eseguito correttamente le CP_1
proprie prestazioni, negli anni 2008, 2009 e 2010 il sig. avrebbe Parte_1 pagato l'importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate dopo l'accertamento.
Considerato che
il convenuto è stato condannato alla restituzione di tutti gli importi ricevuti, compresi quelli destinati all'adempimento delle obbligazioni tributarie, nessun pregiudizio si è verificato nella sfera giuridica dell'attore. Invero l'attore ha ottenuto la restituzione dell'importo pagato al sig. per l'adempimento delle obbligazioni tributarie, le obbligazioni CP_1
tributarie non sono state adempiute e dovevano essere adempiute, qualora il convenuto si fosse comportato correttamente l'attore avrebbe spontaneamente pagato tutti i tributi dovuti, l'ammontare di tutti i tributi dovuti è pari all'importo richiesto dall'Agenzia delle
Entrate e il sig. è tenuto a pagare solamente tale importo. Parte_1
A ciò si aggiunga che l'allegazione attorea in tema “danno di natura fiscale” è caratterizzata da evidenti profili di indeterminatezza, che non permettono al giudice di compiere alcuna significativa valutazione. L'attore avrebbe dovuto allegare chiaramente ogni singola violazione accertata dall'Agenzia delle Entrate, le conseguenze economiche derivanti da tale accertata violazione, la condotta inadempiente posta in essere dal convenuto in relazione a ogni singola violazione, la condotta alternativa che lo stesso convenuto avrebbe dovuto porre in essere, indicando le ripercussioni patrimoniali che la condotta alternativa avrebbe generato nella sfera giuridica (per esempio maggiori richieste di denaro per adempiere le obbligazioni fiscali non correttamente valutate dal professionista), e infine, attraverso un giudizio controfattuale, indicare il pregiudizio che non si sarebbe verificato nell'ipotesi in cui vi fosse stato un corretto adempimento delle prestazioni pattuite.
L'eventuale possibilità di ricostruire l'esistenza di indeterminati nocumenti attraverso l'esame della documentazione prodotta non permette al giudice di superare la carenza assertiva. Infatti il documento è finalizzato a dimostrare la veridicità dell'asserzione e non, certamente, a sostituire la stessa. Il giudice deve comprendere i fatti costitutivi della pretesa esaminando gli atti introduttivi del giudizio, senza dovere ricercare le circostanze rilevanti al fine del decidere nei documenti depositati. Ragionare diversamente determinerebbe una lesione del diritto di difesa della controparte e annullerebbe ogni differenza tra l'onere di allegazione del fatto e quello di dimostrazione del fatto allegato.
La richiesta avente ad oggetto la condanna del convenuto a corrispondere “gli ulteriori interessi di mora maturandi (dal 23/3/22) che l'attore dovrà versare sugli importi dovuti ad AE” deve essere rigettata.
In primo luogo la pretesa è caratterizzata da evidente genericità.
In secondo luogo il convenuto è stato condannato a corrispondere gli interessi legali sulle somme ricevute (euro 68.634,69) con decorrenza dal giorno successivo a ogni corresponsione sino al saldo. Nell'ipotesi in cui il convenuto avesse adempiuto correttamente le proprie prestazioni, l'attore avrebbe pagato l'importo richiesto dall'Agenzia dell'Entrate negli anni 2008, 2009 e 2010, non percepirebbe alcun interesse sulla somma di euro 68.634,69 e non avrebbe goduto della massa monetaria corrispondente alla differenza tra l'importo richiesto dall'ente pubblico e la somma di euro 68.634,69.
Considerato che l'attore chiede la condanna del convenuto al pagamento degli indeterminati “interessi di mora maturandi” con decorrenza dal 23.2.2022, il pregiudizio lamentato è insussistente, giacché siffatto eventuale pregiudizio è compensato dal vantaggio ottenuto dalla condanna del convenuto al pagamento degli interessi e, tenuto conto del principio della naturale fecondità del denaro, dal godimento decennale della massa monetaria corrispondente alla differenza tra l'importo richiesto dall'ente pubblico e la somma di euro 68.634,69.
Deve essere rigettata la richiesta risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro del nocumento causato dall'intervenuta condanna al pagamento delle spese di lite nel procedimento instaurato innanzi alla Commissione Provinciale di Cremona, poiché la condanna al pagamento delle spese di lite è riconducibile al rigetto di infondate pretese giudiziali e il rigetto di infondate pretese giudiziali è imputabile esclusivamente a colui che ha avanzato tali pretese.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto l'esecuzione da parte del convenuto di prestazioni di natura contabile e fiscale interessanti l'arco temporale compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2010 per il grave inadempimento posto in essere dal sig.
; CP_1
- condanna il sig. a corrispondere al sig. la somma di euro CP_1 Parte_1
68.634,69, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. CP_1 [...]
che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti, in euro 9.500,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 04/03/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 825/2022
Oggi 04/03/2025, alle ore 10.40, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. GIOVAN BATTISTA MARUCCO Parte_1
Per , nessuno compare CP_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 04/03/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 825/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovan Battista Marucco e Landi Luca, domiciliato in Soresina, via Ponchielli n. 5 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni di fatto e diritto esposte in atti: - nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale o extra-contrattuale per dolo e o colpa del convenuto, dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione professionale in essere fra le parti per gli anni
2008-2009 e 2010, condannare il dott. , all'integrale risarcimento dei danni CP_1
patiti dal Dott. danni da quantificarsi in € 143.410,57 (si veda il calcolo di Parte_1 cui al p.to F della narrativa in fatto) o nella diversa somma che emergerà all'esito dell'istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di mora e o legge;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il sig. conveniva in giudizio il sig. al fine di Parte_1 CP_1 ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'attore deduceva:
- di avere svolto “la professione di odontoiatra in Pizzighettone dall'1/11/1979 e sino a tutto il 2015”;
- di “essersi avvalso delle prestazioni professionali del dott. dalla fine degli CP_1
anni novanta e sino al 9/4/2014 per la tenuta della contabilità della sua attività e per tutti gli adempimenti fiscali correlati, ivi compreso il pagamento di imposte e o tributi”;
- di avere corrisposto periodicamente al dott. le somme da quest'ultimo CP_1
richieste al fine di consentire il pagamento delle imposte e dei tributi nonché allo scopo di remunerare il professionista per le prestazioni effettuate;
- di “essere stato contattato dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Cremona-Ufficio
Controlli (di seguito per brevità AE) che…riferivano di dovere procedere ad accertamenti/controlli in ordine alla contabilità dell'attività professionale per gli anni
2008/2009 e 2010”;
- che “AE contestava: (i) l'omesso versamento di ritenute, (ii) la indebita indicazione in dichiarazione di ritenute subite, (iii) la infedele presentazione del modello 770 nei confronti di altri professionisti, (iv) l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2008, (v) il recupero analitico di costi indeducibili”;
- che, come accertato dall'Agenzia delle Entrate, il dott. ha emesso fatture pro CP_1
forma di importo pari alla massa monetaria asseritamente anticipata allo Stato e al costo delle prestazioni effettuate, che le fatture pro forma sono state interamente pagate, che le fatture realmente contabilizzate sono d'importo pari ai costi delle prestazioni del professionista e che la somma pagata in relazione alla massa monetaria asseritamente anticipata allo Stato è stata trattenuta indebitamente dal dott. ; CP_1
- che il convenuto si è illegittimamente appropriato dei seguenti importi: a) euro 1.435,20 in relazione alla fattura n. 6 dell'anno 2008; b) euro 6.824,58 in relazione alla fattura n. 13 dell'anno 2008; c) euro 4.552,17 in relazione alla fattura n. 16 dell'anno 2008; d) euro
11.710,67 in relazione alla fattura n. 20 dell'anno 2008; e) euro 3.518,40 in relazione alla fattura n. 7 dell'anno 2009; f) euro 4.195,14 in relazione alla fattura n. 10 dell'anno 2009;
g) euro 7.243,34 in relazione alla fattura n. 15 dell'anno 2009; h) euro 6.183,16 in relazione alla fattura n. 18 dell'anno 2009; i) euro 1.278,00 in relazione alla fattura n. 4 dell'anno
2010; l) euro 4.826,17 in relazione alla fattura n. 13 dell'anno 2010; m) euro 7.200,00 in relazione alla fattura n. 20 dell'anno 2010; n) euro 9.667,86 in relazione alla fattura n. 21 dell'anno 2010;
- che “il dott. è anche responsabile per la causazione dei danni causati in ragione di CP_1
diversi errori nella tenuta della contabilità: in via semplificativa contabilizzò come deducibili diversi oneri che in realtà non lo erano e tanto ha comportato, in sede di accertamento, la “ripersa a reddito” da parte di AE di ogni singola posta contestata”;
- che “il convenuto, in data 23/9/2014, comunicava di volersi fare carico del pagamento dell'intero importo delle somme che l'attore avrebbe versato alla AE in ragione delle irregolarità rilevate nella contabilità”;
- che Agenzia delle Entrate chiedeva la corresponsione della somma complessiva di euro
187.731,56;
- di “avere presentato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona cinque
Ricorsi per ottenere l'annullamento ovvero la rettifica degli avvisi di accertamento. Con sentenza n. 117.2.2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona respingeva i ricorsi e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in €
10.000,00…la Commissione Tributaria Regionale Sezione di Brescia, in riforma della sentenza impugnata, con la sentenza n. 584/2018, statuiva che le sanzioni sulle imposte e o tributi non versati non potevano essere irrogate per non avere il contribuente commesso alcun fatto doloso”;
- che “il convenuto per “tamponare” la situazione ben pensò anche di falsificare la firma dell'attore per presentare una istanza di rateizzazione ad Equitalia per il pagamento di €
10.137,58. Non appena l'attore ebbe cognizione di tale ulteriore illecita condotta, nel luglio 2015 depositò avanti il Tribunale di Cremona Ricorso per ottenere l'ingiunzione di pagamento di € 10.137,58. Il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1155/2015. Il decreto ingiuntivo era notificato al convenuto
e questi non svolgeva alcuna opposizione. In data 10/12/2018, era notificato atto di precetto e poi, in data 24/1/2019, atto di pignoramento presso terzi per sottoporre a pignoramento lo stipendio del convenuto”; - che “i compensi annui che il dott. percepiva erano di € 4.600,00 oltre accessori di CP_1 legge…È indubbio che per gli anni 2008-2009 e 2010 il convenuto ha agito dolosamente.
Tale sua grave condotta integra grave inadempimento contrattuale…chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito, ricorrendone tutti i presupposti, dichiari per i predetti anni la risoluzione del contratto in essere fra le parti. Per l'effetto il convenuto andrà anche condannato alla restituzione di € 16.286,40 incassati a titolo di compensi/onorari”;
- che “alla data del 22/3/22 il complessivo danno (di natura fiscale) subito è di €
117.123,93. Tale importo lo si ricava dall'estratto di ruolo sommando € 105.106,03 (cfr. colonna “totale residuo”) ad € 12.017,90 (cfr. colonna “importo già pagato”). A tanto sono da aggiungere: a) le spese di giudizio per € 10.000,00 che l'attore è stato condannato
a rifondare ad AE in forza della sentenza n. 117.2.2016 della Commissione Tributaria
Provinciale di Cremona;
b) l'importo di € 16.286,64 che l'attore corrispose al convenuto per il pagamento dei suoi onorari/compensi per gli anni 2008-2009 e 2010; c) gli ulteriori interessi di mora maturandi (dal 23/3/22) che l'attore dovrà versare sugli importi dovuti ad
AE”.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, il sig. CP_1
non si costituiva ed era dichiarato contumace.
La domanda attorea è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che in ambito contrattuale costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001).
I documenti depositati in giudizio provano chiaramente il fatto che le parti abbiano stipulato un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto l'esecuzione da parte del convenuto di prestazioni di natura contabile e fiscale interessanti l'arco temporale compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2010. Il sig. ha correttamente Parte_1 allegato l'inadempimento del convenuto consistente nell'imperita gestione della contabilità, nell'inadeguata compilazione della documentazione fiscale tramessa alla Pubblica
Amministrazione e nell'illecita appropriazione degli importi ricevuti al fine di adempiere le obbligazioni tributarie.
Spettava al sig. dimostrare il corretto adempimento delle obbligazioni pattuite CP_1 ovvero l'esistenza di un fatto estintivo della pretesa attorea. Dalla contumacia dell'onerato consegue il raggiungimento della prova circa la sussistenza degli inadempimenti allegati nell'atto introduttivo del giudizio.
In ragione della gravità di siffatti inadempimenti imputabili al convenuto – gravità riconducibile alla mancata esecuzione delle prestazioni tipiche del negozio perfezionato – deve essere dichiarato risolto il contratto d'opera intellettuale stipulato dal sig.
[...]
con il sig. relativo all'esecuzione da parte di quest'ultimo di Parte_1 CP_1 prestazioni di natura contabile e fiscale interessanti l'arco temporale compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2010.
La risoluzione del contratto comporta la condanna del convenuto alla restituzione di tutti gli importi pagati dall'attore nel predetto arco temporale, in quanto le corresponsioni sono divenute prive di causa giustificativa. L'ammontare della condanna restitutoria è pari a euro 68.634,69, come emerge dall'esame dei documenti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13. Sulla somma di euro 68.634,69 sono dovuti interessi, nella misura del tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a ogni corresponsione sino al saldo. Nello specifico sono dovuti i seguenti interessi:
1) sulla somma di euro 1.435,20 dalla data dell'1.4.2008 sino al saldo;
2) sulla somma di euro 6.824,58 dalla data del 15.7.2008 sino al saldo;
3) sulla somma di euro 4.552,17 dalla data del 10.10.2008 sino al saldo;
4) sulla somma di euro 11.710,67 dalla data del 20.12.2008 sino al saldo;
5) sulla somma di euro 3.518,40 dalla data dell'8.4.2009 sino al saldo;
6) sulla somma di euro 4.195,14 dalla data del 10.7.2009 sino al saldo;
7) sulla somma di euro 7.243,34 dalla data del 14.10.2009 sino al saldo;
8) sulla somma di euro 6.183,16 dalla data del 23.12.2009 sino al saldo;
9) sulla somma di euro 1.278,00 dalla data del 30.3.2010 sino al saldo;
10) sulla somma di euro 4.826,17 dalla data del 16.7.2010 sino al saldo;
11) sulla somma di euro 7.200,00 dalla data del 15.10.2010 sino al saldo;
12) sulla somma di euro 9.667,86 dalla data del 21.12.2010 sino al saldo.
La domanda relativa alla rivalutazione monetaria deve essere rigettata, poiché la condanna restitutoria connessa allo scioglimento del vincolo contrattuale genera debiti di valuta e non vi è alcuna allegazione in merito all'esistenza di un pregiudizio da svalutazione monetaria.
La domanda risarcitoria avente ad oggetto il ristoro dei pregiudizi derivanti dall'accertamento effettuato dall'Agenzia dell'Entrate deve essere rigettata, poiché il danno non sussiste. Sul punto è sufficiente osservare che nell'atto di citazione è allegato che la
Commissione Tributaria Regionale ha annullato tutte le sanzioni irrogate all'attore legate alle violazioni contabili e fiscali riscontrate durante gli accertamenti compiuti. Di talché
l'importo richiesto dall'ente pubblico origina esclusivamente dall'omesso pagamento di tributi. Orbene, nell'ipotesi in cui il sig. avesse eseguito correttamente le CP_1
proprie prestazioni, negli anni 2008, 2009 e 2010 il sig. avrebbe Parte_1 pagato l'importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate dopo l'accertamento.
Considerato che
il convenuto è stato condannato alla restituzione di tutti gli importi ricevuti, compresi quelli destinati all'adempimento delle obbligazioni tributarie, nessun pregiudizio si è verificato nella sfera giuridica dell'attore. Invero l'attore ha ottenuto la restituzione dell'importo pagato al sig. per l'adempimento delle obbligazioni tributarie, le obbligazioni CP_1
tributarie non sono state adempiute e dovevano essere adempiute, qualora il convenuto si fosse comportato correttamente l'attore avrebbe spontaneamente pagato tutti i tributi dovuti, l'ammontare di tutti i tributi dovuti è pari all'importo richiesto dall'Agenzia delle
Entrate e il sig. è tenuto a pagare solamente tale importo. Parte_1
A ciò si aggiunga che l'allegazione attorea in tema “danno di natura fiscale” è caratterizzata da evidenti profili di indeterminatezza, che non permettono al giudice di compiere alcuna significativa valutazione. L'attore avrebbe dovuto allegare chiaramente ogni singola violazione accertata dall'Agenzia delle Entrate, le conseguenze economiche derivanti da tale accertata violazione, la condotta inadempiente posta in essere dal convenuto in relazione a ogni singola violazione, la condotta alternativa che lo stesso convenuto avrebbe dovuto porre in essere, indicando le ripercussioni patrimoniali che la condotta alternativa avrebbe generato nella sfera giuridica (per esempio maggiori richieste di denaro per adempiere le obbligazioni fiscali non correttamente valutate dal professionista), e infine, attraverso un giudizio controfattuale, indicare il pregiudizio che non si sarebbe verificato nell'ipotesi in cui vi fosse stato un corretto adempimento delle prestazioni pattuite.
L'eventuale possibilità di ricostruire l'esistenza di indeterminati nocumenti attraverso l'esame della documentazione prodotta non permette al giudice di superare la carenza assertiva. Infatti il documento è finalizzato a dimostrare la veridicità dell'asserzione e non, certamente, a sostituire la stessa. Il giudice deve comprendere i fatti costitutivi della pretesa esaminando gli atti introduttivi del giudizio, senza dovere ricercare le circostanze rilevanti al fine del decidere nei documenti depositati. Ragionare diversamente determinerebbe una lesione del diritto di difesa della controparte e annullerebbe ogni differenza tra l'onere di allegazione del fatto e quello di dimostrazione del fatto allegato.
La richiesta avente ad oggetto la condanna del convenuto a corrispondere “gli ulteriori interessi di mora maturandi (dal 23/3/22) che l'attore dovrà versare sugli importi dovuti ad AE” deve essere rigettata.
In primo luogo la pretesa è caratterizzata da evidente genericità.
In secondo luogo il convenuto è stato condannato a corrispondere gli interessi legali sulle somme ricevute (euro 68.634,69) con decorrenza dal giorno successivo a ogni corresponsione sino al saldo. Nell'ipotesi in cui il convenuto avesse adempiuto correttamente le proprie prestazioni, l'attore avrebbe pagato l'importo richiesto dall'Agenzia dell'Entrate negli anni 2008, 2009 e 2010, non percepirebbe alcun interesse sulla somma di euro 68.634,69 e non avrebbe goduto della massa monetaria corrispondente alla differenza tra l'importo richiesto dall'ente pubblico e la somma di euro 68.634,69.
Considerato che l'attore chiede la condanna del convenuto al pagamento degli indeterminati “interessi di mora maturandi” con decorrenza dal 23.2.2022, il pregiudizio lamentato è insussistente, giacché siffatto eventuale pregiudizio è compensato dal vantaggio ottenuto dalla condanna del convenuto al pagamento degli interessi e, tenuto conto del principio della naturale fecondità del denaro, dal godimento decennale della massa monetaria corrispondente alla differenza tra l'importo richiesto dall'ente pubblico e la somma di euro 68.634,69.
Deve essere rigettata la richiesta risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro del nocumento causato dall'intervenuta condanna al pagamento delle spese di lite nel procedimento instaurato innanzi alla Commissione Provinciale di Cremona, poiché la condanna al pagamento delle spese di lite è riconducibile al rigetto di infondate pretese giudiziali e il rigetto di infondate pretese giudiziali è imputabile esclusivamente a colui che ha avanzato tali pretese.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara la risoluzione del contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto l'esecuzione da parte del convenuto di prestazioni di natura contabile e fiscale interessanti l'arco temporale compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2010 per il grave inadempimento posto in essere dal sig.
; CP_1
- condanna il sig. a corrispondere al sig. la somma di euro CP_1 Parte_1
68.634,69, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. CP_1 [...]
che si liquidano in euro 786,00 per spese esenti, in euro 9.500,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 04/03/2025
Il giudice
Daniele Moro