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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2024, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4794 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. Dell'impresa in materia societaria, pendente
TRA
, nato ad [...] il [...] ( , , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
ad Andria il 19.10.1965 ( ), nato ad [...] il C.F._2 Parte_3
29.12.1976 ( ), , nata ad [...] il [...] ( C.F._3 Parte_4
), , nata ad [...] il [...] C.F._4 Parte_5
( e , nata ad [...] [...] C.F._5 Parte_6
( ), rappresentanti e difesi dall'avv. Salvatore Monti C.F._6
( con studio in Bari, alla via Roberto da Bari n. 112; C.F._7
ATTORI
1 CONTRO
con sede in alla Piazza Salimbeni n.3 Controparte_1 CP_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Carlo Capone ( ) con studio in Bari, alla via De Rossi n. 225; C.F._8
CONVENUTA
E
con sede in Roma, alla via Piemonte n. 38 ( , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore e per essa, in qualità di mandataria, giusta procura per notaio di Roma, Rep. n. 57298, Racc. n. 29003, con sede in alla Persona_1 CP_3 CP_1
Strada Statale 73 Levante n.14 ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Capone ( ) con studio in Bari, alla via C.F._8
De Rossi n. 225;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2023 le parti hanno concluso come da verbale, ossia:
per le parti attrici “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare la
nullità integrale delle garanzie fideiussorie prestate dagli attori in favore della banca
[...]
, a garanzia dei rapporti intrattenuti con la in data 26.2.1990, e Controparte_1 CP_4
26.2.1997, comprensive delle successive estensioni, meglio individuate all'allegato sub. 1 e 2) del fascicolo di parte attrice, o in via gradata, accertare e dichiarare la nullità quanto meno parziale delle clausole viziate, per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della legge antitrust n.287 del 1990, dichiarando in ogni caso la AN decaduta da qualsivoglia azione nei confronti dei fideiussori per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., inefficacemente derogato, per i motivi esposti in atti. IN
TUTTI I CASI 2) Con condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non, CP_1 cagionati, da liquidarsi in via equitativa ed almeno pari all'importo delle garanzie prestate;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali ed oltre CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
per parte convenuta “in via principale –rigettare le Controparte_1
avverse richieste per i motivi esposti in narrativa e dichiarare perfettamente validi ed efficaci i
2 contratti fideiussori stipulati dai sigg. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in data in data 12/04/1983, 26/02/1990 e 26/02/1997;in via Parte_5 Parte_6 subordinata –dichiarare la parziale nullità dei detti contratti fideiussori limitatamente agli artt. 2, 6
e 8 di cui allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, come da provvedimento n. 55 del
02/05/2005 della e in ogni caso rigettare l'istanza di risarcimento danni. Org_1
Condannare gli attori al pagamento delle spese di giudizio”;
per l'interventrice “in via principale – rigettare le avverse richieste per i Controparte_2
motivi esposti in narrativa e dichiarare perfettamente validi ed efficaci i contratti fideiussori stipulati dai sigg. , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in data in data 12/04/1983, 26/02/1990 e 26/02/1997; in via subordinata- Parte_6
dichiarare la parziale nullità dei detti contratti fideiussori limitatamente agli artt. 2, 6 e 8 di cui allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, come da provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della
e in ogni caso rigettare l'istanza di risarcimento danni”. Org_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.02.2022, gli attori adivano questo
Tribunale in qualità di fideiussori delle obbligazioni assunte del debitore principale, nei CP_4
riguardi del convenuto istituto di credito. In particolare, gli attori e Parte_6 Parte_1
premettevano, in fatto, di avere prestato la garanzia de qua in data in data 26.02.1990 fino alla concorrenza di Lire 400.000.000; di avere ampliato l'importo garantito a Lire 1.000.000.000 il
19.09.1995; di averlo ulteriormente accresciuto a Lire 1.300.000.0000 il 1.10.1998; infine a Lire
1.800.000.000 il 5.10.2001. Gli attori , e Parte_5 Parte_3 Parte_2 Parte_4 allegavano, invece, di avere assunto l'ulteriore garanzia fideiussoria per cui è causa, sempre nell'interesse di ed a favore della il 26.02.1997 CP_4 Controparte_1 dall'importo iniziale di Lire 1.000.000.000, esteso a Lire 1.300.000.000 il 01.10.1998 ed infine a
Lire 1.800.000.000 il 05.10.2001.
A fondamento della domanda, gli attori evidenziavano la riproduzione nelle garanzie in parola di clausole conformi a quelle sub artt. 2, 6 e 8 del modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003 (cd. di reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) sanzionate dalla BI con provvedimento n. 55/2005, deducendone pertanto il contrasto con la legge antitrust, L. 287/90, con conseguente nullità integrale delle fideiussioni in parola, o in subordine, delle sole clausole predette.
3 Per effetto della declaratoria di nullità totale delle garanzie di cui è causa, o della clausola sub art. 6, gli attori chiedevano dichiararsi la decadenza ex art. 1957 c.c. della convenuta, per inosservanza da parte di essa creditrice del termine ordinario previsto dalla predetta norma ai fini della proposizione di istanze volte al recupero del credito, nei riguardi di essi garanti, nonché condannarsi la parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale subito per effetto dell'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, richiedendone la liquidazione equitativa.
In data 12.05.2022 si costituiva tempestivamente la Controparte_1
(d'ora in poi solo , eccependo l'infondatezza delle domande attoree, per Controparte_1
l'inidoneità del provvedimento BI 55/2005 a provare l'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, in ragione del periodo di prestazione delle garanzie de quibus, precisando, in fatto, che invero gli attori e e si erano costituiti fideiussori per la Parte_6 Parte_1 CP_4
di già in data 12.04.1983, versando agli atti anche tale garanzia. La AN inoltre eccepiva l'astratta accoglibilità della sola domanda subordinata di nullità parziale, allegando il carattere non essenziale per essa creditrice delle clausole tacciate di anticoncorrenzialità, al fine di escludere comunque l'estensione della eventuale nullità di tali singole pattuizioni all'intero contratto ex art. 1419, co.1,
c.c.
La parte convenuta deduceva, altresì, di avere già ottenuto nei riguardi degli attori ed in virtù dei titoli costituiti dalle fideiussioni di cui è causa il D.I. n. 1678/14 – Tribunale di Trani, opposto da tutti i garanti ad eccezione di e che all'esito di tale opposizione, con sent. n. Parte_3
1561/2021, il Tribunale aveva confermato tale provvedimento monitorio e rigettato anche la domanda di liberazione degli opponenti ex art. 1956 c.c., escludendo la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e l'abusiva concessione del credito da parte della convenuta. La su CP_1
tale questione, infine, evidenziava che la suddetta sentenza non era stata impugnata dagli attori e che pertanto era già passata in giudicato.
Ad ogni buon modo, quanto alla declaratoria di decadenza ex art. 1957 c.c., dipendente dalla caducazione integrale delle garanzie di cui è causa o della sola clausola sub. art. 6., la convenuta allegava, in fatto, di avere comunque intimato agli attori il pagamento delle poste debitorie con missiva del 26.04.2010 e di avere successivamente depositato ricorso, accolto con la pronuncia del
D.i. 1678/14 – Tribunale di Trani, all'esito del rigetto della domanda di accertamento negativo del credito, proposta nei riguardi di essa creditrice nel 2007 già dalla in bonis e riassunta il CP_4
4 2013 dalla Curatela Fallimentare Ivauto, nonché di essere stata ammessa al Passivo fallimentare della predetta società il 06.05.2014, eccependo pertanto l'osservanza dei termini ordinari di cui all'art. 1957 c.c..
In data 13.05.2022 è intervenuta volontariamente in giudizio, a mezzo della mandataria CP_3
la in qualità di cessionaria pro soluto dei crediti di cui al rapporto
[...] Controparte_2
principale, e con esso delle garanzie de quibus, compresi nel blocco cedutole dalla CP_1
di cui all'avviso in G.U., part. II, n. 151 del 23.12.2017, reiterando tutte le difese, eccezioni
[...]
e deduzioni già formulate dalla Controparte_1
All'esito della prima udienza, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. e, successivamente al deposito delle relative memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2023 quando veniva riservata per la decisione al Collegio, con la concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con comparsa conclusionale la convenuta eccepiva infine espressamente Controparte_1
l'inammissibilità delle domande attoree di nullità, dipendente dal giudicato implicito formatosi anche sulla validità ed efficacia delle garanzie in parola in virtù della sentenza n.1561/2021, con la quale il Tribunale di Trani aveva confermato il D.i. n. 1678/14, già emesso avverso le parti attrici sulla base delle fideiussioni di cui è odierna causa, evidenziando che tale tipo di preclusione, per la natura predetta, era maturata anche nei riguardi dell'unico garante non proponente opposizione,
Parte_3
Tale eccezione veniva reiterata anche dall'interventrice . CP_2
In via preliminare, quanto alla definizione dell'oggetto dell'odierno giudizio, con riferimento alle domande avanzate in particolare dagli attori e , essi hanno Parte_6 Parte_1
richiesto la declaratoria di nullità totale o parziale, per ritenuta violazione da parte convenuta dell'art. 2 co. 2 lett.a) L. 287/90, con esclusivo riferimento alla garanzia prestata in data 26.02.1990 ed alle successive estensioni. Nessuna domanda è stata formulata in ordine alla fideiussione dell'aprile del 1983.
Ciò posto, le domande di nullità della fideiussione omnibus prestata dagli attori Parte_6
e in data 26.02.1990, nonché dagli attori ,
[...] Parte_1 Parte_5 Parte_3 [...]
e il 26.02.1997- per entrambe con riferimento alle garanzie principali, non Pt_2 Parte_4
5 avendo i successivi ampliamenti quantitativi una natura novativa- sono infondate e non meritano accoglimento.
In ossequio al principio della "ragione più liquida", in ciò affidandosi a una delle linee guida di tale principio che è rappresentata dal "criterio dell'evidenza" (cfr., Cass., 23/07/2018, n. 19503), si procederà ad analizzare unicamente le questioni che esauriscono la res controversa con conseguente assorbimento di ulteriori domande e questioni proposte (Cass., 21/12/2018, n. 33117).
In particolare, in considerazione della manifesta infondatezza delle domande, si ritiene di poter assorbire l'eccezione di giudicato implicito sulla validità delle garanzie di cui è causa, formulata dalla parte convenuta con riferimento alla sentenza n. 1561/2021, pronunciata dal Tribunale di
Trani (certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. in atti), determinante la conferma del D.I. n. 1678/14, già pronunciato nei riguardi degli attori in virtù dei titoli costituiti dalle fideiussioni de quibus.
In ragione del tipo di nullità invocata dagli attori occorre sottolineare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994) hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art.
2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto,
l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita
“a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, quindi, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità totale o parziale delle fideiussioni omnibus prestate nell'interesse della garantita ed a favore della CP_4 [...]
, intendendo valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Controparte_5 [...]
quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale Org_1 avrebbe partecipato anche la banca convenuta sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa e ciò sul presupposto che dette fideiussioni recano quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003. Tuttavia, le fideiussioni omnibus in esame sono state predisposte e sottoscritte in un periodo di molto anteriore rispetto a quello oggetto
6 dell'accertamento effettuato dalla col provvedimento amministrativo n. 55 del Org_1
02/05/2005 (ottobre 2002 – maggio 2005) e non risulta provata in modo alcuno l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale cui abbia aderito parte convenuta tra un
“ampio” cartello di istituti di credito al momento della stipulazione dei contratti di garanzia di cui si predica la nullità. E' noto che con il provvedimento amministrativo n. 55/2005, l'autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990”. Il suddetto provvedimento costituisce, però, prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza (cfr. in termini, Tribunale di Milano, sentenza del 19.01.2022, Tribunale di
Roma, sentenza del 07.04.2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione), mentre non è sostenibile, contrariamente a quanto sembrano opinare le parti attrici, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla e la nullità delle clausole contenute Org_1
nelle singole fideiussioni, illo tempore stipulate dagli attori, solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel 2003. Piuttosto, sarebbe stato necessario l'allegazione e la prova della sussistenza anche prima del 2002 di un accordo anticoncorrenziale cui avessero aderito quasi tutte le banche italiane, tale quindi da rendere impossibile per le odierne parti attrici trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta. Nella fattispecie, l'onere di tale prova non è stato assolto. Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, le domande attoree dirette ad accertare e far dichiarare la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni in discussione, per violazione della normativa antitrust, vanno rigettate.
Il rigetto delle domande di nullità, totale o parziale, determina il rigetto della declaratoria di decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c. nonché delle domande risarcitorie, che tale nullità postulano.
La soccombenza governa il regime delle spese di lite tra le parti che, pertanto, vanno poste a carico degli attori e liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014
n. 55 (e s.s.m.) tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) ed
7 applicando i minimi tabellari. La complessiva somma, aumentata ex art 4 comma 2 D.M. cit., va ripartita al 50% tra la convenuta e l'interventrice in considerazione del fatto che le stesse non CP_1
hanno posizioni processuali diverse e risultano costituite con lo stesso difensore
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande;
- Condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Parte_6
euro 4.952,00 di cui euro 2.476,00 in favore della ed euro Controparte_1
2.476,00 in favore di quale mandataria di oltre rimborso spese CP_3 Controparte_2
generali come per legge IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.4.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4794 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. Dell'impresa in materia societaria, pendente
TRA
, nato ad [...] il [...] ( , , nato Parte_1 C.F._1 Parte_2
ad Andria il 19.10.1965 ( ), nato ad [...] il C.F._2 Parte_3
29.12.1976 ( ), , nata ad [...] il [...] ( C.F._3 Parte_4
), , nata ad [...] il [...] C.F._4 Parte_5
( e , nata ad [...] [...] C.F._5 Parte_6
( ), rappresentanti e difesi dall'avv. Salvatore Monti C.F._6
( con studio in Bari, alla via Roberto da Bari n. 112; C.F._7
ATTORI
1 CONTRO
con sede in alla Piazza Salimbeni n.3 Controparte_1 CP_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Carlo Capone ( ) con studio in Bari, alla via De Rossi n. 225; C.F._8
CONVENUTA
E
con sede in Roma, alla via Piemonte n. 38 ( , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore e per essa, in qualità di mandataria, giusta procura per notaio di Roma, Rep. n. 57298, Racc. n. 29003, con sede in alla Persona_1 CP_3 CP_1
Strada Statale 73 Levante n.14 ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Capone ( ) con studio in Bari, alla via C.F._8
De Rossi n. 225;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2023 le parti hanno concluso come da verbale, ossia:
per le parti attrici “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare la
nullità integrale delle garanzie fideiussorie prestate dagli attori in favore della banca
[...]
, a garanzia dei rapporti intrattenuti con la in data 26.2.1990, e Controparte_1 CP_4
26.2.1997, comprensive delle successive estensioni, meglio individuate all'allegato sub. 1 e 2) del fascicolo di parte attrice, o in via gradata, accertare e dichiarare la nullità quanto meno parziale delle clausole viziate, per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della legge antitrust n.287 del 1990, dichiarando in ogni caso la AN decaduta da qualsivoglia azione nei confronti dei fideiussori per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., inefficacemente derogato, per i motivi esposti in atti. IN
TUTTI I CASI 2) Con condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non, CP_1 cagionati, da liquidarsi in via equitativa ed almeno pari all'importo delle garanzie prestate;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali ed oltre CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
per parte convenuta “in via principale –rigettare le Controparte_1
avverse richieste per i motivi esposti in narrativa e dichiarare perfettamente validi ed efficaci i
2 contratti fideiussori stipulati dai sigg. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in data in data 12/04/1983, 26/02/1990 e 26/02/1997;in via Parte_5 Parte_6 subordinata –dichiarare la parziale nullità dei detti contratti fideiussori limitatamente agli artt. 2, 6
e 8 di cui allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, come da provvedimento n. 55 del
02/05/2005 della e in ogni caso rigettare l'istanza di risarcimento danni. Org_1
Condannare gli attori al pagamento delle spese di giudizio”;
per l'interventrice “in via principale – rigettare le avverse richieste per i Controparte_2
motivi esposti in narrativa e dichiarare perfettamente validi ed efficaci i contratti fideiussori stipulati dai sigg. , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in data in data 12/04/1983, 26/02/1990 e 26/02/1997; in via subordinata- Parte_6
dichiarare la parziale nullità dei detti contratti fideiussori limitatamente agli artt. 2, 6 e 8 di cui allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, come da provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della
e in ogni caso rigettare l'istanza di risarcimento danni”. Org_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.02.2022, gli attori adivano questo
Tribunale in qualità di fideiussori delle obbligazioni assunte del debitore principale, nei CP_4
riguardi del convenuto istituto di credito. In particolare, gli attori e Parte_6 Parte_1
premettevano, in fatto, di avere prestato la garanzia de qua in data in data 26.02.1990 fino alla concorrenza di Lire 400.000.000; di avere ampliato l'importo garantito a Lire 1.000.000.000 il
19.09.1995; di averlo ulteriormente accresciuto a Lire 1.300.000.0000 il 1.10.1998; infine a Lire
1.800.000.000 il 5.10.2001. Gli attori , e Parte_5 Parte_3 Parte_2 Parte_4 allegavano, invece, di avere assunto l'ulteriore garanzia fideiussoria per cui è causa, sempre nell'interesse di ed a favore della il 26.02.1997 CP_4 Controparte_1 dall'importo iniziale di Lire 1.000.000.000, esteso a Lire 1.300.000.000 il 01.10.1998 ed infine a
Lire 1.800.000.000 il 05.10.2001.
A fondamento della domanda, gli attori evidenziavano la riproduzione nelle garanzie in parola di clausole conformi a quelle sub artt. 2, 6 e 8 del modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003 (cd. di reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) sanzionate dalla BI con provvedimento n. 55/2005, deducendone pertanto il contrasto con la legge antitrust, L. 287/90, con conseguente nullità integrale delle fideiussioni in parola, o in subordine, delle sole clausole predette.
3 Per effetto della declaratoria di nullità totale delle garanzie di cui è causa, o della clausola sub art. 6, gli attori chiedevano dichiararsi la decadenza ex art. 1957 c.c. della convenuta, per inosservanza da parte di essa creditrice del termine ordinario previsto dalla predetta norma ai fini della proposizione di istanze volte al recupero del credito, nei riguardi di essi garanti, nonché condannarsi la parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale subito per effetto dell'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, richiedendone la liquidazione equitativa.
In data 12.05.2022 si costituiva tempestivamente la Controparte_1
(d'ora in poi solo , eccependo l'infondatezza delle domande attoree, per Controparte_1
l'inidoneità del provvedimento BI 55/2005 a provare l'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, in ragione del periodo di prestazione delle garanzie de quibus, precisando, in fatto, che invero gli attori e e si erano costituiti fideiussori per la Parte_6 Parte_1 CP_4
di già in data 12.04.1983, versando agli atti anche tale garanzia. La AN inoltre eccepiva l'astratta accoglibilità della sola domanda subordinata di nullità parziale, allegando il carattere non essenziale per essa creditrice delle clausole tacciate di anticoncorrenzialità, al fine di escludere comunque l'estensione della eventuale nullità di tali singole pattuizioni all'intero contratto ex art. 1419, co.1,
c.c.
La parte convenuta deduceva, altresì, di avere già ottenuto nei riguardi degli attori ed in virtù dei titoli costituiti dalle fideiussioni di cui è causa il D.I. n. 1678/14 – Tribunale di Trani, opposto da tutti i garanti ad eccezione di e che all'esito di tale opposizione, con sent. n. Parte_3
1561/2021, il Tribunale aveva confermato tale provvedimento monitorio e rigettato anche la domanda di liberazione degli opponenti ex art. 1956 c.c., escludendo la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e l'abusiva concessione del credito da parte della convenuta. La su CP_1
tale questione, infine, evidenziava che la suddetta sentenza non era stata impugnata dagli attori e che pertanto era già passata in giudicato.
Ad ogni buon modo, quanto alla declaratoria di decadenza ex art. 1957 c.c., dipendente dalla caducazione integrale delle garanzie di cui è causa o della sola clausola sub. art. 6., la convenuta allegava, in fatto, di avere comunque intimato agli attori il pagamento delle poste debitorie con missiva del 26.04.2010 e di avere successivamente depositato ricorso, accolto con la pronuncia del
D.i. 1678/14 – Tribunale di Trani, all'esito del rigetto della domanda di accertamento negativo del credito, proposta nei riguardi di essa creditrice nel 2007 già dalla in bonis e riassunta il CP_4
4 2013 dalla Curatela Fallimentare Ivauto, nonché di essere stata ammessa al Passivo fallimentare della predetta società il 06.05.2014, eccependo pertanto l'osservanza dei termini ordinari di cui all'art. 1957 c.c..
In data 13.05.2022 è intervenuta volontariamente in giudizio, a mezzo della mandataria CP_3
la in qualità di cessionaria pro soluto dei crediti di cui al rapporto
[...] Controparte_2
principale, e con esso delle garanzie de quibus, compresi nel blocco cedutole dalla CP_1
di cui all'avviso in G.U., part. II, n. 151 del 23.12.2017, reiterando tutte le difese, eccezioni
[...]
e deduzioni già formulate dalla Controparte_1
All'esito della prima udienza, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. e, successivamente al deposito delle relative memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2023 quando veniva riservata per la decisione al Collegio, con la concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con comparsa conclusionale la convenuta eccepiva infine espressamente Controparte_1
l'inammissibilità delle domande attoree di nullità, dipendente dal giudicato implicito formatosi anche sulla validità ed efficacia delle garanzie in parola in virtù della sentenza n.1561/2021, con la quale il Tribunale di Trani aveva confermato il D.i. n. 1678/14, già emesso avverso le parti attrici sulla base delle fideiussioni di cui è odierna causa, evidenziando che tale tipo di preclusione, per la natura predetta, era maturata anche nei riguardi dell'unico garante non proponente opposizione,
Parte_3
Tale eccezione veniva reiterata anche dall'interventrice . CP_2
In via preliminare, quanto alla definizione dell'oggetto dell'odierno giudizio, con riferimento alle domande avanzate in particolare dagli attori e , essi hanno Parte_6 Parte_1
richiesto la declaratoria di nullità totale o parziale, per ritenuta violazione da parte convenuta dell'art. 2 co. 2 lett.a) L. 287/90, con esclusivo riferimento alla garanzia prestata in data 26.02.1990 ed alle successive estensioni. Nessuna domanda è stata formulata in ordine alla fideiussione dell'aprile del 1983.
Ciò posto, le domande di nullità della fideiussione omnibus prestata dagli attori Parte_6
e in data 26.02.1990, nonché dagli attori ,
[...] Parte_1 Parte_5 Parte_3 [...]
e il 26.02.1997- per entrambe con riferimento alle garanzie principali, non Pt_2 Parte_4
5 avendo i successivi ampliamenti quantitativi una natura novativa- sono infondate e non meritano accoglimento.
In ossequio al principio della "ragione più liquida", in ciò affidandosi a una delle linee guida di tale principio che è rappresentata dal "criterio dell'evidenza" (cfr., Cass., 23/07/2018, n. 19503), si procederà ad analizzare unicamente le questioni che esauriscono la res controversa con conseguente assorbimento di ulteriori domande e questioni proposte (Cass., 21/12/2018, n. 33117).
In particolare, in considerazione della manifesta infondatezza delle domande, si ritiene di poter assorbire l'eccezione di giudicato implicito sulla validità delle garanzie di cui è causa, formulata dalla parte convenuta con riferimento alla sentenza n. 1561/2021, pronunciata dal Tribunale di
Trani (certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. in atti), determinante la conferma del D.I. n. 1678/14, già pronunciato nei riguardi degli attori in virtù dei titoli costituiti dalle fideiussioni de quibus.
In ragione del tipo di nullità invocata dagli attori occorre sottolineare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994) hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art.
2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto,
l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita
“a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, quindi, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità totale o parziale delle fideiussioni omnibus prestate nell'interesse della garantita ed a favore della CP_4 [...]
, intendendo valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Controparte_5 [...]
quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale Org_1 avrebbe partecipato anche la banca convenuta sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa e ciò sul presupposto che dette fideiussioni recano quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003. Tuttavia, le fideiussioni omnibus in esame sono state predisposte e sottoscritte in un periodo di molto anteriore rispetto a quello oggetto
6 dell'accertamento effettuato dalla col provvedimento amministrativo n. 55 del Org_1
02/05/2005 (ottobre 2002 – maggio 2005) e non risulta provata in modo alcuno l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale cui abbia aderito parte convenuta tra un
“ampio” cartello di istituti di credito al momento della stipulazione dei contratti di garanzia di cui si predica la nullità. E' noto che con il provvedimento amministrativo n. 55/2005, l'autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990”. Il suddetto provvedimento costituisce, però, prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza (cfr. in termini, Tribunale di Milano, sentenza del 19.01.2022, Tribunale di
Roma, sentenza del 07.04.2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione), mentre non è sostenibile, contrariamente a quanto sembrano opinare le parti attrici, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla e la nullità delle clausole contenute Org_1
nelle singole fideiussioni, illo tempore stipulate dagli attori, solo per effetto di una coincidenza tra le fideiussioni di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel 2003. Piuttosto, sarebbe stato necessario l'allegazione e la prova della sussistenza anche prima del 2002 di un accordo anticoncorrenziale cui avessero aderito quasi tutte le banche italiane, tale quindi da rendere impossibile per le odierne parti attrici trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta. Nella fattispecie, l'onere di tale prova non è stato assolto. Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, le domande attoree dirette ad accertare e far dichiarare la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni in discussione, per violazione della normativa antitrust, vanno rigettate.
Il rigetto delle domande di nullità, totale o parziale, determina il rigetto della declaratoria di decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c. nonché delle domande risarcitorie, che tale nullità postulano.
La soccombenza governa il regime delle spese di lite tra le parti che, pertanto, vanno poste a carico degli attori e liquidate come da dispositivo in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014
n. 55 (e s.s.m.) tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) ed
7 applicando i minimi tabellari. La complessiva somma, aumentata ex art 4 comma 2 D.M. cit., va ripartita al 50% tra la convenuta e l'interventrice in considerazione del fatto che le stesse non CP_1
hanno posizioni processuali diverse e risultano costituite con lo stesso difensore
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande;
- Condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Parte_6
euro 4.952,00 di cui euro 2.476,00 in favore della ed euro Controparte_1
2.476,00 in favore di quale mandataria di oltre rimborso spese CP_3 Controparte_2
generali come per legge IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10.4.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
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