Accoglimento
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/08/2025, n. 7022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7022 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07022/2025REG.PROV.COLL.
N. 06298/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6298 del 2023, proposto da GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e AD - Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AJ RL, in proprio e quale titolare omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima, sito in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione prima) n. 28 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’azienda agricola AJ RL;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 26 giugno 2025 per l’azienda agricola AJ l’avv. Maddalena Aldegheri;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Oggetto della domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado era la cartella di pagamento n. 07820210002940914000 dell’Agenzia delle entrate riscossione competente per la provincia di Parma, inviata al ricorrente in data 21 settembre 2021, con la quale era richiesto il pagamento della somma di Euro 828.852,72 per «prelievi latte » GE relativi alle annate 2000/01, 2001/02, 2002/03 e 2007/08, interessi, e oneri di riscossione.
1.2.- Oggetto di impugnazione era anche « il ruolo indicato nella cartella impugnata ».
1.3.- Avverso i predetti atti la ricorrente azienda agricola deduceva plurimi vizi di legittimità sia sul piano meramente procedimentale, sia sul piano della legittimità della pretesa sostanziale azionata, compresa la prescrizione della pretesa.
1.4.- Il T.a.r. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, con sentenza n. 28 del 2023 accoglieva – previa esplicita affermazione della propria giurisdizione e previo assorbimento di alcuni motivi – la domanda di annullamento e rigettava quella di risarcimento del danno, quest’ultima pure proposta dalla parte privata. L’iter argomentativo della pronuncia caducatoria era sostanzialmente compendiabile nella illegittimità della normativa nazionale rispetto a quella comunitaria, circa il metodo di compensazione nazionale scelto dall’Italia, basato inizialmente sulla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati per categorie prioritarie, e successivamente realizzato mediante la restituzione del prelievo imputato in eccesso a categorie prioritarie, secondo criteri non ammessi dai regolamenti UE sia per le campagne fino al 2005/06, sia per le campagne successive.
2.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello GE e AD le quali ne hanno chiesto la parziale riforma sulla base di doglianze così prospettate:
1) Mancata declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso con cui era stata esclusivamente addotta la nullità/illegittimità della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamento per vizi riguardanti gli atti a monte; violazione artt. 112 e 395, n.5 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 79 c.p.a. e art. 295 c.p.c. Sostengono le Amministrazioni appellanti che:
- la domanda di prime cure avrebbe contemplato sia vizi propri degli atti impugnati, sia vizi derivati, e tali atti sarebbero stati la conseguenza di un « ruolo » inerente a provvedimenti – oggetto di separate impugnative – di determinazione del prelievo supplementare per ciascuna annualità;
- contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure il vizio di violazione del diritto UE non sarebbe in ogni tempo deducibile/rilevabile d’ufficio, non concreterebbe una nullità ma un mero vizio di annullabilità , come tale non più rilevabile se non tempestivamente fatto valere con rituale impugnazione (al pari del vizio da violazione di legge domestica), e, comunque, non rilevabile gravando gli atti a valle;
- non potrebbero assumere rilievo le sentenze con le quali è stata accertata l’illegittimità di alcuni atti a monte (quelli riguardanti le annualità 2001/2002 e 2002/2003 e correlate sentenze Cons. Stato n. 6661/2022, n. 3590/2022 e n. 5790/2022 quanto all’annualità 2002/03), poiché la sentenza Cons. Stato n. 10302 del 2022 avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso proposto anche dalla odierna appellata avverso il prelievo supplementare per le annate ricomprese fra il 1995/1996 e il 2003/2004. Tale sentenza prevarrebbe, ai sensi dell’art. 395, c. 1, n. 5 c.p.c.; essa avrebbe pure riconosciuto la legittimità della comunicazione del 2014 che riguardava anche il dovuto dall’appellata per le annualità 2000/2001 e 2002/2003;
- nella parte in cui si fondava su una cartella esattoriale concernente anche gli atti a monte
riguardanti le predette annualità, la cartella e il ruolo avrebbero dovuto essere impugnati per illegittimità derivata e il T.a.r avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello riguardante gli atti ‘a monte’;
- una volta intervenuto detto pronunciamento, stante il venir meno della pretesa creditoria vantata da GE in relazione alle annualità 2000/2001 e 2001/2002, all’Agenzia delle entrate riscossione sarebbe stato precluso di assumere qualsiasi atto della predetta procedura successivo alla cartella (intimazione di pagamento, atto di pignoramento ecc.) poiché si sarebbe trattato di atti esecutivi, cui l’appellata avrebbe avuto pieno titolo ad opporsi mediante i rimedi ex art. 617 c.p.c.;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973. Il T.a.r. non avrebbe potuto annullare l’interra cartella dovendosi limitare a dare atto del diverso e inferiore importo dovuto, fermi restando i profili di improcedibilità del ricorso.
3.- Si è costituita in giudizio l’azienda agricola AJ RL la quale ha contestato l’ammissibilità dei nuovi documenti prodotti da controparte ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. ed ha concluso per l’infondatezza dell’appello non senza precisare che oggetto dell’impugnativa di primo grado era una « cartella di pagamento » (la quale sarebbe priva dei richiami agli atti presupposti), e non una « intimazione di pagamento », come invece indicato in talune parti dell’appello da parte dell’Avvocatura dello Stato.
3.1.- Ha argomentato, ancora in punto di fatto, che:
- i prelievi annullati nelle more del giudizio di primo grado sarebbero quelli relativi alle annualità 2000/01 (Cons. Stato n. 6661 del 2022) e 2002/03 (Cons. Stato n. 3590 del 2022), e non i prelievi relativi alle annualità 2000/01 e 2001/02 come sostenuto dalla parte appellante;
- nel corso del primo grado di giudizio, a fronte della specifica contestazione di parte ricorrente, non sarebbe stata raggiunta la prova dell’avvenuta notifica, alla stessa, dei provvedimenti GE di accertamento dei prelievi 2001/02 e 2006/07 – ossia dei prelievi non annullati, nelle more, dal Consiglio di Stato – e, per il 2006/07, nemmeno della notifica di una intimazione di versamento GE ex l. n. 33 del 2009; pertanto tali prelievi non potrebbero ritenersi definitivamente accertati nei confronti della stessa ricorrente;
- l’intimazione di versamento n. GE.Aga.2014.0054701 del 9 ottobre 2014, da cui il giudizio R.G. n. 363/14 definito con sentenza n. 148/15 di parziale accoglimento del ricorso, poi appellata avanti il Consiglio di Stato, da cui la sentenza n. 10302/22 dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, riguardava unicamente il prelievo 2001/02, e non tutti i prelievi portati dalla cartella impugnata, come erroneamente sostenuto dell’Avvocatura dello Stato;
- la sentenza n. 10302/22, cit., con la quale il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile l’appello avverso la sentenza T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. st. Parma, n. 148 del 2015, non avrebbe avuto l’effetto di porre nel nulla le precedenti pronunce di annullamento dello stesso Consiglio di Stato sui prelievi 2000/01 e 2002/03, sia perché si tratterebbe di una sentenza di rito, sia perché riguarderebbe una intimazione di versamento riguardante il diverso prelievo 2001/02;
- poiché con la sentenza n. 10302/22 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello promosso avverso la sentenza T.a.r. per l’Emilia Romagna, Parma, n. 148 del 2015 con la quale era stata dichiarata l’illegittimità delle intimazioni GE ex L. n. 33/09 impugnate in quel giudizio (tra cui quella relativa al ricorrente in riferimento al prelievo 2001/02), in riferimento all’imputazione degli interessi risulterebbe, in ogni caso, comprovata l’illegittimità della cartella impugnata, anche nella parte in cui il prelievo 2001/02 è stato iscritto a ruolo gravato di interessi, poiché tale prelievo avrebbe dovuto essere, in tesi, re-intimato da GE ai sensi della l. n. 119 del 2003, senza interessi, anche al fine di consentire la rateizzazione, e solo in caso di mancata adesione alla rateizzazione, il recupero a mezzo ruolo;
- GE, nelle more dei termini per l’impugnazione, poiché avrebbe fatto implicita acquiescenza anche alla sentenza qui appellata emettendo la comunicazione n. GE.Aga.2023.44944 del 25 maggio 2023, in dichiarata « ottemperanza » (tra l’altro) anche delle sentenze n. 6661/22, pubblicata il 28 luglio 2022 (di annullamento del prelievo 2000/01) e n. 3590/22, pubblicata il 9 maggio 2022 (di annullamento del prelievo 2002/03), avrebbe già proceduto a ricalcolare i prelievi annullati dal Consiglio di Stato, relativamente ai periodi 2000/01 e 2002/03.
L’azienda agricola AJ – offrendo un quadro sinottico fattuale della vicenda – ha rappresentato che:
a) quanto al prelievo 2000/01: l’atto di accertamento AGEA del prelievo tramite l’acquirente risulta definitivamente annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6661/22;
b) quanto al prelievo 2001/02: mancherebbe la prova dell’avvenuta notifica, alla ricorrente, dell’atto di accertamento GE; l’intimazione di versamento GE relativa a tale prelievo, la quale sarebbe giunta solo nel 2014 quando erano già scaduti tutti i termini di prescrizione, sarebbe stata definitivamente annullata in riferimento agli interessi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 148 del 2015 del T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. st. Parma in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità dell’appello promosso avverso la stessa con sentenza Consiglio di Stato n. 10302 del 2022;
c) quanto al prelievo 2002/03: l’atto di accertamento GE del prelievo tramite l’acquirente risulterebbe definitivamente annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3590 del 2022;
d) quanto al prelievo 2006/07, mancherebbe la prova dell’avvenuta notifica, al ricorrente, dell’atto di accertamento GE, così come dell’intimazione di versamento ex l. n. 33 del 2009.
3.2.- La difesa dell’appellata ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo d’appello ed ha concluso per la sua infondatezza sulla base di argomenti come di seguito esposti.
3.2.1.- In relazione alla statuizione di accoglimento del T.a.r. del secondo motivo di ricorso, non sarebbero rinvenibili atti a monte definitivi di imputazione del prelievo tali da impedire l’eccezione di contrarietà al diritto comunitario delle norme interne. Sostiene che gli atti di accertamento dei prelievi 2000/01 e 2002/03 risultavano sub iudice e sarebbero stati poi definitivamente annullati, mentre non sarebbe stata raggiunta la prova della notifica, alla ricorrente, degli atti GE di accertamento dei prelievi 2001/02 e 2006/07 che, per l’effetto, risulterebbero ampiamente prescritti, oltre che inefficaci nei suoi confronti ai sensi dell’art. 21- bis , l. n. 241 del 1990. Sarebbe, ancora, errato sostenere che il preteso debitore non possa far valere vizi relativi all’atto di accertamento presupposto della pretesa, sussistendo, in tesi, il dovere del giudice interno di non portare in esecuzione atti formati sulla base di norme interne contrarie al diritto comunitario (come accertato dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia UE), il quale si imporrebbe anche in presenza di atti a monte definitivi, in quanto non impugnati, o addirittura « negativamente giudicati », fermo restando che l’annullamento delle compensazioni nazionali produrrebbe effetti erga omnes ;
3.2.2.- Poiché con la sentenza n. 10302 del 2022 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello promosso avverso la sentenza di primo grado n. 148 del 2015, cit., con la quale era stata dichiarata l’illegittimità delle intimazioni GE ex L. n. 33/09 impugnate in quel giudizio (tra cui quella relativa alla ricorrente relativa al prelievo 2001/02), in riferimento all’imputazione degli interessi per tutti i prelievi dal 1995/96 al 2001/02 in conformità a quanto disposto all’art. 10, comma 34, L. n. 119 del 2003, la sentenza sarebbe passata in giudicato e pertanto risulterebbe ora, comunque, comprovata l’illegittimità della cartella impugnata anche nella parte in cui il prelievo 2001/02 è stato iscritto a ruolo gravato di interessi, senza la previa valida notifica di una intimazione di versamento ex l. n. 33 del 2009;
3.2.3.- L’impugnata cartella avrebbe perso efficacia stante l’intervenuto annullamento dei titoli legittimanti l’iscrizione a ruolo;
3.2.4.- Le somme relative ai titoli annullati sarebbero risultate già recuperate per compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente per Euro 107.468,33 non sarebbero state portate a credito dell’azienda, imponendosi, in tesi, una totale revisione delle somme iscritte a ruolo.
3.3.- Sul secondo motivo di appello ha evidenziato che la tesi delle appellanti amministrazioni secondo cui l’annullamento della cartella impugnata si imponeva, comunque, a fronte dell’annullamento di parte dei titoli (i prelievi 2000/01 e 2002/03) legittimanti l’iscrizione nell’unico ruolo portato dalla stessa cartella impugnata (dovendo, il T.a.r., in tesi, limitarsi a ricalcolare gli importi dovuti e non dichiarare la cartella interamente inesigibile), sarebbe infondata e inammissibile poiché il ruolo presupposto è un ruolo unico, con la conseguenza che risultando annullati i prelievi 2000/01 e 2002/03, correttamente il T.a.r. avrebbe annullato l’intera cartella. L’inesigibilità della cartella eliderebbe l’interesse dell’Amministrazione alla riforma della sentenza.
3.4.- L’appellata azienda agricola ha riproposto i motivi assorbiti in prime cure e così articolati:
1) Illegittimità per violazione e falsa applicazione art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, artt. 2943 ss. c.c., artt. 1308 e 1310 c.c., artt. 1, 3 e 21-bis, l. n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto vari profili; intervenuta prescrizione della pretesa di GE. L’invio della cartella sarebbe avvenuto ben oltre il decorso di tutti i termini di prescrizione, rispetto a tutti i singoli atti di accertamento (i quali sarebbero stati, peraltro, inviati solo ai primi acquirenti, secondo quanto indicato in cartella) e la prescrizione si sarebbe già perfezionata all’atto dell’invio delle relative intimazioni di versamento GE ex l. n. 33 del 2009 (per il periodo 2006/07, non sarebbe stata inviata); l’originaria ricorrente ha dubitato della conformità all’ordinamento UE della disciplina interna sulla prescrizione ed ha chiesto disporsi rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE;
2) Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (per tutti i periodi indicati nella cartella impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009; nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere; violazione e falsa applicazione art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003, artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33 del 2009, artt. 1 e 3, l. n. 241 del 1990, artt. 2, 3, 11, 24 e 97 Cost., art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE); eccesso di potere sotto diversi profili, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 Cost.; violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU. I debiti per prelievo latte non avrebbero potuto essere « accertati come dovuti », così come non dovuto sarebbe stato il prelievo supplementare posto a suo tempo « illegittimamente » a carico dello Stato poiché quantificati sulla base di norme interne, attributive del potere, che avrebbero dovuto essere disapplicate;
3) Decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973. Sussisterebbe un limite temporale per la notifica della cartella di pagamento, asseritamente applicabile anche alle quote latte;
4) Violazione e falsa applicazione artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. n. 33 del 2009, artt. 633 ss. e artt. 474 ss. c.p.c., artt. 10 ss. d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1, 3 e 21-bis l. n. 241 del 1990, nonché artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili; violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; illegittima duplicazione del ruolo, delle procedure di recupero;
5) Violazione e falsa applicazione art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33 del 2009, art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003, artt. 3 e 21-bis, l. n. 241 del 1990, art. 7 l. n. 212 del 200 e artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili; errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC; contestazione dell’an e del quantum della pretesa. Sostiene la parte privata in relazione entrambi i motivi che:
- il « ruolo » di cui all’impugnata cartella deriverebbe da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel Registro debitori ex art. 8-ter l. n. 33 del 2009, ruolo, quest’ultimo, che sarebbe stato utilizzato da GE per operare (illegittimamente) il recupero dei prelievi, gravati di interessi non dovuti, anche se non definitivamente accertati, attraverso la compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente; nella cartella risulterebbero esposte a debito somme non dovute, già asseritamente (e illegittimamente) recuperate per compensazione da GE con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente, senza riconoscimento delle stesse a credito del ricorrente;
6) Violazione e falsa applicazione art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché art. 21-bis, l. n. 241 del 1990, artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/2009, D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), artt. 12 ss., d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 1 e 7, l. n. 212 del 2000; ancora, artt. 1 e 3, l. n. 241 del 1990, e artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione art. 3-bis l. n. 53/94, artt. 6-bis e 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005, art. 16-ter l. n. 221 del 2012, art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973; eccesso di potere sotto vari profili; violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti; conseguente inefficacia degli atti di accertamento; inesigibilità delle somme iscritte a ruolo; violazione delle procedure di recupero. La mancata indicazione, ovvero la mancata notifica all’azienda ricorrente, degli atti di accertamento presupposti, determinerebbe a nullità/annullabilità della cartella;
7) Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, l. n. 241 del 1990, art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003, artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33 del 2009, art. 1, l. n 5 del 1998, artt. 1, 3, ss. l. n. 241 del 1990, art. 7, l. n. 212 del 2000 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili; nullità della cartella per mancanza dei requisiti essenziali (art. 21-septies, l. n. 241/90); contestazione della procedura di recupero; contestazione dell’ an e del quantum della pretesa per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione. Non risulterebbe identificata e non sarebbe stata indicata la data di notifica degli di accertamento presupposti, ferma restando la non debenza degli interessi ai sensi dell’art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003; la cartella sarebbe illegittima anche per difetto di motivazione in ordine alla decorrenza e quindi al calcolo degli interessi, anche di mora, e all’importo capitale (dalla motivazione difettosa, avuto riguardo anche alle asserite compensazioni PAC) sul quale sono stati calcolati;
8) Nullità e/o annullabilità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica; violazione e falsa applicazione artt. 3-bis, 6, 6-bis e 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005, art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012 art. 28 d.l. n. 76 del 2020, art. 3-bis l. n. 53 del 1994 e artt. 26 e 50 d.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973. AD avrebbe illegittimamente inviato la cartella – con conseguente dedotta « inesistenza » della stessa – da un indirizzo di posta elettronica non inserito in pubblici registri.
4.- In prossimità dell’udienza l’appellata ha, con memoria ribadito le proprie tesi difensive ed ha così specificato i quesiti da porre a base dell’auspicato rinvio pregiudiziale ex ar.t 267 TFUE:
a) « se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti
anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, dichiarato inadempiente per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne in base alle quali lo Stato membro è stato dichiarato inadempiente e che comunque sono incompatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di inadempimento »;
b) « se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già dichiarato inadempiente ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime delle c.d. “quote latte” dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa che ha comportato la dichiarazione di inadempimento e che è comunque incompatibile con il diritto UE, e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti»;
c) «se, in particolare a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - e comunque nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità e di effettività, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2988/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare i termini di prescrizione dettati dall’art. 3 di tale regolamento ».
5.- All’udienza pubblica del 26 giugno 2025, presente la procuratrice di parte appellata la quale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità dell’appello poiché asseritamente rivolto solamente nei confronti di un capo della sentenza e non anche all’annullamento dell’intero ruolo, la causa, su richiesta della stessa, è stata trattenuta in decisione.
6.1.- In via preliminare, in linea con la regola ormai codificata anche nel c.p.a. con l’art. 76, comma 4 che richiama l’art. 276 c.p.c. va esaminata la questione in rito, sollevata dalla parte privata tendente a revocare in dubbio l’ammissibilità dell’appello la quale si mostra, però, infondata. L’appello di parte pubblica deve esser ritenuto indirizzato verso una prospettiva di unitarietà ruolo-cartella e, dunque, le doglianze devono ritenersi veicolate anche avverso il prodromico ruolo. L’eccezione va, pertanto, disattesa.
6.2.- Sempre in rito, la produzione in grado di appello da parte delle Amministrazioni della sentenza Cons. Stato n. 1032 del 2022, cit. non trova ostacolo nella preclusione ex art. 104 c.p.a. non trattandosi di documento in senso stretto.
6.3.- Premesso che la cartella impugnata in prime cure riporta pretese riguardanti le annualità 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2007/08, occorre ricostruire l’assetto delle vicende contenziose che hanno interessato le singole annualità al fine di verificare l’ammissibilità o meno delle doglianze riconducibili agli atti a monte (e, dunque, l’ammissibilità della domanda caducatoria della cartella con riferimento ai censurati vizi c.d. derivati).
7.- In relazione alla annualità 2000/01, con sentenza Cons. Stato, sez. II, n. 6661 del 2022 è stata accolta la domanda di annullamento (tra le altre, della appellata azienda agricola) delle « comunicazioni dell’Agenzia ai primi acquirenti del latte, contenenti le imputazioni nei loro confronti, quali produttrici, del prelievo supplementare 2000-2001, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ». Per tale annualità – a differenza di quanto ritenuto dalle appellanti sugli effetti del giudicato – la cartella deve ritenersi in parte qua automaticamente caducata (Cons. Stato, sez. VI, n. 645 del 2024), con conseguente parziale declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare un atto che non è più efficace.
8.- Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla annualità 2002/2003: il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 3590 del 2022 ha accolto, in riforma della sentenza di primo grado (T.a.r. per il Lazio, sez. II, n. 3726 del 2015) la domanda di annullamento proposta anche dalla odierna appellata dei « dei provvedimenti di compensazione nazionale riferiti alle annate 2002/2003, comunicati dall’Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (cui è subentrata l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - GE), ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 118/1999, e dell’art. 1, comma 5, della legge n. 79 del 2000 ». Anche tale annualità la cartella deve ritenersi in parte qua automaticamente caducata, e, dunque, nella corrispondente parte, il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9.- In relazione alla annualità 2001/02, all’esito dell’impugnazione ad opera anche della qui appellata azienda agricola AJ delle « comunicazioni ad oggetto - regime quote latte - versamento del prelievo esigibile », il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. st. Parma, con sentenza n. 148 del 2015 aveva accolto il ricorso « limitatamente al punto 3 » (cfr. §5 della predetta sentenza), ossia limitatamente agli interessi. Ora, con sentenza n. 10302 del 2022, il Consiglio di Stato, sez. III, ha dichiarato « inammissibile » quell’appello proposto dalle parti private, ma – ha puntualizzato – « ferme restando le statuizioni di accoglimento del T.a.r., basate evidentemente sulla stretta connessione delle posizioni e sulla proponibilità della censura » (§10 della medesima sentenza).
Tale assetto rende, ovviamente, fondato il primo motivo d’appello per l’annualità 2001/02 e inammissibile il ricorso di prime cure nella parte in cui ha veicolato, sempre per la medesima annualità, doglianze « derivate » che l’originaria ricorrente ha rivolto al dato sostanziale della pretesa e che invece involgono gli atti a monte su cui, come si è visto, si è formato il giudicato con consolidamento in parte qua degli atti a monte. Va puntualizzato che è da escludersi il contrasto tra le diverse sentenze del Consiglio di Stato tratteggiato dall’Avvocatura dello Stato con il richiamo all’art. 395 c.p.c. poiché riguardanti annualità distinte.
10.- Fondato è pure il secondo motivo d’appello, non ravvisandosi cause ostative alla possibilità che in sede giurisdizionale, in ipotesi di parziale fondatezza della pretesa, la cartella e l’intimazione di pagamento possano subire una caducazione parziale irrilevante la unicità del prodromico ruolo. La Sezione ha già disatteso la tesi, alla quale si intende qui dare continuità, per la quale il potere di annullamento parziale della cartella sia esercitabile solo da parte del giudice tributario e non dal giudice amministrativo evidenziando che « per costante insegnamento interpretativo la possibilità per il giudice amministrativo di annullare parzialmente gli atti sottoposti al suo scrutinio è ammessa, alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto, e non più solamente sull'atto, con la conseguenza che il g.a. può modulare gli effetti dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, qualora ciò si renda necessario per una migliore tutela degli interessi fatti valere nel giudizio in confronto con quelli pubblici e privati coinvolti. Quindi, alla luce di tale costante orientamento interpretativo l'annullamento della cartella o intimazione deve essere parziale e limitata alla ripresa di credito delle annate […] rimanendo ferma la parte di cartella relativa a tutte le altre annate» (Cons. Stato, sez. VI, n. 2453 del 2025; n. 2505 del 2024).
11.- Può adesso passarsi all’esame dei motivi riproposti il cui interesse permane unicamente sulla annualità 2001/02. Detti motivi, alla stregua di quanto si dirà, sono infondati.
12.- Infondata si rivela la doglianza (superiore motivo « 1 ») con cui l’azienda agricola appellata ha riproposto la questione di prescrizione, non risultando maturato, per effetto dell’art. 2945 c.c., alla luce della definizione della vicenda contenziosa nel 2022, nessuno dei termini di estinzione del credito dalla stessa azienda invocati. Assetto, questo, che, ribadita la mancata maturazione di ogni termine di prescrizione, compreso quelo degli interessi, esonera il Collegio dall’indugiare sulla corrispondente richiesta di rinvio pregiudiziale dalla stessa azienda formulata. Rimane fermo, tuttavia, l’obbligo dell’Amministrazione di procedere al mero ricalcolo degli interessi in forza della statuizione di accoglimento (limitato ai soli medesimi interessi) contenuta nella sentenza T.a.r. per l’Emilia Romagna n. 148 del 2015 della quale la pretesa deve tener conto.
13.- Inammissibile è la doglianza circa la nullità da illegittimità comunitaria dei precedenti atti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare, così come l’accertamento del debito come « dovuto », trattandosi, come si è detto di vizi involgenti la pretesa a monte, non ritualmente proponibili in sede di impugnazione della cartella, a valle.
13.1.- Come già affermato dalla Sezione, « il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza KU & HE del 13 gennaio 2004 )» (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2025, n. 3286).
13.2.- La Sezione ha rilevato nella medesima occasione come « la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e FM La RO del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) ».
13.3.- Va esclusa la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale e ne consegue che i vizi dedotti – relativi al merito della pretesa – configurano una ipotesi di annullabilità del provvedimento impositivo e, pertanto, avrebbero dovuto essere fatti valere nei confronti di questo e non anche nel presente contenzioso che, come spiegato, è relativo ad atti successivi, impugnabili esclusivamente per vizi propri (Cons. Stato, sez. VI, n. 1316 del 2025 e giurisprudenza ivi citata).
13.4.- L’inammissibilità della domanda caducatoria di prime cure rivolta a vizi c.d. derivati, esonera, in parte qua , il Collegio dallo scrutinio delle questioni pregiudiziali proposte ex art. 267 TFUE, qui involgenti il « merito » della pretesa: ove pure se ne fossero ravvisati i presupposti (qui carenti), l’obbligo del rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia UE presuppone l’esistenza non solo di un giudice ma anche di un giudizio correttamente instaurato e altrettanto correttamente celebrato (Cons. Stato, sez. V, n. 5649 del 2012). La stessa Corte di giustizia UE auspica che le questioni in rito vengano risolte anteriormente al rinvio pregiudiziale: cfr. sentenza 10 marzo 1981, C-36/80 e C-71/80, Irish EA IL LI AS , secondo cui « La necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige […] che sia definito l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve porsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l'interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario » (Cons. Stato, sez. VI, n. 3214 del 2024).
13.5.- Rimane fermo il principio per il quale il consolidamento del provvedimento inibisce in questa sede l’invocata disapplicazione la quale è, in ogni caso, demandata all’Amministrazione, i cui poteri di intervento in autotutela, come già affermato in giurisprudenza, restano fermi (Cons. Stato, sez. VI, n. 9338 del 2024).
13.6.- Le considerazioni di cui al punto precedente consentono, altresì, di ritenere insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di giustizia UE i quesiti proposti da parte appellata. Nell’ipotesi in cui, « conformemente alle norme di procedura dello Stato membro interessato, i motivi sollevati dinanzi a un giudice di cui all’articolo 267, terzo comma TFUE, debbano essere dichiarati irricevibili, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere […]. Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ratio giustificativa di una questione pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia » (Corte di giustizia UE, sez. I, 15 marzo 2017, C-3716, Lucio Cesare Aquino ).
14.- Quanto alla intervenuta decadenza del potere di riscossione: a) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del d.P.R. n. 602 del 1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina ex art. 30) sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); b) i termini di decadenza previsti dall’art. 25 d.P.R. 602 del 1973 si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 25 in parte qua); c) in altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772); d) il rinvio all’art. 25 citato, « non implica dunque l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero due anni dall’accertamento del debito » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504). Il motivo è, pertanto, infondato.
15.- Alle considerazioni di cui al superiore §13 deve giungersi anche in riferimento alle doglianze prospettate con il quarto e quinto motivo riproposti sopra descritti, con conseguente declaratoria di inammissibilità degli stessi.
16.- Infondato è il sesto motivo circa la asserita omessa notifica degli atti presupposti, i quali, con riferimento all’annata in trattazione, come si è visto, sono stati impugnati. La loro asserita omessa indicazione in seno alla cartella (ciò che non è) non determinerebbe, comunque, l’invalidità di quest’ultima, mostrandosi essa quale mera irregolarità.
17.- Fermo quanto detto al §12 della presente sentenza in punto di interessi, privo di fondatezza è il sesto motivo volto a censurare la pretesa a titolo di interessi: « l’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003 )» (T.a.r. Lombardia, Brescia, n. 379 del 2020, conf. da Cons. Stato, sez. III, n. 11145 del 2022). Parimenti la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all’invalidità dell’atto di riscossione: se vero che « allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori » (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Con la conseguenza, nel caso di specie, che la cartella, anche sotto tale profilo, deve ritenersi adeguatamente motivata considerato, peraltro, che parte appellata non ha denunciato specifici errori di calcolo degli interessi commessi dall’Agente della riscossione. Né la mancata indicazione delle compensazioni PAC può dar luogo ad un elemento invalidante la legittimità dell’atto.
18.- Infondata è, da ultimo, la doglianza volta a censurare l’invio della cartella da indirizzo pec non inserito in pubblici registri. La Corte di cassazione, sez. civ., n. 14417 del 2025 ha, da ultimo, ribadito che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l’estraneità dell'indirizzo del mittente da pubblici registri « non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ». Da siffatto orientamento, che qui si condivide e si intende ribadire, non vi è ragione di discostarsi, sottolineando che, peraltro, nel caso in esame, la appellata azienda agricola non ha dato conto dei pregiudizi sostanziali subiti, derivanti dalla notifica da indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante di pubblici elenchi.
19.- Conclusivamente:
- l’appello va accolto limitatamente alla annualità 2001/02, sicché, in riforma dell’impugnata sentenza, in relazione a tale annualità il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile, fermo restando il ricalcolo degli interessi;
- in relazione alle annualità 2000/01 e 2002/03 l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per tale parte, al ricorso di primo grado, con conseguente annullamento senza rinvio, in parte qua , dell’impugnata sentenza;
- in parte rigetta e in parte dichiara inammissibili i motivi riproposti dall’appellata azienda agricola nel presente grado di giudizio.
20.- Il complessivo esito del giudizio consente la compensazione delle spese del doppio grado, con contributo unificato il cui importo è posto a carico delle parti pubbliche.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così statuisce:
- accoglie l’appello limitatamente alla annualità 2001/02, e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, in relazione a tale annualità, dichiara il ricorso di primo grado inammissibile, fermo restando il ricalcolo degli interessi di cui in motivazione;
- dichiara improcedibile, in parte qua , il ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alle annualità 2000/01 e 2002/03 e, conseguentemente, dichiara, per la corrispondente parte, improcedibile l’appello;
- in parte rigetta e in parte dichiara inammissibili i motivi riproposti dall’appellata azienda agricola.
Compensa le spese del doppio grado tra le parti e pone l’importo a titolo di contributo unificato a carico delle parti pubbliche.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO