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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 18 del 2025 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
EL ST ed elettivamente domiciliati come in atti;
-ricorrenti- nonché
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di separazione e hanno dedotto che il matrimonio è stato celebrato a Dasà in
1 data 2 luglio 1997 e che dalla loro unione è nato il figlio AE in data 14 marzo 2001.
Gli atti del procedimento sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni di separazione:
“1) SULLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
1.1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
1.2. Ciascun coniuge sarà libero in futuro di stabilire la propria residenza ove meglio creda.
2) SUI RAPPORTI ECONOMICI-PATRIMONIALI TRA I CONIUGI.
2.1) LA CASA CONIUGALE SINO AD ORA CONDOTTA IN LOCAZIONE.
2.1.1. L'abitazione ubicata in Arena (VV) in Vico Rosati n.5, non di proprietà ma condotta in locazione, che ha rappresentato l'ultima residenza anagrafica e casa coniugale e ove oggi unitamente al SI. Parte_1
formalmente risiede maggiorenne e non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, che vi ritorna con costante regolarità, anche per lunghi periodi, e comunque tutte le volte in cui è libero dagli impegni di studio, fatti salvi i periodi di tempo in cui quest'ultimo decide liberamente di dimorare presso l'abitazione della madre (di fatto dimora a sua discrezione per alcuni periodi presso l'abitazione del padre, per altri 2 presso quella della madre), rimarrà nella materiale disponibilità e pertanto continuerà ad essere abitata ed utilizzata dal SI. mentre Parte_1
la SI.ra , che dichiara e dà atto di non avere interesse ad Parte_2
abitare e ad utilizzare la suddetta unità immobiliare, continuerà ad abitare a Dasà (VV), in Via Martiri di Via Fani n.35, ove si è di fatto trasferita da circa un anno e mezzo e ove ha già formalmente trasferito la propria residenza in data 12.09.2024, fatto salvo quanto convenuto nel punto 1.2.
2.1.2. Il SI. si assumerà personalmente e in toto l'onere di Parte_1
continuare a corrispondere mensilmente il canone di locazione al locatore sino alla pattuita scadenza del contratto e/o comunque fino a che continuerà ad abitare all'interno dell'immobile, nonché di continuare a sostenere tutte le spese contrattualmente previste e/o comunque annesse e connesse al materiale godimento dell'immobile stesso, senza alcun contributo da parte della SI.ra . Parte_2
2.2) IL MANTENIMENTO DEI CONIUGI.
2.2.1. Entrambi i coniugi rappresentano e dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, quindi in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita. Pertanto ciascun coniuge formalmente ed espressamente rinuncia al mantenimento da parte dell'altro.
2.3.) IL PATRIMONIO MOBILIARE DEI CONIUGI: BENI MOBILI, BENI
MOBILI REGISTRATI E SOMME DI DENARO DEPOSITATE IN CONTO
CORRENTE.
2.3.1. Con riferimento a mobili, arredi, suppellettili e vettovaglie presenti all'interno dell'abitazione che ha rappresentato l'ultima residenza anagrafica e casa coniugale, situata in Arena (VV), Vico Rosati n.5, la SI.ra
, alla luce della loro vetustà e soprattutto del fatto che la Parte_2
nuova abitazione in cui si è trasferita è già completamente arredata, dichiara di non avere alcun interesse e di non avere nulla da pretendere in 3 ordine agli stessi, che quindi rimarranno assegnati e nella materiale disponibilità del SI. e del figlio maggiorenne e non Parte_1
economicamente autosufficiente durante i periodi di tempo in cui quest'ultimo deciderà di dimorare presso l'abitazione del padre;
2.3.2 Quanto ai beni mobili registrati, il SI. e la SI.ra Parte_1
, di comune accordo pattuiscono quanto segue: Parte_2
- L'automobile Volkswagen Polo tg DJ 345 EG, formalmente intestata alla
SI.ra , rimarrà assegnata e pertanto rimarrà nella Parte_2
materiale disponibilità della SI.ra , che si assumerà Parte_2
l'onere di sostenere personalmente e in toto tutte le spese necessarie ai fini della regolarità amministrativa del veicolo (ad.es. pagamento dei premi assicurativi dovuti in adempimento di un valido contratto di assicurazione per la RCA, il pagamento delle spese necessarie per la revisione periodica, e tutte le altre spese rientranti nella suddetta categoria), nonché funzionali all'utilizzo e al corretto funzionamento dello stesso;
-L'automobile Fiat 600 tg CX 804 RC, formalmente intestata al SI.
[...]
rimarrà assegnata e pertanto rimarrà nella materiale Parte_1
disponibilità del SI. che si assumerà l'onere di sostenere Parte_1
personalmente e in toto tutte le spese necessarie ai fini della regolarità amministrativa del veicolo (ad.es. pagamento dei premi assicurativi dovuti in adempimento di un valido contratto di assicurazione per la RCA, il pagamento delle spese necessarie per la revisione periodica, e tutte le altre spese rientranti nella suddetta categoria) nonché funzionali all'utilizzo e al corretto funzionamento dello stesso;
2.3.3. Quanto alle somme di denaro depositate e presenti sul conto corrente postale in regime di cointestazione, i coniugi dichiarano e danno atto di avere già proceduto alla divisione delle stesse tra di loro, con la conseguenza che tale conto corrente, essendo di fatto quiescente, verrà estinto dopo la separazione. 4 Quanto alle somme depositate e presenti sui conti correnti bancari intestati personalmente e rispettivamente a ciascuno dei coniugi (quello della SI.ra
è cointestato con il figlio , entrambi i Parte_2 Persona_1
coniugi rappresentano e dichiarano di avere già vicendevolmente e reciprocamente condiviso e preso visione della documentazione che attesta l'entità e il titolo di provenienza delle somme che risultano depositate sui rispettivi conti correnti. Conseguentemente di comune accordo convengono che le somme di denaro presenti sui rispettivi conti correnti rimarranno per intero nelle rispettive disponibilità, non avendo sul punto nulla da pretendere l'uno dall'altro;
2.4) Il PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI CONIUGI
2.4.1. Per quanto attiene ai n.2 locali in comunione (un'unità immobiliare con cantina di pertinenza), censiti al Catasto Fabbricati di Torino al Foglio
116 numero 402 sub.27, Via Fratelli De Maistre n.27, piani 4-S1, Z.c. 3 Cat.
A/3 Cl.5 Vani 3,5 Rendita Catastale Euro 325,37, di cui si è ampiamente discusso in premessa, il cui contenuto deve intendersi ivi interamente richiamato, i coniugi di comune accordo dichiarano, danno atto e pattuiscono quanto segue:
-Entrambi i coniugi manifestano la volontà e l'interesse di vendere a terzi l'unità immobiliare con annessa cantina pertinenziale, ut supra e meglio in premessa identificata, successivamente alla pronuncia della loro separazione consensuale e comunque e in ogni caso successivamente all'estinzione del mutuo edilizio ipotecario, con conseguente attribuzione del ricavato pro capite a ciascuno di essi in proporzione, pertanto tenendo conto, del denaro che abbia personalmente e concretamente investito nell'acquisto dei beni stessi e del denaro che abbia personalmente e concretamente adoperato sin dal momento dell'acquisto per sostenere tutte le spese connesse alla proprietà, al materiale godimento e all'uso dei locali.
Con riferimento alla vendita dei due locali in questione, con conseguente 5 spartizione del ricavato nei termini appena enunciati, i coniugi convengono che essa è di utilità per entrambi sia in quanto funzionale allo scioglimento della comunione relativa al predetto immobile, posto che non hanno più interesse a mantenere invariata la situazione di contitolarità del diritto di proprietà sullo stesso, e quindi funzionale anche ad evitare tra di essi eventuali futuri contenziosi, sia in quanto rientra nella loro più ampia volontà di addivenire ad una complessiva regolamentazione e sistemazione dei loro rapporti patrimoniali in conseguenza dell'evento di separazione consensuale;
- Entrambi i coniugi di comune accordo convengono che il SI.
[...]
si impegnerà a ricercare un acquirente interessato all'acquisto Parte_1
dell'immobile con annessa cantina pertinenziale e, una volta trovato, ne darà notizia alla SI.ra . Conseguentemente, una volta Parte_2
concordato il prezzo con l'acquirente, entrambi i coniugi si impegneranno e si obbligheranno, attesa l'utilità e atteso l'interesse comune, a dare il proprio consenso alla stipulazione dell'atto notarile di compravendita e pertanto si impegneranno e obbligheranno a procedere alla vendita dei locali in comunione. In ogni caso la vendita dovrà avvenire e quindi perfezionarsi successivamente all'integrale estinzione del mutuo.
- Entrambi i coniugi di comune accordo pattuiscono che la somma di denaro ricavata dalla vendita a terzi dell'immobile con cantina pertinenziale dovrà essere ripartita tra di essi secondo le seguenti percentuali:
a) 80% al SI. Parte_1
b) 20% alla SI.ra ; Parte_2
- Inoltre entrambi i coniugi convengono che i due locali in comunione rimarranno assegnati a entrambi sino alla vendita a terzi e che il SI. si obbligherà a continuare a pagare per intero le rate del Parte_1
mutuo sino ad integrale estinzione dello stesso, nonché a sostenere tutte le spese connesse alla proprietà, al materiale godimento e all'utilizzo 6 dell'immobile (imposte e tasse, utenze, oneri condominiali, accessori, eventuali spese di ristrutturazione dell'immobile e/o delle parti comuni nell'ambito del condominio di cui fa parte, nonché tutte le altre spese rientranti in questa categoria), senza alcun contributo da parte della SI.ra
. Parte_2
3) SUI RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI E IL FIGLIO
MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE.
3.1. I coniugi SI. e SI.ra di comune Parte_1 Parte_2
accordo si obbligano a corrispondere direttamente al figlio Persona_1
maggiorenne e studente universitario, economicamente non autosufficiente,
l'importo di Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) cadauno per il suo mantenimento.
3.2. I coniugi SI. e SI.ra , oltre a Parte_1 Parte_2
quanto previsto nel punto 3.1, di comune accordo si obbligano nello specifico altresì a contribuire nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese connesse al percorso universitario del figlio, ossia: Spese per il pagamento del canone di locazione, spese condominiali, spese per utenze, imposte e/o tasse che dovessero essere a suo carico, spese per tasse universitarie, spese per l'acquisto di libri di testo e di materiale di corredo scolastico, spese per l'acquisto di dotazione informatica necessaria. Inoltre i coniugi stabiliscono che tali spese non dovranno necessariamente essere concordate e che nel caso in cui tali spese saranno sostenute da uno di essi, chi le sosterrà, previa esibizione di documentazione probante, avrà il diritto di richiedere e pertanto di conseguire dall'altro il rimborso pro quota.
3.3. I coniugi SI. e SI.ra di comune Parte_1 Parte_2
accordo si obbligano nello specifico a contribuire nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese sanitarie (o per la salute) che dovessero riguardare il loro figlio. Più precisamente verranno disciplinate come segue:
7 a) NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
b) richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
3.4. Infine i coniugi SI. e SI.ra , fermo Parte_1 Parte_2
restando quanto specificamente concordato nei punti precedenti., di comune accordo si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al sostenimento di tutte le altre spese straordinarie che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita del figlio”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 18 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte Parte_2
motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dasà per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato Civile (R.A.M.: anno 1997, parte II, serie A, n. 3);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 18 del 2025 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
EL ST ed elettivamente domiciliati come in atti;
-ricorrenti- nonché
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di separazione e hanno dedotto che il matrimonio è stato celebrato a Dasà in
1 data 2 luglio 1997 e che dalla loro unione è nato il figlio AE in data 14 marzo 2001.
Gli atti del procedimento sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni di separazione:
“1) SULLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
1.1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
1.2. Ciascun coniuge sarà libero in futuro di stabilire la propria residenza ove meglio creda.
2) SUI RAPPORTI ECONOMICI-PATRIMONIALI TRA I CONIUGI.
2.1) LA CASA CONIUGALE SINO AD ORA CONDOTTA IN LOCAZIONE.
2.1.1. L'abitazione ubicata in Arena (VV) in Vico Rosati n.5, non di proprietà ma condotta in locazione, che ha rappresentato l'ultima residenza anagrafica e casa coniugale e ove oggi unitamente al SI. Parte_1
formalmente risiede maggiorenne e non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente, che vi ritorna con costante regolarità, anche per lunghi periodi, e comunque tutte le volte in cui è libero dagli impegni di studio, fatti salvi i periodi di tempo in cui quest'ultimo decide liberamente di dimorare presso l'abitazione della madre (di fatto dimora a sua discrezione per alcuni periodi presso l'abitazione del padre, per altri 2 presso quella della madre), rimarrà nella materiale disponibilità e pertanto continuerà ad essere abitata ed utilizzata dal SI. mentre Parte_1
la SI.ra , che dichiara e dà atto di non avere interesse ad Parte_2
abitare e ad utilizzare la suddetta unità immobiliare, continuerà ad abitare a Dasà (VV), in Via Martiri di Via Fani n.35, ove si è di fatto trasferita da circa un anno e mezzo e ove ha già formalmente trasferito la propria residenza in data 12.09.2024, fatto salvo quanto convenuto nel punto 1.2.
2.1.2. Il SI. si assumerà personalmente e in toto l'onere di Parte_1
continuare a corrispondere mensilmente il canone di locazione al locatore sino alla pattuita scadenza del contratto e/o comunque fino a che continuerà ad abitare all'interno dell'immobile, nonché di continuare a sostenere tutte le spese contrattualmente previste e/o comunque annesse e connesse al materiale godimento dell'immobile stesso, senza alcun contributo da parte della SI.ra . Parte_2
2.2) IL MANTENIMENTO DEI CONIUGI.
2.2.1. Entrambi i coniugi rappresentano e dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, quindi in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita. Pertanto ciascun coniuge formalmente ed espressamente rinuncia al mantenimento da parte dell'altro.
2.3.) IL PATRIMONIO MOBILIARE DEI CONIUGI: BENI MOBILI, BENI
MOBILI REGISTRATI E SOMME DI DENARO DEPOSITATE IN CONTO
CORRENTE.
2.3.1. Con riferimento a mobili, arredi, suppellettili e vettovaglie presenti all'interno dell'abitazione che ha rappresentato l'ultima residenza anagrafica e casa coniugale, situata in Arena (VV), Vico Rosati n.5, la SI.ra
, alla luce della loro vetustà e soprattutto del fatto che la Parte_2
nuova abitazione in cui si è trasferita è già completamente arredata, dichiara di non avere alcun interesse e di non avere nulla da pretendere in 3 ordine agli stessi, che quindi rimarranno assegnati e nella materiale disponibilità del SI. e del figlio maggiorenne e non Parte_1
economicamente autosufficiente durante i periodi di tempo in cui quest'ultimo deciderà di dimorare presso l'abitazione del padre;
2.3.2 Quanto ai beni mobili registrati, il SI. e la SI.ra Parte_1
, di comune accordo pattuiscono quanto segue: Parte_2
- L'automobile Volkswagen Polo tg DJ 345 EG, formalmente intestata alla
SI.ra , rimarrà assegnata e pertanto rimarrà nella Parte_2
materiale disponibilità della SI.ra , che si assumerà Parte_2
l'onere di sostenere personalmente e in toto tutte le spese necessarie ai fini della regolarità amministrativa del veicolo (ad.es. pagamento dei premi assicurativi dovuti in adempimento di un valido contratto di assicurazione per la RCA, il pagamento delle spese necessarie per la revisione periodica, e tutte le altre spese rientranti nella suddetta categoria), nonché funzionali all'utilizzo e al corretto funzionamento dello stesso;
-L'automobile Fiat 600 tg CX 804 RC, formalmente intestata al SI.
[...]
rimarrà assegnata e pertanto rimarrà nella materiale Parte_1
disponibilità del SI. che si assumerà l'onere di sostenere Parte_1
personalmente e in toto tutte le spese necessarie ai fini della regolarità amministrativa del veicolo (ad.es. pagamento dei premi assicurativi dovuti in adempimento di un valido contratto di assicurazione per la RCA, il pagamento delle spese necessarie per la revisione periodica, e tutte le altre spese rientranti nella suddetta categoria) nonché funzionali all'utilizzo e al corretto funzionamento dello stesso;
2.3.3. Quanto alle somme di denaro depositate e presenti sul conto corrente postale in regime di cointestazione, i coniugi dichiarano e danno atto di avere già proceduto alla divisione delle stesse tra di loro, con la conseguenza che tale conto corrente, essendo di fatto quiescente, verrà estinto dopo la separazione. 4 Quanto alle somme depositate e presenti sui conti correnti bancari intestati personalmente e rispettivamente a ciascuno dei coniugi (quello della SI.ra
è cointestato con il figlio , entrambi i Parte_2 Persona_1
coniugi rappresentano e dichiarano di avere già vicendevolmente e reciprocamente condiviso e preso visione della documentazione che attesta l'entità e il titolo di provenienza delle somme che risultano depositate sui rispettivi conti correnti. Conseguentemente di comune accordo convengono che le somme di denaro presenti sui rispettivi conti correnti rimarranno per intero nelle rispettive disponibilità, non avendo sul punto nulla da pretendere l'uno dall'altro;
2.4) Il PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI CONIUGI
2.4.1. Per quanto attiene ai n.2 locali in comunione (un'unità immobiliare con cantina di pertinenza), censiti al Catasto Fabbricati di Torino al Foglio
116 numero 402 sub.27, Via Fratelli De Maistre n.27, piani 4-S1, Z.c. 3 Cat.
A/3 Cl.5 Vani 3,5 Rendita Catastale Euro 325,37, di cui si è ampiamente discusso in premessa, il cui contenuto deve intendersi ivi interamente richiamato, i coniugi di comune accordo dichiarano, danno atto e pattuiscono quanto segue:
-Entrambi i coniugi manifestano la volontà e l'interesse di vendere a terzi l'unità immobiliare con annessa cantina pertinenziale, ut supra e meglio in premessa identificata, successivamente alla pronuncia della loro separazione consensuale e comunque e in ogni caso successivamente all'estinzione del mutuo edilizio ipotecario, con conseguente attribuzione del ricavato pro capite a ciascuno di essi in proporzione, pertanto tenendo conto, del denaro che abbia personalmente e concretamente investito nell'acquisto dei beni stessi e del denaro che abbia personalmente e concretamente adoperato sin dal momento dell'acquisto per sostenere tutte le spese connesse alla proprietà, al materiale godimento e all'uso dei locali.
Con riferimento alla vendita dei due locali in questione, con conseguente 5 spartizione del ricavato nei termini appena enunciati, i coniugi convengono che essa è di utilità per entrambi sia in quanto funzionale allo scioglimento della comunione relativa al predetto immobile, posto che non hanno più interesse a mantenere invariata la situazione di contitolarità del diritto di proprietà sullo stesso, e quindi funzionale anche ad evitare tra di essi eventuali futuri contenziosi, sia in quanto rientra nella loro più ampia volontà di addivenire ad una complessiva regolamentazione e sistemazione dei loro rapporti patrimoniali in conseguenza dell'evento di separazione consensuale;
- Entrambi i coniugi di comune accordo convengono che il SI.
[...]
si impegnerà a ricercare un acquirente interessato all'acquisto Parte_1
dell'immobile con annessa cantina pertinenziale e, una volta trovato, ne darà notizia alla SI.ra . Conseguentemente, una volta Parte_2
concordato il prezzo con l'acquirente, entrambi i coniugi si impegneranno e si obbligheranno, attesa l'utilità e atteso l'interesse comune, a dare il proprio consenso alla stipulazione dell'atto notarile di compravendita e pertanto si impegneranno e obbligheranno a procedere alla vendita dei locali in comunione. In ogni caso la vendita dovrà avvenire e quindi perfezionarsi successivamente all'integrale estinzione del mutuo.
- Entrambi i coniugi di comune accordo pattuiscono che la somma di denaro ricavata dalla vendita a terzi dell'immobile con cantina pertinenziale dovrà essere ripartita tra di essi secondo le seguenti percentuali:
a) 80% al SI. Parte_1
b) 20% alla SI.ra ; Parte_2
- Inoltre entrambi i coniugi convengono che i due locali in comunione rimarranno assegnati a entrambi sino alla vendita a terzi e che il SI. si obbligherà a continuare a pagare per intero le rate del Parte_1
mutuo sino ad integrale estinzione dello stesso, nonché a sostenere tutte le spese connesse alla proprietà, al materiale godimento e all'utilizzo 6 dell'immobile (imposte e tasse, utenze, oneri condominiali, accessori, eventuali spese di ristrutturazione dell'immobile e/o delle parti comuni nell'ambito del condominio di cui fa parte, nonché tutte le altre spese rientranti in questa categoria), senza alcun contributo da parte della SI.ra
. Parte_2
3) SUI RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI E IL FIGLIO
MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE.
3.1. I coniugi SI. e SI.ra di comune Parte_1 Parte_2
accordo si obbligano a corrispondere direttamente al figlio Persona_1
maggiorenne e studente universitario, economicamente non autosufficiente,
l'importo di Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) cadauno per il suo mantenimento.
3.2. I coniugi SI. e SI.ra , oltre a Parte_1 Parte_2
quanto previsto nel punto 3.1, di comune accordo si obbligano nello specifico altresì a contribuire nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese connesse al percorso universitario del figlio, ossia: Spese per il pagamento del canone di locazione, spese condominiali, spese per utenze, imposte e/o tasse che dovessero essere a suo carico, spese per tasse universitarie, spese per l'acquisto di libri di testo e di materiale di corredo scolastico, spese per l'acquisto di dotazione informatica necessaria. Inoltre i coniugi stabiliscono che tali spese non dovranno necessariamente essere concordate e che nel caso in cui tali spese saranno sostenute da uno di essi, chi le sosterrà, previa esibizione di documentazione probante, avrà il diritto di richiedere e pertanto di conseguire dall'altro il rimborso pro quota.
3.3. I coniugi SI. e SI.ra di comune Parte_1 Parte_2
accordo si obbligano nello specifico a contribuire nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese sanitarie (o per la salute) che dovessero riguardare il loro figlio. Più precisamente verranno disciplinate come segue:
7 a) NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
b) richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
3.4. Infine i coniugi SI. e SI.ra , fermo Parte_1 Parte_2
restando quanto specificamente concordato nei punti precedenti., di comune accordo si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al sostenimento di tutte le altre spese straordinarie che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita del figlio”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 18 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte Parte_2
motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dasà per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato Civile (R.A.M.: anno 1997, parte II, serie A, n. 3);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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