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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 614/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1733/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficioi Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107804423005251684 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107804423005251684 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107804423005251684 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107804423005251684 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107804423005251684 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento N. 1-078044-23-0052516-84 del 16.11.2023, notificato in data 30.11.2023, da Soget s.p.a – Concessionario per conto del Comune di Corigliano-Rossano, con cui si intima alla ricorrente il pagamento di complessivi € 30.306,00, per omesso pagamento TARI per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021.
La società ricorrente ha eccepito
· Illegittimità e/o nullità dell'ingiunzione di pagamento per inesistenza dell'art. 22 del Regolamento
Generale delle Entrate Comunali.
· Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contradditorio.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dello stesso con condanna alle spese di lite.
La SO.G.E.T. S.p.A. si è costituita in giudizio e ha precisato che in merito alla riduzione d'imposta per l
'apertura stagionale dell'attività svolta nell'immobile tassato, la stessa deve essere richiesta e documentata nella dichiarazione TARI. Ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
IL Comune di Corigliano Rossano non si è costituito in giudizio
In data 08-01-2026 la parte ricorrente ha presentato memorie illustrative insistendo nei motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 16-01-2026, la Corte esaminati gli atti di causa rigetta il ricorso.
L'atto impugnato è stato emesso per mancato pagamento TARI per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021 riferito all'immobile a cui è stato attribuito il n. 267077, ubicato in Luogo_1 alla Indirizzo_1 quale immobile adibito a frantoio oleario, attività stagionale, di cui la società ricorrente chiede la riduzione del tributo prevista dall'art. 25 del
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Il presupposto impositivo della TARI, previsto dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, dispone che « la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani». Possono essere previste riduzioni o esenzioni di natura agevolativa ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013. Le circostanze che escludono o riducono la tassabilità degli immobili ai fini TARI devono essere dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione ed essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi, direttamente rilevabili o comprovabili mediante idonea documentazione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha omesso la denuncia e non ha prodotto idonea documentazione ai fini della riduzione dalla tassazione per le aree inidonee alla produzione di rifiuti.
Assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.V, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parti resistenti, liquidandole in euro 780,00 , oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Così deciso in Cosenza,li 16-01- 2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1733/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficioi Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107804423005251684 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107804423005251684 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107804423005251684 TARI 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107804423005251684 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107804423005251684 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento N. 1-078044-23-0052516-84 del 16.11.2023, notificato in data 30.11.2023, da Soget s.p.a – Concessionario per conto del Comune di Corigliano-Rossano, con cui si intima alla ricorrente il pagamento di complessivi € 30.306,00, per omesso pagamento TARI per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021.
La società ricorrente ha eccepito
· Illegittimità e/o nullità dell'ingiunzione di pagamento per inesistenza dell'art. 22 del Regolamento
Generale delle Entrate Comunali.
· Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contradditorio.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento dello stesso con condanna alle spese di lite.
La SO.G.E.T. S.p.A. si è costituita in giudizio e ha precisato che in merito alla riduzione d'imposta per l
'apertura stagionale dell'attività svolta nell'immobile tassato, la stessa deve essere richiesta e documentata nella dichiarazione TARI. Ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
IL Comune di Corigliano Rossano non si è costituito in giudizio
In data 08-01-2026 la parte ricorrente ha presentato memorie illustrative insistendo nei motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 16-01-2026, la Corte esaminati gli atti di causa rigetta il ricorso.
L'atto impugnato è stato emesso per mancato pagamento TARI per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021 riferito all'immobile a cui è stato attribuito il n. 267077, ubicato in Luogo_1 alla Indirizzo_1 quale immobile adibito a frantoio oleario, attività stagionale, di cui la società ricorrente chiede la riduzione del tributo prevista dall'art. 25 del
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
Il presupposto impositivo della TARI, previsto dall'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, dispone che « la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani». Possono essere previste riduzioni o esenzioni di natura agevolativa ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013. Le circostanze che escludono o riducono la tassabilità degli immobili ai fini TARI devono essere dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione ed essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi, direttamente rilevabili o comprovabili mediante idonea documentazione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha omesso la denuncia e non ha prodotto idonea documentazione ai fini della riduzione dalla tassazione per le aree inidonee alla produzione di rifiuti.
Assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez.V, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parti resistenti, liquidandole in euro 780,00 , oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Così deciso in Cosenza,li 16-01- 2026