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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7124 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
22259 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra
rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1 margine del ricorso, dall' avv.to MELLONE TIZIANA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in Via Campi Flegrei 72 80078 Pozzuoli ITALIA C O N T R O
rapp.to e dif.so dall'Avv. LIZZI MARIA Controparte_1
SOFIA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 80133 NAPOLI dando lettura del dispositivo e della ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte ricorrente, titolare di prestazione inv civ, (invalido 100%) dal P.IVA_1 novembre 2020, nonché di pensione invalidità ordinaria IO n. 15060961 dal ottobre 2006, chiede accertare e dichiarare il diritto al pagamento della pensione di invalidità civile per il periodo 01/01/2015 al 31/10/2018; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall' attesa l'inesistenza del
CP_1 suo credito 3) per l'effetto annullare l'indebito numero 0016092506 pari ad euro 13697,66 e condannare alla restituzione e/o pagamento della somma pari ad
CP_1 euro 5780.76 già trattenuta sugli arretrati di ratei di accompagnamento;
4) condannare, di conseguenza, l' al pagamento di spese e competenze
CP_1 professionali del presente ricorso, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. L si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso.
CP_1
All'odierna udienza le parti congiuntamente chiedono che sia dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio è intervenuto l'integrale pagamento degli arretrati e annullato il provvedimento di indebito. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la
1 pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Nel caso in esame le parti congiuntamente hanno chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere in quanto in data 3.6.2025 è stato effettuato l'integrale pagamento degli arretrati per l'importo di € 13. 789,48 con restituzione delle somme trattenute. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite liquidate in € 1600,00 oltre spese generali iva e cpa con distrazione.
Napoli, 9.10.2025
CP_2
Dr.ssa M. Montuori
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra
rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1 margine del ricorso, dall' avv.to MELLONE TIZIANA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in Via Campi Flegrei 72 80078 Pozzuoli ITALIA C O N T R O
rapp.to e dif.so dall'Avv. LIZZI MARIA Controparte_1
SOFIA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 80133 NAPOLI dando lettura del dispositivo e della ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte ricorrente, titolare di prestazione inv civ, (invalido 100%) dal P.IVA_1 novembre 2020, nonché di pensione invalidità ordinaria IO n. 15060961 dal ottobre 2006, chiede accertare e dichiarare il diritto al pagamento della pensione di invalidità civile per il periodo 01/01/2015 al 31/10/2018; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall' attesa l'inesistenza del
CP_1 suo credito 3) per l'effetto annullare l'indebito numero 0016092506 pari ad euro 13697,66 e condannare alla restituzione e/o pagamento della somma pari ad
CP_1 euro 5780.76 già trattenuta sugli arretrati di ratei di accompagnamento;
4) condannare, di conseguenza, l' al pagamento di spese e competenze
CP_1 professionali del presente ricorso, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. L si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso.
CP_1
All'odierna udienza le parti congiuntamente chiedono che sia dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto nelle more del giudizio è intervenuto l'integrale pagamento degli arretrati e annullato il provvedimento di indebito. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la
1 pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Nel caso in esame le parti congiuntamente hanno chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere in quanto in data 3.6.2025 è stato effettuato l'integrale pagamento degli arretrati per l'importo di € 13. 789,48 con restituzione delle somme trattenute. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite liquidate in € 1600,00 oltre spese generali iva e cpa con distrazione.
Napoli, 9.10.2025
CP_2
Dr.ssa M. Montuori
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