Sentenza 15 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/07/2025, n. 6237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6237 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06237/2025REG.PROV.COLL.
N. 08490/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8490 del 2024, proposto da Sun Repower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Monte Fiore n.22;
contro
Ministero delle imprese e del made in AL , Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. 16004 del 29 agosto 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del made in AL , del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento del 1 marzo 2023 con cui il GSE ha concluso il procedimento per l’adeguamento dell’algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (TFO) rimodulata ai sensi dell’articolo 26 del d.l. 91/2014 (c.d. spalma incentivi), accertando un indebito a carico di Sun Repower s.r.l. pari a euro 62.008,88 per il 2021 e il 2022.
2. Sun Repower s.r.l. è titolare dell’impianto fotovoltaico denominato Sun Repower Paterno FVT, di potenza pari a 996,03 kW, ubicato nel Comune di Paterno (PZ) ed ammesso alla tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) di cui all’art. 5, comma 1 d.m. 5 luglio 2012 (quinto conto energia).
3. Con ricorso di primo grado la società ha impugnato il provvedimento sopra indicato con cui il GSE ha adeguato l’algoritmo di calcolo della TFO rimodulata ai sensi dell’art. 26 d.l. 91/2014, introducendo una funzione di massimo alla valorizzazione economica dell’energia ceduta al GSE.
L’adeguamento si era reso necessario, ad avviso del gestore, in quanto, per un verso, “ l’algoritmo è stato determinato prendendo a riferimento normali condizioni di mercato, nelle quali il prezzo dell’energia è costantemente inferiore all’importo delle tariffe onnicomprensive, escludendo, quindi, il superamento dell’importo massimo della TFO a Voi spettante e normativamente previsto ” e, per altro verso, “ in presenza dell’anomalo e imprevedibile aumento dei prezzi dell’energia negli anni 2021 e 2022, l’applicazione del suddetto algoritmo ha determinato per la maggior parte degli operatori che percepiscono la TFO (e che rientrano nel perimetro di applicazione della Normativa Spalma-Incentivi) l’attribuzione di importi notevolmente superiori ai valori della tariffa onnicomprensiva spettante ”.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , con sentenza n. 16004 del 29 agosto 2024 respingeva i dieci motivi di gravame articolati dalla società ritenendo, in sintesi, che con il provvedimento impugnato il gestore ha proceduto alla mera rettifica della formula algoritmica, nell’esercizio del potere ad esso espressamente attribuito dall’art. 26, comma 2, d.l. 91/2014, e che tale rettifica si è resa necessaria per adeguare la tariffa rimodulata al quadro legislativo e regolamentare vigente.
5. Sun Repower s.r.l. ha interposto appello, articolando dieci motivi di gravame con cui ha riproposto le censure di primo grado disattese dal T.a.r.
6. Si è costituito in resistenza il GSE che ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del gravame e richiamando i precedenti di questa sezione (nn. 2824/2025, 2825/2025, 2826/2025, 2827/2025, 2828/2025, 2829/2025, 2830/2025 e 3814/2025) che hanno respinto appelli di tenore analogo a quello in esame.
7. Si sono, altresì, costituiti il Ministero delle imprese e del made in AL , il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle economie e finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento.
9. All’udienza del 8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Con il primo motivo di appello Sun Repower s.r.l. deduce “ Error in iudicando e omessa pronuncia. illegittimità ed ingiustizia manifesta della sentenza in relazione al mancato accoglimento del motivo n. 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.l. 91/2014; degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 28/2011. Violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, falso presupposto e travisamento dei fatti ”. Si censura il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso, relativo al contrasto degli atti impugnati con l’art. 26 del decreto spalma incentivi poiché la riduzione ivi prevista si applica solo alla quota incentivante, mentre la quota non incentivante viene remunerata al prezzo zonale orario.
12. Il motivo è infondato.
13. L’art. 26, comma 4, d.l. 91/2014 stabilisce che per le TFO erogate ai sensi del quarto e del quinto conto energia le riduzioni di cui all’allegato 2 del decreto si applicano alla sola componente incentivante “calcolata” secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto 5 luglio 2012.
14. Il dato testuale è chiaro nel senso che: i) la rimodulazione si applica alla sola componente incentivante della TFO e non all’intera tariffa; ii) la componente incentivante è calcolata con la stessa modalità della componente incentivante per gli impianti superiori a 1 MW (TFO-PZm con (TFO - PZm) = max (0; TFO - PZm); iii) la TFO rimodulata rimane quella erogata ai sensi del quarto e quinto conto energia- fissa e onnicomprensiva- sebbene costituita da due componenti, incentivante e non incentivante.
15. Non è, invece, prevista la valorizzazione dell’energia prodotta – la c.d. componente non incentivante -al prezzo di mercato, anche se superiore alla TFO e a prescindere da essa.
16. Come chiarito da questa sezione in contenziosi di tenore analogo a quello per cui è causa (sent. nn. 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830 ,3814, 5026, 5027, 5207 e 5208 del 2025), il rinvio all’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012, disposto dall’art. 26 d.l. 91/2014, riguarda esclusivamente il meccanismo di calcolo poiché il perimetro applicativo della disposizione è stabilito a monte dalla norma spalma incentivi e il richiamo al d.m. 5 luglio 2012 è finalizzato solo a mutuare il metodo quantitativo per la determinazione della componente incentivante della tariffa.
17. Sul piano finalistico, il richiamo alla modalità di calcolo della componente incentivata prevista per gli impianti di taglia superiore ha la sola finalità di limitare a tale quota la rimodulazione tariffaria prevista dal d.l. 91/2014 e non quella di trasformare la tariffa da fissa a variabile.
18. La disciplina di settore non contempla affatto due canali di remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti fino a 1 MW-ossia la tariffa e il prezzo zonale-ma un’unica fonte costituita dalla tariffa fissa e onnicomprensiva che viene influenzata “dall’interno” dal prezzo zonale, ai fini della quantificazione delle due componenti, incentivata e non incentivata; la componente incentivata è tanto maggiore quanto minore è il prezzo zonale mentre la componente non incentivata, costituita dal prezzo zonale, trova un limite nella tariffa.
19. La tariffa perderebbe i caratteri di stabilità e di onnicomprensività- intrinseci alla struttura e natura del sistema di incentivazione mediante TFO - qualora il prezzo zonale venisse considerato non un fattore di determinazione delle due componenti della tariffa, ma un parametro di indicizzazione della tariffa nel suo complesso.
20. In caso di differenziale negativo, il produttore non riceve il prezzo di mercato, in sostituzione della tariffa (“uscendo” temporaneamente dalla TFO nei momenti in cui non è conveniente aderirvi), ma riceve una tariffa superiore a quella prevista dal conto energia e pari al prezzo di mercato.
21. In altri termini, il prezzo di mercato non è la tariffa né un parametro di indicizzazione della tariffa, ma un criterio di determinazione di una delle componenti della tariffa medesima.
22. Non colgono nel segno le censure relative all’avvenuta fissazione, per effetto della revisione della formula algoritmica, di un tetto ai ricavi dei produttori poiché gli impianti che aderiscono alla TFO, a differenza degli impianti maggiori, non vendono l’energia sul libero mercato ma la cedono al GSE a fronte di una tariffa fissa – onnicomprensiva e predeterminata nei criteri calcolo- mettendosi al riparo dalle oscillazioni del mercato.
23. Per tale categoria di produttori il “ricavo” è già compreso nella TFO a cui hanno liberamente aderito.
24. Riconoscere il prezzo di mercato superiore alla tariffa contrasta con la ratio dello spalma incentivi che è quello di rimodulare in diminuzione le tariffe, coniugando la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali dell’energia elettrica (Corte cost. sent. n. 16 del 2017).
25. Non può condividersi, infine, la tesi della perfetta equiparazione tra impianti di piccola taglia e quelli di taglia superiore ad 1 MW, non essendo mai stato eliminato, nemmeno dallo spalma incentivi, l’elemento di netto discrimine tra gli uni e gli altri: il rischio di mercato.
26. Il motivo deve essere respinto.
27. Con il secondo motivo di appello Sun Repower s.r.l. deduce “ Error in iudicando. illegittimità ed ingiustizia manifesta della sentenza in virtù del mancato accoglimento del motivo n. 2. Violazione e falsa applicazione del d.m. 5 maggio 2011 e del d.m. 5 luglio 2012; degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 28/2011; della delibera n. 343/2012 dell’ARERA e, in particolare, degli artt. 2 e 5 dell’allegato a. violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, falso presupposto e travisamento dei fatti. ” La società censura il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione del quadro normativo di riferimento. La modifica dell’algoritmo di calcolo sarebbe distonica rispetto alla ratio del d.m. 5 luglio 2012 e, per effetto, anche rispetto alla ratio dell’allegato 5 al d.m. 7 maggio 2011, i quali in alcun passaggio statuiscono che ai titolari di impianti assoggettati a tariffa omnicomprensiva sia dovuta una tariffa massima fissa ed immutabile e neppure consentono di individuare un price cap al prezzo di cessione dell’energia.
28. Il motivo è infondato alla luce di quanto più sopra osservato in ordine alla finalità del meccanismo di incentivazione della TFO che consente al piccolo produttore di sottrarsi alle oscillazioni di mercato, percependo una tariffa normativamente predeterminata, che comprende anche la valorizzazione economica dell’energia ceduta.
29. L’art. 5 del d.m. 2012 sancisce, infatti, testualmente che “ per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata….negli Allegati 5, 6 e 7 ”. Il carattere fisso e onnicomprensivo della tariffa è, quindi, stabilito sul piano normativo e trova conferma nella stessa denominazione del meccanismo di incentivazione.
30. La TFO, così come determinata dai vari conti energia, garantisce l’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, mentre il conseguimento di un prezzo di mercato superiore alla TFO produce un effetto di sovraincentivazione in contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato.
31. Quanto alle ulteriori censure relative al contrasto del provvedimento impugnato con la normativa regolamentare (delibera Arera n. 343/2012/R/efr) e legislativa, sia nazionale (artt. 23 e 24 d.lgs 28/2011) che comunitaria (direttiva 2001/28/CE e direttiva 2018/2001/UE) è sufficiente osservare che:
a) il carattere flessibile dei regimi di sostegno e l’esigenza di tener conto dei meccanismi di mercato, entrambi sanciti dall’art. 23, comma 2, d.lgs 28/2011, non impongono una tariffa indicizzata al prezzo di mercato, ma consentono la previsione di un criterio di flessibilità che opera all’interno tariffa, la quale viene “costruita” tenendo conto anche del prezzo di mercato;
b) un meccanismo di incentivazione che garantisce una fonte di remunerazione fissa e predeterminata, la cui convenienza è stata valutata ex ante dal produttore, è conforme all’art. 24 d.lgs 28/2011 che sancisce l’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. La stabilità dell’incentivo non è un pregiudizio, come opina la ricorrente, ma un vantaggio che l’operatore ha consapevolmente ricercato con la scelta TFO né la maggiore convenienza del prezzo di mercato rende la tariffa non idonea a garantire l’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
c) non è pertinente il richiamo all’ordinanza di questa sezione n. 7673/2023 (relativa al d.m. 23 giugno 2016, cfr., anche, ord. 926 del 2024 con riguardo al d.m. 4 luglio 2019) per la diversità della fattispecie ivi esaminata, relativa al meccanismo di incentivazione “a due vie” e all’incentivo negativo posto a carico di operatori che vendono l’energia sul libero mercato. Come evidenziato dalla citata ordinanza, infatti, “ l’incentivo negativo non è una contropartita della garanzia di una tariffa costante, poiché l’impresa vende l’energia sul mercato, che ha le sue dinamiche e i suoi rischi ”. Con la TFO, invece, l’energia viene ceduta a GSE e non venduta sul mercato;
d) la delibera Arera n. 343/2012 (art. 2.5 e art. 5.2) conferma che per l’energia prodotta e immessa in rete agli impianti competono le sole tariffe stabilite dal quinto conto energia. L’ “ energia elettrica non incentivata ”, richiamata al punto 5.2 della delibera, non coincide con la “ componente non incentivata ” della TFO ma si riferisce alla potenza aggiuntiva dell’impianto non ammessa a meccanismi di incentivazione e che viene ceduta direttamente al GSE al prezzo di mercato;
32. Anche il secondo motivo deve, quindi, essere respinto.
33. Con il terzo motivo di appello Sun Repower s.r.l. deduce “ error in iudicando. illegittimità ed ingiustizia manifesta della sentenza in virtù del mancato accoglimento del motivo n. 3. violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.l. 91/2014; del d.m. 5 maggio 2011 e del d.m. 5 luglio 2012; degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 28/2011; della delibera n. 343/2012 dell’arera e, in particolare, degli artt. 2 e 5 dell’allegato a. violazione e falsa applicazione della convenzione sottoscritta con il gse. violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, falso presupposto e travisamento dei fatti ”. Si censura il capo della sentenza che ha respinto il terzo motivo di ricorso, escludendo che vi sia stata una modifica unilaterale della convenzione.
34. La censura è priva di pregio.
35. Con il provvedimento impugnato il GSE si è limitato ad adeguare l’algoritmo a quanto disposto dell’art. 26, comma 4, d.l. 91/2014 che ha rinviato al meccanismo di calcolo previsto dall’art. 5, comma 1, d.m. 2012 limitatamente alla sola componente incentivante della TFO la quale non è stata trasformata da fissa a variabile.
36. Inconferente è il richiamo all’art. 4.2 lett. b) della convenzione sottoscritta tra le parti, in quanto tale condizione generale di contratto non trova applicazione all’impianto per cui è causa. Essa si riferisce, infatti, esclusivamente a quegli impianti in parte incentivati e in parte no, applicandosi a quella potenza aggiuntiva che fruisce, ad esempio, del c.d. “ritiro dedicato”, cedendo l’energia aggiuntiva direttamente al GSE, in conformità a quanto previsto dal già citato art. 5.2 lett. b) della delibera Arera n. 343/2012.
37. Non sussiste, pertanto, alcuna modifica unilaterale della convenzione per effetto della criticata rettifica che, anzi, ne garantisce la corretta esecuzione.
38. Anche il terzo motivo deve essere respinto.
39. Con il quarto motivo di appello Sun Repower s.r.l. deduce “ Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della sentenza in virtù del mancato accoglimento del motivo n. 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 bis del d.l. n. 4/2022; del regolamento UE 1854/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”. Con tale motivo la società censura il capo della sentenza che ha respinto il quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 15 bis d.l. 4/2022 e al Regolamento UE 2022/1854.
40. Le censure sono prive di pregio.
41. Come osservato dai precedenti di questa sezione (sent. n.ri 3814, 5207 , 5208, 5026 e 5027 del 2025), la previsione di un limite all’incremento della componente PZm dell’algoritmo di tariffa non è assimilabile all’introduzione di un price cap al prezzo dell’energia ed è funzionale a ricondurre il quantum erogato entro il valore massimo stabilito dal conto energia.
42. Il GSE ha proceduto alla rettifica dell’algoritmo ai sensi del già citato art. 26, comma 2, d.l. 91/2014, mentre privo di rilievo è il richiamo all’art. 15 bis d.l. 4/2022 che, come osservato dallo stesso appellante (pag. 22 dell’appello), non si applica agli impianti incentivati ai sensi del quinto conto energia.
43. Quanto al regolamento UE n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, parimenti richiamato dall’appellante, esso introduce un tetto obbligatorio ai ricavi di mercato dei produttori di energia rinnovabile (art. 6) a seguito dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia registrati da settembre 2021: tale normativa è estranea alla fattispecie per cui è causa in cui non si controverte dell’apposizione di un price cap all’energia ceduta sul mercato, bensì della corretta determinazione della TFO, secondo il meccanismo a cui la società ha aderito con la sottoscrizione della convenzione del 2013 (cfr. sent. 3814/2025).
44. Anche il quarto motivo deve essere respinto.
45. Con il quinto motivo di appello Sun Repower s.r.l. deduce “ Error in iudicando. illegittimità ed ingiustizia manifesta della sentenza in virtù del mancato accoglimento dei motivi n. 5 e 9. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.l. 91/2014; dell’art. 21-quater della legge n. 241/90. Violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. violazione e falsa applicazione del d.m. 5 maggio 2011 e del d.m. 5 luglio 2012; degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 28/2011; della delibera n. 343/2012 dell’ARERA e, in particolare, degli artt. 2 e 5 dell’allegato a; della convenzione sottoscritta con il GSE. Violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, falso presupposto e travisamento dei fatti .” Si censura il capo della sentenza che ha respinto il quinto motivo di ricorso, relativo alle modalità con cui il GSE ha ritenuto di dar seguito alle proprie determinazioni. Il gestore avrebbe illegittimamente provveduto a: (i) estendere retroattivamente il recupero delle somme ritenute indebite anche a mensilità già versate; (ii) sospendere i pagamenti ritenuti indebiti a partire dal settembre 2022; (iii) riservarsi il recupero di quanto indebitamente erogato mediante apposite compensazioni.
46. Le doglianze sono prive di pregio, atteso che:
a) l’art. 26, comma 1, d.l. 91/2014 riguarda il conguaglio tra producibilità media annua stimata e produzione effettiva e non attiene alla ripetizione dell’indebito oggettivo, sempre possibile entro il termine ordinario di prescrizione;
b) il recupero delle somme eccedenti l’importo della tariffa è un atto dovuto per il GSE (trattandosi di incentivi pubblici e, per loro natura, indisponibili) che non può essere paralizzato dalla mera proposizione di un ricorso giurisdizionale;
c) il GSE ben può disporre il recupero delle somme attraverso la compensazione c.d. impropria, attuata con l’accertamento del dare e avere e con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza;
d) non è revocabile in dubbio il potere del gestore di sospendere l’erogazione dell’incentivo che, in quanto non dovuto, non trova fondamento né nel provvedimento di ammissione al beneficio (che è disposto nei limiti del d.m. 2012) né nella convenzione ad esso accessiva (inconferente è il richiamo all’art. 13 della medesima che è estraneo all’indebito oggettivo).
La sospensione trova, quindi, giustificazione nella mancanza di causa dell’attribuzione patrimoniale, senza alcuna necessità di sussistenza dei presupposti richiesti per la sospensione provvedimentale dall’art. 21 quater l. 241/1990 i quali, in ogni caso, nella specie risulta rispettati sia con riguardo ai gravi motivi (superamento della TFO non rimodulata per effetto dell’aumento dei prezzi dell’energia) sia con riguardo al termine di sospensione, in quanto disposta “ nelle more dell’implementazione della formula di calcolo ” (sulla sussistenza in capo al GSE di un potere generale di sospensione dell’erogazione dell’incentivo, cfr. le sentenze di questa sezione n.ri 1780 del 2025 e 158 del 2024).
47. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
48. Con il sesto motivo di appello di appello Sun Repower s.r.l. deduce “ Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della sentenza in virtù del mancato accoglimento del motivo n. 6. Violazione e falsa applicazione della direttiva n. 2009/28/ce, recepita nell’ordinamento interno con il d.lgs. n. 28/2011; dell’art. 3, comma 3, del TUE e degli artt. 101 e ss. del TFUE; dell’art. 16 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ”. Sarebbe erroneo il capo della sentenza che ha respinto il sesto motivo di ricorso relativo alla violazione del legittimo affidamento.
49. La censura non coglie nel segno.
50. Va, in primo luogo, rimarcato l’errore prospettico da cui muove la difesa dell’appellante, atteso che i provvedimenti impugnati non hanno determinato alcuna modifica retroattiva del criterio di calcolo, ma si sono limitati a correggere un errore della formula matematica per renderla conforme al precetto di cui all’art. 26, comma 4, d.l. 91/2014.
51. Come osservato dalla sezione nei precedenti richiamati, l’operatore ammesso alla TFO ha potuto valutare ex ante , al momento dell’accesso al regime di riferimento, la sostenibilità dell’iniziativa economica, scegliendo di porsi al riparo dalle oscillazioni del mercato. Non può, pertanto, pretendere (ora) in proprio favore l’applicazione delle regole di mercato al quale egli è estraneo, avendo piuttosto ottenuto, indebitamente, somme superiori a quanto normativamente stabilito e spettante in base al meccanismo fisso e omnicomprensivo a cui ha avuto accesso (sul punto cfr. sentenze n.ri 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830 del 2025).
52. Tali circostanze non solo escludono un legittimo affidamento nella corresponsione di un importo superiore alla TFO, alla luce modello di operatore “prudente e accorto” di matrice unionale richiamato dal giudice di primo grado, ma evidenziano anche la doverosità dell’adeguamento dell’algoritmo e l’obbligatorietà del recupero dell’importo non spettante, secondo le regole dell’indebito.
53. La pretesa di ritenzione di importi superiori a quelli previsti dalla legge (d.m. 2012 e art. 26 comma 4 d.l. 91/2014), percepiti per effetto di una sopravvenienza non prevista né prevedibile al momento dell’elaborazione dell’algoritmo di calcolo nel 2015 ( shock esogeno dei mercati energetici per effetto della guerra russo-ucraina del 2021), non solo non integra un affidamento suscettibile di tutela, ma viola, altresì, il principio della fiducia reciproca nei rapporti tra operatore economico e amministrazione (per un’applicazione del principio nel settore dei regimi di sostegno, cfr. art. 2 comma 3 d.lgs 190/2024) nella misura in cui il primo pretende di “sciogliersi” dal meccanismo di incentivazione nei momenti in cui non è più conveniente aderirvi, pregiudicandone la stabilità.
54. Per altro verso, il recupero degli importi erogati (e la sospensione di quelli da erogare) prescinde dal profilo soggettivo dell’ accipiens , stante la natura indebita della dazione.
55. Con riguardo alla tutela dell’affidamento dell’operatore economico a fronte della rimodulazione tariffaria, la Corte costituzionale (sent. n. 16/2017, richiamata anche dalle sentenze n.ri 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830 del 2025) ha, peraltro, statuito che la garanzia di costanza dell’incentivo per tutto il periodo di diritto non implica, come necessaria conseguenza, che la correlativa misura debba rimanere, per venti anni, immutata e del tutto impermeabile alle variazioni proprie dei rapporti di durata. Ciò ancor più ove si consideri che le convenzioni stipulate con il gestore non sono riducibili a contratti finalizzati ad esclusivo profitto dell’operatore, ma costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione di certe fonti energetiche nell’equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l’onere economico.
56. Anche il sesto motivo deve essere respinto.
57. Con il settimo motivo di appello Sun Repower s.r.l. deduce “ Error in iudicando. Omessa pronuncia. illegittimità ed ingiustizia manifesta della sentenza in virtù del mancato accoglimento del motivo n. 7. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990. Violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, falso presupposto e travisamento dei fatti ”. Il T.ar. sarebbe incorso in un vizio di omessa pronuncia nella parte in cui ha respinto il settimo motivo di ricorso relativo alla lacunosità dell’istruttoria posta in essere dal GSE nell’adozione del provvedimento ed il grave difetto di motivazione che ne consegue.
58. Il motivo è manifestamente infondato.
59. Il giudice ha correttamente escluso il difetto di motivazione, avendo il gestore ampiamente illustrato nel provvedimento impugnato le ragioni della necessità dell’adeguamento della formula matematica, stante l’incremento dei prezzi dell’energia negli anni 2021 e 2022 che hanno condotto la TFO rimodulata ad assumere valori superiori a quelli previsti dal conto energia, in contrasto con il quadro normativo di riferimento. L’incremento dei prezzi del mercato energetico nel biennio sopra indicato è certamente notorio, come osservato dal giudice di primo grado, né la società ha contestato la notorietà fatto e delle sue cause.
60. Irrilevante è, peraltro, la mancanza di un chiarimento regolatorio di Arera, atteso che la determinazione delle modalità operative di applicazione della TFO rimodulata è rimessa al gestore e non all’autorità di regolazione dall’art. 26, comma 2, d.l. 91/2014.
61. Non sussiste, pertanto, alcun vizio di motivazione.
62. Con l’ottavo motivo di appello Sun Repower s.r.l. deduce “ Error in iudicando. illegittimità e ingiustizia manifesta della sentenza in relazione al motivo n. 8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge. n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione, falso presupposto, contraddittorietà e travisamento dei fatti ”. Si censura il capo della sentenza che ha respinto l’ottavo motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art 21 nonies l. 241/1990 in tema di autotutela.
63. La censura è priva di pregio.
64. Questa sezione ha già puntualizzato, nei precedenti sopra richiamati, che l’intervento in questione si pone al di fuori del perimetro dell’autotutela in quanto ha ad oggetto la formula algoritmica di calcolo della tariffa e non il provvedimento amministrativo di ammissione alla tariffa medesima. La correzione ha, peraltro, natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, necessaria per adeguare la formula al precetto.
65. La base giuridica del potere esercitato è, giova ribadire, l’art. 26, comma 2, d.l. 91/2014 e non l’art. 21 nonies l. 241/1990
66. In ogni caso, il GSE ha puntualmente motivato sia in relazione al termine ragionevole, in rapporto alla sopravvenienza eccezionale e imprevedibile (la “fiammata” dei prezzi del 2021 e 2022), sia in relazione al bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello del produttore (cfr. comunicazione del 3 marzo 2023) il quale non avrebbe mai potuto fare legittimo e ragionevole affidamento, alla luce del richiamato modello di operatore “prudente e accorto”, nel pagamento e nella legittima ritenzione di un importo superiore a quello ad esso riconosciuto -e da esso conosciuto- al momento dell’ammissione al regime della TFO.
67. Il motivo deve essere respinto.
68. Con il nono motivo di appello Sun Repower s.r.l. ripropone la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, 24 e 25 del d.lgs. 28/2011 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, formulata con il decimo motivo di ricorso di primo grado.
69. Le questioni prospettate sono manifestamente infondate, atteso che, come sopra osservato, la disciplina nazionale non impone un tetto alla tariffa fissa e onnicomprensiva, la quale viene invece determinata dai conti energia assicurando l’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, in conformità con il divieto di sovra-incentivazione e la normativa in materia di aiuti di Stato.
Non può predicarsi alcun legittimo affidamento dell’operatore di settore nella corresponsione di un importo superiore alla tariffa predeterminata (da lui chiesta e conosciuta al momento dell’accesso) che ha ragionevolmente determinato un intervento correttivo dell’autorità (Corte di giustizia, 27 giugno 2024, in causa C-148/23, § 54).
70. Come chiarito dalla Corte di giustizia, la TFO, sebbene rimodulata in diminuzione non contrasta, con i principi eurounitari di certezza del diritto e legittimo affidamento nella corresponsione dell’incentivo oggetto di convenzione (Corte di giustizia, 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e 799/18). A maggior ragione, non contrasta con siffatti principi il recupero delle somme erogate in misura superiore alla rimodulazione sulla base di un mero errore nell’elaborazione del criterio di calcolo.
71. Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale, non sussistendo alcun dubbio sulla conformità della disciplina nazionale al diritto dell’Unione (Corte di giustizia, grande sezione, 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, § 33, 47 e 50).
72. Con riguardo alla compatibilità dei provvedimenti alla luce della normativa e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in tema di legittimo affidamento, si rinvia, inoltre, a quanto più sopra osservato.
73. Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3,41 e 97 Cost atteso che: i) l’art. 26 d.l. 91/2014- volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali dell’energia elettrica- esprime un limite di utilità sociale (Corte cost. sent. n. 16/2017); ii) l’adesione alla TFO è il frutto di una libera scelta dell’operatore che decide di porsi al riparo dalle fluttuazioni di mercato a fronte della garanzia di un corrispettivo prevedibile e predeterminato e non ne comprime ingiustificatamente l’iniziativa economica; iii) non sussiste alcuna disparità di trattamento con i produttori più grandi i quali hanno assunto un rischio di mercato; iv) la pretesa equiparazione tra piccoli e grandi produttori avrebbe un effetto distorsivo della concorrenza poiché solo i primi sono sottratti alle oscillazioni di mercato, in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
74. Anche il motivo in esame deve, quindi, essere respinto.
75. Le considerazioni sopra esposte determinano, altresì, la reiezione della domanda di accertamento del diritto a ricevere l’incentivo sulla base dell’algoritmo non rettificato, riproposta con il decimo motivo di appello.
76. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
77. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, in considerazione della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO