Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2025, proposto da
GI TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mei, Alessandro Mari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Frosinone, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 57/2025 emessa dal Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro (R.G. n. 2567/2023) il 15 gennaio 2025 e depositata in cancelleria in pari data, notificata ex art. 475 c.p.c. all'INPS il 17 gennaio 2025, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa NC MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato e depositato il 28 agosto 2025, la sig.ra GI TI agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Frosinone n. 57/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025, passata in giudicato come da certificazione in atti e notificata all’Inps in data 17 gennaio 2025.
2. La sentenza su indicata ha riconosciuto “ il diritto della ricorrente al ripristino della pensione ai superstiti n. 20050392 – cat. SO, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 903/1965, richiesto con domanda amministrativa del 22.09.2022, e, per l’effetto, condanna l’ente convenuto a corrispondere all’attrice il beneficio previdenziale richiesto, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa ”.
3. L’Inps non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
5. Il presente ricorso in ottemperanza è fondato e merita accoglimento in quanto risulta accertato che:
- la sentenza di cui si domanda l’esecuzione è passata in giudicato;
- sono decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto ex lege per le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
6. Conseguentemente, deve essere ordinato alla resistente amministrazione di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte.
7. Si nomina fin d’ora, per il caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, quale Commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale di Frosinone/Latina, o funzionario dallo stesso delegato, che si insedierà su sollecitazione di parte ricorrente, provvedendo nel termine di giorni sessanta (60) a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio; il compenso per tale attività, che viene liquidato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata richiesta del Commissario, viene posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
8. Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lett. e), c.p.a. dovendosi ritenere tale misura, in considerazione del breve lasso di tempo intercorso dal passaggio in decisione della sentenza de qua , manifestamente iniqua, e potendosi ragionevolmente escludere, in ragione della già disposta nomina del Commissario ad acta, ulteriori significativi ritardi nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento.
9. Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima),
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o suo delegato, nel termine e ai sensi di cui in parte motiva; il compenso per tale attività, determinato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata istanza dello stesso, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- respinge la domanda di condanna dell’Inps al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, c. 4, lett. e) c.p.a.;
- condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL SC, Presidente
NC MA, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC MA | LL SC |
IL SEGRETARIO