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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 706310/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 706310/2015 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Cagliari, viale Regina Margherita n. 26, presso lo studio dell'avvocato Marinella Collu, che lo rappresenta in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attore contro
( ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Cagliari, via Garigliano n. 1, presso lo studio dell'avvocato Daniela Corso, che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
( ), elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._3
Cagliari, viale Regina Margherita n. 26, presso lo studio dell'avvocato Marinella Collu, che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
( ), elettivamente CP_3 C.F._4 domiciliato in Cagliari, in viale Regina Margherita 26, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Puggioni, che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
( , elettivamente CP_4 C.F._5 domiciliato in viale Regina Margherita n. 26, presso lo studio dell'avvocato Andrea Francesco Antonio Foddai, che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti CONCLUSIONI Nell'interesse di , e : Parte_1 CP_2 CP_3
“Il sottoscritto avvocato deposita la transazione sottoscritta dalle parti e chiede che la causa sia definita in conformità del predetto accordo con rinuncia dei termini.”. Nell'interesse di : CP_4
“Il sottoscritto avvocato, nell'interesse del proprio assistito, allega alla presente atto di transazione intervenuto tra le parti e dalle stesse sottoscritto e chiede che la causa sia definita in conformità del predetto accordo con rinuncia dei termini.”. Nell'interesse di : CP_1
“Le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo come da atto che si deposita dagli stessi sottoscritto. Per quanto sopra esposto, nell'interesse del Sig. si conclude in conformità all'accordo conciliativo e si CP_1 chiede che il Giudice Voglia dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia viene emessa a definizione del procedimento distinto al n. 706310/2015, derivato dalla separazione dall'originaria causa distinta al n. R.G. 6310/2015 definita con sentenza n. 383/2019, pubblicata in data 15 febbraio 2019.
2. L'originario procedimento distinto al R.G. 6310/2015 era stato introdotto da il quale aveva convenuto in giudizio i fratelli Parte_1 e chiedendo: CP_1 CP_3 CP_2 CP_4 a) che venisse accertata la falsità del testamento olografo pubblicato in data 31 ottobre 2014, recante la sottoscrizione apocrifa della defunta
[...]
madre di tutte le parti in causa, con il quale la de cuius aveva Per_1 apparentemente disposto in favore del figlio dell'appartamento CP_1 sito in Cagliari, via Copernico n. 10 e di tutti i beni mobili ivi contenuti;
b) venisse conseguentemente dichiarata aperta la successione legittima e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, avente ad oggetto l'abitazione sita in Cagliari, via Copernico n. 10, distinta in catasto al foglio 13 particella 34 sub 4 e i beni mobili ivi presenti;
c) la condanna di alla corresponsione dei frutti per l'utilizzo CP_1 esclusivo dei beni ereditari.
2.1. Con comparsa depositata in data 10 novembre 2015, si è costituito in giudizio il quale ha sostenuto di aver rinvenuto il testamento CP_1 all'interno di una Bibbia e di aver appreso solo in seguito della contestazione circa l'autenticità dello stesso da parte dei fratelli. Ha aggiunto, inoltre, come la contraffazione non fosse a lui attribuibile e, ove accertata, non si è opposto allo scioglimento della comunione ereditaria, ma ha chiesto il rimborso delle spese sostenute in via esclusiva.
2.3. e costituitisi con CP_3 CP_2 CP_4 separate comparse tutte depositate in data 30 novembre 2015, hanno aderito alle domande formulate da Parte_1
2.4. Con sentenza parziale pubblicata in data 15 febbraio 2019, n. 383 è stata accertata la falsità del testamento olografo recante la data del 17 novembre 2013, pubblicato in data 31 ottobre 2014. Contestualmente è stato disposto lo stralcio e la formazione del presente nuovo fascicolo, per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divisione e frutti proposta da e nonché su Parte_1 CP_3 CP_2 CP_4 quella di rimborso delle spese proposta da CP_1
3. Con ordinanza del 27 ottobre 2020 il procedimento è stato sospeso in attesa della definizione del procedimento penale n. 6979/2015 nel quale era imputato del delitto di cui all'art. 491 c.p. CP_1
4. Con ricorso depositato in data 25 aprile 2024 ha riassunto Parte_1 il processo, dichiarando che con sentenza del Tribunale di Cagliari del 25 gennaio 2022, integralmente confermata dalla Corte d'appello con sentenza depositata in data 8 gennaio 2024 e divenuta irrevocabile il 9 marzo 2024, era stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli, condannato CP_1 alla pena di un anno di reclusione e dichiarato indegno a succedere. Ha quindi affermato di avere interesse alla prosecuzione del presente giudizio affinché venga dichiarata aperta la successione di tra i soli eredi Persona_1 legittimi e Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 con esclusione di e sciolta la comunione ereditaria secondo le CP_1 norme della successione legittima con vendita dell'immobile e riparto del ricavato. Ha inoltre chiesto la condanna di “al pagamento CP_1 integrale delle spese per Abbanoa, Tari, condominio e gasolio dell'immobile oggetto della presente causa sito in Cagliari, alla via Copernico n. 10, distinta al Catasto al F. 13. part.2031, sub. 4, cat. A/2, classe 3, di 7 vani, rendita € 1.301,47, per il periodo dalla morte di avvenuta il Persona_1 9/3/2014 sino al rilascio dell'immobile avvenuto l'11.7.2017 (periodo in cui
ha avuto pacificamente l'utilizzo esclusivo del bene ) per un CP_1 totale di € 6831,27 s.e.o, oltre che a rimborsare ai coeredi di
[...]
, , , e , Per_1 Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 le altre indennità e rimborsi dovute” e il rigetto della “domanda riconvenzionale proposta dal in quanto totalmente infondata CP_1 non avendo egli effettuato nessun esborso con denaro proprio tanto più che non ha mai disposto di introiti personali”.
4.1. Il convenuto ha dichiarato di non accettare il CP_1 contraddittorio sulle domande nuove formulate in sede di ricorso in riassunzione. Per il resto, stante l'intervenuta dichiarazione di indegnità, ha dichiarato di aderire alle avverse domande di divisione con sua esclusione dalla successione di , ma con rigetto di tutte le altre domande. Persona_1
5. Con note del 24 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno depositato un atto di transazione, sottoscritto personalmente da tutte le parti in causa, con il quale le stesse hanno convenuto quanto segue:
“Art. 1 – (Oggetto della transazione e reciproche concessioni). Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti, facendosi reciproche concessioni, intendono transigere la lite pendente e definire il rapporto di dare e avere connesso alla successione della de cuius , alle Persona_1 condizioni sotto riportate. Art. 2 – (Qualifica di eredi). Le parti riconoscono come pacifico che il Sig.
è stato dichiarato indegno a succedere nell'eredità della de CP_1 cuius , con conseguente sua esclusione dalla successione Persona_1 medesima. Per l'effetto, le Parti riconoscono consensualmente quali unici eredi della de cuius i signori:
Persona_2
[...]
Pt_1 [...]
(ciascuno per la quota di propria spettanza secondo legge Parte_2
o testamento). Art. 3 (Attribuzione del bene ereditario). L'immobile ereditario oggetto della presente causa (appartamento sito in Cagliari, via Copernico 10, secondo piano, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio 13, part. 34, sub. 4, zona cens. 1 cat. A2, classe 3 di 7 vani) rimane di proprietà esclusiva ed indivisa dei germani , , Parte_1 CP_2
, , quali unici eredi della de cuius CP_3 CP_4 [...]
senza alcun diritto sullo stesso in capo a . Per_1 CP_1
Art. 4 – (Rinunce reciproche). Le Parti dichiarano di rinunciare reciprocamente, senza riserva alcuna, ad ogni azione o diritto in ordine alle seguenti spese a) rimborso per spese funerarie anticipate, tasse di successione e spese relative all'immobile caduto in successione;
b) rimborso per spese relative a utenze (acqua, luce, gas, etc.), imposte e tasse (IMU, TARI, etc.) e oneri condominiali afferenti al bene caduto in successione, con esclusione del periodo in cui ha utilizzato l'immobile in via CP_1 esclusiva, di cui dovrà rispondere quest'ultimo nel caso in cui dovessero risultare non pagate;
c) frutti civili percepiti o percipiendi (canoni di locazione, indennità di occupazione, etc.) derivanti dai beni ereditari, dal momento dell'apertura della successione sino alla data odierna. Art. 4 – (Spese di lite). Le spese legali del giudizio pendente R.G. 706310/2015 sono integralmente compensate tra tutte le Parti, ad eccezione di quelle eventualmente già liquidate con provvedimento del Giudice, che restano a carico della parte secondo quanto disposto nel provvedimento”.
9. Sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti, nel quale le stesse hanno riconosciuto che gli unici eredi di sono Persona_1 Parte_1 CP_2
e e hanno rinunciato
[...] CP_3 CP_4 reciprocamente alle domande di rimborso delle spese e frutti, come sopra specificato, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere e compensate tra le parti le spese di lite secondo gli accordi sopra riportati. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cagliari, 23 dicembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 706310/2015 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Cagliari, viale Regina Margherita n. 26, presso lo studio dell'avvocato Marinella Collu, che lo rappresenta in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attore contro
( ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Cagliari, via Garigliano n. 1, presso lo studio dell'avvocato Daniela Corso, che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
( ), elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._3
Cagliari, viale Regina Margherita n. 26, presso lo studio dell'avvocato Marinella Collu, che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
( ), elettivamente CP_3 C.F._4 domiciliato in Cagliari, in viale Regina Margherita 26, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Puggioni, che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
( , elettivamente CP_4 C.F._5 domiciliato in viale Regina Margherita n. 26, presso lo studio dell'avvocato Andrea Francesco Antonio Foddai, che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti CONCLUSIONI Nell'interesse di , e : Parte_1 CP_2 CP_3
“Il sottoscritto avvocato deposita la transazione sottoscritta dalle parti e chiede che la causa sia definita in conformità del predetto accordo con rinuncia dei termini.”. Nell'interesse di : CP_4
“Il sottoscritto avvocato, nell'interesse del proprio assistito, allega alla presente atto di transazione intervenuto tra le parti e dalle stesse sottoscritto e chiede che la causa sia definita in conformità del predetto accordo con rinuncia dei termini.”. Nell'interesse di : CP_1
“Le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo come da atto che si deposita dagli stessi sottoscritto. Per quanto sopra esposto, nell'interesse del Sig. si conclude in conformità all'accordo conciliativo e si CP_1 chiede che il Giudice Voglia dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia viene emessa a definizione del procedimento distinto al n. 706310/2015, derivato dalla separazione dall'originaria causa distinta al n. R.G. 6310/2015 definita con sentenza n. 383/2019, pubblicata in data 15 febbraio 2019.
2. L'originario procedimento distinto al R.G. 6310/2015 era stato introdotto da il quale aveva convenuto in giudizio i fratelli Parte_1 e chiedendo: CP_1 CP_3 CP_2 CP_4 a) che venisse accertata la falsità del testamento olografo pubblicato in data 31 ottobre 2014, recante la sottoscrizione apocrifa della defunta
[...]
madre di tutte le parti in causa, con il quale la de cuius aveva Per_1 apparentemente disposto in favore del figlio dell'appartamento CP_1 sito in Cagliari, via Copernico n. 10 e di tutti i beni mobili ivi contenuti;
b) venisse conseguentemente dichiarata aperta la successione legittima e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, avente ad oggetto l'abitazione sita in Cagliari, via Copernico n. 10, distinta in catasto al foglio 13 particella 34 sub 4 e i beni mobili ivi presenti;
c) la condanna di alla corresponsione dei frutti per l'utilizzo CP_1 esclusivo dei beni ereditari.
2.1. Con comparsa depositata in data 10 novembre 2015, si è costituito in giudizio il quale ha sostenuto di aver rinvenuto il testamento CP_1 all'interno di una Bibbia e di aver appreso solo in seguito della contestazione circa l'autenticità dello stesso da parte dei fratelli. Ha aggiunto, inoltre, come la contraffazione non fosse a lui attribuibile e, ove accertata, non si è opposto allo scioglimento della comunione ereditaria, ma ha chiesto il rimborso delle spese sostenute in via esclusiva.
2.3. e costituitisi con CP_3 CP_2 CP_4 separate comparse tutte depositate in data 30 novembre 2015, hanno aderito alle domande formulate da Parte_1
2.4. Con sentenza parziale pubblicata in data 15 febbraio 2019, n. 383 è stata accertata la falsità del testamento olografo recante la data del 17 novembre 2013, pubblicato in data 31 ottobre 2014. Contestualmente è stato disposto lo stralcio e la formazione del presente nuovo fascicolo, per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divisione e frutti proposta da e nonché su Parte_1 CP_3 CP_2 CP_4 quella di rimborso delle spese proposta da CP_1
3. Con ordinanza del 27 ottobre 2020 il procedimento è stato sospeso in attesa della definizione del procedimento penale n. 6979/2015 nel quale era imputato del delitto di cui all'art. 491 c.p. CP_1
4. Con ricorso depositato in data 25 aprile 2024 ha riassunto Parte_1 il processo, dichiarando che con sentenza del Tribunale di Cagliari del 25 gennaio 2022, integralmente confermata dalla Corte d'appello con sentenza depositata in data 8 gennaio 2024 e divenuta irrevocabile il 9 marzo 2024, era stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli, condannato CP_1 alla pena di un anno di reclusione e dichiarato indegno a succedere. Ha quindi affermato di avere interesse alla prosecuzione del presente giudizio affinché venga dichiarata aperta la successione di tra i soli eredi Persona_1 legittimi e Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 con esclusione di e sciolta la comunione ereditaria secondo le CP_1 norme della successione legittima con vendita dell'immobile e riparto del ricavato. Ha inoltre chiesto la condanna di “al pagamento CP_1 integrale delle spese per Abbanoa, Tari, condominio e gasolio dell'immobile oggetto della presente causa sito in Cagliari, alla via Copernico n. 10, distinta al Catasto al F. 13. part.2031, sub. 4, cat. A/2, classe 3, di 7 vani, rendita € 1.301,47, per il periodo dalla morte di avvenuta il Persona_1 9/3/2014 sino al rilascio dell'immobile avvenuto l'11.7.2017 (periodo in cui
ha avuto pacificamente l'utilizzo esclusivo del bene ) per un CP_1 totale di € 6831,27 s.e.o, oltre che a rimborsare ai coeredi di
[...]
, , , e , Per_1 Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4 le altre indennità e rimborsi dovute” e il rigetto della “domanda riconvenzionale proposta dal in quanto totalmente infondata CP_1 non avendo egli effettuato nessun esborso con denaro proprio tanto più che non ha mai disposto di introiti personali”.
4.1. Il convenuto ha dichiarato di non accettare il CP_1 contraddittorio sulle domande nuove formulate in sede di ricorso in riassunzione. Per il resto, stante l'intervenuta dichiarazione di indegnità, ha dichiarato di aderire alle avverse domande di divisione con sua esclusione dalla successione di , ma con rigetto di tutte le altre domande. Persona_1
5. Con note del 24 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno depositato un atto di transazione, sottoscritto personalmente da tutte le parti in causa, con il quale le stesse hanno convenuto quanto segue:
“Art. 1 – (Oggetto della transazione e reciproche concessioni). Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti, facendosi reciproche concessioni, intendono transigere la lite pendente e definire il rapporto di dare e avere connesso alla successione della de cuius , alle Persona_1 condizioni sotto riportate. Art. 2 – (Qualifica di eredi). Le parti riconoscono come pacifico che il Sig.
è stato dichiarato indegno a succedere nell'eredità della de CP_1 cuius , con conseguente sua esclusione dalla successione Persona_1 medesima. Per l'effetto, le Parti riconoscono consensualmente quali unici eredi della de cuius i signori:
Persona_2
[...]
Pt_1 [...]
(ciascuno per la quota di propria spettanza secondo legge Parte_2
o testamento). Art. 3 (Attribuzione del bene ereditario). L'immobile ereditario oggetto della presente causa (appartamento sito in Cagliari, via Copernico 10, secondo piano, distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio 13, part. 34, sub. 4, zona cens. 1 cat. A2, classe 3 di 7 vani) rimane di proprietà esclusiva ed indivisa dei germani , , Parte_1 CP_2
, , quali unici eredi della de cuius CP_3 CP_4 [...]
senza alcun diritto sullo stesso in capo a . Per_1 CP_1
Art. 4 – (Rinunce reciproche). Le Parti dichiarano di rinunciare reciprocamente, senza riserva alcuna, ad ogni azione o diritto in ordine alle seguenti spese a) rimborso per spese funerarie anticipate, tasse di successione e spese relative all'immobile caduto in successione;
b) rimborso per spese relative a utenze (acqua, luce, gas, etc.), imposte e tasse (IMU, TARI, etc.) e oneri condominiali afferenti al bene caduto in successione, con esclusione del periodo in cui ha utilizzato l'immobile in via CP_1 esclusiva, di cui dovrà rispondere quest'ultimo nel caso in cui dovessero risultare non pagate;
c) frutti civili percepiti o percipiendi (canoni di locazione, indennità di occupazione, etc.) derivanti dai beni ereditari, dal momento dell'apertura della successione sino alla data odierna. Art. 4 – (Spese di lite). Le spese legali del giudizio pendente R.G. 706310/2015 sono integralmente compensate tra tutte le Parti, ad eccezione di quelle eventualmente già liquidate con provvedimento del Giudice, che restano a carico della parte secondo quanto disposto nel provvedimento”.
9. Sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti, nel quale le stesse hanno riconosciuto che gli unici eredi di sono Persona_1 Parte_1 CP_2
e e hanno rinunciato
[...] CP_3 CP_4 reciprocamente alle domande di rimborso delle spese e frutti, come sopra specificato, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere e compensate tra le parti le spese di lite secondo gli accordi sopra riportati. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cagliari, 23 dicembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia