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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1028/2024 tra:
Parte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Eandi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caselle Torinese (TO) alla strada Caldano n.
63 parte opponente
e
Controparte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Oberdan Lenzi del Foro di Livorno nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piombino (LI) alla via Francesco Petrarca n.
101 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; servizi di consulenza ai fini dei benefici fiscali di cui al D.L. n. 34/2020; domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis (…) In via principale
- In accoglimento della proposta opposizione, dichiarare illegittimo e, quindi, nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 7116/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 02-04.12.2023 per i suesposti motivi;
- In ogni caso, rigettare le domande tutte ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i suesposti motivi. In via riconvenzionale
- Dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento della e, Controparte_1 per l'effetto,
- Condannare la al pagamento nei Controparte_1 confronti della dell'importo di € Parte_1 11.785,20, o di altra veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni patiti dall'opponente da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.. In via subordinata
- Ridurre l'importo dovuto dalla Parte_1 alla previa compensazione con Controparte_1 l'importo dovuto dalla alla Controparte_1 [...]
Parte_1 Con vittoria di competenze e spese di causa, oltre rimborso forfetario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie integrative ex art. 171 ter, n. 2) e n. 3), c.p.c., opponendosi all'accoglimento delle istanze istruttorie avversarie.”
Parte opposta Controparte_1
“vorrà il Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, mandare assolta la da ogni domanda
contro
CP_2 la stessa proposta, con vittoria dei compensi, Vorrà infine il Tribunale, visto l'art 96 cpc condannare a dare e pagare una somma in Parte_1 favore di anche in via equitativa, non CP_2 inferiore al doppio dei compensi che saranno liquidati, cumulandosi i primi due commi dell'art. 96 c.p.c., con il terzo comma dell'art. 96 c.p.c..”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art. 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 7116/2023
(R.G. n. 20135/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 26.000,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta Controparte_1
La parte opposta ha dedotto nel Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, tra l'altro, quanto segue:
1) essa ricorrente è specializzata nelle attività di gestione, controllo ed invio al professionista abilitato per il visto di conformità delle pratiche necessarie per ottenere e generare il cassetto fiscale di cui al Bonus
110% previsto dal D.L. n. 34/2020;
2) in data 5 gennaio 2022, in Airasca (TO), la
[...] ha sottoscritto l'informativa privacy nella Parte_1 quale al punto n. 2 è stato autorizzato il trattamento dei dati per permettere ad essa la corretta e Controparte_1 completa esecuzione dell'incarico ricevuto alla generazione, gestione, cartolarizzazione e, più in generale, alla consulenza in materia dei crediti derivanti dai bonus fiscali di cui al D.L. n. 34/2020, a cui è
3 seguito l'invio della nuova ragione sociale per la successiva fatturazione;
3) la società ha incaricato Parte_1 essa ricorrente della gestione di tutte le pratiche edilizie inerenti ai propri clienti;
4) tale attività risulta dalla:
- fattura n. 32 del 7 aprile 2022 per € 1.317,60, comprensiva del compenso già anticipato alla professionista dott.ssa commercialista in Torino, per il Persona_1 visto di conformità, come da fattura elettronica emessa in data 26 aprile 2022;
- fattura n. 43 del 10 maggio 2022 per € 15.713,60, comprensiva del compenso già anticipato alla dott.ssa commercialista in Torino, per il visto di Persona_1 conformità, come da fattura elettronica del 31 maggio 2022;
- dalla proforma n. 16 del 4 novembre 2022 per €
6.453,80, comprensiva del compenso già anticipato alla dott.ssa commercialista in Torino, per il Persona_1 visto di conformità, come da fattura elettronica del 31 ottobre 2022;
- dalla proforma n. 19 del 21 novembre 2022 per €
2.806,00, comprensivo del compenso già anticipato alla dott.ssa per il visto di conformità, come da Persona_1 fattura elettronica del 23 dicembre 2022;
5) il calcolo del compenso è frutto dell'accordo intercorso tra essa ricorrente e la Controparte_1 in virtù del quale è stato pattuito Parte_1 un costo di € 230,00 per ogni pratica, indicata in fattura con il nome di “quantità”, come, ad esempio, da pregressa fattura pagata n. 64 del 16 settembre 2022 con relativo bonifico;
6) malgrado l'anticipato pagamento dei compensi per il visto di conformità da parte di essa e Controparte_1 malgrado i ripetuti solleciti, con pec del 6 settembre 2023
e del 12 ottobre 2023, nonché con pec dell'avv. Lenzi del
4 30 ottobre 2023, la non ha ancora Parte_1 pagato il totale complessivo di € 26.290,40.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente ha promosso Parte_1 la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) inesistenza del credito;
difetto di prova del credito azionato non essendo stato provato il rapporto contrattuale né l'asserito accordo di prezzo per ogni pratica lavorata (v. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione in opposizione);
2) mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per cui è causa (v. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione).
La parte opponente ha altresì Parte_1 avanzato domanda riconvenzionale chiedendo al Tribunale, ai sensi dell'art. 1453 del c.c., di dichiarare la risoluzione del contratto verbale intercorso tra le parti per inadempimento della società opposta Controparte_1 nonché la condanna di quest'ultima alla restituzione in suo favore degli importi versati in relazione alle pratiche di cui alle fatture n. 56 del 13 giugno 2022 (dell'importo di
€ 6.173,20) e n. 64 del 16 settembre 2022 (dell'importo di
€ 5.612,00) per un totale complessivo di € 11.785,20.
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito della causa.
L'opposizione è solo parziale fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limitati termini infra indicati.
E' pacifico che le parti hanno concordato e attuato fra di esse una collaborazione volta alla lavorazione, gestione e istruzione delle pratiche per l'ottenimento da parte dei clienti della società opponente Parte_1
dei benefici fiscali di cui al D.L. n. 34/2020.
[...]
5 A dimostrazione di ciò la stessa parte opponente ha articolato il proprio primo Parte_1 capitolo di prova orale proposto nei seguenti termini:
(v. pag. 1 della prima memoria integrativa ex art. 171 ter del c.p.c. di parte opponente).
E' poi documentalmente provato che la parte opposta ha effettivamente svolto l'attività di consulenza, preparazione e gestione delle pratiche di cui alle fatture azionate in via monitoria.
Sul punto la prova in parola deve invero trarsi dalla copiosa documentazione prodotta a tal riguardo dalla parte opposta in corso di causa e, segnatamente, con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter del c.p.c..
Non vi è invece prova dell'accordo di prezzo circa la remunerazione dovuta per l'attività così concordata ed espletata.
La parte opposta sostiene che l'accordo intercorso fra le parti è stato nel senso di riconoscere ad essa opposta l'importo di € 230,00 su ogni Parte_1 pratica lavorata.
Parte opponente al contrario, Controparte_1 ritiene invece di dover riconoscere alla controparte la sola somma di € 50,00 a pratica.
Ebbene, in atti non è stata prodotta alcuna scrittura privata, o comunque alcun scritto delle odierne parti contendenti, in cui sia stato formalizzato e sancito il cennato accordo di prezzo.
6 Né parte opposta si è validamente offerta di provare detto accordo di prezzo atteso che i due capitoli di prova articolati al riguardo (e sui quali ha indicato quale unico testimone un dipendente della medesima) Controparte_1 sono palesemente inammissibili.
I capitoli di prova in parola sono i seguenti:
Detti capitoli sono inammissibili:
1) sia perché contrastanti con il divieto di prova testimoniale in materia contrattuale di cui all'articolo
2721 del codice civile;
non ricorrono peraltro nel caso in esame precipue circostanze ex art. 2721 comma 2 del c.c., richiedenti (per loro stessa natura) un peculiare carattere distintivo rispetto alle ordinarie evenienze tipiche del genere di transazioni cui appartiene il caso qui delibato, tenuto anche conto delle qualità delle parti e della natura del contratto nonché dell'ordinario procedere, in questi casi, mediante formazione di specifica documentazione scritta degli accordi convenuti;
2) sia perché del tutto generici non riportando le circostanze di fatto, anche spazio – temporali, in presenza e in occasione delle quali sarebbe stato convenuto l'accordo contrattuale in parola (come, dove, quando, alla presenza di chi e in che modalità), con conseguente ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 del c.p.c..
7 E' noto invero che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione negoziale (nella fattispecie contrattuale), qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa ovvero non sia indicato il luogo ove ciò è avvenuto così come alla presenza di chi (cfr. a tal riguardo, Cass., Sez.
6° – 3°, ord. n. 20997/2011 concernente una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore a un terzo, e Cass., Sez. 3°, sent. n. 9547/2009 in materia di revoca dell'incarico di mediazione).
Ciò posto, non essendovi prova dell'accordo di prezzo intervenuto fra le parti, deve qui procedersi alla determinazione del compenso dovuto per l'attività svolta dalla parte opposta ai sensi dell'articolo 2225 del codice civile (in materia di contratto d'opera) ovvero dell'articolo 1567 del codice civile (in materia di contratto di appalto di servizi).
Il Tribunale, tenuto conto dell'attività svolta e della natura delle odierne parti contendenti nonché del concreto andamento dei rapporti fra di esse, ritiene allora equo e conforme a legge determinare il compenso per l'attività svolta in € 13.500,00.
A ciò consegue la revoca del d.i. opposto e la condanna di parte opponente al Parte_1 pagamento della somma di € 13.500,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data della domanda monitoria e sino all'effettivo soddisfo.
8 Va infine rigetta la domanda di risoluzione contrattuale come avanzata dalla parte opponente
[...] con riferimento alle pregresse fatture già Parte_1 onorate dalla medesima parte opponente, e ciò in ragione della dirimente considerazione che le fatture in allora emesse sono state regolarmente saldate dalla parte opponente e che non vi è prova in atti di una precipua contestazione rivolta, dalla parte opponente medesima alla parte opposta, anteriormente alla presentazione del ricorso monitorio.
Tali circostanze lasciano dunque inferire che le contestazioni, peraltro del tutto generiche, ora formulate nel presente giudizio dalla parte opponente siano del tutto infondate.
E - d'altra parte - in atto di citazione si legge solamente (e genericamente) quanto segue:
La contestazione qui riportata risulta viepiù infondata:
a) in ragione del fatto che la parte opposta ha depositato in giudizio copiosa documentazione attestante l'avvenuto espletamento dell'incarico ricevuto (v. la documentazione prodotta con la prima memoria integrativa ex art. 171 ter del c.p.c.);
b) parte opponente non ha analiticamente indicato e dedotto elementi critici in riferimento alle singole pratiche;
9 c) parte opponente non ha altresì provato eventuali esiti negativi in relazione alle pratiche dei bonus fiscali ex D.L n. 34/2020 di cui trattasi e con riferimento a singole posizioni e clienti finali.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, l'istanza ex art. 96 del c.p.c. e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
L'esito del giudizio motiva di per sé il rigetto della domanda ex art. 96 del c.p.c. come avanzata dalla parte opposta.
Stante l'esito del giudizio, connotato da reciproca soccombenza, deve procedersi alla compensazione delle spese di lite ex art. 92 del c.p.c. per la metà del loro ammontare.
La restante metà deve invece essere regolata secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo
91 del c.p.c. e viene liquidata come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 a € 26.000,00) in ragione del numero e della
10 natura delle questioni trattate nonché dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), così come delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 919,00
b) fase introduttiva → € 777,00
c) fase istruttoria → € 1.680,00
d) fase decisionale → € 1.701,00
- per un totale di € 5.077,00.
- 50% = € 2.538,50.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n. 7116/2023.
2) Condanna la parte opponente Parte_1 al pagamento, in favore della parte opposta CP_1
, della somma di € 13.500,00 oltre interessi legali
[...] ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data della domanda monitoria e sino all'effettivo soddisfo.
3) Compensa fra le parti le spese di lite per la metà del loro ammontare e condanna la parte opponente
[...]
al pagamento, in favore della parte opposta Parte_1
della restante metà che liquida in € Controparte_1
2.538,50 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 5 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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