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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/12/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 686/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello Castiglione - Presidente - dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Proposta da:
(C.F. , nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Adriano Colombo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio, sito in LB (SV), Via Fiume n. 1/1;
-Appellante
-contro-
(C.F. , nato ad [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3 in Ceriale (SV), Via Papa Giovanni XXIII n. 15/1, e (C.F. ) CP_2 C.F._4 nata ad [...] il [...] e residente in [...], Fraz. Campochiesa, Regione
Rapalline, n. 106/1, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Giovanni Maglione (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliati in Alassio (SV), Via G. Mazzini, n. 25/1;
-Appellati -nonché contro-
e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
-Appellati, contumaci
-per la riforma-
della sentenza n. 507/22 del Tribunale di Savona, pubblicata e notificata in data 26.05.22.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “PRELIMINARMENTE: Sulla proposta impugnazione: dichiarare l'appello ammissibile e procedibile poiché contiene i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., risulta procedibile ed
è munito di ragionevole probabilità di essere accolto;
In via istruttoria: ammettere la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio;
disporre, per tutte le ragioni argomentate nel presente atto di appello, il rinnovamento della CTU grafologica, eseguendo tale mezzo istruttorio sia sulla firma in calce al testamento sia sulla scheda testamentaria, pubblicata per atto a ministero del
Notaio Dott. di LB in data 29.1.2019 (Rep. 91.368 - Racc. 24.212) e registrato Persona_1 in data 30.1.2019, ed utilizzando altresì quale scrittura di comparazione le produzioni da 2 a 5 allegate alla memoria 183 c. 6 n. 2 di parte;
NEL MERITO: accertare, in riforma Pt_1 dell'impugnata sentenza di primo grado, che la firma apposta sulla scheda testamentaria e la relativa scheda testamentaria, pubblicata per atto a ministero del Notaio Dott. di LB in Persona_1 data 29.1.2019 (Rep. 91.368 - Racc. 24.212), registrato in data 30.1.2019, provengono e sono riconducibili alla mano del Sig. con conseguente apertura della successione e Persona_2 esecuzione del contenuto dell'atto dispositivo;
dichiarare che la somma di € 10.000,00 che la sentenza di primo grado disponeva venisse restituita dalla Sig.ra ai Sig.ri e Pt_1 CP_1 CP_2
, non dovrà essere restituita ma rimarrà nella disponibilità della Sig.ra ; IN OGNI
[...] Pt_1
CASO: liquidare in favore di parte appellante sia le spese del primo grado di giudizio sia le spese dell'instaurando secondo grado, oltre I.V.A. e C.P.A. secondo legge e rimborso forfetario del 15 % sui compensi del difensore.”.
Per gli appellati: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa rinnovazione della C.T.U. grafologica/calligrafica, da demandare ad nuovo e diverso perito o a un collegio di periti, avente per oggetto il medesimo quesito già formulato all'udienza del 24 novembre 2022, così come integrato con ordinanza di rimessione della causa in istruttoria del 20 giugno 2024 e precisato con ordinanza del 12 luglio 2024, nonché con ordinanza del 31 marzo 2025, esteso — oltre che all'accertamento dell'autenticità o meno dell'intera scheda testamentaria — anche alla specifica comparazione grafica tra il nome “ ” contenuto Pt_1 all'interno della 13^ riga dell'olografo e le firme, contenenti il cognome e nome “ Parte_1
”, apposte da unitamente ai testimoni e al Notaio rogante all'atto
[...] Controparte_6 della pubblicazione del testamento, al fine di verificare se anche il suddetto nome “ ” contenuto Pt_1 all'interno della 13^ riga dell'olografo sia attribuibile alla mano di , che Parte_1 preveda, oltre che l'esame, da parte del collegio, de gli atti e documenti di causa, anche delle precedenti due C.T.U. grafologiche rese nel primo e nel presente grado di giudizio, nonché
l'acquisizione di scritture di comparazione di certa provenienza presso enti pubblici e/o pubblici ufficiali e saggio grafico della stessa appellante da rilasciare davanti al o Parte_1 ai CTU nominati: rigettare l'appello proposto da , perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto, confermando in toto la sentenza n. 507/2022 pronunciata dal Tribunale di Savona in composi-zione collegiale, in persona dei Giudici dott. Alberto Princiotta, dott. e Persona_3 dott.ssa Erica Passalalpi, il 25 maggio 2022, pubblicata il 26 maggio 2022; con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio. ”.
***
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 25.06.20, e convenivano in CP_1 CP_2 giudizio dinnanzi al Tribunale di Savona , , e Parte_1 CP_4 Controparte_3
, deducendo: Controparte_5
- che, in data 28.12.2018, era deceduto il loro padre, lasciando quali eredi legittimi i Persona_2 figli e e la moglie , dalla quale era separato legalmente;
CP_1 CP_2 Controparte_5
- che, in data 29.1.2019, era stato pubblicato dal Notaio , a seguito di presentazione da Persona_1 parte di , testamento olografo del de cuius, datato 14.12.2018; Parte_1
- che la era stata la compagna di;
Pt_1 Persona_2
- che tale testamento, fra l'altro, disponeva: “lascio alla mia adorata e fedele compagna
[...]
, nata a [...] il [...], la cifra di €. mille (1000,00) che le mie sorelle Parte_1
e , le corrisponderanno fino al 14.8.2037, non oltre il termine della sua vita, CP_4 CP_3 decurtandoli dai 3.000,00 €. mensili a me dovuti per effetto del mio recesso dalla società e CP_1 dalla cessione delle mie proprietà immobiliari alle mie sorelle”;
- che la scheda testamentaria – sottoposta a perizia grafologica di parte – era da ritenersi apocrifa, poiché “la firma che appare in calce … non è riconducibile alla mano del Sig. ; Persona_2
- che, pertanto, con missiva del 12.8.2019 gli odierni appellati diffidavano e a Controparte_3 CP_4 sospendere ogni pagamento in favore della;
Pt_1 - che, con missiva del 12.8.2019, diffidava, a propria volta, e Parte_1 CP_4
al pagamento della somma mensile asseritamente dovuta in forza del testamento de quo; CP_3
- che, in data 17.8.2019, e comunicavano che, avendo ricevuto le due CP_4 CP_3 contrapposte diffide, avrebbero provveduto ad accantonare l'importo di € 1000,00 quale legato disposto dal de cuius in favore di in attesa del componimento Persona_2 Parte_1 della vertenza;
- che la si attivava reiteratamente in sede monitoria, costringendo e ad Pt_1 Controparte_3 CP_4 instaurare diversi giudizi di opposizione.
Tanto premesso, gli originari attori – promossa la mediazione – rassegnavano le seguenti conclusioni: “nel merito, — accertare che la scheda testamentaria recante la data del 14 dicembre
2018 e la firma “ , pubblicata con verbale in data 29 gennaio 2019 a rogito Notaio Persona_2
di LB (n. 91.368 rep. - n. 24.212 racc.) è apocrifa, perché non riconducibile alla Persona_1 mano del de cuius — per l'effetto, dichiarare la inesistenza o, in subordine, la nullità Persona_2 del testamento olografo impugnato e, in ogni caso, annullarlo;
conseguentemente, — dichiarare che il patrimonio morendo dismesso dal sig. deve devolversi in applicazione della Persona_2 disciplina in materia di successione legittima, e in particolare secondo la disciplina prevista dagli artt. 581 e 585, co. 1, c.c.; — condannare la convenuta a restituire alla massa Parte_1 ereditaria le somme indebitamente percepite in forza del testamento apocrifo;
in ogni caso, — con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali”.
Si costituiva in giudizio , contestando le avverse prospettazioni e Parte_1 domande e rassegnando le seguenti conclusioni “– in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la firma apposta in calce alla scheda testamentaria datata 14/12/2018, pubblicata in data 29/01/2019 su istanza della sig.ra , a rogito del notaio Dott. Parte_1 Per_1
di LB, recante n. repertorio 91.368 e n. racc. 24.212 proviene dal sig. ; –
[...] Persona_2 per l'effetto, respingere le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto anche alla luce di tutte le argomentazioni difensive svolte in seno al presente atto;
– con il favore delle spese del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge”.
, e , benché ritualmente evocate in lite, non CP_4 Controparte_3 Controparte_5 si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci.
La causa, dopo essere stata istruita documentalmente e a mezzo CTU grafologica, veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Savona, in accoglimento delle domande attoree, dichiarava la nullità ex art. 606, comma 1, c.c. del testamento olografo ad apparente firma
, pubblicato per atto a ministero del notaio di LB in data 29.1.2019 Persona_2 Persona_1 (Rep. 91.368 - Racc. 24.212), registrato in data 30.1.2019; dichiarava aperta la successione legittima del defunto ex artt. 565 e ss. c.c.; condannava al pagamento in Persona_2 Parte_1 favore di e della somma di €. 10.000,00, oltre interessi dalla domanda al CP_1 CP_2 saldo.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- la CTU, con considerazioni chiare, logiche, coerenti, puntualmente ancorate a riscontri oggettivi, immuni da osservazioni critiche da parte della convenuta e, quindi, condivisibili, avrebbe Pt_1 stabilito che “la firma a nome apposta in calce al testamento recante la data LB, Persona_2 lì 14.12.2018 … non è riconducibile alla mano di con il grado di giudizio di certezza Persona_2 tecnica.”;
- la circostanza che il de cuius, al momento della redazione della scheda testamentaria in esame, fosse affetto da un tumore allo stomaco sarebbe stata ininfluente sulle sue capacità grafiche, come accertato dalla CTU;
- in atti non vi sarebbe stata prova dell'avvenuto pagamento, in favore della , delle somme di Pt_1 cui ai decreti ingiuntivi opposti, mentre, per quanto riguarda i decreti ingiuntivi non opposti, il loro ammontare sarebbe stato pari a € 3.000,00; i decreti ingiuntivi richiesti dalla non sarebbero Pt_1 stati emessi nei confronti degli originari attori, bensì delle convenute e e, Controparte_3 CP_4 quindi, essi, di per sé, non avrebbero potuto, anche se non opposti, escludere la condanna della Pt_1 al pagamento delle somme effettivamente ricevute in forza di essi.
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.06.22, impugnava Parte_1 la predetta decisione, deducendo un unico, articolato, motivo, con cui censurava la pronuncia di prime cure per aver essa deciso la causa recependo gli erronei risultati dell'indagine tecnica svolta dalla dott.ssa Per_4
In particolare, secondo l'appellante, il testo della scheda e la sua firma presenterebbero importanti affinità riguardanti i segni di maggior valore ai fini del procedimento di identificazione, ossia:
l'andamento scrittorio lento, aritmico, privo di alcuno slancio;
l'allineamento grafico incerto, nonostante i righi prestampati del foglio;
lo stile elementare;
il tracciato relativamente robusto;
le forme letterali discretamente curvilinee, variabili e disarmoniche.
Da tale affermazione, desumeva che l'esperto nominato in prime cure, per Parte_1 giungere ad una conclusione ben ponderata sull'autenticità della firma in esame, avrebbe dovuto procedere ad un raffronto tra la sottoscrizione presente sul testamento e il testo del documento.
Inoltre, l'originaria convenuta sosteneva: - che la CTU avrebbe errato nel non attribuire alcuna rilevanza al fatto che il de cuius, al momento della redazione del testamento per cui è causa, fosse affetto da un tumore allo stomaco, essendo un dato di comune esperienza che la presenza di uno stato morboso di tale gravità influisca sulle capacità scrittorie;
- che le scritture di comparazione da lei prodotte con la seconda memoria ex art. 183 c.6 c.p.c., cronologicamente vicine alla data del testamento, sarebbero state contestate dalla originaria parte attrice e non utilizzate dalla CTU, nonostante l'irrinunciabilità del relativo confronto tecnico;
- che, nel confronto tra la firma sul testamento e quella sul passaporto di , non sarebbe Persona_2 stato adeguatamente valorizzato il gesto di redazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.11.22, si costituivano in giudizio e i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'appello ai CP_1 CP_2 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestavano le argomentazioni avversarie, sostenendo:
- che l'avversa istanza di rinnovare la CTU grafologica già espletata in prime cure avrebbe natura esplorativa, considerato che l'apocrifia della mera sottoscrizione, già riscontrata in modo chiaro ed univoco dalla CTU svolta in primo grado, comporterebbe l'invalidità della scheda testamentaria;
- che, nel testamento olografo di , si sarebbe potuta notare una similitudine tra il nome Persona_2
contenuto all'interno della tredicesima riga dell'olografo e lo stesso nome nella firma in Pt_1 calce al documento, apposta pacificamente dalla;
Pt_1
- che la circostanza ex adverso sostenuta, per cui i falsari dei testamenti sarebbero soliti redigere schede testamentarie più brevi di quella sub iudice sarebbe infondata e priva di qualsiasi riscontro;
- che i pretesi vizi dell'elaborato peritale lamentati da controparte rimanderebbero a questioni ampiamente affrontate e risolte dalla CTU in prime cure, le cui valutazioni sarebbero state motivatamente condivise nella sentenza impugnata;
- che, nel caso di specie, le valutazioni espresse dal consulente tecnico avrebbero valore oggettivo di prova, inerendo l'accertamento ad un dato (autografia) rilevabile esclusivamente mediante specifiche cognizioni tecniche.
Con ordinanza del 24.11.22, la Corte, accertata la regolarità della loro citazione in giudizio, dichiarava la contumacia degli appellati , e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Col medesimo provvedimento, la Corte disponeva il rinnovo della CTU grafologica, formulando il seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, oltre che la precedente
CTU calligrafica resa nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Savona (RGN: 1516/2020),e concluso con la sentenza n. 507/2022, in oggi appellata, -Dica il CTU se il testamento olografo per cui è causa - pubblicato per atto a ministero del Notaio Dott. di LB Persona_1 in data 29.1.2019 (Rep. 91.368 - Racc. 24.212), registrato in data 30.1.2019 - sia stato o meno redatto
e sottoscritto dal signor eseguendo tale mezzo istruttorio sia sulla firma in calce al Persona_2 testamento sia sulla scheda testamentaria, ed utilizzando altresì quale scritture di comparazione le produzioni da 2 a 5 allegate alla memoria 183 c. 6 n. 2 di parte in primo grado;
- Esperisca Pt_1 all'esito in ogni caso tentativo di conciliazione tra le parti”.
L'incarico veniva, in un primo momento, affidato alla dott.ssa e veniva fissata l'udienza Per_4 del 22.12.22 per il giuramento telematico.
Con decreto del 07.12.22, la Corte revocava l'incarico alla dott.ssa per incompatibilità e, Per_4 contestualmente, lo conferiva alla dott.ssa confermando, per il resto, l'ordinanza del Persona_5
24.11.22.
La Corte, con ordinanza del 30.06.23, visto il deposito dell'elaborato peritale da parte della dott.ssa rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.02.24. Per_5
A tale ultima udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Successivamente, la Presidente di Sezione, con decreto del 20.05.24, vista l'istanza di discussione orale ex art. 352 c.p.c. ritualmente avanzata dagli appellati, fissava per l'incombente l'udienza collegiale del 20.06.24, ore 12.30.
All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 12.07.24, la Corte, valutate le osservazioni svolte dalle parti in sede di discussione orale, disponeva la rimessione della causa in istruttoria, affidando al C.T.U. già nominato, dott.ssa il seguente supplemento di quesito: “Svolga un specifica comparazione Persona_5 grafica tra il nome “ ” contenuto all'interno della 13^ riga del testamento olografo per cui è Pt_1 causa ed il nome “ ” della firma apposta in calce allo stesso dalla sig.ra unitamente ai Pt_1 Pt_1 testimoni e al Notaio rogante, al fine di verificare se anche il primo sia attribuibile alla sua mano: accerti, cioè, se la firma apposta in calce al testamento pubblicato dalla signora sia Parte_1 stata vergata dalla stessa mano che ha scritto “ ” nel corpo della prima pagina del Parte_1 testamento alla tredicesima riga”. Inoltre, col medesimo provvedimento la causa veniva rinviata, per esame del supplemento di CTU e nuova precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.11.24.
La dott.ssa depositava il proprio elaborato in data 06.11.24. Per_5 La Corte, con ordinanza del 01.12.24, viste le note scritte delle parti, con cui venivano precisate le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione, concedendo un primo termine pari a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un secondo termine pari a successivi venti giorni per il deposito delle note di replica.
Successivamente, la Presidente di Sezione, con decreto del 24.01.25, vista l'istanza di discussione orale ex art. 352 c.p.c. ritualmente avanzata dagli appellati, fissava per l'incombente l'udienza collegiale del 20.03.25 ore 12.30.
All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 31.03.25, la Corte, valutate le osservazioni svolte dalle parti in sede di discussione orale, disponeva la rimessione della causa in istruttoria, affidando al C.T.U. già nominato, dott.ssa il seguente quesito: “Svolga una specifica comparazione grafica tra il nome Persona_5
“ ” contenuto all'interno della 13^ riga del testamento olografo per cui è causa e il nome e Pt_1 cognome “ ” della firma apposta in calce allo stesso dalla sig.ra Parte_1 Pt_1 unitamente ai testimoni e al Notaio rogante”. Inoltre, col medesimo provvedimento la causa veniva rinviata, per esame della CTU e nuova precisazione delle conclusioni, all'udienza del 05.06.25.
La Corte, con ordinanza del 09.06.25, viste le note scritte delle parti, con cui venivano precisate le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, concedendo un primo termine pari a sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un secondo termine pari a successivi venti giorni per il deposito delle note di replica.
Successivamente, il Presidente di Sezione, con decreto del 02.10.25, vista l'istanza di discussione orale ex art. 352 c.p.c. ritualmente avanzata dagli appellati, fissava per l'incombente l'udienza collegiale del 13.11.25, ore 12.
A tale ultima udienza, dopo la discussione, la Corte tratteneva la causa in decisione.
***
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Ed invero, con riguardo al primo ed unico articolato motivo di gravame, ritiene la Corte di dover osservare, gradatamente, quanto segue.
Preliminarmente, si ritiene opportuno rammentare che, in tema di riparto dei carichi probatori nelle fattispecie di presunta falsità del testamento olografo, in Giurisprudenza si erano in passato contrapposti due orientamenti: il primo, a mente del quale tale tipologia di atto di ultima volontà, nonostante i requisiti di forma tassativamente indicati dall'art. 602 c.c., doveva essere collocato tra le scritture private, sicché colui contro il quale era prodotto poteva semplicemente disconoscerlo ai sensi dell'art. 214 c.c., gravando sulla controparte l'onere di proporre istanza di verificazione per provarne l'autenticità.
In altre parole, secondo tale impostazione, non spettava al successibile ex lege il compito di provare la falsità del testamento olografo, ma era il successore testamentario, beneficiario delle disposizioni in esso contenute, a doverne dimostrare l'autenticità.
Il secondo orientamento sosteneva invece la necessità di proporre la querela di falso, nelle forme di cui all'art. 221 e ss. c.p.c., quale strumento esclusivo per contestare l'autenticità del testamento olografo.
Le Sezioni Unite, con la nota pronuncia del 15 giugno 2015, n. 12307, hanno optato per una interpretazione ancora diversa, avendo affermato che “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”.
A seguito di detto autorevole arresto, l'onere probatorio spetta, pertanto, a colui che chiede di accertare la non provenienza del documento da chi apparentemente ne risulta l'autore, in applicazione dei principi generali in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c.. : secondo le Sezioni Unite, infatti, la contestazione dell'autenticità del testamento si risolve nell'introduzione nel processo di una quaestio nullitatis attinente alla non validità del testamento inteso come negozio giuridico, e non come prova della successione.
In altre parole, l'onere di provare la falsità del testamento grava su colui che propone l'azione di accertamento negativo di non autenticità, in omaggio al principio secondo il quale è colui che propone la domanda a dover provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (nella giurisprudenza successiva, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22.09.17, n. 22197, che ha applicato il principio affermato dalle
Sezioni Unite n. 12307/15 anche all'ipotesi di contestazione delle veridicità della data della scheda testamentaria, nonché Cass. Civ., Sez. II, 17.08.22, n. 24835, secondo cui “(…) Le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno stabilito in materia il seguente principio: «La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (Cass., S.U., n. 12307/2015). (…) Il dubbio indotto dalle deposizioni testimoniali, che avevano riferito di avere visto il defunto scrivere "quel testamento", non è stato superato dalla Corte d'appello, ma è stato risolto in favore dell'attore, in contrasto con il criterio di riparto accolto dalle Sezioni Unite, secondo il quale è carico di chi abbia proposto la domanda di accertamento negativo l'onere di provare la non autenticità del testamento. Il ragionamento della
Corte abruzzese riecheggia il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base quale, a prescindere dalla posizione processuale assunta nel processo, era a carico di chi intendeva avvalersi dell'olografo l'onere di provare la provenienza della scheda dall'apparente testatore. Tale orientamento è stato poi superato nel 2015, con la pronuncia delle Sezioni unite sopra richiamata.
In questo senso sussiste la violazione dell'art. 2697 c.c., fondatamente denunciata con il motivo in esame.”.).
Inoltre, è già stato osservato più volte dalla Giurisprudenza di merito che il pregio principale della pronuncia delle Sezioni Unite è stato quello di aver evidenziato la necessità di distinguere tra la validità del negozio testamentario e lo strumento probatorio per contestare la stessa: per stabilire a chi spetti l'onere di provare la falsità del testamento, non si deve guardare allo strumento probatorio
(disconoscimento o querela di falso) bensì all'oggetto della prova.
A livello ancora più generale, è bene da ultimo ricordare - posto che l'istruttoria del presente giudizio si è articolata, per il profilo che qui interessa dell'accertamento dell'autenticità (o meno) del testamento, nel licenziamento di una nuova consulenza tecnica grafologica - che la Giurisprudenza con riferimento al valore probatorio della consulenza ha avuto più volte occasione di affermare i seguenti principi: “la consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (ex multis:
Cass., 12 dicembre 2015, n. 2761; Cass., S.U., 30 dicembre 2011, n. 30175).
In tal ultimo caso, la CTU costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, 25.11.21, n. 36638, secondo cui “Come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova ( cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n.
20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass.,
19/1/2006, n. 1020 ), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico- scientifiche e logiche ( cfr. Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020 ).”; nella giurisprudenza precedente, v. Cass. 21 dicembre 2017, n. 30733, Cass. 3 marzo
2011, n. 5148, Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412, Cass., 11.01.2006, n. 212; Cass., 30 ottobre 2003, n.
1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass., 10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957;
Cass., 14 gennaio 1999, n. 321).
Il principio è stato, peraltro, affermato con specifico riferimento alla consulenza grafologica (così, ad esempio, si afferma: “La consulenza tecnica, che in genere non è mezzo di prova bensì strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione” (Cass. 19 gennaio 2011, n. 1149; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3191).
Con riferimento al caso di specie, è evidente che, inerendo l'accertamento demandato al c.t.u. ad un'indagine circa un dato, quale l'autografia (o meno) di una scrittura, rilevabile esclusivamente mediante specifiche cognizioni tecniche, le valutazioni espresse dal consulente tecnico divengono fonte, ed hanno valore oggettivo, di prova.
Orbene, ciò precisato, va ricordato che nel giudizio di primo grado, è stato affidato alla consulente nominata, dr.ssa il seguente quesito: “dica il C.T.U., esaminati gli atti e i Per_4 documenti di causa, acquisito ed esaminato l'originale del testamento olografo di del Persona_2
14.12.2018 (pubblicato il 29.1.2019 dal Notaio di LB, rep. 91.368 - racc. Persona_1
24.212), acquisite se necessario le scritture di comparazione anche presso terzi che indicherà avvalendosi dei poteri di cui all'art. 194 c.p.c., effettuato ogni altro accertamento che riterrà opportuno, se la sottoscrizione apposta in calce a detta scheda testamentaria sia stata redatta di pugno da o se sia apocrifa”. Persona_2
L'esperta nominata, dopo aver premesso, a pag. 20 della relazione definitiva, di essersi basata, nello svolgimento dell'incarico, sul metodo “grafonomico”, ha poi sviluppato l'indagine attraverso l'ispezione della sottoscrizione presente in calce al testamento olografo di del 14.12.18 Persona_2
e delle scritture di comparazione, consistenti in firme pacificamente apposte dal de cuius su una serie di documenti redatti in presenza di pubblici ufficiali tra il 2003 e il 2015 (pagg. 27 – 51), e, infine, procedendo al loro confronto (pagg. 52 – 74).
All'esito della propria analisi, la CTU ha concluso come segue: “- la firma a nome Persona_2 apposta in calce al testamento recante la data "ALBENGA, LI 14/12/2018", pubblicato dal notaio dott. in data 29 gennaio 2019 (Allegato "B" al nr. 91.368 di repertorio e nr. 24.212 Persona_1 di raccolta), non é riconducibile alla mano di con il grado di giudizio di certezza Persona_2 tecnica;
- le significative incongruenze rilevate tra la firma, a nome in verifica,
Persona_2 visibile in calce al testamento recante la data "ALBENGA, LI 14/12/2018", pubblicato dal notaio dott. in data 29 gennaio 2019 (Allegato "B" al nr. 91.368 di repertorio e nr. 24.212 Persona_1 di raccolta) e le firme autografe di hanno consentito di, a fronte di similitudini solo
Persona_2 esteriori e di natura formale e non certo di ordine gestuale e dinamico, evincere come la firma in verifica non sia compatibile con la variabilità grafica di Le analogie puramente
Persona_2 formali riscontrate tra le firme a confronto riconducono ad un processo di imitazione lenta perseguito dalla mano che ha realizzato la firma a nome visibile in calce al testamento in verifica
Persona_2 che, si ribadisce, viene reputata apocrifa.” (pagg. 79 – 80).
In estrema sintesi, la dr.ssa è pervenuta a tale conclusione valorizzando: Per_4
- le forme e le inclinazioni delle lettere, ossia le gestualità esecutive;
- gli spazi interletterali, più ampi in verifica rispetto alle comparative;
- lo spazio tra nome e cognome, minore nella verificanda rispetto alle scritture di riferimento;
- la pressione, che si mostrerebbe più intensa nella firma in verifica.
Inoltre, la CTU ha espressamente escluso che la patologia tumorale da cui era affetto il de cuius alla data della redazione del testamento olografo abbia influenzato le sue capacità di scrittura (cfr. pag.
50 dell'elaborato peritale).
Quanto alle riscontrate somiglianze esteriori tra le firme in verifica, riguardanti, nello specifico, la forma della “F” di “Franco”, nonché delle lettere che seguono, e la forma della “P” di , esse CP_1 non sarebbero state sufficienti a superare le “discordanze relative alle caratteristiche generali e ai segni spontanei” (pag. 73).
Tali risultanze, come già ricordato, sono state fatte proprie e condivise dal Giudice di primo grado che pertanto ha fondato il proprio convincimeento giudiziale e la sentenza appellata sulle stesse.
Venendo ora ad esaminare gli esiti della C.T.U. svolta nel presente grado di giudizio ed affidata alla dott.ssa giova in primo luogo ricordare, che l'oggetto del primo incarico affidato Per_5 alla medesima era del seguente tenore: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, oltre che la precedente CTU calligrafica resa nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Savona (RGN:
1516/2020), e concluso con la sentenza n. 507/2022, in oggi appellata,
-Dica il CTU se il testamento olografo per cui è causa - pubblicato per atto a ministero del Notaio
Dott. di LB in data 29.1.2019 (Rep. 91368 - Racc. 24.212), registrato in data Persona_1
30.1.2019 - sia stato o meno redatto e sottoscritto dal signor eseguendo tale mezzo Persona_2 istruttorio sia sulla firma in calce al testamento sia sulla scheda testamentaria, ed utilizzando altresì quale scritture di comparazione le produzioni da 2 a 5 allegate alla memoria 183 c.6 n.2 di parte
in primo grado;
- Esperisca all'esito in ogni caso tentativo di conciliazione tra le parti”, con Pt_1 la precisazione che, ad esito di richiesta di chiarimenti e contraddittorio tra le parti, le scritture di comparazione di cui alle produzioni da 2 a 5 allegate alla memoria 183 c.6 n.2 di parte in Pt_1 primo grado sono state escluse.
Appare pertanto evidente che, rispetto al quesito affidato al CTU Dott.ssa in primo grado, Per_4 avente ad oggetto, come si è visto, soltanto la comparazione tra la firma a nome del Persona_2 testamento per cui è causa e le firme (pacificamente) autografe in comparazione, l'indagine affidata in questa sede è stata più ampia e, come tale, più approfondita.
L'aver esteso infatti l'analisi anche alla scheda testamentaria in oggetto non inficia affatto la bontà delle conclusioni cui è pervenuto l'elaborato peritale ma, anzi, lo rafforza, avendo fornito elementi in più ai fini della complessiva valutazione.
Non si tratta, quindi, di comparare due parametri disomogenei, con ciò non condividendo l'impostazione difensiva della parte appellata, evidenziata in sede di discussione orale bensì di poter valutare un materiale probatorio più completo che peraltro ha consentito più agevolmente anche alla
Corte, in un'ultima analisi ed in veste di “peritus peritorm”, di trarre il proprio convincimento giudiziale.
Fatte queste precisazioni, e venendo ora all'esame del primo elaborato peritale della Dott.ssa Per_5 appare opportuno riportarne i passaggi più significativi.
In primo luogo, il CTU ha precisato che per eseguire il proprio lavoro, ha seguito il metodo grafologico francese/europeo ed “il metodo grafonomico”, precisando che “l'analisi grafologica non si limita a un puro confronto della forma calligrafica ma, secondo il metodo francese/europeo vengono presi in esame molteplici caratteristiche che rivelano l'unicità di una scrittura, dalle leggi peritali di in poi”. Persona_6
Applicando tale metodologia, la CTU ha quindi dato atto di aver potuto osservare la scrittura nella sua complessità e singolarità, valutando la spontaneità, la scioltezza e il modo in cui si pone nello spazio, insieme agli altri Generi grafologici che caratterizzano l'unicità di una scrittura posto che gli elementi sopra descritti uniti ai rapporti dimensionali e ai piccoli segni vengono riprodotti con spontaneità senza che lo scrivente ponga attenzione, per questa ragione assumano alto valore identificatorio”, precisando altresì che “la gestione spaziale e il movimento con cui si costruisce il gesto grafico sono elementi che sfuggono all'imitatore e appartengono al modus operandi dello scrivente”. La Corte ritiene a questo punto di ricordare che “il metodo grafonomico” usato dalla dott.ssa Per_5
è lo stesso, come si è visto, usato dalla dott.ssa nell'elaborato peritale di primo grado, che Per_4 lo ha definito “un valido metodo di lavoro”: consulenza ritenuta del tutto apprezzabile dalla difesa di parte appellata che l'ha più volte ritenuta maggiormente soddisfacente dal punto di vista scientifico rispetto a quella svolta in primo grado.
La CTU ha quindi proceduto all'analisi del testamento nel suo dettaglio dal punto di vista grafotecnico, da cui è risultato che: “Il testamento è composto da due facciate, interamente vergate con metodo scrittorio tipo biro ad inchiostro di colore nero. Le prime tre righe presentano una scrittura chiara come da modello scolastico, proseguendo viene personalizzata. Le prime tre righe 'Io sottoscritto nato a [...] il [...], nel pieno..' presentano una scoloritura Persona_2 di inchiostro. Per quanto riguarda il cognome l'inchiostro è maggiormente presente nella CP_1 lettera 'P' nel gruppo di lettere 'astor' è quasi evanescente, nel nome 'Franco' si può osservare nella prima lettera 'F'un doppio segno nella parte inferiore dell'asola, il resto del nome 'ranco' è molto leggero, vengono ripassate le lettere 'anco'. Mentre nelle parole 'nato' le lettere 'na' evidenziano inchiostro mentre le lettere 'to' quasi scompare, nella parola 'pieno', sono maggiormente evidenti le lettere 'pi', lo stesso dicasi per la data, dove risulta ripassato il numero '20'.
Dal punto di vista grafologico: “Il livello grafico è medio-alto. La continuità: è da staccata a raggruppata. Forma: è chiara, arrotondata con rigonfiamenti nelle asole di alcune lettere quali la lettera F e la lettera L, proteiforme le medesime lettere prodotte in modi differenti, in modo predominante le lettere T - R, per le lettere ovali alcuni ben formati, altri aperti all'apice, altri ripassati con chiusura ermetica. Il movimento nella produzione delle lettere F è sinistro giro. Dimensione: variabile in particolare per le lettere ovali. Inclinazione: variabile, prevalentemente verticale.
Velocità: posata. Pressione: in solco, molto appoggiata si avverte sia a livello visivo sia tattile nel verso del foglio ma con alcuni alleggerimenti I legamenti: in ghirlanda, alcuni inanellati delle lettere
'n' ed 'm', i collegamenti nterletterali si presentano con un alleggerimento, vedasi le lettere 'st' Piccoli segni: alcuni uncini presenti nelle aste delle lettere t - q - p e nei numeri”.
La CTU ha peraltro precisato - con ciò dimostrando di rendersi perfettamente conto della necessità di parametri di comparazione omogenei - che “Non avendo scritture di testo come comparative, si andranno ad analizzare nello specifico il ductus di alcune lettere che si ritrovano sia nella firma del testamento sia nelle comparative, per valutare se si troveranno analogie, di quale entità e qualità e le eventuali discordanze”: da qui le analisi delle lettere f, t, r, n, m e del collegamento interletterale delle lettere “st”.
Procedendo quindi all'analisi della firma in calce al testamento de quo, la CTU ha osservato che “La firma è composta prima dal cognome e poi dal nome, come di solito si effettua quando si appongono le proprie generalità su documenti ufficiali, poi sovente la firma abituale si presenta con l'apposizione prima del nome e poi del cognome. Il cognome presenta la lettera iniziale 'P' in formato stampato maiuscolo, partenza dell'asta dall'alto, inclinazione verso sinistra, non appoggia sul rigo, avviene uno stacco di penna e vengono prodotte con movimento unico le lettere 'ast' che appoggiano al rigo pretracciato, nuovo stacco di penna e vengono vergate le ultime lettere 'or' con un unico movimento, la lettera 'o' con movimento antiorario e formando all'apice della stessa, un movimento curvo che va a formare la lettera 'r', i due grafemi scendono leggermente sotto il rigo”.
Quanto all'analisi del nome , “ictu oculi è possibile osservare che alcune lettere sono state Per_2 ripassate, in particolare la curva a sinistra dell'asola inferiore della lettera 'F' (freccia rossa) e le lettere 'anco'. Sembra che l'inchiostro della penna utilizzata non scorresse in modo fluido per le prime tre righe del testamento, mentre nel prosieguo l'inchiostro risulta più uniforme. Il nome viene vergato con un unico movimento sino alla lettera 'n' poi avviene un arresto di penna e viene vergata la lettera finale 'o'. La lettera iniziale 'F' si presenta come stile in corsivo maiuscolo come da modello scolastico, punto di partenza a sinistra con formazione della prima asola più piccola, rispetto alla seconda che risulta più ampia, procede scendendo ed andando a formare in zona inferiore un'ampia asola, il gesto risale formando la lettera 'r' e poi le restanti lettere 'a' 'n' con legamento in ghirlanda, la lettera 'c' appena accennata e la finale 'o' che presenta un movimento antiorario”.
La firma, evidenzia il CTU, viene apposta “anteponendo il nome al cognome, viene vergata con un unico movimento veloce, senza stacchi di penna per il nome, mentre ne sono presenti per il cognome.
Viene prodotta la lettera iniziale del nome in stile corsivo come da modello scolastico per la parte superiore, la parte inferiore è invece personalizzata. Punto di partenza a sinistra con formazione della prima asola più ampia della successiva, il gesto procede in forma verticale verso la zona inferiore, dove viene formato un piccolo occhiello, procede verso sinistra formando l'asola inferiore che si presenta ampia e personalizzata. Il gesto curvo superiore dell'asola procede verso il basso andando a formare la lettera 'r', difficilmente leggibile e formando contemporaneamente la lettera 'a' che resta aperta all'apice, formazione della lettera 'n' in ghirlanda inanellata e le restanti lettere 'c' ed 'o' la quale con un movimento antiorario si chiude in parte”.
Con particolare riferimento al cognome, “La lettera 'P' iniziale del cognome viene prodotta con un unico movimento, un'asta dall'alto verso il basso, il gesto prosegue con movimento interno verso destra poi si orienta a sinistra a formare la parte superiore della lettera, stacco di penna, vengono prodotte le lettere 'at', la lettera 's' viene omessa e vengono prodotte le ultime lettere 'or' con un unico movimento. Le lettere 'at', si presentano per la lettera 'a' aperta in zona superiore, assomiglia più alla lettera 'u', difficilmente non conoscendo il cognome, si potrebbe pensare sia la lettera 'a', mentre per la lettera 't' viene formata in unico movimento, sia l'asta sia il taglio. La lettera 't' presenta un piccolo occhiello all'apice, prosegue discendendo forma neo un'ampia asola alla base, da cui risale a formare il taglio della lettera che è circa a metà dell'asta e sovrasta la lettera 'o' e parte della lettera
'r'. Le lettere 'or', la lettera 'o' poggia sulla parte interna dell'asola dell'asta della lettera 't', si presenta aperta sul lato sinistro e all'apice il gesto forma un occhiello, che proseguendo forma il plateau della lettera 'r' che termina con un movimento verso destra a formare un piccolo occhiello.
L'inclinazione è variabile da sinistra a destra”.
Tanto premesso, il CTU è pervenuto ad una prima conclusione e cioè che “Alla luce dell'analisi svolta sul testamento si può affermare che lo stesso si presenta omogeneo nella sua interezza compresa la firma in cui si ritrovano le stesse analogie di ideazione esecutive”.
Passando quindi all'analisi delle comparative presentate, non disconosciute dalle parti, tutti documenti di origine certa, già analizzati nella CTU di I grado, la dott.ssa ha precisato in primo Per_5 luogo che “Delle ventidue firme presenti come comparative, si procede all'analisi di alcune di esse, tutte si presentano con l'apposizione prima del nome e poi del cognome. Il de cuius aveva personalizzato molto la sua firma, la stessa lettera iniziale 'F' presenta, in diverse firme, una morfologia molto particolare. In quasi tutte le firme, seppur vergate davanti a PPUU ometteva la costruzione della lettera 's' del cognome ' Tutte le firme presentano un ductus, veloce, sciolto, CP_1 con alleggerimenti di pressione nei tratti ascendenti e nei collegamenti interletterali, in particolare con la lettera 't'. L'inclinazione è variabile da destra a verticale, a sinistra. Le comparative presentate, ventidue firme poste su atti pubblici, in un periodo temporale dall'anno 2003 all'anno 2015, presentano una importante variabilità intragrafica del de cuius e precisamente: sia il nome sia il cognome vengono vergati talvolta con un unico movimento, altre con movimento staccato, nei diversi stacchi, si presenta lo stesso ritmo, per il nome vengono prodotte le prime triade di lettere 'Fra' e poi le lettere finali 'nco', il movimento per entrambi gli ovali presenti è antiorario, la lettera iniziale 'F' molto personalizzata, viene prodotta con un ampio movimento curvo che crea delle asole, ora più contenute ora più ampie, in particolare per l'asola inferiore, La lettera 'r' che viene sempre prodotta dopo la formazione della lettera 'F', non è di facile leggibilità, talvolta è omessa, risulta più un segno che una vera lettera, ed appare ora in forma curva, ora angolosa si veda a titolo d'esempio- C22. Il movimento risulta talvolta prodotto verso il basso si veda C16 altre verso l'alto, per il cognome o tutto legato, si vedano destrutturando la forma Oppure staccato con il CodiceFiscale_6 seguente ritmo:
• la lettera iniziale 'P' staccata dalla successiva lettera 'a',
• legate la triade 'ast' in realtà omettendo la lettera 's',
• le lettere finali 'or' sono sempre prodotte in modo legato, • la diade 'or' è vergato ora in modo curvo ora angoloso, in firme prodotte in sequenza temporale brevissima, come quelle su atto notarile, omissione della lettera 's' nel cognome, nelle comparative è presente solo nella firma del passaporto, piccoli segni è presente in
C1 e in C11 l'apposizione di un punto, poco distante (circa un ovale) dalla lettera terminale 'r'.
La CTU ha quindi precisato che, ancora una volta tenendo presente che non si possiedono comparative di scrittura di testo del de cuius, si è proceduto ad un'analisi interna del testamento per appurare se lo stesso fosse omogeneo per quanto concerne il testo, accertata l'omogeneità anche dei grafemi 'anco' ripassati del nome si è poi proceduto ad una comparazione interna fra testo Per_2
e firma, accertato che lo stesso sia stato scritto da una stessa mano, si è inseguito proseguito ad un'analisi dei seguenti elementi grafici:
1.costruzione della forma di alcune lettere, 2.collegamenti interletterali, 3.ideazione grafica 4.piccoli segni5.movimento6.pressioneriscontrabili nelle firme comparative. Lo stesso tipo di analisi è stato eseguito per X2 e X3.
Comparando quindi a livello visivo e grafico quanto è emerso dallo studio, e con le ulteriori specificazioni presenti da pagina 64 a pagina 92 dell'elaborato peritale- a cui si rimanda, anche per l'esame visivo delle immagini ivi riprodotte - il CTU è giunto alle seguenti prime conclusioni.
“Dopo un'attenta analisi effettuata sull'intera scheda testamentaria: testo - firma in calce e firma di sottoscrizione a nome dicente ' datata 14.12.2018, depositata presso il Notaio Dott. Persona_2
in LB pubblicato in data 29.1.2019 (Rep. 91368 - Racc. 24.212), registrato in Persona_1 data 30.1.2019, che ha riguardato sia l'aspetto strumentale sia l'aspetto grafotecnico si è riscontrato:
• dal punto di vista strumentale, le prime tre righe di testo presentano una 'scoloritura di inchiostro',
i rilievi al microscopio hanno evidenziato un ripasso di alcune lettere: 'anco', ripasso per rendere leggibili tali lettere. Il ripasso della lettera 'o' è stato effettuato con movimento antiorario. Inoltre è stato effettuato, un ripasso, per il numero '20' alla seconda riga, riferito alla data di nascita;
• il resto della scheda testamentaria si presenta dal punto di vista strumentale, senza ritocchi, cancellature o abrasioni;
• la scrittura, come dimostrato, risulta omogenea per le due facciate vergate, quindi attribuibile alla stessa mano;
Per quanto concerne l'analisi della scrittura del testamento, nonostante non ci fossero scritture di testo come documenti comparativi, è stato comunque possibile riscontrare analogie e compararle con il materiale ammesso al confronto. Si ricorda che il materiale comparativo su cui si è lavorato è quello già prodotto in primo grado ed utilizzato dalla precedente CTU, in quanto le ulteriori comparative prodotte da parte Appellante, come indicato nel paragrafo delle operazioni peritali, nonè stato ammesso.
Le firme comparative sono state quindi utilizzate sia per il confronto dell'intera scheda testamentaria, sia per la firma in calce, sia per la sottoscrizione come da quesito, posto alla sottoscritta CTU dalla
Corte d'Appello con ordinanza n. 2337/2022 del 24/11/2022.
Sono state utilizzate per il confronto a livello grafologico, le lettere riscontrabili nelle firme per: • la loro morfologia, • i legamenti fra lettere e la loro modalità, • il ritmo, • il gesto ideativo,
• i piccoli segni.
Il primo elemento grafico che è stato possibile riscontrare dall'analisi delle firme comparative, in totale ventidue, poste in un arco temporale dal 2003 al 2015, è stato il medio-alto livello grafico e la grande variabilità grafica che aveva il de cuius, in età adulta.
Per variabilità grafica intra individuale, si intende la capacità del soggetto scrivente, di personalizzare la propria scrittura, rendendola di difficile imitazione, personalizzando la forma delle lettere, i legamenti fra di essi, producendo i gesti fuggitivi che sfuggono al controllo cosciente.
Variabilità, che è possibile riscontrare in firme apposte in sequenza temporale molto breve come quelle vergate sugli atti notarili nello stesso giorno, diversità per: legamento: ora presente, ora assente, ora staccato, questa diversità è presente sia nel nome sia nel cognome, il nome: è vergato sia con un unico movimento, sia legando la prima triade 'Fra' e successivamente la seconda 'nco', sia effettuando un'alzata di penna dopo la lettera 'n', anche il cognome presenta lo stesso modus operandi, creazione degli ovali, talvolta ben formati, altri aperti all'apice, ma tutti prodotti in forma antioraria, l'omissione della lettera 's' nel cognom vergata solo nella firma apposta sul Parte_2 passaporto, la formazione della lettera 'n' in forma di ghirlanda inanellata, la presenza di uncini,
l'apposizione di un punto dopo l'ultima lettera 'r' del cognome.
Questi elementi sono stati riscontrati anche nella scheda testamentaria come dimostrato nel corso di questa perizia, dalla pagina 30 alla pagina 40.
Si sono riscontrate analogie altamente qualificanti fra le comparative e la scheda testamentaria che rivestono un alto valore probatorio, quali: i collegamenti fra le lettere, e soprattutto fra gruppi di lettere la diade del cognome 'st', riscontrabile all'interno del testamento nel cognome in calce e al rigo ventitré (23) e in alcune parole il collegamento è il medesimo, anche per l'alleggerimento pressorio, elemento non imitabile, lo stesso tipo di legamento fra le lettere 'or' del cognome riscontrabile in alcune parole all'interno della scheda testamentaria, la formazione in ghirlanda inanellata della lettera 'n'.
Sono presenti legamenti fra lettere molto personalizzanti, sia all'inizio sia alla fine della scheda testamentaria che è stata prodotta su due facciate, la formazione di asole ampie, gonfie presenti nelle firme del de cuius, come la lettera iniziale 'F' del nome e la lettera 'P' del cognome, gli stessi rigonfiamentisi riscontrano nella scrittura, nelle lettere 'l' -'f' - 'p' - 'h', ma anche asole nella formazione della lettera 't', che la forma della lettera non prevede, riscontrate in alcune parole del testamento e nelle comparative, la stessa formazione degli ovali, con movimento antiorario, ora chiusi ora aperti all'apice, la presenza di 'uncini', vedesi alle pagine 58 -59 e 69, consiste in un tratto ripiegato angoloso o curvo all'inizio della lettera o alla fine, e riveste un valore segnaletico a livello peritale, è uno di quei segni a cui un imitatore non pone attenzione, poiché sono dei segni caratteristici che esulano dalla pura formazione grafica dei grafemi e per tale ragione non vengono nota ti e quindi riprodotti, inoltre il de cuius non li riproduceva in modo sistematico, ma variabile. L'apposizione di un punto poco distante, circa un ovale, dall'ultima lettera'r' del cognome. Questo segno rientra fra i gesti fuggitivi, quella gestualità non cosciente, questo punto non appartiene ai segni di interpunzione, in quanto sia nel passaporto, sia nella firma vergata sull'atto notarile 84036-racc. 18732 - all. A, è apposto in modo libero, lo stesso punto lo ritroviamo nel testamento al rigo ventitré (23) dopo il cognome e anche in questo caso, non li si può attribuire il significato di un punto di punteggiatura.
Pertanto risulta, quanto meno improbabile che un imitatore volendo anche imitare una firma o scrittura, si accorga di questo segno che il de cuius riproduceva saltuariamente.
Uno degli elementi che appare discordante rispetto alle comparative, è la morfologia della lettera inziale 'F' del nome, che nelle comparative risulta molto personalizzata e con movimento destro giro, mentre nella verificanda è sinistro giro. Viene formata la parte superiore come da modello scolastico corsivo maiuscolo, e la parte inferiore pur volendo riprodurre il modello, è personalizzato con la base a punta che prosegue formando una grande asola a sinistra.
Ritroviamo la costruzione della parte superiore della lettera nella comparativa C2, quindi a dimostrazione che sebbene il de cuius avesse molto personalizzato la forma di questa lettera, destrutturandola, era comunque in grado di riprodurla come nella verificanda. Il movimento destrogiro al posto di quello sinistrogiro rientra nella sua variabilità grafica.
L'altro elemento, apparentemente discordante, è l'andamento della tenuta del rigo di base della firma di sottoscrizione, nelle comparative tendenzialmente rettilineo, anche se sono presenti comparative con andamento irregolare, nella verificanda presenta il nome più ascendente mentre il cognome è rettilineo con caduta delle ultime due lettere sicchè Visti gli atti e i documenti di causa e alla luce dello studio effettuato sul materiale ammesso, si può affermare che tutte le variazioni nel testamento trovano analogie nelle firme, dai gesti ideativi molto elaborati nella loro spontaneità di esecuzione, nella loro fluidità, nelle modalità variate di eseguire singole lettere omologhe, nei legamenti fra lo stesso gruppo di lettere senza tentennamenti, sia all'inizio sia alla fine, che ricordiamo è stato scritto su due pagine, sono caratteristiche di difficile
imitazione. Pertanto per la qualità e la quantità delle analogie presenti si può escludere che
siano frutto di una imitazione.
Per poi concludere;
“la firma in calce al testamento, la scheda testamentaria e la sottoscrizione sono riconducibili alla mano del de cuius ” Persona_2
Depositata la prima stesura dell'elaborato peritale, essa veniva inviata ai consulenti di parte per le loro osservazioni e controdeduzioni alle quali il CTU così rispondeva:
Per_
“In conclusione alla luce delle considerazioni del dott. , accolti i refusi segnalati, i quali non hanno pregiudicato l'analisi effettuata e la risultanza finale trattandosi della mera erronea denominazione e della mancanza dell'immagine presentata in formato A4, le osservazioni alla CTU hanno rilevato degli aspetti tecnici rispetto ai quali si èin questa sede puntualmente risposto.
Gli stessi sotto un profilo tecnico per quanto ampiamente argomentato non hanno portato in luce elementi tali da mettere in discussione la genuinità della scheda testamentaria e della sua firma in quanto sono presenti nella stessa, copiose corrispondente e analogie di rilevanza sia qualitativa che quantitativa esposte nel confronto diretto con tutto il corpus comparativo.
Non di meno la corposità della scheda testamentaria, che consta di 38 righi, in cui sono presenti analogie tali di così ampia portata a conferma della genuinità della stessa.
A tal proposito è ampia la letteratura grafologica a dimostrazione di quanto sia difficile per un imitatore non far emergere le peculiarità della propria scrittura, si riporta:
Legge della liberazione degli impulsi motori e funzioni della lunghezza dello scritto:
“Un falsario non può mantenere all'infinito uno sforzo d'imitazione. Egli lascia sfuggire certe caratteristiche della stessa scrittura” ( 1962) - (pag. 100 La perizia in tribunale - Per_8 Per_9
- ”. Persona_10 Controparte_7
Per questi motivi
- evidenzia la CTU - “non deve sorprendere la conclusione a cui è giunta la sottoscritta CTU divergente dalla CTU di primo grado, alla quale il quesito non prevedeva la verificazione del testo, reperto che è stato portatore di numerose informazioni tecniche utili per il confronto” , giungendo pertanto alla conclusione, contenuta nell'elaborato finale che:
“La scheda testamentaria datata 'ALBENGA, LI 14.12.2018' pubblicata presso il notaio Dott.
in LB in data 29.12.2019 (Rep. 91.368 - racc.24.212) e la firma in calce sono Persona_1 riconducibili alla mano del de cuius quindi autografi. Persona_2
Come già ricordato, con ordinanza del 20.06.2024 la Corte, dopo l'udienza di discussione orale svolta il medesimo giorno, in cui la difesa di parte appellata chiedeva di svolgere ulteriori approfondimenti, comparando, peraltro, due elementi potenzialmente non omogeni e cioè testo e firma (con ciò contraddicendosi con le difese dalla stessa svolte, come si è sopra anticipato) rimetteva la causa in istruttoria e conferivano alla CTU un ampliamento di indagine con il seguente quesito:
“Svolga un specifica comparazione grafica tra il nome “ ” contenuto all'interno della 13^ riga Pt_1 del testamento olografo per cui è causa ed il nome “ ” della firma apposta in calce allo stesso Pt_1 dalla sig.ra unitamente ai testimoni e al Notaio rogante, al fine di verificare se anche il primo Pt_1 sia attribuibile alla sua mano: accerti, cioè, se la firma apposta in calce al testamento pubblicato dalla signora sia stata vergata dalla stessa mano che ha scritto “ ” nel Parte_1 Parte_1 corpo della prima pagina del testamento alla tredicesima riga”.
Dopo aver applicato lo stesso metodo di cui al primo elaborato peritale riaperto le operazioni peritale, la CTU dott.ssa ha quindi osservato che “l'indagine svolta sul nome ' alla 13a riga ed il Per_5 Pt_1 nome in calce al testamento hanno dimostrato notevoli divergenze e assenze di convergenze: Pt_1
-un differente gesto ideativo nella formazione dei singoli grafemi, vedasi la lettera 'M' dove sia il punto di partenza, sia gli apici che si presentano nella verificanda con andatura ascendente mentre nella comparativa è discendente, sia l'andamento sotto il rigo di base nella verificanda mentre nella comparativa è da aderente ad ascendente,
-ovali differente sia la formazione che il punto di partenza del movimento,
-il puntino sulla lettera 'i' che nella verificanda presenta un ispessimento all'inizio ed un alleggerimento pressorio nella parte finale mentre nella comparativa non ci sono alleggerimenti di pressione, inoltre nella verificanda il punto è posizionato quasi in linea con la lettera mentre nella comparativa è spostato a destra verso la lettera finale 'a', si veda a pag. 25”.
La CTU ha peraltro ricordato che la pressione e la sua gestione all'interno del movimento grafico è un elemento non imitabile poiché è prodotta inconsciamente, inoltre il puntino sulla lettera 'i' ha alto valore peritale in quanto l'imitatore non presta attenzione alla sua presenza, alla sua forma e alla sua posizione. La lettera 'r' nella verificanda presenta la formazione del plateau mentre nella comparativa è assente ed è di forma angolosa. la linea di scrittura che nella verificanda è alternato con discese sotto il rigo e aderenza allo stesso mentre nella comparativa è accavallata dove la prima lettera poggia sulla linea di scrittura mentre le successive sono sollevate”.
Tanto premesso, la CTU ha ricordato che “La tenuta del rigo di base è un altro elemento dall'alto valore idiotistico prodotto inconsciamente e che viene notato da pochi falsari.(Locard 1959-pag. 307-
Dizionario di Perizie Grafiche - ET NA - Sulla Rotta del Sale GiordanoEditore)” sicchè
“mentre un imitatore può cercare di riprodurre la forma dei grafemi, gli elementi grafici come la gestione spaziale, gli stacchi di penna (ritmo di scrittura), la linea di scrittura, la gestione pressoria non sono riproducibili poiché prodotti in modo non cosciente”.
Tutto quanto premesso, - ha evidenziato la CTU - ha dimostrato l'assenza di convergenze mentre ha confermato la presenza di divergenze sostanziali e formali, quindi non si riscontra la gestualità esecutiva di mano nella produzione del nome ' nella verificanda al 13 rigo con il nome ' Pt_1 Pt_1 della comparativa presente nella firma in calce al testamento, giungendo pertanto alla seguente conclusione: “il nome posto alla 13a riga nella prima pagina del testamento (rep. n. Pt_1
91368/racc. 24212 - pubblicato il 29.01.2019 presso il notaio dott. in LB) non è Persona_1 riconducibile alla mano della firma posta in calce al testamento”. Pt_1
Ad esito della seconda discussione orale del 20.3.2025, con ordinanza resa in data 26.3.2025 rimetteva nuovamente la causa in istruttoria chiedendo i seguenti ed ultimi chiarimenti:
“Svolga una specifica comparazione grafica tra il nome “ ” contenuto all'interno della 13^ Pt_1 riga del testamento olografo per cui è causa e il nome e cognome “ ” della Parte_1 firma apposta in calce allo stesso dalla sig.ra unitamente ai testimoni e al Notaio rogante”, Pt_1 ad esito dei quali, dopo essere stato chiarito dal CTU che “l'indagine si è svolta, con una prima analisi del nome e cognome della firma ' posta in calce al testamento, oggetto di Parte_1 indagine, e successivamente è avvenuta sia la comparazione dei grafemi omologhi comparabili presenti nel nome ' posto alla 13a riga della prima pagina della scheda testamentaria, sia per i Pt_1 parametri quali la tenuta del rigo, il legamento, la gestione spaziale, l'inclinazione” ha precisato e chiarito che:
“L'analisi ha rilevato un gesto ideativo differente nella conduzione del gesto grafico, dal movimento, alla continuità, alla gestione spaziale, alla tenuta del rigo. Lo schema ideativo dei singoli grafemi del nome e cognome della firma ' è differente dalla verificanda, basti osservare Parte_1 la formazione grafica della lettera finale 'a' di ' che si presenta destrutturata con creazione Parte_1 di paraffo finale, mentre nella verificanda gli ovali risultano ben formati. Lo schema ideativo della creazione della lettera 'r' nella verificanda presenta la formazione del plateau mentre nella comparativa, nelle due vergate, si presenta all'apice in forma angolosa. Gli ovali sono differenti per movimento e forma. La lettera 'i' presenta nella verificanda un ispessimento all'inizio ed un alleggerimento pressorio nella parte finale mentre nella firma comparativa non ci sono alleggerimenti di pressione. La linea di scrittura che nella verificanda è alternato con discese sotto il rigo e aderenza allo stesso mentre nella comparativa si presenta a tegola dove la prima lettera poggia sulla linea di scrittura mentre le successive sono sollevate. Il legamento differente nel nome 'Maria' della verificanda rispetto al nome ' della comparativa, nella verificanda i primi due grafemi 'Ma' Pt_1 sono vergati con un unico movimento, mentre nella comparativa viene vergata il primo grafema 'M' stacco di penna e successivamente la lettera 'a'.
Lo spazio nella verificanda ' dopo la lettera 'i' è presente uno spazio, ben visibile, mentre nella Pt_1 comparativa nome ' seppur presente un'alzata di penna lo spazio è assente, la parte finale della Pt_1 lettera 'i' tocca l'ovale della lettera finale 'a'”.
Quindi – ha concluso il CTU - per tutto quanto analizzato nel nome e cognome della firma '
[...] posta in calce al testamento e comparato con il nome ' posto al 13 rigo, non Parte_1 Pt_1 si sono riscontrate analogie sostanziali ma divergenze.
Pertanto, per tutto quanto è stato dimostrato nel corso di questa precisazione di indagine, la CTU ha risposto alle ulteriori richieste di chiarimenti come segue:
“La comparazione grafica del nome ' contenuto all'interno della 13a riga del testamento Pt_1 olografo per cui è causa, non trova riscontro con il nome e cognome della firma ' Parte_1 posta in al testamento”.
[...] Pt_3
Orbene, alla luce di tutti gli approfondimenti istruttori svolti in questa sede non pare alla Corte possano residuare dubbi sull'autenticità dell'intera scheda testamentaria per cui è causa, sia sotto il profilo del testo che della firma a mano del signor Persona_2
Solo per completezza, per quanto attiene al profilo evidenziato dalla difesa degli appellati in occasione della discussione orale del 13.11.25, relativamente ai protocolli ENFSI (European Network of Forensic Science Institute), che la CTU dott.ssa avrebbe dovuto applicare nella specie, si Per_5 osserva infine quanto segue.
In primo luogo, giova premettere che tali protocolli (che non sono stati prodotti dalla difesa degli appellati) sono rinvenibili sul sito www.enfsi.eu e, come risulta dalla pag. 5 della versione in lingua italiana, essi hanno l'obiettivo di “fornire un quadro di riferimento delle procedure, dei principi di qualità, dei processi di formazione e degli approcci per l'esame forense delle manoscritture” senza peraltro fissare “una procedura operativa standard”.
Sempre in via preliminare, si precisa che la difesa degli appellati ha menzionato i protocolli ENFSI soltanto con l'ultima comparsa conclusionale depositata, ossia quella del 08.09.25.
Ora, secondo il difensore degli appellati, la CTU nominata nel presente grado di giudizio, dr.ssa nell'espletamento del suo incarico, sarebbe incorsa in plurime violazioni dei protocolli in Per_5 questione. In particolare:
- non sarebbe stata rispettata la prescrizione ivi contenuta di confrontare “firma con firma, testo con testo”;
- non sarebbero stati usati campioni “quantitativamente e qualitativamente sufficienti” per valutare la variabilità del soggetto scrivente;
- non vi sarebbe stata la cd. “peer review”;
- la documentazione usata dall'esperta sarebbe stata lacunosa e, comunque, non
“sufficientemente dettagliata da consentire a un altro esaminatore di ripercorrere le procedure”.
Inoltre, come si evince da pag. 8 della comparsa conclusionale del 08.09.25, le Best practices ENFSI assumerebbero particolare rilevanza nella fattispecie de qua in quanto esse rappresenterebbero “un
«condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologi-che» per ciascun ambito operativo, sintesi delle migliori pratiche validate dalla comunità scientifica, pur senza valore di regole formalmente vincolanti.”, come confermato dalle SS.UU. penali della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8770/18, resa in tema di responsabilità medica.
Ebbene, circa tali argomentazioni, si evidenzia, in primo luogo, che la pronuncia da ultimo citata non pare conferente al caso di specie, poiché essa è stata resa in un settore, appunto quello della responsabilità penale del medico, in cui il Legislatore è intervenuto con una normativa ad hoc per attribuire rilievo alle linee guida elaborate dalla comunità scientifica con riferimento all'esercizio delle professioni sanitarie, vale a dire la L. 8 marzo 2017, n. 24. In particolare, con tale legge, è stato inserito nel codice penale l'art. 590 sexies, secondo cui “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.” Viceversa, nel caso di specie (in cui non si tratta di valutare la responsabilità di un professionista per la causazione di un danno, bensì di ponderare la correttezza metodologica dell'operato di un consulente tecnico), le linee guida ENFSI non sono state recepite da alcuna norma di legge e sono sprovviste di qualsivoglia vincolatività, con la conseguenza che l'eventuale discostamento dalle stesse (comunque non verificatosi nel caso di specie, come si dirà infra) non sarebbe sufficiente, da sé solo, a fondare un rimprovero di imperizia nei confronti del CTU o a invalidare i risultati della sua indagine.
In ogni caso, si ribadisce che sia l'esperta nominata in primo grado, che quella nominata nel secondo grado, hanno utilizzato il metodo “grafonomico” come base del proprio lavoro, come si evince dalle premesse di entrambe le relazioni peritali, sviluppando le proprie analisi attraverso l'ispezione e il successivo confronto degli scritti in verifica.
In secondo luogo, si ritiene che le critiche mosse all'attività svolta dalla dr.ssa siano prive di Per_5 fondamento poiché, innanzitutto, in alcuna parte dell'ultima versione delle linee guida ENFSI (n.
04/22) si legge che la perizia grafologica debba necessariamente avvenire “firma con firma, testo con testo”, limitandosi le stesse soltanto a suggerire che “(…) i campioni dovrebbero riflettere la naturale variabilità della grafia dello scrivente, e di essere omogenei agli scritti in verifica in termini di stile di scrittura e coevità” (pag. 100). Ciò è proprio quanto avvenuto nella fattispecie in esame, in cui le scritture comparative coprono un lasso temporale di oltre dieci anni e consistono in firme del de cuius apposte su atti fidefacenti. Tali firme sono state redatte in corsivo e per esteso, ragion per cui la decisione di confrontarle col testo del testamento olografo non può ritenersi in contrasto con le linee guida ENFSI.
Inoltre, quanto alla pretesa lacunosità della documentazione di cui si è avvalsa la dr.ssa e alla Per_5 pretesa insufficienza dei campioni, si osserva che la CTU nominata nell'attuale grado di giudizio ha usato le medesime scritture comparative prese in considerazione dalla CTU di prime cure, dr.ssa e, quanto all'ampliamento di indagine disposto nel presente procedimento, si puntualizza Per_4 che è stata la stessa difesa degli appellati a richiedere, a pag. 22 della comparsa conclusionale depositata in data 23.04.24, una “specifica comparazione grafica tra il nome “ ” contenuto Pt_1 all'interno della 13^ riga dell'olografo ed il nome “ ” della firma apposta in calce allo stesso Pt_1 dalla sig.ra unitamente ai testimoni e al Notaio rogante”, senza fare riferimento ad altre Pt_1 eventuali sottoscrizioni apposte altrove dall'odierna appellante.
Ancora, quanto alla lamentata assenza di “peer review” del lavoro svolto dalla dr.ssa appare Per_5 sufficiente osservare che nemmeno l'attività svolta dalla perita di prime cure è stata sottoposta alla verifica di un “secondo esperto forense competente” (pag. 5 della comparsa conclusionale del
08.09.25) e, comunque, si rammenta che, in entrambi i gradi di giudizio, è stato assicurato l'effettivo contraddittorio tecnico tra CTU e CTP, ciò che, come noto, costituisce indispensabile requisito di validità della consulenza tecnica.
Pertanto, anche le argomentazioni esposte dalla difesa degli appellati nella comparsa conclusionale del 08.09.25 e reiterate in sede di discussione orale all'udienza del 13.11.25 in punto osservanza delle linee guida dei Protocolli ENFSI da parte della CTU nominata in appello sono infondate.
Solo per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, ritiene la Corte di porre ancora in evidenza che, in ogni caso, non appare del tutto irrilevante che il signor abbia redatto il testamento per Persona_2 cui è causa soltanto 14 giorni prima di morire, peraltro a causa di una grave patologia tumorale allo stomaco posto che, pur non incidendo la patologia di cui egli era affetto direttamente sulle di lui capacità intellettive, può ritenersi rientrare nel notorio che nell'ultimissimo periodo che precede il decesso di pazienti afflitti da una patologia così grave vi è un complessivo e generale decadimento che, come tale, non può non avere un minimo riflesso anche sulla modalità di scrittura e quindi può comportare le pur lievi discordanze emerse.
Ciò a maggior ragione se si tiene conto che le scritture di comparazione risalgono invece ad un periodo, tra il 2003 ed il 2015, in cui il signor peraltro deceduto prematuramente, è Persona_2 pacifico che non fosse malato.
Sotto diverso profilo, ma sempre a favore di una valutazione di genuinità del testamento in esame, osserva la Corte che anche il contenuto medesimo della scheda testamentaria, - così preciso nel disporre le ultime volontà del de cuius, ed in particolare le precisazioni contenute nel punto
“incriminato” 2, che dà conto dei crediti vantati dal medesimo verso le sorelle e , (pari CP_4 CP_3 ad Euro 3000,00 mensili) per effetto del suo recesso dalla società e dalla cessione delle sue CP_1 proprietà immobiliari, crediti da cui attingere per pagare la cifra di Euro 1000,00 mensili da corrispondere alla signora fino al 14.8.2037 “non oltre il termine della sua vita”- appare il Pt_1 frutto di una ben ponderata conoscenza della propria complessiva situazione economica e familiare,
e di un altrettanto univoca volontà del de cuius di gestirla al meglio, bilanciando, per così dire, i lasciti in modo equilibrato tra tutti i suoi familiari superstiti e cioè ai figli ed - a cui, giova CP_2 CP_1 ricordare, ha lasciato al 50% tutto quanto in suo possesso ad eccezione di quanto al punto 2- alla compagna e, non ultimo, anche alle sorelle e verso le quali Parte_1 CP_4 CP_3 rimane pur sempre la fruizione di un credito residuo di Euro 2000,00 mensili.
In altre parole, non emerge dal contenuto del testamento de quo un significativo sbilanciamento e/o squilibrio della gestione delle proprie sostanze da parte del cuius in favore della medesima. Pt_1
Da qui, anche per queste ragioni, l'accoglimento dell'appello de quo con conseguente riforma e revoca di tutte le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. In applicazione del principio di soccombenza le parti appellate costituite devono essere condannate al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, così come liquidate in dispositivo, nonchè delle spese di CTU svolte nel primo e secondo grado, così come già liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 appellata n. 507/22 del Tribunale di Savona, pubblicata e notificata in data 26.05.22;
-Accerta e Dichiara che la firma apposta sulla scheda testamentaria e la relativa scheda testamentaria, pubblicata per atto a ministero del Notaio Dott. di LB in data 29.1.2019 (Rep. Persona_1
91.368 - Racc. 24.212), registrato in data 30.1.2019, provengono e sono riconducibili alla mano del
Sig. con conseguente apertura della successione ed esecuzione del contenuto dell'atto Persona_2 dispositivo,
- Rigetta le domande proposte da parte attrice in primo grado,
- Condanna le parti appellate e in solido fra loro, al pagamento in favore CP_1 CP_2 di delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio: spese che liquida, per il Parte_1 primo grado, in complessivi euro 786,00 per esborsi, euro 4.835,00 per compensi, oltre oneri ed accessori di legge, e, per il secondo grado, in complessivi euro 12.156,00 per compensi, oltre oneri ed accessori di legge;
- Pone definitivamente a carico delle parti appellate e in solido tra loro, CP_1 CP_2 le spese di C.T.U. di entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate, per il primo grado, con decreto del
Tribunale di Savona del 16.09.21 e, per il secondo grado, con decreti di questa Corte del 18.05.23, del 29.11.24.
Così deciso in Genova, il giorno 19.11.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello Castiglione - Presidente - dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
Proposta da:
(C.F. , nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Adriano Colombo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio, sito in LB (SV), Via Fiume n. 1/1;
-Appellante
-contro-
(C.F. , nato ad [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3 in Ceriale (SV), Via Papa Giovanni XXIII n. 15/1, e (C.F. ) CP_2 C.F._4 nata ad [...] il [...] e residente in [...], Fraz. Campochiesa, Regione
Rapalline, n. 106/1, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Giovanni Maglione (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliati in Alassio (SV), Via G. Mazzini, n. 25/1;
-Appellati -nonché contro-
e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
-Appellati, contumaci
-per la riforma-
della sentenza n. 507/22 del Tribunale di Savona, pubblicata e notificata in data 26.05.22.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “PRELIMINARMENTE: Sulla proposta impugnazione: dichiarare l'appello ammissibile e procedibile poiché contiene i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., risulta procedibile ed
è munito di ragionevole probabilità di essere accolto;
In via istruttoria: ammettere la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio;
disporre, per tutte le ragioni argomentate nel presente atto di appello, il rinnovamento della CTU grafologica, eseguendo tale mezzo istruttorio sia sulla firma in calce al testamento sia sulla scheda testamentaria, pubblicata per atto a ministero del
Notaio Dott. di LB in data 29.1.2019 (Rep. 91.368 - Racc. 24.212) e registrato Persona_1 in data 30.1.2019, ed utilizzando altresì quale scrittura di comparazione le produzioni da 2 a 5 allegate alla memoria 183 c. 6 n. 2 di parte;
NEL MERITO: accertare, in riforma Pt_1 dell'impugnata sentenza di primo grado, che la firma apposta sulla scheda testamentaria e la relativa scheda testamentaria, pubblicata per atto a ministero del Notaio Dott. di LB in Persona_1 data 29.1.2019 (Rep. 91.368 - Racc. 24.212), registrato in data 30.1.2019, provengono e sono riconducibili alla mano del Sig. con conseguente apertura della successione e Persona_2 esecuzione del contenuto dell'atto dispositivo;
dichiarare che la somma di € 10.000,00 che la sentenza di primo grado disponeva venisse restituita dalla Sig.ra ai Sig.ri e Pt_1 CP_1 CP_2
, non dovrà essere restituita ma rimarrà nella disponibilità della Sig.ra ; IN OGNI
[...] Pt_1
CASO: liquidare in favore di parte appellante sia le spese del primo grado di giudizio sia le spese dell'instaurando secondo grado, oltre I.V.A. e C.P.A. secondo legge e rimborso forfetario del 15 % sui compensi del difensore.”.
Per gli appellati: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa rinnovazione della C.T.U. grafologica/calligrafica, da demandare ad nuovo e diverso perito o a un collegio di periti, avente per oggetto il medesimo quesito già formulato all'udienza del 24 novembre 2022, così come integrato con ordinanza di rimessione della causa in istruttoria del 20 giugno 2024 e precisato con ordinanza del 12 luglio 2024, nonché con ordinanza del 31 marzo 2025, esteso — oltre che all'accertamento dell'autenticità o meno dell'intera scheda testamentaria — anche alla specifica comparazione grafica tra il nome “ ” contenuto Pt_1 all'interno della 13^ riga dell'olografo e le firme, contenenti il cognome e nome “ Parte_1
”, apposte da unitamente ai testimoni e al Notaio rogante all'atto
[...] Controparte_6 della pubblicazione del testamento, al fine di verificare se anche il suddetto nome “ ” contenuto Pt_1 all'interno della 13^ riga dell'olografo sia attribuibile alla mano di , che Parte_1 preveda, oltre che l'esame, da parte del collegio, de gli atti e documenti di causa, anche delle precedenti due C.T.U. grafologiche rese nel primo e nel presente grado di giudizio, nonché
l'acquisizione di scritture di comparazione di certa provenienza presso enti pubblici e/o pubblici ufficiali e saggio grafico della stessa appellante da rilasciare davanti al o Parte_1 ai CTU nominati: rigettare l'appello proposto da , perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto, confermando in toto la sentenza n. 507/2022 pronunciata dal Tribunale di Savona in composi-zione collegiale, in persona dei Giudici dott. Alberto Princiotta, dott. e Persona_3 dott.ssa Erica Passalalpi, il 25 maggio 2022, pubblicata il 26 maggio 2022; con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio. ”.
***
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 25.06.20, e convenivano in CP_1 CP_2 giudizio dinnanzi al Tribunale di Savona , , e Parte_1 CP_4 Controparte_3
, deducendo: Controparte_5
- che, in data 28.12.2018, era deceduto il loro padre, lasciando quali eredi legittimi i Persona_2 figli e e la moglie , dalla quale era separato legalmente;
CP_1 CP_2 Controparte_5
- che, in data 29.1.2019, era stato pubblicato dal Notaio , a seguito di presentazione da Persona_1 parte di , testamento olografo del de cuius, datato 14.12.2018; Parte_1
- che la era stata la compagna di;
Pt_1 Persona_2
- che tale testamento, fra l'altro, disponeva: “lascio alla mia adorata e fedele compagna
[...]
, nata a [...] il [...], la cifra di €. mille (1000,00) che le mie sorelle Parte_1
e , le corrisponderanno fino al 14.8.2037, non oltre il termine della sua vita, CP_4 CP_3 decurtandoli dai 3.000,00 €. mensili a me dovuti per effetto del mio recesso dalla società e CP_1 dalla cessione delle mie proprietà immobiliari alle mie sorelle”;
- che la scheda testamentaria – sottoposta a perizia grafologica di parte – era da ritenersi apocrifa, poiché “la firma che appare in calce … non è riconducibile alla mano del Sig. ; Persona_2
- che, pertanto, con missiva del 12.8.2019 gli odierni appellati diffidavano e a Controparte_3 CP_4 sospendere ogni pagamento in favore della;
Pt_1 - che, con missiva del 12.8.2019, diffidava, a propria volta, e Parte_1 CP_4
al pagamento della somma mensile asseritamente dovuta in forza del testamento de quo; CP_3
- che, in data 17.8.2019, e comunicavano che, avendo ricevuto le due CP_4 CP_3 contrapposte diffide, avrebbero provveduto ad accantonare l'importo di € 1000,00 quale legato disposto dal de cuius in favore di in attesa del componimento Persona_2 Parte_1 della vertenza;
- che la si attivava reiteratamente in sede monitoria, costringendo e ad Pt_1 Controparte_3 CP_4 instaurare diversi giudizi di opposizione.
Tanto premesso, gli originari attori – promossa la mediazione – rassegnavano le seguenti conclusioni: “nel merito, — accertare che la scheda testamentaria recante la data del 14 dicembre
2018 e la firma “ , pubblicata con verbale in data 29 gennaio 2019 a rogito Notaio Persona_2
di LB (n. 91.368 rep. - n. 24.212 racc.) è apocrifa, perché non riconducibile alla Persona_1 mano del de cuius — per l'effetto, dichiarare la inesistenza o, in subordine, la nullità Persona_2 del testamento olografo impugnato e, in ogni caso, annullarlo;
conseguentemente, — dichiarare che il patrimonio morendo dismesso dal sig. deve devolversi in applicazione della Persona_2 disciplina in materia di successione legittima, e in particolare secondo la disciplina prevista dagli artt. 581 e 585, co. 1, c.c.; — condannare la convenuta a restituire alla massa Parte_1 ereditaria le somme indebitamente percepite in forza del testamento apocrifo;
in ogni caso, — con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali”.
Si costituiva in giudizio , contestando le avverse prospettazioni e Parte_1 domande e rassegnando le seguenti conclusioni “– in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la firma apposta in calce alla scheda testamentaria datata 14/12/2018, pubblicata in data 29/01/2019 su istanza della sig.ra , a rogito del notaio Dott. Parte_1 Per_1
di LB, recante n. repertorio 91.368 e n. racc. 24.212 proviene dal sig. ; –
[...] Persona_2 per l'effetto, respingere le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto anche alla luce di tutte le argomentazioni difensive svolte in seno al presente atto;
– con il favore delle spese del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge”.
, e , benché ritualmente evocate in lite, non CP_4 Controparte_3 Controparte_5 si costituivano in giudizio e venivano dichiarate contumaci.
La causa, dopo essere stata istruita documentalmente e a mezzo CTU grafologica, veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Savona, in accoglimento delle domande attoree, dichiarava la nullità ex art. 606, comma 1, c.c. del testamento olografo ad apparente firma
, pubblicato per atto a ministero del notaio di LB in data 29.1.2019 Persona_2 Persona_1 (Rep. 91.368 - Racc. 24.212), registrato in data 30.1.2019; dichiarava aperta la successione legittima del defunto ex artt. 565 e ss. c.c.; condannava al pagamento in Persona_2 Parte_1 favore di e della somma di €. 10.000,00, oltre interessi dalla domanda al CP_1 CP_2 saldo.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- la CTU, con considerazioni chiare, logiche, coerenti, puntualmente ancorate a riscontri oggettivi, immuni da osservazioni critiche da parte della convenuta e, quindi, condivisibili, avrebbe Pt_1 stabilito che “la firma a nome apposta in calce al testamento recante la data LB, Persona_2 lì 14.12.2018 … non è riconducibile alla mano di con il grado di giudizio di certezza Persona_2 tecnica.”;
- la circostanza che il de cuius, al momento della redazione della scheda testamentaria in esame, fosse affetto da un tumore allo stomaco sarebbe stata ininfluente sulle sue capacità grafiche, come accertato dalla CTU;
- in atti non vi sarebbe stata prova dell'avvenuto pagamento, in favore della , delle somme di Pt_1 cui ai decreti ingiuntivi opposti, mentre, per quanto riguarda i decreti ingiuntivi non opposti, il loro ammontare sarebbe stato pari a € 3.000,00; i decreti ingiuntivi richiesti dalla non sarebbero Pt_1 stati emessi nei confronti degli originari attori, bensì delle convenute e e, Controparte_3 CP_4 quindi, essi, di per sé, non avrebbero potuto, anche se non opposti, escludere la condanna della Pt_1 al pagamento delle somme effettivamente ricevute in forza di essi.
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.06.22, impugnava Parte_1 la predetta decisione, deducendo un unico, articolato, motivo, con cui censurava la pronuncia di prime cure per aver essa deciso la causa recependo gli erronei risultati dell'indagine tecnica svolta dalla dott.ssa Per_4
In particolare, secondo l'appellante, il testo della scheda e la sua firma presenterebbero importanti affinità riguardanti i segni di maggior valore ai fini del procedimento di identificazione, ossia:
l'andamento scrittorio lento, aritmico, privo di alcuno slancio;
l'allineamento grafico incerto, nonostante i righi prestampati del foglio;
lo stile elementare;
il tracciato relativamente robusto;
le forme letterali discretamente curvilinee, variabili e disarmoniche.
Da tale affermazione, desumeva che l'esperto nominato in prime cure, per Parte_1 giungere ad una conclusione ben ponderata sull'autenticità della firma in esame, avrebbe dovuto procedere ad un raffronto tra la sottoscrizione presente sul testamento e il testo del documento.
Inoltre, l'originaria convenuta sosteneva: - che la CTU avrebbe errato nel non attribuire alcuna rilevanza al fatto che il de cuius, al momento della redazione del testamento per cui è causa, fosse affetto da un tumore allo stomaco, essendo un dato di comune esperienza che la presenza di uno stato morboso di tale gravità influisca sulle capacità scrittorie;
- che le scritture di comparazione da lei prodotte con la seconda memoria ex art. 183 c.6 c.p.c., cronologicamente vicine alla data del testamento, sarebbero state contestate dalla originaria parte attrice e non utilizzate dalla CTU, nonostante l'irrinunciabilità del relativo confronto tecnico;
- che, nel confronto tra la firma sul testamento e quella sul passaporto di , non sarebbe Persona_2 stato adeguatamente valorizzato il gesto di redazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.11.22, si costituivano in giudizio e i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'appello ai CP_1 CP_2 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestavano le argomentazioni avversarie, sostenendo:
- che l'avversa istanza di rinnovare la CTU grafologica già espletata in prime cure avrebbe natura esplorativa, considerato che l'apocrifia della mera sottoscrizione, già riscontrata in modo chiaro ed univoco dalla CTU svolta in primo grado, comporterebbe l'invalidità della scheda testamentaria;
- che, nel testamento olografo di , si sarebbe potuta notare una similitudine tra il nome Persona_2
contenuto all'interno della tredicesima riga dell'olografo e lo stesso nome nella firma in Pt_1 calce al documento, apposta pacificamente dalla;
Pt_1
- che la circostanza ex adverso sostenuta, per cui i falsari dei testamenti sarebbero soliti redigere schede testamentarie più brevi di quella sub iudice sarebbe infondata e priva di qualsiasi riscontro;
- che i pretesi vizi dell'elaborato peritale lamentati da controparte rimanderebbero a questioni ampiamente affrontate e risolte dalla CTU in prime cure, le cui valutazioni sarebbero state motivatamente condivise nella sentenza impugnata;
- che, nel caso di specie, le valutazioni espresse dal consulente tecnico avrebbero valore oggettivo di prova, inerendo l'accertamento ad un dato (autografia) rilevabile esclusivamente mediante specifiche cognizioni tecniche.
Con ordinanza del 24.11.22, la Corte, accertata la regolarità della loro citazione in giudizio, dichiarava la contumacia degli appellati , e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Col medesimo provvedimento, la Corte disponeva il rinnovo della CTU grafologica, formulando il seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, oltre che la precedente
CTU calligrafica resa nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Savona (RGN: 1516/2020),e concluso con la sentenza n. 507/2022, in oggi appellata, -Dica il CTU se il testamento olografo per cui è causa - pubblicato per atto a ministero del Notaio Dott. di LB Persona_1 in data 29.1.2019 (Rep. 91.368 - Racc. 24.212), registrato in data 30.1.2019 - sia stato o meno redatto
e sottoscritto dal signor eseguendo tale mezzo istruttorio sia sulla firma in calce al Persona_2 testamento sia sulla scheda testamentaria, ed utilizzando altresì quale scritture di comparazione le produzioni da 2 a 5 allegate alla memoria 183 c. 6 n. 2 di parte in primo grado;
- Esperisca Pt_1 all'esito in ogni caso tentativo di conciliazione tra le parti”.
L'incarico veniva, in un primo momento, affidato alla dott.ssa e veniva fissata l'udienza Per_4 del 22.12.22 per il giuramento telematico.
Con decreto del 07.12.22, la Corte revocava l'incarico alla dott.ssa per incompatibilità e, Per_4 contestualmente, lo conferiva alla dott.ssa confermando, per il resto, l'ordinanza del Persona_5
24.11.22.
La Corte, con ordinanza del 30.06.23, visto il deposito dell'elaborato peritale da parte della dott.ssa rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.02.24. Per_5
A tale ultima udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Successivamente, la Presidente di Sezione, con decreto del 20.05.24, vista l'istanza di discussione orale ex art. 352 c.p.c. ritualmente avanzata dagli appellati, fissava per l'incombente l'udienza collegiale del 20.06.24, ore 12.30.
All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 12.07.24, la Corte, valutate le osservazioni svolte dalle parti in sede di discussione orale, disponeva la rimessione della causa in istruttoria, affidando al C.T.U. già nominato, dott.ssa il seguente supplemento di quesito: “Svolga un specifica comparazione Persona_5 grafica tra il nome “ ” contenuto all'interno della 13^ riga del testamento olografo per cui è Pt_1 causa ed il nome “ ” della firma apposta in calce allo stesso dalla sig.ra unitamente ai Pt_1 Pt_1 testimoni e al Notaio rogante, al fine di verificare se anche il primo sia attribuibile alla sua mano: accerti, cioè, se la firma apposta in calce al testamento pubblicato dalla signora sia Parte_1 stata vergata dalla stessa mano che ha scritto “ ” nel corpo della prima pagina del Parte_1 testamento alla tredicesima riga”. Inoltre, col medesimo provvedimento la causa veniva rinviata, per esame del supplemento di CTU e nuova precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.11.24.
La dott.ssa depositava il proprio elaborato in data 06.11.24. Per_5 La Corte, con ordinanza del 01.12.24, viste le note scritte delle parti, con cui venivano precisate le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione, concedendo un primo termine pari a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un secondo termine pari a successivi venti giorni per il deposito delle note di replica.
Successivamente, la Presidente di Sezione, con decreto del 24.01.25, vista l'istanza di discussione orale ex art. 352 c.p.c. ritualmente avanzata dagli appellati, fissava per l'incombente l'udienza collegiale del 20.03.25 ore 12.30.
All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 31.03.25, la Corte, valutate le osservazioni svolte dalle parti in sede di discussione orale, disponeva la rimessione della causa in istruttoria, affidando al C.T.U. già nominato, dott.ssa il seguente quesito: “Svolga una specifica comparazione grafica tra il nome Persona_5
“ ” contenuto all'interno della 13^ riga del testamento olografo per cui è causa e il nome e Pt_1 cognome “ ” della firma apposta in calce allo stesso dalla sig.ra Parte_1 Pt_1 unitamente ai testimoni e al Notaio rogante”. Inoltre, col medesimo provvedimento la causa veniva rinviata, per esame della CTU e nuova precisazione delle conclusioni, all'udienza del 05.06.25.
La Corte, con ordinanza del 09.06.25, viste le note scritte delle parti, con cui venivano precisate le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, concedendo un primo termine pari a sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un secondo termine pari a successivi venti giorni per il deposito delle note di replica.
Successivamente, il Presidente di Sezione, con decreto del 02.10.25, vista l'istanza di discussione orale ex art. 352 c.p.c. ritualmente avanzata dagli appellati, fissava per l'incombente l'udienza collegiale del 13.11.25, ore 12.
A tale ultima udienza, dopo la discussione, la Corte tratteneva la causa in decisione.
***
L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Ed invero, con riguardo al primo ed unico articolato motivo di gravame, ritiene la Corte di dover osservare, gradatamente, quanto segue.
Preliminarmente, si ritiene opportuno rammentare che, in tema di riparto dei carichi probatori nelle fattispecie di presunta falsità del testamento olografo, in Giurisprudenza si erano in passato contrapposti due orientamenti: il primo, a mente del quale tale tipologia di atto di ultima volontà, nonostante i requisiti di forma tassativamente indicati dall'art. 602 c.c., doveva essere collocato tra le scritture private, sicché colui contro il quale era prodotto poteva semplicemente disconoscerlo ai sensi dell'art. 214 c.c., gravando sulla controparte l'onere di proporre istanza di verificazione per provarne l'autenticità.
In altre parole, secondo tale impostazione, non spettava al successibile ex lege il compito di provare la falsità del testamento olografo, ma era il successore testamentario, beneficiario delle disposizioni in esso contenute, a doverne dimostrare l'autenticità.
Il secondo orientamento sosteneva invece la necessità di proporre la querela di falso, nelle forme di cui all'art. 221 e ss. c.p.c., quale strumento esclusivo per contestare l'autenticità del testamento olografo.
Le Sezioni Unite, con la nota pronuncia del 15 giugno 2015, n. 12307, hanno optato per una interpretazione ancora diversa, avendo affermato che “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”.
A seguito di detto autorevole arresto, l'onere probatorio spetta, pertanto, a colui che chiede di accertare la non provenienza del documento da chi apparentemente ne risulta l'autore, in applicazione dei principi generali in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c.. : secondo le Sezioni Unite, infatti, la contestazione dell'autenticità del testamento si risolve nell'introduzione nel processo di una quaestio nullitatis attinente alla non validità del testamento inteso come negozio giuridico, e non come prova della successione.
In altre parole, l'onere di provare la falsità del testamento grava su colui che propone l'azione di accertamento negativo di non autenticità, in omaggio al principio secondo il quale è colui che propone la domanda a dover provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (nella giurisprudenza successiva, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22.09.17, n. 22197, che ha applicato il principio affermato dalle
Sezioni Unite n. 12307/15 anche all'ipotesi di contestazione delle veridicità della data della scheda testamentaria, nonché Cass. Civ., Sez. II, 17.08.22, n. 24835, secondo cui “(…) Le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno stabilito in materia il seguente principio: «La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (Cass., S.U., n. 12307/2015). (…) Il dubbio indotto dalle deposizioni testimoniali, che avevano riferito di avere visto il defunto scrivere "quel testamento", non è stato superato dalla Corte d'appello, ma è stato risolto in favore dell'attore, in contrasto con il criterio di riparto accolto dalle Sezioni Unite, secondo il quale è carico di chi abbia proposto la domanda di accertamento negativo l'onere di provare la non autenticità del testamento. Il ragionamento della
Corte abruzzese riecheggia il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base quale, a prescindere dalla posizione processuale assunta nel processo, era a carico di chi intendeva avvalersi dell'olografo l'onere di provare la provenienza della scheda dall'apparente testatore. Tale orientamento è stato poi superato nel 2015, con la pronuncia delle Sezioni unite sopra richiamata.
In questo senso sussiste la violazione dell'art. 2697 c.c., fondatamente denunciata con il motivo in esame.”.).
Inoltre, è già stato osservato più volte dalla Giurisprudenza di merito che il pregio principale della pronuncia delle Sezioni Unite è stato quello di aver evidenziato la necessità di distinguere tra la validità del negozio testamentario e lo strumento probatorio per contestare la stessa: per stabilire a chi spetti l'onere di provare la falsità del testamento, non si deve guardare allo strumento probatorio
(disconoscimento o querela di falso) bensì all'oggetto della prova.
A livello ancora più generale, è bene da ultimo ricordare - posto che l'istruttoria del presente giudizio si è articolata, per il profilo che qui interessa dell'accertamento dell'autenticità (o meno) del testamento, nel licenziamento di una nuova consulenza tecnica grafologica - che la Giurisprudenza con riferimento al valore probatorio della consulenza ha avuto più volte occasione di affermare i seguenti principi: “la consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (ex multis:
Cass., 12 dicembre 2015, n. 2761; Cass., S.U., 30 dicembre 2011, n. 30175).
In tal ultimo caso, la CTU costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, 25.11.21, n. 36638, secondo cui “Come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova ( cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n.
20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass.,
19/1/2006, n. 1020 ), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico- scientifiche e logiche ( cfr. Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020 ).”; nella giurisprudenza precedente, v. Cass. 21 dicembre 2017, n. 30733, Cass. 3 marzo
2011, n. 5148, Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412, Cass., 11.01.2006, n. 212; Cass., 30 ottobre 2003, n.
1512; Cass., 21 luglio 2003, n. 11332; Cass., 10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957;
Cass., 14 gennaio 1999, n. 321).
Il principio è stato, peraltro, affermato con specifico riferimento alla consulenza grafologica (così, ad esempio, si afferma: “La consulenza tecnica, che in genere non è mezzo di prova bensì strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione” (Cass. 19 gennaio 2011, n. 1149; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3191).
Con riferimento al caso di specie, è evidente che, inerendo l'accertamento demandato al c.t.u. ad un'indagine circa un dato, quale l'autografia (o meno) di una scrittura, rilevabile esclusivamente mediante specifiche cognizioni tecniche, le valutazioni espresse dal consulente tecnico divengono fonte, ed hanno valore oggettivo, di prova.
Orbene, ciò precisato, va ricordato che nel giudizio di primo grado, è stato affidato alla consulente nominata, dr.ssa il seguente quesito: “dica il C.T.U., esaminati gli atti e i Per_4 documenti di causa, acquisito ed esaminato l'originale del testamento olografo di del Persona_2
14.12.2018 (pubblicato il 29.1.2019 dal Notaio di LB, rep. 91.368 - racc. Persona_1
24.212), acquisite se necessario le scritture di comparazione anche presso terzi che indicherà avvalendosi dei poteri di cui all'art. 194 c.p.c., effettuato ogni altro accertamento che riterrà opportuno, se la sottoscrizione apposta in calce a detta scheda testamentaria sia stata redatta di pugno da o se sia apocrifa”. Persona_2
L'esperta nominata, dopo aver premesso, a pag. 20 della relazione definitiva, di essersi basata, nello svolgimento dell'incarico, sul metodo “grafonomico”, ha poi sviluppato l'indagine attraverso l'ispezione della sottoscrizione presente in calce al testamento olografo di del 14.12.18 Persona_2
e delle scritture di comparazione, consistenti in firme pacificamente apposte dal de cuius su una serie di documenti redatti in presenza di pubblici ufficiali tra il 2003 e il 2015 (pagg. 27 – 51), e, infine, procedendo al loro confronto (pagg. 52 – 74).
All'esito della propria analisi, la CTU ha concluso come segue: “- la firma a nome Persona_2 apposta in calce al testamento recante la data "ALBENGA, LI 14/12/2018", pubblicato dal notaio dott. in data 29 gennaio 2019 (Allegato "B" al nr. 91.368 di repertorio e nr. 24.212 Persona_1 di raccolta), non é riconducibile alla mano di con il grado di giudizio di certezza Persona_2 tecnica;
- le significative incongruenze rilevate tra la firma, a nome in verifica,
Persona_2 visibile in calce al testamento recante la data "ALBENGA, LI 14/12/2018", pubblicato dal notaio dott. in data 29 gennaio 2019 (Allegato "B" al nr. 91.368 di repertorio e nr. 24.212 Persona_1 di raccolta) e le firme autografe di hanno consentito di, a fronte di similitudini solo
Persona_2 esteriori e di natura formale e non certo di ordine gestuale e dinamico, evincere come la firma in verifica non sia compatibile con la variabilità grafica di Le analogie puramente
Persona_2 formali riscontrate tra le firme a confronto riconducono ad un processo di imitazione lenta perseguito dalla mano che ha realizzato la firma a nome visibile in calce al testamento in verifica
Persona_2 che, si ribadisce, viene reputata apocrifa.” (pagg. 79 – 80).
In estrema sintesi, la dr.ssa è pervenuta a tale conclusione valorizzando: Per_4
- le forme e le inclinazioni delle lettere, ossia le gestualità esecutive;
- gli spazi interletterali, più ampi in verifica rispetto alle comparative;
- lo spazio tra nome e cognome, minore nella verificanda rispetto alle scritture di riferimento;
- la pressione, che si mostrerebbe più intensa nella firma in verifica.
Inoltre, la CTU ha espressamente escluso che la patologia tumorale da cui era affetto il de cuius alla data della redazione del testamento olografo abbia influenzato le sue capacità di scrittura (cfr. pag.
50 dell'elaborato peritale).
Quanto alle riscontrate somiglianze esteriori tra le firme in verifica, riguardanti, nello specifico, la forma della “F” di “Franco”, nonché delle lettere che seguono, e la forma della “P” di , esse CP_1 non sarebbero state sufficienti a superare le “discordanze relative alle caratteristiche generali e ai segni spontanei” (pag. 73).
Tali risultanze, come già ricordato, sono state fatte proprie e condivise dal Giudice di primo grado che pertanto ha fondato il proprio convincimeento giudiziale e la sentenza appellata sulle stesse.
Venendo ora ad esaminare gli esiti della C.T.U. svolta nel presente grado di giudizio ed affidata alla dott.ssa giova in primo luogo ricordare, che l'oggetto del primo incarico affidato Per_5 alla medesima era del seguente tenore: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, oltre che la precedente CTU calligrafica resa nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Savona (RGN:
1516/2020), e concluso con la sentenza n. 507/2022, in oggi appellata,
-Dica il CTU se il testamento olografo per cui è causa - pubblicato per atto a ministero del Notaio
Dott. di LB in data 29.1.2019 (Rep. 91368 - Racc. 24.212), registrato in data Persona_1
30.1.2019 - sia stato o meno redatto e sottoscritto dal signor eseguendo tale mezzo Persona_2 istruttorio sia sulla firma in calce al testamento sia sulla scheda testamentaria, ed utilizzando altresì quale scritture di comparazione le produzioni da 2 a 5 allegate alla memoria 183 c.6 n.2 di parte
in primo grado;
- Esperisca all'esito in ogni caso tentativo di conciliazione tra le parti”, con Pt_1 la precisazione che, ad esito di richiesta di chiarimenti e contraddittorio tra le parti, le scritture di comparazione di cui alle produzioni da 2 a 5 allegate alla memoria 183 c.6 n.2 di parte in Pt_1 primo grado sono state escluse.
Appare pertanto evidente che, rispetto al quesito affidato al CTU Dott.ssa in primo grado, Per_4 avente ad oggetto, come si è visto, soltanto la comparazione tra la firma a nome del Persona_2 testamento per cui è causa e le firme (pacificamente) autografe in comparazione, l'indagine affidata in questa sede è stata più ampia e, come tale, più approfondita.
L'aver esteso infatti l'analisi anche alla scheda testamentaria in oggetto non inficia affatto la bontà delle conclusioni cui è pervenuto l'elaborato peritale ma, anzi, lo rafforza, avendo fornito elementi in più ai fini della complessiva valutazione.
Non si tratta, quindi, di comparare due parametri disomogenei, con ciò non condividendo l'impostazione difensiva della parte appellata, evidenziata in sede di discussione orale bensì di poter valutare un materiale probatorio più completo che peraltro ha consentito più agevolmente anche alla
Corte, in un'ultima analisi ed in veste di “peritus peritorm”, di trarre il proprio convincimento giudiziale.
Fatte queste precisazioni, e venendo ora all'esame del primo elaborato peritale della Dott.ssa Per_5 appare opportuno riportarne i passaggi più significativi.
In primo luogo, il CTU ha precisato che per eseguire il proprio lavoro, ha seguito il metodo grafologico francese/europeo ed “il metodo grafonomico”, precisando che “l'analisi grafologica non si limita a un puro confronto della forma calligrafica ma, secondo il metodo francese/europeo vengono presi in esame molteplici caratteristiche che rivelano l'unicità di una scrittura, dalle leggi peritali di in poi”. Persona_6
Applicando tale metodologia, la CTU ha quindi dato atto di aver potuto osservare la scrittura nella sua complessità e singolarità, valutando la spontaneità, la scioltezza e il modo in cui si pone nello spazio, insieme agli altri Generi grafologici che caratterizzano l'unicità di una scrittura posto che gli elementi sopra descritti uniti ai rapporti dimensionali e ai piccoli segni vengono riprodotti con spontaneità senza che lo scrivente ponga attenzione, per questa ragione assumano alto valore identificatorio”, precisando altresì che “la gestione spaziale e il movimento con cui si costruisce il gesto grafico sono elementi che sfuggono all'imitatore e appartengono al modus operandi dello scrivente”. La Corte ritiene a questo punto di ricordare che “il metodo grafonomico” usato dalla dott.ssa Per_5
è lo stesso, come si è visto, usato dalla dott.ssa nell'elaborato peritale di primo grado, che Per_4 lo ha definito “un valido metodo di lavoro”: consulenza ritenuta del tutto apprezzabile dalla difesa di parte appellata che l'ha più volte ritenuta maggiormente soddisfacente dal punto di vista scientifico rispetto a quella svolta in primo grado.
La CTU ha quindi proceduto all'analisi del testamento nel suo dettaglio dal punto di vista grafotecnico, da cui è risultato che: “Il testamento è composto da due facciate, interamente vergate con metodo scrittorio tipo biro ad inchiostro di colore nero. Le prime tre righe presentano una scrittura chiara come da modello scolastico, proseguendo viene personalizzata. Le prime tre righe 'Io sottoscritto nato a [...] il [...], nel pieno..' presentano una scoloritura Persona_2 di inchiostro. Per quanto riguarda il cognome l'inchiostro è maggiormente presente nella CP_1 lettera 'P' nel gruppo di lettere 'astor' è quasi evanescente, nel nome 'Franco' si può osservare nella prima lettera 'F'un doppio segno nella parte inferiore dell'asola, il resto del nome 'ranco' è molto leggero, vengono ripassate le lettere 'anco'. Mentre nelle parole 'nato' le lettere 'na' evidenziano inchiostro mentre le lettere 'to' quasi scompare, nella parola 'pieno', sono maggiormente evidenti le lettere 'pi', lo stesso dicasi per la data, dove risulta ripassato il numero '20'.
Dal punto di vista grafologico: “Il livello grafico è medio-alto. La continuità: è da staccata a raggruppata. Forma: è chiara, arrotondata con rigonfiamenti nelle asole di alcune lettere quali la lettera F e la lettera L, proteiforme le medesime lettere prodotte in modi differenti, in modo predominante le lettere T - R, per le lettere ovali alcuni ben formati, altri aperti all'apice, altri ripassati con chiusura ermetica. Il movimento nella produzione delle lettere F è sinistro giro. Dimensione: variabile in particolare per le lettere ovali. Inclinazione: variabile, prevalentemente verticale.
Velocità: posata. Pressione: in solco, molto appoggiata si avverte sia a livello visivo sia tattile nel verso del foglio ma con alcuni alleggerimenti I legamenti: in ghirlanda, alcuni inanellati delle lettere
'n' ed 'm', i collegamenti nterletterali si presentano con un alleggerimento, vedasi le lettere 'st' Piccoli segni: alcuni uncini presenti nelle aste delle lettere t - q - p e nei numeri”.
La CTU ha peraltro precisato - con ciò dimostrando di rendersi perfettamente conto della necessità di parametri di comparazione omogenei - che “Non avendo scritture di testo come comparative, si andranno ad analizzare nello specifico il ductus di alcune lettere che si ritrovano sia nella firma del testamento sia nelle comparative, per valutare se si troveranno analogie, di quale entità e qualità e le eventuali discordanze”: da qui le analisi delle lettere f, t, r, n, m e del collegamento interletterale delle lettere “st”.
Procedendo quindi all'analisi della firma in calce al testamento de quo, la CTU ha osservato che “La firma è composta prima dal cognome e poi dal nome, come di solito si effettua quando si appongono le proprie generalità su documenti ufficiali, poi sovente la firma abituale si presenta con l'apposizione prima del nome e poi del cognome. Il cognome presenta la lettera iniziale 'P' in formato stampato maiuscolo, partenza dell'asta dall'alto, inclinazione verso sinistra, non appoggia sul rigo, avviene uno stacco di penna e vengono prodotte con movimento unico le lettere 'ast' che appoggiano al rigo pretracciato, nuovo stacco di penna e vengono vergate le ultime lettere 'or' con un unico movimento, la lettera 'o' con movimento antiorario e formando all'apice della stessa, un movimento curvo che va a formare la lettera 'r', i due grafemi scendono leggermente sotto il rigo”.
Quanto all'analisi del nome , “ictu oculi è possibile osservare che alcune lettere sono state Per_2 ripassate, in particolare la curva a sinistra dell'asola inferiore della lettera 'F' (freccia rossa) e le lettere 'anco'. Sembra che l'inchiostro della penna utilizzata non scorresse in modo fluido per le prime tre righe del testamento, mentre nel prosieguo l'inchiostro risulta più uniforme. Il nome viene vergato con un unico movimento sino alla lettera 'n' poi avviene un arresto di penna e viene vergata la lettera finale 'o'. La lettera iniziale 'F' si presenta come stile in corsivo maiuscolo come da modello scolastico, punto di partenza a sinistra con formazione della prima asola più piccola, rispetto alla seconda che risulta più ampia, procede scendendo ed andando a formare in zona inferiore un'ampia asola, il gesto risale formando la lettera 'r' e poi le restanti lettere 'a' 'n' con legamento in ghirlanda, la lettera 'c' appena accennata e la finale 'o' che presenta un movimento antiorario”.
La firma, evidenzia il CTU, viene apposta “anteponendo il nome al cognome, viene vergata con un unico movimento veloce, senza stacchi di penna per il nome, mentre ne sono presenti per il cognome.
Viene prodotta la lettera iniziale del nome in stile corsivo come da modello scolastico per la parte superiore, la parte inferiore è invece personalizzata. Punto di partenza a sinistra con formazione della prima asola più ampia della successiva, il gesto procede in forma verticale verso la zona inferiore, dove viene formato un piccolo occhiello, procede verso sinistra formando l'asola inferiore che si presenta ampia e personalizzata. Il gesto curvo superiore dell'asola procede verso il basso andando a formare la lettera 'r', difficilmente leggibile e formando contemporaneamente la lettera 'a' che resta aperta all'apice, formazione della lettera 'n' in ghirlanda inanellata e le restanti lettere 'c' ed 'o' la quale con un movimento antiorario si chiude in parte”.
Con particolare riferimento al cognome, “La lettera 'P' iniziale del cognome viene prodotta con un unico movimento, un'asta dall'alto verso il basso, il gesto prosegue con movimento interno verso destra poi si orienta a sinistra a formare la parte superiore della lettera, stacco di penna, vengono prodotte le lettere 'at', la lettera 's' viene omessa e vengono prodotte le ultime lettere 'or' con un unico movimento. Le lettere 'at', si presentano per la lettera 'a' aperta in zona superiore, assomiglia più alla lettera 'u', difficilmente non conoscendo il cognome, si potrebbe pensare sia la lettera 'a', mentre per la lettera 't' viene formata in unico movimento, sia l'asta sia il taglio. La lettera 't' presenta un piccolo occhiello all'apice, prosegue discendendo forma neo un'ampia asola alla base, da cui risale a formare il taglio della lettera che è circa a metà dell'asta e sovrasta la lettera 'o' e parte della lettera
'r'. Le lettere 'or', la lettera 'o' poggia sulla parte interna dell'asola dell'asta della lettera 't', si presenta aperta sul lato sinistro e all'apice il gesto forma un occhiello, che proseguendo forma il plateau della lettera 'r' che termina con un movimento verso destra a formare un piccolo occhiello.
L'inclinazione è variabile da sinistra a destra”.
Tanto premesso, il CTU è pervenuto ad una prima conclusione e cioè che “Alla luce dell'analisi svolta sul testamento si può affermare che lo stesso si presenta omogeneo nella sua interezza compresa la firma in cui si ritrovano le stesse analogie di ideazione esecutive”.
Passando quindi all'analisi delle comparative presentate, non disconosciute dalle parti, tutti documenti di origine certa, già analizzati nella CTU di I grado, la dott.ssa ha precisato in primo Per_5 luogo che “Delle ventidue firme presenti come comparative, si procede all'analisi di alcune di esse, tutte si presentano con l'apposizione prima del nome e poi del cognome. Il de cuius aveva personalizzato molto la sua firma, la stessa lettera iniziale 'F' presenta, in diverse firme, una morfologia molto particolare. In quasi tutte le firme, seppur vergate davanti a PPUU ometteva la costruzione della lettera 's' del cognome ' Tutte le firme presentano un ductus, veloce, sciolto, CP_1 con alleggerimenti di pressione nei tratti ascendenti e nei collegamenti interletterali, in particolare con la lettera 't'. L'inclinazione è variabile da destra a verticale, a sinistra. Le comparative presentate, ventidue firme poste su atti pubblici, in un periodo temporale dall'anno 2003 all'anno 2015, presentano una importante variabilità intragrafica del de cuius e precisamente: sia il nome sia il cognome vengono vergati talvolta con un unico movimento, altre con movimento staccato, nei diversi stacchi, si presenta lo stesso ritmo, per il nome vengono prodotte le prime triade di lettere 'Fra' e poi le lettere finali 'nco', il movimento per entrambi gli ovali presenti è antiorario, la lettera iniziale 'F' molto personalizzata, viene prodotta con un ampio movimento curvo che crea delle asole, ora più contenute ora più ampie, in particolare per l'asola inferiore, La lettera 'r' che viene sempre prodotta dopo la formazione della lettera 'F', non è di facile leggibilità, talvolta è omessa, risulta più un segno che una vera lettera, ed appare ora in forma curva, ora angolosa si veda a titolo d'esempio- C22. Il movimento risulta talvolta prodotto verso il basso si veda C16 altre verso l'alto, per il cognome o tutto legato, si vedano destrutturando la forma Oppure staccato con il CodiceFiscale_6 seguente ritmo:
• la lettera iniziale 'P' staccata dalla successiva lettera 'a',
• legate la triade 'ast' in realtà omettendo la lettera 's',
• le lettere finali 'or' sono sempre prodotte in modo legato, • la diade 'or' è vergato ora in modo curvo ora angoloso, in firme prodotte in sequenza temporale brevissima, come quelle su atto notarile, omissione della lettera 's' nel cognome, nelle comparative è presente solo nella firma del passaporto, piccoli segni è presente in
C1 e in C11 l'apposizione di un punto, poco distante (circa un ovale) dalla lettera terminale 'r'.
La CTU ha quindi precisato che, ancora una volta tenendo presente che non si possiedono comparative di scrittura di testo del de cuius, si è proceduto ad un'analisi interna del testamento per appurare se lo stesso fosse omogeneo per quanto concerne il testo, accertata l'omogeneità anche dei grafemi 'anco' ripassati del nome si è poi proceduto ad una comparazione interna fra testo Per_2
e firma, accertato che lo stesso sia stato scritto da una stessa mano, si è inseguito proseguito ad un'analisi dei seguenti elementi grafici:
1.costruzione della forma di alcune lettere, 2.collegamenti interletterali, 3.ideazione grafica 4.piccoli segni5.movimento6.pressioneriscontrabili nelle firme comparative. Lo stesso tipo di analisi è stato eseguito per X2 e X3.
Comparando quindi a livello visivo e grafico quanto è emerso dallo studio, e con le ulteriori specificazioni presenti da pagina 64 a pagina 92 dell'elaborato peritale- a cui si rimanda, anche per l'esame visivo delle immagini ivi riprodotte - il CTU è giunto alle seguenti prime conclusioni.
“Dopo un'attenta analisi effettuata sull'intera scheda testamentaria: testo - firma in calce e firma di sottoscrizione a nome dicente ' datata 14.12.2018, depositata presso il Notaio Dott. Persona_2
in LB pubblicato in data 29.1.2019 (Rep. 91368 - Racc. 24.212), registrato in Persona_1 data 30.1.2019, che ha riguardato sia l'aspetto strumentale sia l'aspetto grafotecnico si è riscontrato:
• dal punto di vista strumentale, le prime tre righe di testo presentano una 'scoloritura di inchiostro',
i rilievi al microscopio hanno evidenziato un ripasso di alcune lettere: 'anco', ripasso per rendere leggibili tali lettere. Il ripasso della lettera 'o' è stato effettuato con movimento antiorario. Inoltre è stato effettuato, un ripasso, per il numero '20' alla seconda riga, riferito alla data di nascita;
• il resto della scheda testamentaria si presenta dal punto di vista strumentale, senza ritocchi, cancellature o abrasioni;
• la scrittura, come dimostrato, risulta omogenea per le due facciate vergate, quindi attribuibile alla stessa mano;
Per quanto concerne l'analisi della scrittura del testamento, nonostante non ci fossero scritture di testo come documenti comparativi, è stato comunque possibile riscontrare analogie e compararle con il materiale ammesso al confronto. Si ricorda che il materiale comparativo su cui si è lavorato è quello già prodotto in primo grado ed utilizzato dalla precedente CTU, in quanto le ulteriori comparative prodotte da parte Appellante, come indicato nel paragrafo delle operazioni peritali, nonè stato ammesso.
Le firme comparative sono state quindi utilizzate sia per il confronto dell'intera scheda testamentaria, sia per la firma in calce, sia per la sottoscrizione come da quesito, posto alla sottoscritta CTU dalla
Corte d'Appello con ordinanza n. 2337/2022 del 24/11/2022.
Sono state utilizzate per il confronto a livello grafologico, le lettere riscontrabili nelle firme per: • la loro morfologia, • i legamenti fra lettere e la loro modalità, • il ritmo, • il gesto ideativo,
• i piccoli segni.
Il primo elemento grafico che è stato possibile riscontrare dall'analisi delle firme comparative, in totale ventidue, poste in un arco temporale dal 2003 al 2015, è stato il medio-alto livello grafico e la grande variabilità grafica che aveva il de cuius, in età adulta.
Per variabilità grafica intra individuale, si intende la capacità del soggetto scrivente, di personalizzare la propria scrittura, rendendola di difficile imitazione, personalizzando la forma delle lettere, i legamenti fra di essi, producendo i gesti fuggitivi che sfuggono al controllo cosciente.
Variabilità, che è possibile riscontrare in firme apposte in sequenza temporale molto breve come quelle vergate sugli atti notarili nello stesso giorno, diversità per: legamento: ora presente, ora assente, ora staccato, questa diversità è presente sia nel nome sia nel cognome, il nome: è vergato sia con un unico movimento, sia legando la prima triade 'Fra' e successivamente la seconda 'nco', sia effettuando un'alzata di penna dopo la lettera 'n', anche il cognome presenta lo stesso modus operandi, creazione degli ovali, talvolta ben formati, altri aperti all'apice, ma tutti prodotti in forma antioraria, l'omissione della lettera 's' nel cognom vergata solo nella firma apposta sul Parte_2 passaporto, la formazione della lettera 'n' in forma di ghirlanda inanellata, la presenza di uncini,
l'apposizione di un punto dopo l'ultima lettera 'r' del cognome.
Questi elementi sono stati riscontrati anche nella scheda testamentaria come dimostrato nel corso di questa perizia, dalla pagina 30 alla pagina 40.
Si sono riscontrate analogie altamente qualificanti fra le comparative e la scheda testamentaria che rivestono un alto valore probatorio, quali: i collegamenti fra le lettere, e soprattutto fra gruppi di lettere la diade del cognome 'st', riscontrabile all'interno del testamento nel cognome in calce e al rigo ventitré (23) e in alcune parole il collegamento è il medesimo, anche per l'alleggerimento pressorio, elemento non imitabile, lo stesso tipo di legamento fra le lettere 'or' del cognome riscontrabile in alcune parole all'interno della scheda testamentaria, la formazione in ghirlanda inanellata della lettera 'n'.
Sono presenti legamenti fra lettere molto personalizzanti, sia all'inizio sia alla fine della scheda testamentaria che è stata prodotta su due facciate, la formazione di asole ampie, gonfie presenti nelle firme del de cuius, come la lettera iniziale 'F' del nome e la lettera 'P' del cognome, gli stessi rigonfiamentisi riscontrano nella scrittura, nelle lettere 'l' -'f' - 'p' - 'h', ma anche asole nella formazione della lettera 't', che la forma della lettera non prevede, riscontrate in alcune parole del testamento e nelle comparative, la stessa formazione degli ovali, con movimento antiorario, ora chiusi ora aperti all'apice, la presenza di 'uncini', vedesi alle pagine 58 -59 e 69, consiste in un tratto ripiegato angoloso o curvo all'inizio della lettera o alla fine, e riveste un valore segnaletico a livello peritale, è uno di quei segni a cui un imitatore non pone attenzione, poiché sono dei segni caratteristici che esulano dalla pura formazione grafica dei grafemi e per tale ragione non vengono nota ti e quindi riprodotti, inoltre il de cuius non li riproduceva in modo sistematico, ma variabile. L'apposizione di un punto poco distante, circa un ovale, dall'ultima lettera'r' del cognome. Questo segno rientra fra i gesti fuggitivi, quella gestualità non cosciente, questo punto non appartiene ai segni di interpunzione, in quanto sia nel passaporto, sia nella firma vergata sull'atto notarile 84036-racc. 18732 - all. A, è apposto in modo libero, lo stesso punto lo ritroviamo nel testamento al rigo ventitré (23) dopo il cognome e anche in questo caso, non li si può attribuire il significato di un punto di punteggiatura.
Pertanto risulta, quanto meno improbabile che un imitatore volendo anche imitare una firma o scrittura, si accorga di questo segno che il de cuius riproduceva saltuariamente.
Uno degli elementi che appare discordante rispetto alle comparative, è la morfologia della lettera inziale 'F' del nome, che nelle comparative risulta molto personalizzata e con movimento destro giro, mentre nella verificanda è sinistro giro. Viene formata la parte superiore come da modello scolastico corsivo maiuscolo, e la parte inferiore pur volendo riprodurre il modello, è personalizzato con la base a punta che prosegue formando una grande asola a sinistra.
Ritroviamo la costruzione della parte superiore della lettera nella comparativa C2, quindi a dimostrazione che sebbene il de cuius avesse molto personalizzato la forma di questa lettera, destrutturandola, era comunque in grado di riprodurla come nella verificanda. Il movimento destrogiro al posto di quello sinistrogiro rientra nella sua variabilità grafica.
L'altro elemento, apparentemente discordante, è l'andamento della tenuta del rigo di base della firma di sottoscrizione, nelle comparative tendenzialmente rettilineo, anche se sono presenti comparative con andamento irregolare, nella verificanda presenta il nome più ascendente mentre il cognome è rettilineo con caduta delle ultime due lettere sicchè Visti gli atti e i documenti di causa e alla luce dello studio effettuato sul materiale ammesso, si può affermare che tutte le variazioni nel testamento trovano analogie nelle firme, dai gesti ideativi molto elaborati nella loro spontaneità di esecuzione, nella loro fluidità, nelle modalità variate di eseguire singole lettere omologhe, nei legamenti fra lo stesso gruppo di lettere senza tentennamenti, sia all'inizio sia alla fine, che ricordiamo è stato scritto su due pagine, sono caratteristiche di difficile
imitazione. Pertanto per la qualità e la quantità delle analogie presenti si può escludere che
siano frutto di una imitazione.
Per poi concludere;
“la firma in calce al testamento, la scheda testamentaria e la sottoscrizione sono riconducibili alla mano del de cuius ” Persona_2
Depositata la prima stesura dell'elaborato peritale, essa veniva inviata ai consulenti di parte per le loro osservazioni e controdeduzioni alle quali il CTU così rispondeva:
Per_
“In conclusione alla luce delle considerazioni del dott. , accolti i refusi segnalati, i quali non hanno pregiudicato l'analisi effettuata e la risultanza finale trattandosi della mera erronea denominazione e della mancanza dell'immagine presentata in formato A4, le osservazioni alla CTU hanno rilevato degli aspetti tecnici rispetto ai quali si èin questa sede puntualmente risposto.
Gli stessi sotto un profilo tecnico per quanto ampiamente argomentato non hanno portato in luce elementi tali da mettere in discussione la genuinità della scheda testamentaria e della sua firma in quanto sono presenti nella stessa, copiose corrispondente e analogie di rilevanza sia qualitativa che quantitativa esposte nel confronto diretto con tutto il corpus comparativo.
Non di meno la corposità della scheda testamentaria, che consta di 38 righi, in cui sono presenti analogie tali di così ampia portata a conferma della genuinità della stessa.
A tal proposito è ampia la letteratura grafologica a dimostrazione di quanto sia difficile per un imitatore non far emergere le peculiarità della propria scrittura, si riporta:
Legge della liberazione degli impulsi motori e funzioni della lunghezza dello scritto:
“Un falsario non può mantenere all'infinito uno sforzo d'imitazione. Egli lascia sfuggire certe caratteristiche della stessa scrittura” ( 1962) - (pag. 100 La perizia in tribunale - Per_8 Per_9
- ”. Persona_10 Controparte_7
Per questi motivi
- evidenzia la CTU - “non deve sorprendere la conclusione a cui è giunta la sottoscritta CTU divergente dalla CTU di primo grado, alla quale il quesito non prevedeva la verificazione del testo, reperto che è stato portatore di numerose informazioni tecniche utili per il confronto” , giungendo pertanto alla conclusione, contenuta nell'elaborato finale che:
“La scheda testamentaria datata 'ALBENGA, LI 14.12.2018' pubblicata presso il notaio Dott.
in LB in data 29.12.2019 (Rep. 91.368 - racc.24.212) e la firma in calce sono Persona_1 riconducibili alla mano del de cuius quindi autografi. Persona_2
Come già ricordato, con ordinanza del 20.06.2024 la Corte, dopo l'udienza di discussione orale svolta il medesimo giorno, in cui la difesa di parte appellata chiedeva di svolgere ulteriori approfondimenti, comparando, peraltro, due elementi potenzialmente non omogeni e cioè testo e firma (con ciò contraddicendosi con le difese dalla stessa svolte, come si è sopra anticipato) rimetteva la causa in istruttoria e conferivano alla CTU un ampliamento di indagine con il seguente quesito:
“Svolga un specifica comparazione grafica tra il nome “ ” contenuto all'interno della 13^ riga Pt_1 del testamento olografo per cui è causa ed il nome “ ” della firma apposta in calce allo stesso Pt_1 dalla sig.ra unitamente ai testimoni e al Notaio rogante, al fine di verificare se anche il primo Pt_1 sia attribuibile alla sua mano: accerti, cioè, se la firma apposta in calce al testamento pubblicato dalla signora sia stata vergata dalla stessa mano che ha scritto “ ” nel Parte_1 Parte_1 corpo della prima pagina del testamento alla tredicesima riga”.
Dopo aver applicato lo stesso metodo di cui al primo elaborato peritale riaperto le operazioni peritale, la CTU dott.ssa ha quindi osservato che “l'indagine svolta sul nome ' alla 13a riga ed il Per_5 Pt_1 nome in calce al testamento hanno dimostrato notevoli divergenze e assenze di convergenze: Pt_1
-un differente gesto ideativo nella formazione dei singoli grafemi, vedasi la lettera 'M' dove sia il punto di partenza, sia gli apici che si presentano nella verificanda con andatura ascendente mentre nella comparativa è discendente, sia l'andamento sotto il rigo di base nella verificanda mentre nella comparativa è da aderente ad ascendente,
-ovali differente sia la formazione che il punto di partenza del movimento,
-il puntino sulla lettera 'i' che nella verificanda presenta un ispessimento all'inizio ed un alleggerimento pressorio nella parte finale mentre nella comparativa non ci sono alleggerimenti di pressione, inoltre nella verificanda il punto è posizionato quasi in linea con la lettera mentre nella comparativa è spostato a destra verso la lettera finale 'a', si veda a pag. 25”.
La CTU ha peraltro ricordato che la pressione e la sua gestione all'interno del movimento grafico è un elemento non imitabile poiché è prodotta inconsciamente, inoltre il puntino sulla lettera 'i' ha alto valore peritale in quanto l'imitatore non presta attenzione alla sua presenza, alla sua forma e alla sua posizione. La lettera 'r' nella verificanda presenta la formazione del plateau mentre nella comparativa è assente ed è di forma angolosa. la linea di scrittura che nella verificanda è alternato con discese sotto il rigo e aderenza allo stesso mentre nella comparativa è accavallata dove la prima lettera poggia sulla linea di scrittura mentre le successive sono sollevate”.
Tanto premesso, la CTU ha ricordato che “La tenuta del rigo di base è un altro elemento dall'alto valore idiotistico prodotto inconsciamente e che viene notato da pochi falsari.(Locard 1959-pag. 307-
Dizionario di Perizie Grafiche - ET NA - Sulla Rotta del Sale GiordanoEditore)” sicchè
“mentre un imitatore può cercare di riprodurre la forma dei grafemi, gli elementi grafici come la gestione spaziale, gli stacchi di penna (ritmo di scrittura), la linea di scrittura, la gestione pressoria non sono riproducibili poiché prodotti in modo non cosciente”.
Tutto quanto premesso, - ha evidenziato la CTU - ha dimostrato l'assenza di convergenze mentre ha confermato la presenza di divergenze sostanziali e formali, quindi non si riscontra la gestualità esecutiva di mano nella produzione del nome ' nella verificanda al 13 rigo con il nome ' Pt_1 Pt_1 della comparativa presente nella firma in calce al testamento, giungendo pertanto alla seguente conclusione: “il nome posto alla 13a riga nella prima pagina del testamento (rep. n. Pt_1
91368/racc. 24212 - pubblicato il 29.01.2019 presso il notaio dott. in LB) non è Persona_1 riconducibile alla mano della firma posta in calce al testamento”. Pt_1
Ad esito della seconda discussione orale del 20.3.2025, con ordinanza resa in data 26.3.2025 rimetteva nuovamente la causa in istruttoria chiedendo i seguenti ed ultimi chiarimenti:
“Svolga una specifica comparazione grafica tra il nome “ ” contenuto all'interno della 13^ Pt_1 riga del testamento olografo per cui è causa e il nome e cognome “ ” della Parte_1 firma apposta in calce allo stesso dalla sig.ra unitamente ai testimoni e al Notaio rogante”, Pt_1 ad esito dei quali, dopo essere stato chiarito dal CTU che “l'indagine si è svolta, con una prima analisi del nome e cognome della firma ' posta in calce al testamento, oggetto di Parte_1 indagine, e successivamente è avvenuta sia la comparazione dei grafemi omologhi comparabili presenti nel nome ' posto alla 13a riga della prima pagina della scheda testamentaria, sia per i Pt_1 parametri quali la tenuta del rigo, il legamento, la gestione spaziale, l'inclinazione” ha precisato e chiarito che:
“L'analisi ha rilevato un gesto ideativo differente nella conduzione del gesto grafico, dal movimento, alla continuità, alla gestione spaziale, alla tenuta del rigo. Lo schema ideativo dei singoli grafemi del nome e cognome della firma ' è differente dalla verificanda, basti osservare Parte_1 la formazione grafica della lettera finale 'a' di ' che si presenta destrutturata con creazione Parte_1 di paraffo finale, mentre nella verificanda gli ovali risultano ben formati. Lo schema ideativo della creazione della lettera 'r' nella verificanda presenta la formazione del plateau mentre nella comparativa, nelle due vergate, si presenta all'apice in forma angolosa. Gli ovali sono differenti per movimento e forma. La lettera 'i' presenta nella verificanda un ispessimento all'inizio ed un alleggerimento pressorio nella parte finale mentre nella firma comparativa non ci sono alleggerimenti di pressione. La linea di scrittura che nella verificanda è alternato con discese sotto il rigo e aderenza allo stesso mentre nella comparativa si presenta a tegola dove la prima lettera poggia sulla linea di scrittura mentre le successive sono sollevate. Il legamento differente nel nome 'Maria' della verificanda rispetto al nome ' della comparativa, nella verificanda i primi due grafemi 'Ma' Pt_1 sono vergati con un unico movimento, mentre nella comparativa viene vergata il primo grafema 'M' stacco di penna e successivamente la lettera 'a'.
Lo spazio nella verificanda ' dopo la lettera 'i' è presente uno spazio, ben visibile, mentre nella Pt_1 comparativa nome ' seppur presente un'alzata di penna lo spazio è assente, la parte finale della Pt_1 lettera 'i' tocca l'ovale della lettera finale 'a'”.
Quindi – ha concluso il CTU - per tutto quanto analizzato nel nome e cognome della firma '
[...] posta in calce al testamento e comparato con il nome ' posto al 13 rigo, non Parte_1 Pt_1 si sono riscontrate analogie sostanziali ma divergenze.
Pertanto, per tutto quanto è stato dimostrato nel corso di questa precisazione di indagine, la CTU ha risposto alle ulteriori richieste di chiarimenti come segue:
“La comparazione grafica del nome ' contenuto all'interno della 13a riga del testamento Pt_1 olografo per cui è causa, non trova riscontro con il nome e cognome della firma ' Parte_1 posta in al testamento”.
[...] Pt_3
Orbene, alla luce di tutti gli approfondimenti istruttori svolti in questa sede non pare alla Corte possano residuare dubbi sull'autenticità dell'intera scheda testamentaria per cui è causa, sia sotto il profilo del testo che della firma a mano del signor Persona_2
Solo per completezza, per quanto attiene al profilo evidenziato dalla difesa degli appellati in occasione della discussione orale del 13.11.25, relativamente ai protocolli ENFSI (European Network of Forensic Science Institute), che la CTU dott.ssa avrebbe dovuto applicare nella specie, si Per_5 osserva infine quanto segue.
In primo luogo, giova premettere che tali protocolli (che non sono stati prodotti dalla difesa degli appellati) sono rinvenibili sul sito www.enfsi.eu e, come risulta dalla pag. 5 della versione in lingua italiana, essi hanno l'obiettivo di “fornire un quadro di riferimento delle procedure, dei principi di qualità, dei processi di formazione e degli approcci per l'esame forense delle manoscritture” senza peraltro fissare “una procedura operativa standard”.
Sempre in via preliminare, si precisa che la difesa degli appellati ha menzionato i protocolli ENFSI soltanto con l'ultima comparsa conclusionale depositata, ossia quella del 08.09.25.
Ora, secondo il difensore degli appellati, la CTU nominata nel presente grado di giudizio, dr.ssa nell'espletamento del suo incarico, sarebbe incorsa in plurime violazioni dei protocolli in Per_5 questione. In particolare:
- non sarebbe stata rispettata la prescrizione ivi contenuta di confrontare “firma con firma, testo con testo”;
- non sarebbero stati usati campioni “quantitativamente e qualitativamente sufficienti” per valutare la variabilità del soggetto scrivente;
- non vi sarebbe stata la cd. “peer review”;
- la documentazione usata dall'esperta sarebbe stata lacunosa e, comunque, non
“sufficientemente dettagliata da consentire a un altro esaminatore di ripercorrere le procedure”.
Inoltre, come si evince da pag. 8 della comparsa conclusionale del 08.09.25, le Best practices ENFSI assumerebbero particolare rilevanza nella fattispecie de qua in quanto esse rappresenterebbero “un
«condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologi-che» per ciascun ambito operativo, sintesi delle migliori pratiche validate dalla comunità scientifica, pur senza valore di regole formalmente vincolanti.”, come confermato dalle SS.UU. penali della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8770/18, resa in tema di responsabilità medica.
Ebbene, circa tali argomentazioni, si evidenzia, in primo luogo, che la pronuncia da ultimo citata non pare conferente al caso di specie, poiché essa è stata resa in un settore, appunto quello della responsabilità penale del medico, in cui il Legislatore è intervenuto con una normativa ad hoc per attribuire rilievo alle linee guida elaborate dalla comunità scientifica con riferimento all'esercizio delle professioni sanitarie, vale a dire la L. 8 marzo 2017, n. 24. In particolare, con tale legge, è stato inserito nel codice penale l'art. 590 sexies, secondo cui “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.” Viceversa, nel caso di specie (in cui non si tratta di valutare la responsabilità di un professionista per la causazione di un danno, bensì di ponderare la correttezza metodologica dell'operato di un consulente tecnico), le linee guida ENFSI non sono state recepite da alcuna norma di legge e sono sprovviste di qualsivoglia vincolatività, con la conseguenza che l'eventuale discostamento dalle stesse (comunque non verificatosi nel caso di specie, come si dirà infra) non sarebbe sufficiente, da sé solo, a fondare un rimprovero di imperizia nei confronti del CTU o a invalidare i risultati della sua indagine.
In ogni caso, si ribadisce che sia l'esperta nominata in primo grado, che quella nominata nel secondo grado, hanno utilizzato il metodo “grafonomico” come base del proprio lavoro, come si evince dalle premesse di entrambe le relazioni peritali, sviluppando le proprie analisi attraverso l'ispezione e il successivo confronto degli scritti in verifica.
In secondo luogo, si ritiene che le critiche mosse all'attività svolta dalla dr.ssa siano prive di Per_5 fondamento poiché, innanzitutto, in alcuna parte dell'ultima versione delle linee guida ENFSI (n.
04/22) si legge che la perizia grafologica debba necessariamente avvenire “firma con firma, testo con testo”, limitandosi le stesse soltanto a suggerire che “(…) i campioni dovrebbero riflettere la naturale variabilità della grafia dello scrivente, e di essere omogenei agli scritti in verifica in termini di stile di scrittura e coevità” (pag. 100). Ciò è proprio quanto avvenuto nella fattispecie in esame, in cui le scritture comparative coprono un lasso temporale di oltre dieci anni e consistono in firme del de cuius apposte su atti fidefacenti. Tali firme sono state redatte in corsivo e per esteso, ragion per cui la decisione di confrontarle col testo del testamento olografo non può ritenersi in contrasto con le linee guida ENFSI.
Inoltre, quanto alla pretesa lacunosità della documentazione di cui si è avvalsa la dr.ssa e alla Per_5 pretesa insufficienza dei campioni, si osserva che la CTU nominata nell'attuale grado di giudizio ha usato le medesime scritture comparative prese in considerazione dalla CTU di prime cure, dr.ssa e, quanto all'ampliamento di indagine disposto nel presente procedimento, si puntualizza Per_4 che è stata la stessa difesa degli appellati a richiedere, a pag. 22 della comparsa conclusionale depositata in data 23.04.24, una “specifica comparazione grafica tra il nome “ ” contenuto Pt_1 all'interno della 13^ riga dell'olografo ed il nome “ ” della firma apposta in calce allo stesso Pt_1 dalla sig.ra unitamente ai testimoni e al Notaio rogante”, senza fare riferimento ad altre Pt_1 eventuali sottoscrizioni apposte altrove dall'odierna appellante.
Ancora, quanto alla lamentata assenza di “peer review” del lavoro svolto dalla dr.ssa appare Per_5 sufficiente osservare che nemmeno l'attività svolta dalla perita di prime cure è stata sottoposta alla verifica di un “secondo esperto forense competente” (pag. 5 della comparsa conclusionale del
08.09.25) e, comunque, si rammenta che, in entrambi i gradi di giudizio, è stato assicurato l'effettivo contraddittorio tecnico tra CTU e CTP, ciò che, come noto, costituisce indispensabile requisito di validità della consulenza tecnica.
Pertanto, anche le argomentazioni esposte dalla difesa degli appellati nella comparsa conclusionale del 08.09.25 e reiterate in sede di discussione orale all'udienza del 13.11.25 in punto osservanza delle linee guida dei Protocolli ENFSI da parte della CTU nominata in appello sono infondate.
Solo per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, ritiene la Corte di porre ancora in evidenza che, in ogni caso, non appare del tutto irrilevante che il signor abbia redatto il testamento per Persona_2 cui è causa soltanto 14 giorni prima di morire, peraltro a causa di una grave patologia tumorale allo stomaco posto che, pur non incidendo la patologia di cui egli era affetto direttamente sulle di lui capacità intellettive, può ritenersi rientrare nel notorio che nell'ultimissimo periodo che precede il decesso di pazienti afflitti da una patologia così grave vi è un complessivo e generale decadimento che, come tale, non può non avere un minimo riflesso anche sulla modalità di scrittura e quindi può comportare le pur lievi discordanze emerse.
Ciò a maggior ragione se si tiene conto che le scritture di comparazione risalgono invece ad un periodo, tra il 2003 ed il 2015, in cui il signor peraltro deceduto prematuramente, è Persona_2 pacifico che non fosse malato.
Sotto diverso profilo, ma sempre a favore di una valutazione di genuinità del testamento in esame, osserva la Corte che anche il contenuto medesimo della scheda testamentaria, - così preciso nel disporre le ultime volontà del de cuius, ed in particolare le precisazioni contenute nel punto
“incriminato” 2, che dà conto dei crediti vantati dal medesimo verso le sorelle e , (pari CP_4 CP_3 ad Euro 3000,00 mensili) per effetto del suo recesso dalla società e dalla cessione delle sue CP_1 proprietà immobiliari, crediti da cui attingere per pagare la cifra di Euro 1000,00 mensili da corrispondere alla signora fino al 14.8.2037 “non oltre il termine della sua vita”- appare il Pt_1 frutto di una ben ponderata conoscenza della propria complessiva situazione economica e familiare,
e di un altrettanto univoca volontà del de cuius di gestirla al meglio, bilanciando, per così dire, i lasciti in modo equilibrato tra tutti i suoi familiari superstiti e cioè ai figli ed - a cui, giova CP_2 CP_1 ricordare, ha lasciato al 50% tutto quanto in suo possesso ad eccezione di quanto al punto 2- alla compagna e, non ultimo, anche alle sorelle e verso le quali Parte_1 CP_4 CP_3 rimane pur sempre la fruizione di un credito residuo di Euro 2000,00 mensili.
In altre parole, non emerge dal contenuto del testamento de quo un significativo sbilanciamento e/o squilibrio della gestione delle proprie sostanze da parte del cuius in favore della medesima. Pt_1
Da qui, anche per queste ragioni, l'accoglimento dell'appello de quo con conseguente riforma e revoca di tutte le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. In applicazione del principio di soccombenza le parti appellate costituite devono essere condannate al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, così come liquidate in dispositivo, nonchè delle spese di CTU svolte nel primo e secondo grado, così come già liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 appellata n. 507/22 del Tribunale di Savona, pubblicata e notificata in data 26.05.22;
-Accerta e Dichiara che la firma apposta sulla scheda testamentaria e la relativa scheda testamentaria, pubblicata per atto a ministero del Notaio Dott. di LB in data 29.1.2019 (Rep. Persona_1
91.368 - Racc. 24.212), registrato in data 30.1.2019, provengono e sono riconducibili alla mano del
Sig. con conseguente apertura della successione ed esecuzione del contenuto dell'atto Persona_2 dispositivo,
- Rigetta le domande proposte da parte attrice in primo grado,
- Condanna le parti appellate e in solido fra loro, al pagamento in favore CP_1 CP_2 di delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio: spese che liquida, per il Parte_1 primo grado, in complessivi euro 786,00 per esborsi, euro 4.835,00 per compensi, oltre oneri ed accessori di legge, e, per il secondo grado, in complessivi euro 12.156,00 per compensi, oltre oneri ed accessori di legge;
- Pone definitivamente a carico delle parti appellate e in solido tra loro, CP_1 CP_2 le spese di C.T.U. di entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate, per il primo grado, con decreto del
Tribunale di Savona del 16.09.21 e, per il secondo grado, con decreti di questa Corte del 18.05.23, del 29.11.24.
Così deciso in Genova, il giorno 19.11.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione