Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 190
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Competenza per valore

    La Corte rileva la competenza per valore del Giudice Tributario Unico in quanto il valore della controversia è inferiore ai limiti previsti dalla legge.

  • Accolto
    Illegittimità della cartella esattoriale per prescrizione

    La Corte rileva che la prova della valida notificazione dell'avviso di accertamento, atto prodromico, non è stata fornita. Pertanto, la cartella impugnata è il primo atto con cui la pretesa è stata esercitata e si riscontra la maturata prescrizione triennale.

  • Accolto
    Prescrizione del credito sottostante

    La Corte accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato per intervenuta prescrizione, non essendo stata fornita prova della notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese

    Le spese vengono compensate integralmente tra le parti costituite, tenuto conto della contumacia della Regione Campania e del ruolo dell'ente di riscossione.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate CO

    La Corte afferma che il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario per la riscossione, senza litisconsorzio necessario.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso

    Il ricorso è stato accolto dal giudice per intervenuta prescrizione, pertanto la richiesta di rigetto è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 190
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo