Articolo 7 della Legge 3 aprile 1989, n. 123
Articolo 6Articolo 8
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26 aprile 1989
Art. 7. 1. Il comitato scientifico e' composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti, italiani e stranieri, in scienze musicologiche con particolare competenza nel settore degli studi verdiani.
2. Il comitato e' nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto e dura in carica fino alla scadenza del consiglio che lo ha nominato.
Entrata in vigore il 26 aprile 1989