Art. 13.
Il rapporto d'impiego del sottufficiale in servizio permanente o continuativo ha carattere di stabilita'.
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Il rapporto d'impiego del sottufficiale in servizio permanente o continuativo ha carattere di stabilita'.
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.