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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/07/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5529/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5529/2021 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: controversie in materia di distanze per gli alberi vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente, dall'
Avv. Giuseppe Rubino, dall'Avv. Mariangela Cignarella e dall'Avv. Rossella D'Onofrio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rubino sito in Nola (NA) alla via
Mario De Sena n. 250
ATTORE
E
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Raffaele Crocetta, presso il cui studio in Cicciano (NA) alla via Nola n. 5 – P.zzo De
1 ST è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio, conveniva, davanti Parte_1
a questo Tribunale, il , deducendo di essere proprietario di un Controparte_1 immobile in Cicciano (NA) separato dal condominio convenuto mediante un muro di cinta e che in precedenza aveva promosso un altro giudizio nei confronti dello stesso condominio, dinanzi al
Giudice di Pace di Nola, avente ad oggetto la richiesta di estirpazione di alberi ex art. 849 c.c, nonché la richiesta di mantenere le piante ad un'altezza non superiore al muro di cinta;
tale giudizio si concludeva con la sentenza n.1/2018 favorevole a , il quale, a seguito Parte_1 del mancato adempimento del , proponeva ricorso ex art. 612 c.p.c., instaurando in tal CP_1 modo il procedimento avente R.G.E. n. 732/2019, conclusosi con ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dava incarico all'ufficiale giudiziario di soprintendere all'esecuzione delle operazioni di potatura della piante all'altezza del muro di cinta, come previsto dalla sentenza.
Persistendo il problema lamentato da , lo stesso azionava il presente giudizio Parte_1 chiedendo la condanna del convenuto all'estirpazione delle piante non poste a distanza legale dal muro di cinta ex art. 892 e 894 c.c. o, in subordine, alla potatura delle stesse all'altezza non eccedente la sommità del predetto muro, nonché la condanna del ex art. 1172, CP_1 all'eliminazione della situazione di pericolo determinata da una pianta di cedro di alto fusto ammalorata;
il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la nullità della citazione per CP_1 la violazione dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c.; fissata da questo Tribunale una nuova udienza, nel rispetto di tali termini, si costituiva nuovamente il convenuto, il quale CP_1 eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del “ne bis in idem”; sempre in via preliminare, il convenuto eccepiva l'incompetenza per materia di questo Tribunale a favore del Giudice di Pace di Nola e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto con vittoria di spese.
2 Rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;
successivamente, all'udienza del 06.03.2025, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice e come, d'altronde, appare pacifico tra le parti, il rapporto giuridico in esame è stato oggetto di un precedente procedimento, definito con la sentenza n. 1/2018 del Giudice di Pace di Nola, a cui è seguito il ricorso ex art. 612 c.p.c. dell'attore per ottenere l'esecuzione dell'obbligo di fare in capo al convenuto statuito dalla menzionata sentenza di cui risulta pacifico il passaggio in giudicato, CP_1 che l'eccezione di ne bis in idem necessariamente presuppone.
Ora, in materia, la giurisprudenza di merito anche di questo di Tribunale ha statuito che: “il cd. giudicato sostanziale di cui all' art. 2909 c.c., che costituisce riflesso di quello formale di cui all' art. 324 c.p.c., si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione. Tale vincolo si forma, da un lato, su quello che ha costituito oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, dando luogo al cd. giudicato esplicito;
dall'altro, su tutte le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico–giuridico ineludibile della pronuncia, formandone l'indispensabile presupposto, dando luogo così al cd. giudicato implicito.
Inoltre, occorre rilevare che il vincolo del giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ovvero si estende -oltre a quanto dedotto dalle parti- anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, con riferimento a quelle ragioni non dedotte che tuttavia rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia.
Da quanto emerso ne consegue che, una volta intervenuta tra le parti una pronuncia con efficacia di giudicato, queste non possano introdurre una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio, o comunque in sede di gravame, sede naturale per la revisio prioris instantiae.” (cfr. tra gli altri. Tribunale di Nola. Dott.ssa
Simona Esposito, Sent. n. 2231/2024 e n. 1672/2018).
Nel caso de quo, il giudice che ha pronunciato la sentenza n. 1/2018, allegata da entrambe le parti, ha deciso nel merito la domanda ex art. 892 c.c. con cui l'attore ha chiesto l'abbattimento di tre
3 alberi di alto fusto piantati dal a meno di tre metri dal confine tra la Controparte_1 sua proprietà e quella del o, in subordine, la potatura delle piante fino ad un'altezza Pt_1 inferiore a quella del muro di cinta. In sostanza, il Giudice di Pace di Nola si è pronunciato su una domanda identica a quella proposta dall'attore nel presente giudizio.
Sul punto, infatti, appaiono del tutto prive di fondamento le argomentazioni formulate nel presente procedimento dalla parte attrice per confutare l'eccezione di ne bis in idem. Nello specifico, l'attore sostiene che: “Merita infine di essere rigettata l'eccezione di ne bis in idem in relazione al diverso giudizio promosso dal e già definitosi con sentenza n. 1 del Parte_1
2018, resa dal GdP di Nola, atteso che lo stesso atteneva al diritto alla cimatura delle piante poste a distanza non legale dal confine in presenza del muro divisorio, mentre nel caso in commento la domanda ha ad oggetto l'eliminazione della pianta di posta sul muro di Per_1 cinta, dei rami che protendono dagli alberi collocati nel giardino del , oltre che CP_1
l'eliminazione del cordolo in cemento in prossimità del muro di cinta che ha determinato l'invaso di acque nella proprietà dell'esponente oltre che delle radici delle piante poste all'interno della siepe che hanno spinto le loro radici sino all'interno della proprietà dell'attore, con ciò determinando i danni lamentati e giammai contemplati nel precedente giudizio”(si veda pagina 6 della comparsa conclusionale di parte attrice).
D'altro canto, come evidenziato anche dalla difesa del convenuto, parte attrice al n. 11 di pagina 2 dell'atto introduttivo del presente giudizio, ha affermato che il problema di cui al giudizio nel quale è stata pronunciata la Sentenza n. 1/2'018 del Giudice di Pace di Nola “persiste ancora oggi”.
Ebbene, ciò conferma ulteriormente la medesimezza dell'oggetto del presente giudizio con quello di cui al precedente capoverso.
Inoltre, le conclusioni dell'atto di citazione del presente giudizio sono le stesse di quelle contenute nella citazione davanti al Giudice di Pace e i pochi elementi nuovi non sono idonei a qualificare una domanda diversa.
Ne consegue che in forza del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, qualunque argomentazione di merito avrebbe dovuto costituire oggetto di allegazione nel precedente procedimento, eventualmente in sede di appello.
4 Concludendo, la domanda va rigettata e le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento alle sole fasi processuali realmente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione – non espletata nel caso di specie – in applicazione dei parametri medi e relativamente al valore della causa, apri ad euro 5.200,00.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) condanna , al rimborso, in favore del , in Parte_1 Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 55 del 2014 (aggiornato al D.M. 147 del 2022) in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 9 luglio 2025 Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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