TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 12181/2019 R.G.,
TRA
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Trapani, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Centonze, procuratore domiciliatario;
- convenuta –
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Corrado, procuratore domiciliatario;
- interventore volontario -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 19.12.2019 in proprio e Parte_1
nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Per_1
adiva il Tribunale di Lecce al fine di ottenere dall'
[...] Controparte_1
(d'ora in poi ) il ristoro dei danni non patrimoniali accusati iure proprio e iure CP_3
hereditatis per il decesso il 26.05.2016 di , rispettivamente marito e Persona_2 padre delle stesse, asseritamente imputabile alla dedotta responsabilità professionale dei medici dell'Ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano.
Con comparsa depositata in data 20.11.2020 interveniva volontariamente in giudizio
, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
propria compagnia assicurativa e contestando nel merito la sussistenza dell'ipotizzata responsabilità.
Con comparsa depositata in data 28.11.2020 si costituiva in giudizio la al fine di CP_3
resistere alla pretesa attorea.
All'esito dell'udienza del 16.3.2021 il Tribunale, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza formulata dalla i chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice in difetto CP_2
di proposizione di pretese nei suoi confronti dalle quali potesse sorgere necessità di essere garantita e mutato il rito, differiva l'udienza in diverse occasioni nell'attesa del deposito della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 10439/19 R.G. instaurato tra le medesime parti.
All'esito dell'acquisizione di detto fascicolo, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. all'udienza del 04.7.2023, con ordinanza del 13.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata all'udienza del 05.11.2024, al termine della quale l'ha trattenuta per la definizione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda non possa trovare accoglimento.
Risulta documentalmente acquisito al processo che il 26.5.2016 alle ore 19.00 CP_4
, nato a [...] il [...], padre di e coniuge
[...] Persona_1
dell'attrice, fece accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Veris Delli Ponte” di Scorrano
(LE), versando in “stato confusionale e astenia generalizzata e cefalea post trauma di una settimana fa”.
Tempestivamente sottoposto a visita generale da parte della dott.ssa , che Controparte_2
constatò “PA 150/90 SaO2 99% FC 53 deambulazione rallentamento ideomotorio. Eloquio rallentato. Difficoltà ad organizzare una frase, che comunque compone di senso compiuto. Stik 86 mg/dl, cuore toni validi ritmici addome trattabile non dolente. (…) Non deficit di lato. Riflessi OT
NDP. Pupille ipocoriche isocicliche Mingazzini 1 e 2 nella norma. Non febbre”, sottoposto ad esami
2 ematici, elettrocardiogramma e TAC cerebrale con esito negativo (al termine della quale apparve “migliorato nell'eloquio, è vigile orientato” ), venne dimesso alle ore 21.30 con la diagnosi di “Cefalea e rallentamento ideomotorio. Attualmente asintomatico”.
Tuttavia nelle prime ore del 27.5.2016 su chiamata della coniuge venne prelevato dal domicilio dai sanitari del 118, che constatarono il deficit all'arto superiore ed inferiore dx,
e giunse all'Ospedale “Vito Fazzi” di con “Sindrome neurologica acuta- disturbo di circolo- CP_1
emorragia cerebrale”; ricoverato alle ore 07.44 presso l'Unità Operativa di Neurologia, decedette il 29.05.2016 alle ore 6.15 per ictus da trombosi cerebrale.
Premesso che nel corpo del ricorso introduttivo l'omissione contestata all' CP_1
convenuta limitatamente alle prestazioni sanitarie ricevute dal paziente il 26.5.2016, è stata individuata nell'assenza di consulenza neurologica e di RMN, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel proc. n. 10439/19 R.G. dai CCTTUU designati dott. ri
– medico legale - e – specialista in neurologia -, rimasta Persona_3 Persona_4 immune da censure da parte dell'attrice, che non ha inteso formulare osservazioni (“l'erroneo misconoscimento, che non poteva mancare, dell'esatta forma morbosa, l'intempestiva dimissione e la conseguente mancanza di ogni forma di terapia utile hanno in pratica annullato ogni chance di sopravvivenza”), i professionisti hanno riferito che, sebbene nella compilazione della cartella clinica “…non è specificata la tipologia di disturbo della deambulazione, non essendo possibile capire se si trattasse di un'andatura con deficit di tipo centrale piramidale o un deficit di equilibrio di tipo centrale e/o periferico”, e nel trattamento del paziente sia effettivamente mancata una
“…consulenza neurologica associata all'osservazione protratta ed esecuzione anche di esame RMN cerebrale, dal momento che, come è noto, l'indagine TC inizialmente non è in grado di individuare con chiarezza la ricorrenza di una problematica ischemica cerebrale, ma solo una eventuale a carattere emorragico”, tuttavia “La valutazione specialistica neurologica presso il PS di Scorrano avrebbe potuto dare indicazione al mantenimento del paziente in osservazione clinica, ma non è certo che avrebbe potuto prevenire l'insorgenza del successivo evento ictale ischemico, che è stato comunque trattato nei tempi previsti dalle Linee guida all'epoca vigenti”.
In definitiva i CCTTUU hanno concluso che le prestazioni omesse, “…se espletate, non è certo che avrebbero potuto impedire il manifestarsi dell'evento ischemico acuto e dunque il decesso, ma si può fondatamente ritenere che un migliore e completo inquadramento specialistico in fase iniziale avrebbe potuto consentire un più attento monitoraggio del paziente, ed in base alle risultanze di tale approfondimento garantire con tempestività un trattamento, quale ad esempio la trombolisi, di contenimento dell'estensione del danno cerebrale e, conseguentemente, rilevanti chances di migliore prognosi”.
3 Alla stregua di detti esiti osserva il decidente che, pur essendo state accertate le omissioni lamentate, difetta prova dell'esistenza del danno risarcibile invocato.
Evidenziato infatti che nel ricorso introduttivo, il pregiudizio lamentato dalle attrici è stato ricollegato alla perdita del congiunto, all'esito della consulenza può dirsi raggiunta la prova non solo che anche la mattina del 27.5.2016 l'evento ischemico fu comunque trattato nei tempi previsti dalle Linee guida all'epoca vigenti (ovvero il ritardo nell'accesso al Pronto
Soccorso non incise sull'efficacia del trattamento terapeutico che fu praticato nei tempi contemplati dalle linee guida), ma in ogni caso la trombolisi che sarebbe stata praticata al qualora fosse rimasto ricoverato dalla sera prima in osservazione non gli avrebbe Per_1
garantito di prevenire l'ictus, e quindi di sopravvivere, ma solo “…rilevanti chances di migliore prognosi”.
Orbene, escluso che detto esito valga ad integrare la dimostrazione che qualora la condotta omessa fosse stata osservata il paziente sarebbe sopravvissuto riportando danni cerebrali più
o meno estesi, ricorre nel caso de quo una tipica ipotesi di chance, chiaramente descritta da Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28993: “…sulla premessa che l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione:
- CONDOTTA COLPOSA (omessa, erronea o ritardata diagnosi);
- LESIONE DI UN DIRITTO (il diritto alla salute e/o all'autodeterminazione, entrambi costituzionalmente tutelati);
- EVENTO DI DANNO (sacrificio della possibilità di un risultato migliore);
- CONSEGUENZE DANNOSE RISARCIBILI (valutabili in via equitativa) possono formularsi le seguenti ipotesi:
A) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento
(conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
B) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida
4 sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
C) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purchè allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance).
D) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
E) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta)
- ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.”.
Venendo al caso di specie, e considerato che nonostante il migliore approfondimento i
CCTTUU non sono stati in grado di riferire né se il sarebbe sopravvissuto se Per_1
tempestivamente e congruamente curato, né quale riduzione della vita o della sua integrità avrebbe subito, onde procedere ad un risarcimento della perdita ai congiunti, o iure hereditatis della contrazione della durata della vita o della menomazione procurata, ricorre nel caso de quo una tipica ipotesi di incertezza sull'evento di danno: “In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto;
in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale,
5 secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).”, Cassazione civile sez. III, 17/06/2025, n.16326.
Poiché tuttavia dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo emerge che il bene giuridico preteso è correlato alla perdita del congiunto, non già della chance, in relazione alla quale non è stata formulata domanda alcuna né in sede introduttiva né di prime memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. all'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio nel distinto procedimento (mai depositate nell'interesse dell'attrice), conclude il Tribunale per il rigetto della domanda, compensando tra le parti le spese di lite in ragione della complessità della fattispecie e dell'accertamento occorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale Parte_1
sulla figlia minore Persona_1
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
Lecce, 09.9.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 12181/2019 R.G.,
TRA
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sulla figlia minore , Persona_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Trapani, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Centonze, procuratore domiciliatario;
- convenuta –
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Corrado, procuratore domiciliatario;
- interventore volontario -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 19.12.2019 in proprio e Parte_1
nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Per_1
adiva il Tribunale di Lecce al fine di ottenere dall'
[...] Controparte_1
(d'ora in poi ) il ristoro dei danni non patrimoniali accusati iure proprio e iure CP_3
hereditatis per il decesso il 26.05.2016 di , rispettivamente marito e Persona_2 padre delle stesse, asseritamente imputabile alla dedotta responsabilità professionale dei medici dell'Ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano.
Con comparsa depositata in data 20.11.2020 interveniva volontariamente in giudizio
, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
propria compagnia assicurativa e contestando nel merito la sussistenza dell'ipotizzata responsabilità.
Con comparsa depositata in data 28.11.2020 si costituiva in giudizio la al fine di CP_3
resistere alla pretesa attorea.
All'esito dell'udienza del 16.3.2021 il Tribunale, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza formulata dalla i chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice in difetto CP_2
di proposizione di pretese nei suoi confronti dalle quali potesse sorgere necessità di essere garantita e mutato il rito, differiva l'udienza in diverse occasioni nell'attesa del deposito della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. 10439/19 R.G. instaurato tra le medesime parti.
All'esito dell'acquisizione di detto fascicolo, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. all'udienza del 04.7.2023, con ordinanza del 13.03.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata all'udienza del 05.11.2024, al termine della quale l'ha trattenuta per la definizione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda non possa trovare accoglimento.
Risulta documentalmente acquisito al processo che il 26.5.2016 alle ore 19.00 CP_4
, nato a [...] il [...], padre di e coniuge
[...] Persona_1
dell'attrice, fece accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Veris Delli Ponte” di Scorrano
(LE), versando in “stato confusionale e astenia generalizzata e cefalea post trauma di una settimana fa”.
Tempestivamente sottoposto a visita generale da parte della dott.ssa , che Controparte_2
constatò “PA 150/90 SaO2 99% FC 53 deambulazione rallentamento ideomotorio. Eloquio rallentato. Difficoltà ad organizzare una frase, che comunque compone di senso compiuto. Stik 86 mg/dl, cuore toni validi ritmici addome trattabile non dolente. (…) Non deficit di lato. Riflessi OT
NDP. Pupille ipocoriche isocicliche Mingazzini 1 e 2 nella norma. Non febbre”, sottoposto ad esami
2 ematici, elettrocardiogramma e TAC cerebrale con esito negativo (al termine della quale apparve “migliorato nell'eloquio, è vigile orientato” ), venne dimesso alle ore 21.30 con la diagnosi di “Cefalea e rallentamento ideomotorio. Attualmente asintomatico”.
Tuttavia nelle prime ore del 27.5.2016 su chiamata della coniuge venne prelevato dal domicilio dai sanitari del 118, che constatarono il deficit all'arto superiore ed inferiore dx,
e giunse all'Ospedale “Vito Fazzi” di con “Sindrome neurologica acuta- disturbo di circolo- CP_1
emorragia cerebrale”; ricoverato alle ore 07.44 presso l'Unità Operativa di Neurologia, decedette il 29.05.2016 alle ore 6.15 per ictus da trombosi cerebrale.
Premesso che nel corpo del ricorso introduttivo l'omissione contestata all' CP_1
convenuta limitatamente alle prestazioni sanitarie ricevute dal paziente il 26.5.2016, è stata individuata nell'assenza di consulenza neurologica e di RMN, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel proc. n. 10439/19 R.G. dai CCTTUU designati dott. ri
– medico legale - e – specialista in neurologia -, rimasta Persona_3 Persona_4 immune da censure da parte dell'attrice, che non ha inteso formulare osservazioni (“l'erroneo misconoscimento, che non poteva mancare, dell'esatta forma morbosa, l'intempestiva dimissione e la conseguente mancanza di ogni forma di terapia utile hanno in pratica annullato ogni chance di sopravvivenza”), i professionisti hanno riferito che, sebbene nella compilazione della cartella clinica “…non è specificata la tipologia di disturbo della deambulazione, non essendo possibile capire se si trattasse di un'andatura con deficit di tipo centrale piramidale o un deficit di equilibrio di tipo centrale e/o periferico”, e nel trattamento del paziente sia effettivamente mancata una
“…consulenza neurologica associata all'osservazione protratta ed esecuzione anche di esame RMN cerebrale, dal momento che, come è noto, l'indagine TC inizialmente non è in grado di individuare con chiarezza la ricorrenza di una problematica ischemica cerebrale, ma solo una eventuale a carattere emorragico”, tuttavia “La valutazione specialistica neurologica presso il PS di Scorrano avrebbe potuto dare indicazione al mantenimento del paziente in osservazione clinica, ma non è certo che avrebbe potuto prevenire l'insorgenza del successivo evento ictale ischemico, che è stato comunque trattato nei tempi previsti dalle Linee guida all'epoca vigenti”.
In definitiva i CCTTUU hanno concluso che le prestazioni omesse, “…se espletate, non è certo che avrebbero potuto impedire il manifestarsi dell'evento ischemico acuto e dunque il decesso, ma si può fondatamente ritenere che un migliore e completo inquadramento specialistico in fase iniziale avrebbe potuto consentire un più attento monitoraggio del paziente, ed in base alle risultanze di tale approfondimento garantire con tempestività un trattamento, quale ad esempio la trombolisi, di contenimento dell'estensione del danno cerebrale e, conseguentemente, rilevanti chances di migliore prognosi”.
3 Alla stregua di detti esiti osserva il decidente che, pur essendo state accertate le omissioni lamentate, difetta prova dell'esistenza del danno risarcibile invocato.
Evidenziato infatti che nel ricorso introduttivo, il pregiudizio lamentato dalle attrici è stato ricollegato alla perdita del congiunto, all'esito della consulenza può dirsi raggiunta la prova non solo che anche la mattina del 27.5.2016 l'evento ischemico fu comunque trattato nei tempi previsti dalle Linee guida all'epoca vigenti (ovvero il ritardo nell'accesso al Pronto
Soccorso non incise sull'efficacia del trattamento terapeutico che fu praticato nei tempi contemplati dalle linee guida), ma in ogni caso la trombolisi che sarebbe stata praticata al qualora fosse rimasto ricoverato dalla sera prima in osservazione non gli avrebbe Per_1
garantito di prevenire l'ictus, e quindi di sopravvivere, ma solo “…rilevanti chances di migliore prognosi”.
Orbene, escluso che detto esito valga ad integrare la dimostrazione che qualora la condotta omessa fosse stata osservata il paziente sarebbe sopravvissuto riportando danni cerebrali più
o meno estesi, ricorre nel caso de quo una tipica ipotesi di chance, chiaramente descritta da Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28993: “…sulla premessa che l'illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione:
- CONDOTTA COLPOSA (omessa, erronea o ritardata diagnosi);
- LESIONE DI UN DIRITTO (il diritto alla salute e/o all'autodeterminazione, entrambi costituzionalmente tutelati);
- EVENTO DI DANNO (sacrificio della possibilità di un risultato migliore);
- CONSEGUENZE DANNOSE RISARCIBILI (valutabili in via equitativa) possono formularsi le seguenti ipotesi:
A) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento
(conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
B) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore" incida
4 sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilità di un risultato migliore", bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
C) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sarà in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purchè allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance).
D) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
E) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta)
- ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.”.
Venendo al caso di specie, e considerato che nonostante il migliore approfondimento i
CCTTUU non sono stati in grado di riferire né se il sarebbe sopravvissuto se Per_1
tempestivamente e congruamente curato, né quale riduzione della vita o della sua integrità avrebbe subito, onde procedere ad un risarcimento della perdita ai congiunti, o iure hereditatis della contrazione della durata della vita o della menomazione procurata, ricorre nel caso de quo una tipica ipotesi di incertezza sull'evento di danno: “In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto;
in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale,
5 secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).”, Cassazione civile sez. III, 17/06/2025, n.16326.
Poiché tuttavia dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo emerge che il bene giuridico preteso è correlato alla perdita del congiunto, non già della chance, in relazione alla quale non è stata formulata domanda alcuna né in sede introduttiva né di prime memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. all'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio nel distinto procedimento (mai depositate nell'interesse dell'attrice), conclude il Tribunale per il rigetto della domanda, compensando tra le parti le spese di lite in ragione della complessità della fattispecie e dell'accertamento occorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale Parte_1
sulla figlia minore Persona_1
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.
Lecce, 09.9.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
6