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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice designato Dr. Francesco Rigato, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 19 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n° 40111/2024
VERTENTE TRA
con sede in Roma, P.le Ionio n. 48/49, in Parte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Romano come da procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Piazza Ungheria n. 6
- OPPONENTE–
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Controparte_1
Palombi come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gallia n.68
- OPPOSTA -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 6046/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti difensivi da intendere qui riportati limitatamente alle predette conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 4.11.2024, la società ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6046/2024 del 20.9.2024, notificatole il 23.9.2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, emesso su ricorso di per l'importo di euro 17.144,62. Controparte_1
Parte opponente assumeva che la ricorrente era stata correttamente inquadrata con contratto a tempo pieno in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal
20.9.2023 al 30.7.2024 e terminato per dimissioni volontarie della ricorrente dopo un lungo periodo di assenza per malattia.
Parte opponente si duole perché la nel ricorrere per ottenere il decreto CP_1
ingiuntivo poi effettivamente emesso avrebbe presentato buste paga "gonfiate" in base alle quali avrebbe poi proposto conteggi errati per eccesso. Depositava pertanto le buste paga che assumeva come effettivamente inerenti al rapporto di lavoro e chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse revocato, con vittoria delle spese di giudizio.
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Ritualmente instaurato il contraddittorio, a mezzo di memoria depositata il 5.2.2025 si costituiva in giudizio , che rilevava come le somme richieste Controparte_1
dalla odierna parte opposta e ottenute con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, altro non sono che quanto alla stessa spettante a titolo di retribuzioni dei mesi di aprile, maggio giugno e luglio 2024 e l'importo spettante a titolo di TFR.
Precisava che la somma della quale era ingiunto il pagamento risultava dalle buste paga provenienti dalla stessa società opponente e, mentre quest'ultima in ricorso ha sostenuto che le buste paga prodotte dalla al fine di ottenere il decreto CP_1
ingiuntivo oggetto di opposizione sarebbero state artatamente gonfiate, era sufficiente un semplice controllo tra quelle prodotte dalla e quelle allegate al ricorso CP_1
in opposizione dalla società per avere la documentale Parte_1
dimostrazione che esse sono identiche, con la conseguenza che non era comprensibile la ragione della opposizione e neppure da quale elemento fosse stato possibile desumere che esse fossero state “artatamente gonfiate” dalla . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso al fine di ricostruire la vicenda che ha condotto all'odierno giudizio, si rileva cha alla odierna udienza parte ricorrente non è comparsa. E' infatti comparso il
2 solo difensore della parte opposta che si è riportato ai propri scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo avversato da parte opponente.
Si osserva che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di quanto dalla stessa sostenuta con il ricorso, ossia della produzione da parte della opposta al fine di ottenere l'emissione a suo favore del decreto ingiuntivo n. 6046/2024 di buste paga apparentemente emesse dalla opponente e – a suo dire - “artatamente gonfiate”.
Si rileva inoltre che l'omessa comparizione del ricorrente alla prima udienza fissata con il rito del lavoro, potrebbe anche essere valutabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., pur necessitando dell'accettazione della controparte costituita in giudizio. Nel caso in esame, infatti, la mancata comparizione proprio della parte che ha dato corso al presente procedimento depositando il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo più volte menzionato, ben può essere valutato ai fini del giudizio (come dispone l'art. 420 cpc), alla stregua di una implicita rinuncia alla prosecuzione del giudizio o di un implicito riconoscimento delle ragioni della controparte. Dette considerazioni sono state svolte dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. 3, Sent. n. 23289 dell'8.11.2007 – RV 600241), che ha osservato che “la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice.
Tale situazione non ricorre nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio;
né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi”.
Ciò posto, rileva poi ulteriormente il Tribunale, che il contegno processuale di parte opponente ha con tutta evidenza carattere esclusivamente dilatorio, se solo si raffrontano le buste paga prodotte dalla unitamente al ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo con quelle depositate dalla odierna parte opponente che sulla base di esse è
3 giunta addirittura a sottintendere una sorta di alterazione delle buste paga originarie da parte della allorché ha utilizzato le parole “artatamente gonfiate” per CP_1
definire le buste paga che la odierna opposta avrebbe utilizzato “a sostegno della propria domanda”. Le prospettazioni di parte opponente non solo sono del tutto infondate, ma sono anche smentite in radice dal semplice confronto tra le buste paga prodotte in giudizio dalla e quelle prodotte dalla odierna ricorrente: si CP_1
tratta infatti di documenti identici in tutto, per quanto è stato possibile ricavare dal confronto delle due produzioni documentali.
Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere la totale e assoluta infondatezza di quanto prospettato da parte opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio ed anche a rilevare lo scopo eminentemente dilatorio dell'interposta opposizione al decreto ingiuntivo, apparendo evidente che la società opponente che, pur avendo avuto modo di prendere visione delle buste paga prodotte da controparte al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, ed ovviamente in possesso di copia delle buste paga (poi allegate all'atto di opposizione), era perfettamente in grado di rilevarne la perfetta identicità e quindi di apprezzare la infondatezza delle ragioni poi infondatamente addotte Pt_2
con il ricorso in opposizione che deve pertanto essere rigettato con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 653 cpc.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone l'esecutorietà;
2. Condanna la società opponente a rifondere a le spese di Controparte_1
lite, liquidate in euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA da distrarre in favore del suo difensore ai sensi dell'art. 93 cpc.
Roma, 19.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato
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