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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17854 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38183/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
(BO), Via Santa Maria in Duno – C.F. - rappresentato e difeso ai C.F._1 fini del presente procedimento dall'Avv. Stefania Guaglianone - RICORRENTE contro
Avvocatura dello Stato Controparte_1 sato
RESISTENTE
OGGETTO: rilascio di visto di ingresso in Italia
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, cittadino pakistano lungo soggiornante chiede ricongiungimento con la moglie - ottiene nulla osta il
01.07.2024 e fa domanda di legalizzazione dei documenti con richiesta di rilascio del visto alla LS (agenzia out-sorcing dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad) ma il sito non da appuntamenti disponibili ) ; in data 28.08.24 il difensore manda una
PEC all'Ambasciata chiedendo di fissare appuntamento per legalizzazione e rilascio di visto - il ricorrente fa istanza cautelare in quanto soffre di un problema alla vista ed è 100% invalido civile, pertanto dice di aver bisogno dell'assistenza della moglie.
l'amministrazione resistente si è opposta alla domanda;
nelle more del giudizio il titolo di ingresso veniva rilasciato ed entrambe le parti concludevano per la cessazione della materia del contendere;
parte resistente insisteva per la compensazione delle spese di lite.
Osserva il giudice che le spese possono essere compensate, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri . Inoltre “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Roma, in data 18.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luciana Sangiovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38183/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
(BO), Via Santa Maria in Duno – C.F. - rappresentato e difeso ai C.F._1 fini del presente procedimento dall'Avv. Stefania Guaglianone - RICORRENTE contro
Avvocatura dello Stato Controparte_1 sato
RESISTENTE
OGGETTO: rilascio di visto di ingresso in Italia
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente, cittadino pakistano lungo soggiornante chiede ricongiungimento con la moglie - ottiene nulla osta il
01.07.2024 e fa domanda di legalizzazione dei documenti con richiesta di rilascio del visto alla LS (agenzia out-sorcing dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad) ma il sito non da appuntamenti disponibili ) ; in data 28.08.24 il difensore manda una
PEC all'Ambasciata chiedendo di fissare appuntamento per legalizzazione e rilascio di visto - il ricorrente fa istanza cautelare in quanto soffre di un problema alla vista ed è 100% invalido civile, pertanto dice di aver bisogno dell'assistenza della moglie.
l'amministrazione resistente si è opposta alla domanda;
nelle more del giudizio il titolo di ingresso veniva rilasciato ed entrambe le parti concludevano per la cessazione della materia del contendere;
parte resistente insisteva per la compensazione delle spese di lite.
Osserva il giudice che le spese possono essere compensate, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri . Inoltre “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Roma, in data 18.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Luciana Sangiovanni