Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/04/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03174/2025REG.PROV.COLL.
N. 05011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5011 del 2023, proposto dalla società “Il Trampolino s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Chieffi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IO FF in Roma, via Nizza n.53;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01560/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento datato 6 aprile 2021 - identificativo [...]-060628-2064655 (relativo alla pratica edilizia prot. 296646/6.11-F15692/2020 del 21 dicembre 2020, presentata dalla società “Il Trampolino srl”) con quale il Comune di Bari ha comunicato alla società “Il Trampolino s.r.” il diniego definitivo del permesso di costruire F15692/2020 per la demolizione e ricostruzione con incremento di volumetria ai sensi della l.r. 14/2009 (piano casa) e del d.lgs. 28/2011 di un edificio pluripiano da realizzarsi in Bari in via Van Westerhout n. 18.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
La società “Il Trampolino” (in prosieguo anche “la Società”) è proprietaria di un immobile in contrada Pantano San Francesco, identificato in catasto fabbricati al foglio 81 - particella 97, già oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 589 del 1994.
La zona in cui il fabbricato in questione è ubicato risulta tipizzata dal vigente p.r.g. del Comune di Bari come area destinata a "verde di quartiere".
In data 21 dicembre 2020, la Società presentava allo stesso Comune un progetto finalizzato alla demolizione e ricostruzione del suddetto immobile ai sensi dell'art. 4 della l.r. Puglia n. 14 del 30 luglio 2009, con aumento;
- della cubatura del 40%, di cui il 35% in base alle innovazioni introdotte dalle leggi regionali n. 59/2018, n. 67/2018 e n. 5/2019 e il 5% in base all’art. 12 del d.lgs n. 28 del 2011;
- della altezza del corpo di fabbrica pari a 18 metri.
Il Comune di Bari, con preavviso di diniego del 5 febbraio 2021, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sul rilievo che l’intervento era “in contrasto con l’art. 6, comma 1, lett. f, della l.r. n. 14/2009 nonché in contrasto con l’art. 3, comma 1, lett. d, ultimo capoverso, del d.p.r. n. 380/2001 così come modificato dalla legge n. 120/2020, in quanto ricade nell’ambito dei Territori Costieri di cui all’art. 45 delle n.t.a. del piano paesaggistico territoriale regionale (p.p.t.r.) e non ricade nelle aree escluse di cui all’art.142, comma 2 del d.lgs n. 42/2004”, oltre che “…con quanto stabilito dagli art. 74, 75 e 94 del Regolamento Edilizio Comunale ancora vigente per le parti non in contrasto con il nuovo Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia, approvato con D.G.R. 2250/2017”. Inoltre, “la tipologia edilizia pluripiano ed in elevazione prescelta per la proposta, non risulta adeguata rispetto l'inserimento contestuale caratterizzato, inequivocabilmente, da consistenze coerenti con l'orizzontalità dei luoghi deputati ad ospitare visuali d'ambiente ad un solo piano in elevazione”.
La Società, per il tramite del proprio tecnico, presentava, in data 24 febbraio 2021, le proprie osservazioni.
In particolare, essa deduceva che “… l’immobile rientra nel centro edificato perimetrato ex art. 18 legge n. 865/1971 … e come tale soggetto ad esclusione ex art. 142, comma 2, lettera c), d.lgs n. 42/2004” e che “Considerato che non è prevista una altezza massima per le aree tipizzate a verde, e che tra le aree contermini aventi diversa destinazione urbanistica vi è quella tipizzata B3, come si dimostra nell’allegato n. 5, avente altezza massima di 25 m., il progetto presentato appare conforme al disposto normativo. Si ritiene altresì che il riferimento al regolamento edilizio - Statuti Murattiani - sia da ritenersi comunque non attinente in quanto lo stesso, emanato per regolamentare il solo centro murattiano prima della entrata in vigore della legge fondamentale urbanistica n. 1150/1942, non risulta né adeguato ad essa ai sensi del’art. 35 della medesima l. n. 1150, né richiamato nei PRG Calzabini-Piacentini e Quaroni”.
Con provvedimento del 6 aprile 2021, il Comune di Bari, esaminate le controdeduzioni:
i) confermava la sussistenza del contrasto dell'intervento progettato con le norme della l.r. n. 14 del 2009 e del d.p.r. n. 380/2001 (art. 6, comma 1, lett. f, della L.R. n. 14/2009, che vieta la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con riferimento ad immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004, ricadendo l’immobile de quo nell’ambito dei Territori Costieri di cui all’art. 45 delle n.t.a. del P.P.T.R. e non rientrando lo stesso nelle aree escluse di cui all’art. 142, comma 2, del d.lgs n.42/2004 in quanto le previsioni del Piano Pluriennale di Attuazione, afferente l'area di progetto, non risultavano concretamente realizzate;
ii) affermava la vigenza e la applicazione sull’intero territorio comunale del Regolamento edilizio;
iii) dichiarava privo di fondamento anche il richiamo all’art. 4, commi 3 e 3-bis della l.r. n. 14/2009 in quanto “la mancata previsione di una altezza massima per le aree a verde di quartiere di cui all’art. 31 delle n.t.a. è conseguente alla vocazione dell’area”;
iv) rilevava che l’area a destinazione residenziale di completamento di tipo B3, richiamata dal tecnico nelle proprie osservazioni, risultava collocata a più di 300 metri dal lotto in esame per cui il richiamo alle zone B3, come “area confinante” o “contermine” a quella di pertinenza dell’edificio da demolire non corrispondeva a contesto urbano.
3. Avverso il diniego, la società Il Trampolino proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per la Puglia.
Il gravame veniva affidato ai seguenti motivi.
I)Violazione ed omessa applicazione dell’art. 142, comma 2, lett. b, del d.lgs n. 42/2004 e della tavola n. 3 della variante al p.r.g. di adeguamento al p.u.t.t./paesaggio. Erronea applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. f, della l.r. n. 14/2009 e dell’art. 3, comma 1, lett. d, del d.p.r. n. 380/2001. Erronea applicazione degli artt. 74, 75 e 94 del regolamento edilizio comunale approvato nel 1936. Eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e di diritto, per carenza di istruttoria e per contraddittorietà. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 per insufficienza e genericità della motivazione.
Ia) Insussistenza di un vincolo paesaggistico sull'area interessata e comunque inapplicabilità del divieto disposto dalla normativa citata in rubrica. Il secondo comma dell’art. 142, alla lettera b, esclude dal novero delle aree di interesse paesaggistico - tra cui rientrano, ai sensi del comma 1, “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia" (come appunto la zona interessata dall'intervento in esame) - quelle che "alla data del 6 settembre 1985: b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate”.
Sennonché, l’affermazione per cui l’esclusione dell’immobile dai vincoli non riguarderebbe l’area in oggetto - basata sull’assunto che le previsioni del Piano Pluriennale di Attuazione, afferente l'area di progetto, non risulterebbero concretamente realizzate - sarebbe smentita da quanto emerge dalla Tavola 3 allegata alla delibera (di Giunta regionale n. 2252/2014) di variante al P.R.G. per l'adeguamento al P.U.T.T./P., la cui legenda indica appunto tale area tra quelle "concretamente realizzate".
Tale circostanza (ovvero, che l’area in cui ricade l’immobile sarebbe inserita tra le “aree escluse dalle norme del Titolo II e Titolo III delle n.t.a. del PUTT/P e art. 142, comma 2, del D.lgs. 42/2004”, ovvero “compresa nel 1° PPA, con previsioni concretamente realizzate) si ricaverebbe anche dalla cartografia scaricabile dal sito “sit.egov.ba.it”, così come dal certificato di destinazione urbanistica relativo all’immobile in considerazione.
Ib) Non può ritenersi sussistente un contrasto dell’opera progettata con l’art. 3, comma 1, lett. d, ultimo capoverso, del d.p.r. n. 380/2001 (così come modificato dalla legge n. 120/2020), in quanto tale norma “si riferisce genericamente agli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, quindi senza prendere in considerazione le suddette esclusioni di cui al medesimo Codice n. 42/2004 e senza confliggere in alcun modo con la possibilità, nella specie prevista dall’art. 45 delle n.t.a. del P.P.T.R. di realizzare, in particolari condizioni, i suddetti interventi di demolizione e ricostruzione anche relativamente ai territori costieri; tanto più che, la stesso articolo 3, al comma 3, lettera b1, esclude espressamente, con riferimento a tali territori, soltanto “la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario”, tra cui non rientra certamente quello in questione.
In risposta alle osservazioni procedimentali relative alla suddetta delimitazione delle aree escluse ai sensi del secondo comma dell’art. 142 (risultante dalla variante al PUTT/P), il Comune si sarebbe limitato a rilevare, del tutto immotivatamente, che “la disciplina paesaggistica del PUTT/P risulta superata dal vigente PPTR della Regione Puglia”.
Sennonché, il disposto dell’art. 38, comma 5, delle n.t.a. del P.P.T.R. prevede che “In sede di adeguamento ai sensi dell’art. 97, e comunque entro due anni dall’entrata in vigore del PPTR i comuni, d’intesa con Ministero e Regione, possano precisare la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell’art. 142 del Codice”. Nel caso di specie, quindi, l’eventuale modifica della delimitazione delle aree di cui al comma 2 dell’art. 142, già definita con la variante al PUTT/P, avrebbe dovuto essere disposta dal Comune di Bari entro il suddetto termine (imposto per adeguare i piani urbanistici e le loro varianti alle prescrizioni del nuovo Piano), ciò che non è in alcun modo avvenuto, non risultando fino ad oggi compiuta alcuna riperimetrazione; da qui, il deficit istruttorio e motivazionale che affliggerebbe il provvedimento impugnato.
Ic) Incongruo sarebbe il riferimento, contenuto al secondo punto del provvedimento avversato, ad un presunto contrasto dell’intervento proposto con “quanto stabilito dagli art. 74, 75 e 94 del Regolamento Edilizio Comunale”, dai quali dovrebbe evincersi che la tipologia edilizia del manufatto progettato “non risulta adeguata rispetto all’inserimento contestuale caratterizzato, inequivocabilmente, da consistenze coerenti con l’orizzontalità dei luoghi deputati ad ospitare visuali d’ambiente ad un solo piano in elevazione”: il Comune resistente non indica in alcun modo gli aspetti del progetto che concretamente confliggerebbero con dette disposizioni.
Deve escludersi, di conseguenza, che l’assetto urbanistico delle aree medesime sia mutato a seguito dell’entrata in vigore del P.P.T.R. o che quest’ultimo abbia influito sulla previgente disciplina paesaggistica del suolo di cui si discute.
Le disposizioni regolamentari citate dal Comune (approvate dalla G.P.A. in data 11/01/1936) conterrebbero, infatti, prescrizioni finalizzate al mantenimento del decoro e dell’estetica degli edifici situati nell’ambito del territorio comunale, alle quali non è ormai più possibile fare riferimento, considerando il generale aggiornamento intervenuto ad opera della successiva normativa urbanistica, ed in particolare delle n.t.a. del p.r.g. comunale nonché del recente Regolamento edilizio approvato con delibera di G.C. n. 407/2020.
Id) Non si comprende esattamente come la realizzazione del manufatto in questione potrebbe ledere la prospettiva o la visuale dell’ambiente circostante “tenendo presente che l’area interessata, peraltro ampiamente urbanizzata, non presenta caratteristiche di particolare pregio paesaggistico (ed anzi appare in evidente stato di degrado) e soprattutto che, nelle immediate vicinanze, sono presenti diversi edifici composti da più piani”.
II) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 4, commi 3 e 3-bis della legge regionale n. 14/2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per contraddittorietà e per difetto di istruttoria.
IIa) Il Comune ha denegato l’assenso in ordine alle altezze del corpo di fabbrica (m. 18) in ragione della “mancata previsione di una altezza massima per le aree a verde di quartiere di cui all’art. 31 delle n.t.a. del Comune di Bari”, mancanza che è stata ritenuta “conseguente alla vocazione dell’area”.
IIb) Non si comprendono le ragioni di inapplicabilità al caso in esame degli artt. 4, commi 3 e 3 bis, della legge regionale n. 14/2009. Il progetto proposto ha previsto che l’altezza del manufatto corrispondesse a quella degli edifici presenti nelle aree confinanti o comunque prossime con diversa destinazione urbanistica, e quindi in particolare alla zona “di rinnovamento urbano” (B6) nonché a quella “di completamento” (B3), con riferimento alle quali è stabilita un’altezza massima di 25 m.
3.1. Si costituiva in giudizio, per resistere, il Comune di Bari.
3.2. Con ordinanza collegiale del 7 gennaio 2022, n. 84, il T.a.r. disponeva una verificazione al fine di risolvere i seguenti quesiti: a) se l’area dell’intervento proposto dalla ricorrente rientri nell’ambito dei Territori costieri di cui all’art. 45 delle N.T.A. del P.P.T.R.; b) se il P.P.T.R. abbia abrogato il P.U.T.T./p, in tutto o in parte; c) se si possa ancora considerare vigente e applicabile al caso di specie la Tavola 3 allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 2252/2014, di variante al P.R.G. per l’adeguamento al PUTT/p (in realtà, allegata alla delibera di Consiglio comunale di Bari n. 4/2014), la quale riporta l’area in argomento tra quelle “ comprese nel 1° PPA e diverse da A e B con previsioni concretamente realizzate ”; d) se, con l’entrata in vigore del P.P.T.R., l’individuazione delle aree vincolate debba essere effettuata sempre e comunque a norma dell’art. 38, comma 5, delle N.T.A. del detto Piano, di concerto tra Comune, Soprintendenza e Regione; e) se il Regolamento edilizio comunale del 1936 risulti - in tutto o in parte - non più vigente, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento edilizio (R.e.t.), approvato con delibera di Giunta comunale n. 407/2020; f) se il lotto in esame confini solo con la viabilità pubblica e con aree aventi destinazione urbanistica a verde di quartiere; g) se il requisito per utilizzare un’altezza massima maggiore o diversa da quella stabilita dalle N.T.A. per l’area in progetto, sia soltanto quello dell’adiacenza fisica del lotto in progetto a un’area avente diversa destinazione urbanistica, con almeno un lato in comune; h) se al caso di specie sia applicabile la legge 11 settembre 2020 n. 120, a tenore della quale “ Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche ”.
Il verificatore depositava la relazione tecnica in data 17 giugno 2022.
3.3. Con sentenza n. 1560 del 18 novembre 2022, il T.a.r. respingeva il ricorso e compensava le spese.
4. Ha appellato la società “Il Trampolino s.r.l.” che deduce i seguenti vizi-motivi: erroneità ed ingiustizia della sentenza n. 1560/2022 per travisamento in fatto e in diritto, nonché per insufficienza, illogicità e perplessità della motivazione; ingiustizia della sentenza impugnata per erroneo inquadramento giuridico della fattispecie e per incompleta considerazione dei motivi di ricorso; violazione del principio del “ tempus regit actum” , genericità; difetto di istruttoria.
La Società appellante, nel censurare la sentenza impugnata, reitera i motivi di ricorso dedotti nel giudizio di primo grado.
4.1. Si è costituito in giudizio, per resistere, il comune di Bari.
4.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie cui ha fatto seguito, in data 13 febbraio 2025, memoria di replica della Società appellante.
5. All’udienza del 6 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello è infondato. La sentenza impugnata va confermata sia pure con le ulteriori, seguenti considerazioni.
7. Parte appellante sostiene, con un primo ordine di censure dedotte con il primo motivo di gravame, che la zona interessata dall’intervento in questione (in cui ricade l’immobile da ristrutturare) rientrerebbe tra le aree da tempo appositamente individuate dalla Amministrazione ai fini di disporne l’esclusione dalla applicazione del vincolo previsto dalla normativa in materia di tutela paesaggistica con riguardo ai territori costieri. Per cui, se anche tale intervento ricade nell’ambito dei “Territori costieri” di cui all’art. 142, comma 1, del d.lgs n. 42/2004 ed all’art. 45 delle n.t.a. del P.P.T.R., tuttavia la sua realizzazione non potrebbe considerarsi vietata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f, della legge regionale n. 14 del 2009 (norma che vieta la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con riferimento ad immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004).
7.1. Le censure sono infondate.
L’articolo 6 della l.r. Puglia n. 14 del 30 luglio 2009 dispone (comma 1) che “Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4” (id est, Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione” sugli immobili (comma 1, lett. f) “ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, così come da ultimi modificati dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63”.
Sulla questione relativa al regime normativo da applicare alle ristrutturazioni edilizie in zona vincolata, la Sezione, con una recente pronuncia (sentenza 5593 del 7 giugno 2023), ha proceduto all’inquadramento normativo dell’istituto sotto la vigenza degli artt. 3 e 10 del t.u. edilizia, così come modificati dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, quali normative ratione temporis applicabili alla fattispecie in esame e alla luce del principio tempus regit actum .
7.2. Nella circostanza, la Sezione ha osservato quanto segue.
L’art. 3, comma 1, lett. d) (come modificato dal d.l. 76/2020) così stabiliva: " Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico (…) Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria »;
Il successivo articolo 10 disponeva, al comma 1, che “ Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: … t. c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ”;
7.3. L’esposto quadro normativo consente di svolgere due rilievi:
a) il primo può essere sintetizzato affermando che quando la ristrutturazione edilizia riguarda un immobile sottoposto al vincolo imposto dal codice dei beni culturali e paesaggio (d.lgs n. 42/2004) possono emergere diverse limitazioni sia ai fini vincolistici che urbanistico edilizi;
b) il secondo passa per la constatazione che il legislatore ha contemplato, agli artt. 3, comma 1, lett. d) e 10 comma 1, lett. c), due definizioni simili di ristrutturazione edilizia, oggetto nel tempo di varie modificazioni.
7.4. Occorre, pertanto, individuare quali siano gli immobili sottoposti ai vincoli del d.lgs n. 42/2004, che gli art. 3 e 10, ratione temporis vigenti, escludono dall’ambito della ristrutturazione edilizia (quando interessati dalla modifica di sagoma, prospetti o volumetria) per farli convergere nella diversa tipologia delle “nuove costruzioni”.
7.5. E’ necessario svolgere una breve ricostruzione della evoluzione normativa in materia, intervenute dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 380/2001.
Con l’entrata in vigore del d.p.r. 380/2001, la versione originaria dell’art. 3, comma 1, lett. d), riconduceva nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
Successivamente, il d.lgs n. 301/2001 modificava la disposizione, riconducendo nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”, eliminando quindi il riferimento alla fedele ricostruzione, e dando rilievo al risultato finale come coincidente nella volumetria e nella sagoma con il preesistente edificio oggetto di demolizione.
Con l’entrata in vigore dell’art. 30, comma 1, lett. c), della legge n. 98/2013, il legislatore modificava ulteriormente la nozione di interventi di ristrutturazione edilizia definita dall’art. 3, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 380 del 2001, per ricomprendere in tale ambito anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del manufatto preesistente, senza la necessità di mantenere identica la sagoma.
Il mantenimento della stessa sagoma (implicante il rispetto dell’area di sedime degli immobili) restava invece per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs n. 42/2004, per i quali, quindi, gli interventi di demolizione e ricostruzione costituivano ristrutturazione edilizia soltanto ove fosse stata rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Con la novella del d.l. n 76/2020 (v. artt. 3 e 10 sopra riportati), veniva ulteriormente esclusa la possibilità di inquadrare come ristrutturazione edilizia le operazioni di demolizione con ricostruzione con caratteristiche diverse da quelle preesistenti, qualora interessanti gli immobili soggetti a tutela ai sensi del d.lgs n. 42/2004. In questi casi, i lavori venivano classificati come nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia.
7.6. Sulla base del descritto quadro normativo, la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione può assumere due differenti profili:
a) ricostruzione fedele all’edificio demolito;
b) ricostruzione che porta ad un edificio con diversi sagoma, prospetti, volumetria e sedime;
a fianco ai quali è possibile distinguere:
c) la demolizione e ricostruzione effettuata in zona priva di pregio;
d) la demolizione e ricostruzione effettuata in una zona vincolata, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
7.7. Un ulteriore tassello va aggiunto e cioè che l’espressione “immobili” cui fa riferimento l’art. 3 del d.p.r. n. 380 del 2001 (anche nel testo ratione temporis vigente) va inteso nella sua accezione sistematica, funzionale e teleologica di zona-area o immobile tutelati ex d.lgs n. 42/2004.
Il codice dei beni culturali e del paesaggio prevede diversi tipi di tutela:
- l’articolo 136, tutela gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico;
- l’articolo 142, detta disposizioni per le aree tutelate per legge.
8. Orbene, fino a quando è rimasta vigente la novella introdotta dal d.l. n. 76/2020, in tutte le aree sottoposte a vincolo ai sensi del d. lgs n. 42 del 2004 (artt. 12, 136, 142), gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’immobile si qualificavano come ristrutturazione edilizia solo se realizzati con stessa sagoma, prospetti, volumetria e sedime mentre le demolizioni e ricostruzioni con diversi sagoma, prospetti, volumetria e sedime si qualificavano sempre come nuove costruzioni.
Soltanto con l’entrata in vigore del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (c.d. decreto energia: ratione temporis estraneo alla fattispecie, ma utile all’interprete per enucleare la ratio legis delle norme intervenute nel tempo e il loro campo oggettivo di applicazione) sono state sottratte da questa restrizione le (sole) aree tutelate per legge ed elencate all'articolo 142.
In queste zone, gli interventi di demolizione e ricostruzione cessano di essere considerati nuove costruzioni e diventano ristrutturazioni edilizie, pur continuando ad essere soggette al permesso di costruire (la norma ha riqualificato normativamente l’intervento per consentire l’accesso alle agevolazioni fiscali – superbonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni - ma non ha operato una semplificazione delle procedure).
L’art. 28 del d.l. 17 del 2022 ha, infatti, introdotto il comma 5-bis che modifica la “seconda parte” dell’art. 3, co. 1, lett. d), d.p.r. n. 380/2001 come segue: “ Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto legislativo (…) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria ”.
8.1. La modifica ha inciso, inoltre, anche sull’art. 10, co. 1, lett. c) del d.p.r. n. 380/2001 (quindi sul regime abilitativo) prevedendo che sono soggetti a permesso di costruire o SCIA alternativa anche “ gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria ”.
8.2. Sennonché, l’art. 14, comma 1-ter della legge n. 15 luglio 2022, n. 91 ha apportato, in sede di conversione del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, una ulteriore modifica agli artt. 3 e 10 del t.u. edilizia, nei seguenti termini: a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: "dell'articolo 142" sono state sostituite dalle seguenti: "degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142"; b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: "dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142"».
8.3. Pertanto, il testo oggi vigente degli artt. 3 e 10 citati (non applicabile alla fattispecie, ma dal contenuto rilevante ai fini esegetici per quanto si dirà) risulta il seguente:
a) art. 3. comma 1. lett. d): “ Ai fini del presente testo unico si intendono per (…) lett. d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche (…), Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d) e 142 del medesimo decreto legislativo (…) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria ”;
b) art. 10: “ Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: (…) gli interventi … di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria ”.
9. La disposizione in esame (art. 3, comma 1, lett. d, t.u. edilizia) perimetra espressamente e senza equivoci l’ambito oggettivo e temporale di applicazione della sottrazione al regime più restrittivo della ristrutturazione, individuandolo, a far data dall’entrata in vigore delle norme e per i procedimenti non ancora definiti, negli edifici ricadenti nelle aree tutelate ex artt. 136, comma 1, lett. c-d) e 142 del d.lgs. 42/2004, ossia le “aree tutelate per legge” e gli edifici situati in aree di notevole interesse pubblico.
La norma dimostra una precisa scelta da parte del legislatore, che, tuttavia, vincola l’interprete (art. 12 delle preleggi) al rispetto del suo tenore testuale.
L’intervento normativo operato con le leggi n. 34/2020 (di conversione del d.l. n. 76/2020) n. 50 del 2022 (di conversione del d.l. n. 91 del 2022) va, infatti, nella direzione di superare i limiti stringenti che impedivano di qualificare come ristrutturazione edilizia qualsivoglia demolizione e ricostruzione in area tutelata paesaggisticamente in presenza di modifiche dei parametri edilizi (sagoma, prospetti, sedime, volume e caratteristiche tipologiche).
Ma tale scelta è stata resa cogente dal legislatore solo per gli interventi progettati, o comunque approvati, successivamente all’entrata in vigore del d.l. 76/2020, per le aree tutelate ex art. 142 del d.lgs n. 42 del 2004, e all’entrata in vigore della legge n. 50 del 2022 per le aree sottoposte a tutela paesaggistica ex art. 136 dello stesso decreto legislativo.
10. Consegue a tanto che deve ritenersi legittima, alla stregua del brocardo tempus regit actum , la decisione dell’amministrazione di non ritenere assentibile l’intervento progettato, in quanto ricadente in area-zona (immobile) tutelata ex art. 136 del d. lgs n. 42 del 2004 (art. 3, t.u. edilizia; art. 6, comma 1, lett. f, l.r. Puglia n. 14/2009), nella quale, sulla base della normativa ratione temporis vigente, la demolizione e ricostruzione era qualificabile come ristrutturazione edilizia esclusivamente laddove fosse “fedelissima”.
10.1. Soltanto a seguito della novella del 2022, infatti, tali aree sono state sottratte al regime restrittivo al fine di non rallentare i processi di rigenerazione urbana, riqualificazione e cleaning del territorio, in ragione delle esigenze rappresentate dal P.N.R.R. e dagli obiettivi strategici da raggiungere, per i quali il legislatore ha introdotto taluni benefici ( ecobonus, superbonus, bonus ristrutturazione, crediti fiscali, cessioni di credito).
11. Chiarito il regime normativo esistente ratione temporis nelle zone vincolate, occorre considerare che l’intervento edilizio ricade nell’ambito dei Territori Costieri di cui all’art. 45 delle n.t.a. del P.P.T.R.
11.1. Più precisamente, come anche chiarito con la verificazione disposta nel giudizio di primo grado, l’area di intervento ricade nei c.d. “Territori costieri “ex art. 45 delle N.T.A. del P.P.T.R. come meglio definiti al punto 1) - art. 41 delle norme tecniche del P.P.T.R. e “ consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale, come delimitata anche per le isole nelle tavole della sezione 6.1.2 .”.
11.2. Acclarato che l’area su cui insiste l’immobile in questione è sottoposta alla tutela paesaggistica deve, al contempo, escludersi che essa nelle aree escluse di cui all’art. 142, comma 2 del d.lgs n. 42/2004.
12. Parte appellante sostiene, infatti, che l’immobile debba ritenersi escluso dalle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 2, lett. b, d.lgs n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in quanto l’area di interesse ricadrebbe in quelle “ zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate”.
La tesi viene confermata con il richiamo: i) alla Tavola 3, allegata alla delibera di Giunta Regionale n.2252/2014 di variante al P.R.G. per l’adeguamento al PUTT/p, in cui l’area in discussione sarebbe riportata tra quelle “concretamente realizzate”; ii) alla cartografia allegata alla DCC e “concretamente realizzate” e di tanto ne trae contezza dalla cartografia allegata alla delibera consiliare n. 2252/2014.
12.1. Il Collegio osserva che gli elementi di fatto acquisiti all’istruttoria, procedimentale e processuale (di primo grado), hanno documentato e chiarito che la Tavola 3 allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 2252 del 2014 corrisponde a quella annessa alla delibera di Giunta comunale n. 4/2014.
Essa indica, per le aree in questione, una differente qualificazione urbanistica “Verde di quartiere - art.1.03 p.to 5.2”, e richiama l’art. 1.03 delle NTA del PUTT.
Il punto controverso è stato oggetto di uno specifico quesito posto al verificatore in questi termini: “S e si possa ancora considerare vigente e applicabile al caso di specie la Tavola 3 allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 2252/2014, di variante al P.R.G. per l'adeguamento al PUTT/p (in realtà, allegata alla delibera di Consiglio comunale di Bari n. 4/2014), la quale riporta l'area in argomento tra quelle "comprese nel 1° PPA e diverse da A e B con previsioni concretamente realizzate”.
12.2. Il verificatore, sulla scorta di una adeguata ricostruzione storica dei passaggi deliberativi e amministrativi, ha fornito, con argomentazioni tecniche immuni da vizi logici e travisamento dei fatti, dunque positivamente apprezzabili e condivisibili, una risposta negativa al quesito.
Il Comune, seguendo le procedure di cui al combinato disposto dell’art. 38 comma 5 e dell’art. 97 delle n.t.a. del p.p.t.r., con delibera di g.c. n. 6 del 17 gennaio 2022 (rimasta inoppugnata) dal titolo “ Proposta di identificazione cartografica delle aree di cui all’art. 38, comma 5, delle n.t.a. del p.p.t.r. e di cui all’art. 142, comma 2, d. lgs. n. 42/2004. presa d’atto degli esiti del tavolo tecnico con Ministero e Regione ed approvazione ”, ha approvato la nuova perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del comma 2 dell’art. 142 del d.lgs n. 42/2004 (c.f.r. Tav.1 – Fg.3 allegata alla delibera giuntale) recependo tutte le indicazioni del Tavolo Tecnico del 19/10/2021 tra Comune di Bari, Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari, Segretariato Regionale del Ministero della cultura.
12.3. La nuova perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del comma 2 dell’art. 142 del d.lgs n. 42/2004 non ricomprende il lotto di intervento.
12.4. Il progetto in questione neppure rientra nelle disposizioni transitorie di cui all’art. 106 del p.p.t.r., stante il chiaro tenore della norma secondo cui “ dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P sino all’adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all’art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono ”.
12.5. Al riguardo, il Comune di Bari ha documentato di avere demandato, con delibera di giunta comunale n. 219 del 14 febbraio 2019, alla Ripartizione urbanistica ed edilizia privata di attivare la procedura prevista dal comma 5 dell’art.38 delle n.t.a. del p.p.t.r., finalizzata alla delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.
Ha fatto seguito – previa interlocuzione formale (concerto) con Regione e Soprintendenza in ambito di verifica ex art. 38 - una specifica ricognizione delle aree tutelate (determinazione dirigenziale n. 2393 del 4 marzo 2019) da cui si evince – vedi Tavola 3 – che l’area di che trattasi è inclusa tra quelle assoggettate a tutela paesaggistica.
Ma dalla Tavola 3 si evince, ancor più (vedi allegati 7-8-9 al ricorso di primo grado), una totale assenza di edificazione nell’area in cui ricade il progettato intervento.
13. Al riguardo, il Comune ha chiarito, con congrue allegazioni, l’aspetto fattuale sul quale la società appellante ha fondato l’assunto per cui l’urbanizzazione, ovvero l’area, sarebbe a suo dire “concretamente realizzata”.
13.1. Parte appellante sostiene che la Tavola 3, allegata alla delibera di Giunta Regionale n.2252/2014 di variante al P.R.G. per l’adeguamento al PUTT/p (in realtà allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n.4/2014 – Allegato n.2 e 2 bis) riporta l’area in discussione tra quelle “ concretamente realizzate ”; tanto desume dalla cartografia allegata alla delibera consiliare che indica come scaricabile dal sito “sit.egov.ba.it”.
13.2. La versata documentazione consente, tuttavia, di affermare che la tavola 3 (Allegato n.2 ter) allegata alla delibera di giunta regionale n.2252/14 (Allegato n.3) <corrisponde a quella annessa alla delibera di giunta comunale n.4/2014 (Allegato n.2), resa dal Comune in adempimento a precedenti prescrizioni regionali (DGR 1812 del 2/8/2011), e richiama per le aree di che trattasi una differente qualificazione urbanistica “Verde di quartiere - art.1.03 p.to 5.2”, richiamando l’art. 1.03 delle NTA del PUTT/p come agevolmente rilevabile dal frontespizio dell’elaborato. In sede di approvazione, la Regione Puglia richiedeva una maggiore precisione nella legenda e, per mero errore, l’Ufficio inseriva nella cartografia della Tavola 3, esibita da controparte, tale area tra quelle “ comprese nel 1° PPA e diverse da A e B con previsioni concretamente realizzate” .>
13. In realtà, il “ concretamente realizzato ” poteva evincersi, de plano, anche in base alla destinazione dell’area a “ verde di quartiere ”, rilevabile dalla indicata Tavola.
Dalla versata documentazione la zona in cui ricade l’intervento non può definirsi, ad avviso del Collegio, “ concretamente realizzata”, nel senso più preciso che essa non ricade in porzioni di territorio già urbanizzato.
13.1. Sul punto va chiarito che la condizione secondo cui le previsioni del piano devono essere state realizzate (art. 142, comma 2 d.lgs 42/2004) richiede un quid pluris , ossia che tali previsioni debbano essere “ concretamente ” realizzate, dove l’avverbio rafforza la condizione legale e suggerisce una interpretazione più rigorosa, nel senso che deve trattarsi di porzioni di territorio già urbanizzato.
13.2. D’altra parte, diversamente opinando, si tradirebbe la ratio della norma in esame, rinvenibile nella sottrazione al regime vincolistico delle aree già totalmente o parzialmente urbanizzate alla data del 6 settembre 1985.
13.3. Non solo, ma si opererebbe anche una indebita confusione tra la condizione di tipo “esecutivo”, che richiede la norma in esame (“concretamente realizzate”), con la condizione “programmatica”, che renderebbe invece sufficiente la mera previsione in strumenti urbanistici attuativi.
13.4. Il legislatore ha imposto una precisa e tassativa condizione “esecutiva” che, nella fattispecie, alla stregua delle allegazioni documentali, il Collegio non ha potuto oggettivamente riscontrare come (storicamente) verificatasi.
13.5. Dalla ricognizione delle aree vincolate nonché dalle risultanze del Tavolo tecnico, emerge che l’area oggetto del permesso di costruire, quand’anche fosse stata semplicemente destinata all’edificazione, non è mai stata in realtà urbanizzata, con ciò dovendosi consequenzialmente ritenere che non si è mai realizzata la condizione normativamente prevista dall’art. 142, comma 2, lett. b, d.lgs n. 42/2004.
14. Né la circostanza che eventuali zone adiacenti lo fossero potrebbe determinare, di per sé, l’assoggettabilità dell’area de qua a un regime di favore; si finirebbe, invero, per agevolare la definitiva compromissione dello stato dei luoghi.
15. Si può condividere, pertanto, quanto accertato e affermato dal verificatore secondo cui “ La nuova perimetrazione delle aree escluse dalle disposizioni del co.2 dell’art.142 del D.Lgs 42/2004 non ricomprende il lotto di intervento ”.
16. Va aggiunto che, dalla data di approvazione del p.p.t.r. ha cessato di avere efficacia il p.u.u.t./p.; e poiché l’approvazione del p.p.t.r. è avvenuta con deliberazione di giunta regionale n.176 del 16 febbraio 2015, la cessazione degli effetti è ben anteriore al progetto per cui è causa.
Il p.p.t.r., a sua volta, ha introdotto misure più restrittive che, come noto, prevalgono sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli altri strumenti di pianificazione territoriale (in tal senso, anche l’art.4 c.2 delle n.t.a. del p.p.t.r.), quindi anche sul p.u.u.t.
Tali circostanze (rapporto tra p.u.u.t. e p.p.t.r.) inducono al rigetto anche della censura secondo cui la Tavola 3, allegata al p.u.u.t., in quanto antecedente all’entrata in vigore del p.p.t.r., dovrebbe avere “efficacia vincolante”.
17. Acclarato che l’area interessata dall’immobile è assoggettata a vincoli paesaggistici, ne consegue che neppure può trovare applicazione la normativa di favore del c.d. piano casa.
17.2. La giurisprudenza (sia amministrativa che penale) ha chiarito che la disciplina regionale del piano casa può derogare soltanto ai fini urbanistico edilizi, senza incidere sui vincoli.
I piani paesaggistici e quelli ad essi assimilabili non possono, infatti, subire deroghe da parte della legge regionale sul piano casa, in quanto regolamentano la sola disciplina urbanistica (v. anche Cass. Pen. n. 14242/2020).
17.3. E’ stato, altresì, chiarito, infatti, che esiste una netta distinzione tra pianificazione paesaggistica e pianificazione urbanistica, che origina dalla legge n. 1150 del 1942. Le due pianificazioni hanno differente disciplina, anche quanto al regime delle competenze legislative.
17.4. Pertanto, la disciplina regionale del Piano casa non può in alcun modo modificare il rapporto di gerarchia (per materia) e di indipendenza reciproca esistente tra la materia urbanistica e quella paesaggistica.
17.5. Le Regioni potrebbero senz’altro individuare ambiti da escludere o in cui limitare interventi del piano casa, soprattutto in riferimento ai beni culturali e aree di pregio ambientale e paesaggistico, purché operando nell’ambito urbanistico edilizio senza alcuna possibilità per il piano casa di apportare deroghe in grado di “comprimere” le procedure e la valenza della disciplina paesaggistica.
18. Parte appellante sostiene che il Regolamento edilizio non fosse più vigente tempus regit actum a seguito del recente regolamento edilizio di cui alla delibera di giunta comunale n. 407 del 2020.
18.1. Come anche osservato dal Comune appellato, all’epoca dei fatti il nuovo regolamento risultava adottato con la citata delibera di giunta; il nuovo regolamento edilizio è stato approvato successivamente, con delibera di consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 2022.
18.2. Sul punto, pertanto, il verificatore ha condivisibilmente concluso nel senso che il Regolamento edilizio del 1936 cesserebbe la sua vigenza con l’approvazione del nuovo Regolamento edilizio che, all’art. 92, dal titolo “ Disposizioni Transitorie ”, precisa che “ I procedimenti edilizi presentati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze”.
18.3. Consegue a tanto che - in disparte le osservazioni del Comune secondo cui il nuovo regolamento prevedrebbe norme del tutto coerenti con quelle vigenti richiamate nei motivi di diniego e non comporterebbe di fatto alcuna modifica sostanziale al motivo di diniego che sarebbe confermato sulla base dell’attuale vigente articolo 61 del Regolamento Edilizio Comunale approvato il 28/02/2022 – poiché il procedimento ha avuto inizio nel 2021, esso deve ritenersi comunque soggetto al vecchio Regolamento, ovvero al Regolamento edilizio comunale del 1936, vigente al momento della istruttoria e del diniego (in mancanza di espressa abrogazione delle norme fino al nuovo regolamento entrato in vigore nel 2022), le cui disposizioni (CAPO V) e prescrizioni (art. 74) non risultavano in contrasto con le n.t.a. degli strumenti di pianificazione.
19. Le considerazioni che precedono superano anche il dedotto deficit i struttorio e motivazionale in quanto risulta adeguatamente motivata la incompatibilità dell’intervento.
20. Il primo motivo di appello risulta, pertanto, infondato.
21. La sua infondatezza rende irrilevante l’esame del secondo motivo di appello col quale si censura la parte motiva del diniego basata sul regime delle altezze, ovvero avuto riguardo alle modalità costruttive.
21.1. Appurato, infatti, l’incompatibilità del progetto con il regime dell’area e, dunque, l’impraticabilità del cambio di destinazione d’uso con aumento di volumetria, nessun interesse parte appellante dimostra alla coltivazione del motivo.
22. In conclusione, ritenendo il Collegio di aver esaminato per intero la vicenda controversa anche in relazione alle doglianze e ai profili che in ragione del tenore della decisione devono considerarsi assorbiti, respinge l’appello.
23. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del giudizio d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO