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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 6136/2024 promossa con ricorso del 12/12/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. SALVIATO FRANCESCA MARTINA e RE Parte_1
TA rappresentato e difeso dall'avv. CALEFFI ALBERTO;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso del 12/12/2024 e RE TA chiedevano la Parte_1
regolamentazione del rapporto genitori-figlie alle seguenti condizioni:
“1) le figlie minori e engono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre in Jerago con Orago (VA) via Varesina n. 30/a.
2) Il padre ET RE vedrà le figlie minori liberamente, compatibilmente con suoi impegni lavorativi nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, nelle giornate di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18:30 alle ore 20:30. Si specifica che – per l'anno scolastico
2024/25 è iscritta al corso di danza che frequenterà nei pomeriggi del giovedì sino alle 19.30. Per_1
Pertanto, il padre andrà a prenderla presso la palestra per trascorrere la serata insieme come da condizioni concordate, sino alle ore 20.30. Il padre potrà inoltre trascorrere con le stesse un fine settimana alternato così ripartito: un fine settimana dal venerdì alle ore 18:30 al sabato successivo alle ore 17:30 con pernottamento presso il padre;
alternativamente, ogni 15 giorni: dal sabato alle ore 17:30 alla domenica alle 17:30, sempre con il pernottamento presso il padre. Le minori godranno delle visite col padre anche in caso di malattia (ovviamente, nel caso in cui siano trasportabili senza rischi). In tali casi, ciascun genitore comunicherà all'altro le medicine e le cure dovute, provvedendo a trasmettere eventuali medicinali già acquistati.
1 3) Quanto alle vacanze e festività annuali, i genitori concorderanno i giorni di permanenza delle figlie minori con l'uno o l'altro genitore, previa comunicazione, con qualsiasi mezzo, anche attraverso semplice SMS, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno. In caso di mancato raggiungimento di accordo entro il termine stabilito, verrà seguito il seguente criterio: e Per_2
trascorreranno con la madre i giorni 24 e 26 dicembre, con il padre il giorno 25 dicembre. Il Per_1
31 dicembre verrà trascorso alternativamente con ciascun genitore. Ciò, salvo ogni accordo diverso fra i genitori in merito alla suddivisione più equa delle vacanze di Natale. Domenica di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro. I “ponti” distribuiti durante l'anno seguiranno, parimenti, il criterio dell'alternanza annuale così come le date dei compleanni delle bambine. Il calendario applicato durante festività, ponti e ferie non darà diritto ad alcun recupero da parte del genitore che dovesse, eventualmente, rinunciare ad un incontro.
4) Per quanto attiene le vacanze estive, le minori e trascorreranno con il padre tre Per_1 Per_2
settimane, anche non consecutive, durante il mese di agosto, o durante il mese che i genitori concorderanno almeno entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.
5) Il Sig. ET RE, riconoscerà alla Sig.ra un assegno mensile, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie minori di euro 180,00** per ciascuna figlia, e così euro
360,00** complessivamente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna figlia o sino a modifica delle condizioni, rivalutabile ex indici ISTAT il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31/12/2025). Ciò, oltre ad un contributo pari al 50% delle spese straordinarie come descritte nel Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano che si intende qui integralmente riportato. Le parti concordano sin d'ora come l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra quale genitore collocatario delle Parte_1
figlie minori.
6) I genitori delle minori e si danno altresì reciproco assenso al rilascio e rinnovo, Per_1 Per_2
con indicazione del nome delle rispettive figlie minori del passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio”,
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlie nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
2 Busto Arsizio, 29/01/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 6136/2024 promossa con ricorso del 12/12/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. SALVIATO FRANCESCA MARTINA e RE Parte_1
TA rappresentato e difeso dall'avv. CALEFFI ALBERTO;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso del 12/12/2024 e RE TA chiedevano la Parte_1
regolamentazione del rapporto genitori-figlie alle seguenti condizioni:
“1) le figlie minori e engono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre in Jerago con Orago (VA) via Varesina n. 30/a.
2) Il padre ET RE vedrà le figlie minori liberamente, compatibilmente con suoi impegni lavorativi nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, nelle giornate di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18:30 alle ore 20:30. Si specifica che – per l'anno scolastico
2024/25 è iscritta al corso di danza che frequenterà nei pomeriggi del giovedì sino alle 19.30. Per_1
Pertanto, il padre andrà a prenderla presso la palestra per trascorrere la serata insieme come da condizioni concordate, sino alle ore 20.30. Il padre potrà inoltre trascorrere con le stesse un fine settimana alternato così ripartito: un fine settimana dal venerdì alle ore 18:30 al sabato successivo alle ore 17:30 con pernottamento presso il padre;
alternativamente, ogni 15 giorni: dal sabato alle ore 17:30 alla domenica alle 17:30, sempre con il pernottamento presso il padre. Le minori godranno delle visite col padre anche in caso di malattia (ovviamente, nel caso in cui siano trasportabili senza rischi). In tali casi, ciascun genitore comunicherà all'altro le medicine e le cure dovute, provvedendo a trasmettere eventuali medicinali già acquistati.
1 3) Quanto alle vacanze e festività annuali, i genitori concorderanno i giorni di permanenza delle figlie minori con l'uno o l'altro genitore, previa comunicazione, con qualsiasi mezzo, anche attraverso semplice SMS, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno. In caso di mancato raggiungimento di accordo entro il termine stabilito, verrà seguito il seguente criterio: e Per_2
trascorreranno con la madre i giorni 24 e 26 dicembre, con il padre il giorno 25 dicembre. Il Per_1
31 dicembre verrà trascorso alternativamente con ciascun genitore. Ciò, salvo ogni accordo diverso fra i genitori in merito alla suddivisione più equa delle vacanze di Natale. Domenica di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro. I “ponti” distribuiti durante l'anno seguiranno, parimenti, il criterio dell'alternanza annuale così come le date dei compleanni delle bambine. Il calendario applicato durante festività, ponti e ferie non darà diritto ad alcun recupero da parte del genitore che dovesse, eventualmente, rinunciare ad un incontro.
4) Per quanto attiene le vacanze estive, le minori e trascorreranno con il padre tre Per_1 Per_2
settimane, anche non consecutive, durante il mese di agosto, o durante il mese che i genitori concorderanno almeno entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.
5) Il Sig. ET RE, riconoscerà alla Sig.ra un assegno mensile, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie minori di euro 180,00** per ciascuna figlia, e così euro
360,00** complessivamente, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna figlia o sino a modifica delle condizioni, rivalutabile ex indici ISTAT il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31/12/2025). Ciò, oltre ad un contributo pari al 50% delle spese straordinarie come descritte nel Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di
Milano che si intende qui integralmente riportato. Le parti concordano sin d'ora come l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra quale genitore collocatario delle Parte_1
figlie minori.
6) I genitori delle minori e si danno altresì reciproco assenso al rilascio e rinnovo, Per_1 Per_2
con indicazione del nome delle rispettive figlie minori del passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio”,
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figlie nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
2 Busto Arsizio, 29/01/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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