Articolo 27 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 settembre 1995
Art. 27. (Condizioni per contrarre matrimonio) 1. La capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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