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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/11/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione civile
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa
DE NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4000/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (c.f Parte_1
, nata a [...] l'[...] (c.f C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...] (c.f C.F._2 Parte_3
) e nata a [...] il [...] C.F._3 Parte_4
(c.f. ) n.q. di eredi del sig. , rappresentate e difese, C.F._4 Persona_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Adriana Di Giorgio;
Email_1
Parte attrice contro
(c.f. ) nato a HI SC (Pa) il 25 Controparte_1 C.F._5 dicembre 1959 e (c.f.: ) nata a [...] Controparte_2 C.F._6
SC (Pa) l'11 ottobre 1962, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
EN GA ( ; Email_2
(cf: ) nato a [...] il 10 Parte_5 C.F._7 gennaio 1929, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonino Nocito
; Email_3 parte conventa
Oggetto: azione di restituzione
Motivi della decisione
Con la sentenza n. 1708/2018 la Corte d'Appello di Palermo, accertata la disintegrità del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
contradditorio nel giudizio di primo grado r.g.n. 2558/2006 per la mancata partecipazione di - dante causa di nell'atto di compravendita del 17 Parte_5 Controparte_1 giugno 2004, oggetto del giudizio intrapreso da per la dichiarazione di Persona_1 inefficacia di tale atto - ha dichiarato la nullità della sentenza n. 45/2013 del 9 aprile 2013 emessa dal Tribunale di Termini Imerese – sezione distaccata Corleone e, per l'effetto, ha rimesso la causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354, comma 1 c.p.c.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio , Parte_1 Parte_3
e n.q. di eredi di hanno riassunto nei Parte_2 Parte_4 Persona_1 confronti di , e , il giudizio Controparte_1 Controparte_2 Parte_5 originariamente intrapreso solo nei confronti dei primi due;
reiterando le difese già svolte nel precedente giudizio hanno chiesto di: 1) Dire e dichiarare la nullità e l'invalidità dell'atto pubblico del 17 giugno 2004 in Notar registrato a Corleone il 2.7.2004 al n.4025 e Persona_2 trascritto presso la Conservatoria Registri Immobiliari di Palermo con il quale , nato a [...]
HI SC il 10.01.1929, ha venduto a nato a HI SC il [...] in [...] comunione legale dei beni con , nata a [...] l'[...], il fabbricato rurale Controparte_2 sito in HI SC alla C.da “SS” della consistenza catastale di circa metri quadrati 32 e confinante con proprietà e strada, identificato al Persona_3 Controparte_3 Parte_5
C.T. di HI SC al Foglio 9, particella 74, senza reddito per ruralità, trattandosi di acquisto a non domino ed essendo unico ed esclusivo proprietario nato a [...] il Persona_1
5.06.1930; 2) Condannare i convenuti all'immediato rilascio in favore di nella qualità Persona_1 dell'immobile suddetto. 3) Condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno nella misura di €
20.000,00 o in quella minore o maggiore che verrà determinata in corso di causa o in via equitativa dal
Giudice adito. 4) Condannare i convenuti in solido alle spese, competenze e onorari del giudizio, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali come per legge. premesso di essere proprietario Parte_6 dell'appezzamento di terreno sito a Misilmeri (PA) in contrada Algheria (identificato al NCEU partita
25684, foglio 29, particella 54).
Costituitisi in giudizio, e hanno ribadito le difese Controparte_1 Controparte_2 svolte nel precedente giudizio, chiedendo il rigetto della domanda formulata ex adversa parte
e chiedendo, in via riconvenzionale, di dichiarare l'acquisto dell'immobile in questione per usucapione.
Si è costituito in giudizio il quale ha rappresentato di aver acquistato Parte_5
l'immobile per cui è causa nel 1984 da per il prezzo di £ 1.200.000 con Persona_4
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scrittura privata (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione di ) e di Controparte_1 averlo posseduto da tale data come proprietario, utilizzandolo per il deposito di attrezzi agricoli.
In seguito, con compravendita del 17 giugno 2004 ha venduto l'immobile al proprio figlio, . Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente, tramite prove orali e con l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del precedente giudizio svoltosi innanzi alla sezione distaccata di
Corleone; sostituito per ragioni d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai e atteso che l'accoglimento della Controparte_1 Controparte_2 medesima determinerebbe il rigetto della domanda di restituzione.
Al riguardo va osservato che, in base al disposto dell'art. 1158 c.c., la proprietà degli immobili e dei diritti reali immobiliari si acquista in virtù del possesso continuato per vent'anni; il possesso deve essere acquistato in modo non violento né clandestino, considerandosi diversamente solo il periodo successivo alla cessazione della violenza o della clandestinità, deve essere esercitato in modo continuo, guardandosi alla destinazione, nonché in modo inequivoco, ingenerandosi altrimenti nei terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato.
In altri termini, al fine di usucapire un bene, è ritenuta unanimemente in giurisprudenza necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Mentre il primo consiste nello svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale, il secondo nell'intento di possedere la cosa per conto e in nome proprio.
Da qui, al fine della sussistenza di un'attività apertamente in contrasto ed incompatibile con il possesso altrui, necessaria per usucapire un bene, non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale, atteso che detti atti, invero, comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa: essi, infatti, risultano incompatibili con il “comportamento continuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare
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sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario” (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26/04/2011 n° 9325).
Alla luce di tali considerazioni può agevolmente affermarsi che spetta a chi agisce in giudizio per ottenere una pronuncia dichiarativa della sua qualità di proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (ovvero dell'intento di avere la cosa come propria).
Oggetto dell'onere probatorio è la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Deve comunque sottolinearsi che l'animus possidendi può eventualmente essere desunto in via presuntiva qualora lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
In questa ipotesi spetterà al convenuto dimostrare il contrario, ovvero provare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
A tale prova, fornita da chi si oppone alla domanda di usucapione, farà eventualmente da contraltare la dimostrazione della interversio possessionis da parte del detentore, ovvero del mutamento del rapporto con la cosa in termini di possesso.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale evoluzione non può avvenire
“mediante un semplice atto volitivo interno, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, rivolto specificatamente contro il possessore, che manifesti inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso per conto ed in nome proprio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11403 del 16/05/2006 - Rv. 589317).
Tutto ciò premesso, nel caso di specie parte convenuta, attrice in riconvenzionale, non ha compiutamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo fornito dimostrazione dell'esercizio continuato e ininterrotto, per un periodo ultraventennale rispetto alla proposizione della domanda, del diritto di proprietà sull'immobile indicato in citazione e del quale chiede il riconoscimento.
ha dichiarato di aver acquistato l'immobile a titolo derivativo dal Controparte_1 proprio padre nel 2004 (sulla scorta dell'atto impugnato da controparte); ha rappresentato che il proprio padre ha posseduto uti dominus l'immobile dal 1984 e che, pertanto, avrebbe
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comunque “usucapito la proprietà dell'immobile per cui è causa per averlo posseduto animus domini da oltre venti anni”.
Parte convenuta vorrebbe far discendere il proprio acquisto a titolo originario, che comunque è in aperta contraddizione con l'affermazione di averlo acquistato a titolo derivativo nel 2004 e che lo aveva acquistato anch'egli a titolo derivativo Parte_5 nel 1984, dall'utilizzo dell'immobile unitamente alla famiglia da quando il padre lo aveva acquistato da e aveva provveduto a effettuare i lavori di riparazione dopo Persona_4
l'incendio, nonché dall'esercizio sul medesimo di un possesso, continuato ed ininterrotto, con la piena consapevolezza di esserne i legittimi proprietari.
E, invero, del tutto insufficiente è la scrittura privata prodotta, nella quale non vi è alcun riferimento catastale o una descrizione tale da rendere inequivocabile il riferimento all'immobile per cui è causa, specie alla luce della circostanza che (indicato Persona_1 come confinante nella detta scrittura) risulta già dal 1982 proprietario di diversi immobili componenti il baglio.
Quanto alle prove orali, è stato acquisito il fascicolo d'ufficio del precedente giudizio nel corso del quale erano stati escussi i testimoni di parte convenuta.
La testimonianza resa da non offre la prova del possesso posto la Testimone_1 dichiarazione appare molto generica, riferita a in fabbricato sito in contrada SS;
tenuto conto che si tratta di un immobile inserito in un baglio, la dichiarazione resa non consente di provare la riferibilità dei fatti all'immobile per cui è causa, tenuto anche conto che da quanto dichiarato dall'altro teste, era proprietario anche di altri vani nel CP_1 medesimo baglio.
Ad ogni modo, la teste non si è recata in seguito presso i luoghi sicché nulla ha potuto riferire in merito a comportamenti dai quali ricavare la prova di un possesso uti dominus.
La dichiarazione resa da , invece, riguarda l'esecuzione di alcuni lavori da parte CP_3 di ma non emerge che gli stessi siano stati commissionati dai convenuti. Parte_7
Ritiene il Tribunale che le dichiarazioni – peraltro prive di precisi riferimenti temporali e ai luoghi di causa - non siano idonee a fornire la prova dell'animus possidendi in capo al convenuto e al suo dante causa, non potendosi ricavare la prova di un possesso uti dominus.
Nel presente giudizio, inoltre, le prove articolate da parte convenuta sono state dichiarate inammissibili posto che i capitoli di prova contenevano valutazioni giuridiche e non davano atto di comportamenti dai quali poter desumere il corpus e l'animus possidendi.
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La fragilità del compendio probatorio si scontra comunque con le prove offerte da parte attrice;
il teste ha dichiarato “Spesse volte, accompagnando mio suocero, avveniva che lo stesso Tes_2 sollecitava la restituzione del bene e il sig. si dichiarava disponibile alla restituzione”; “si Controparte_1 ero presente al momento della consegna del bene negli anni '80, in particolare, l'incontro è avvenuto al
BE di DA SS e in quell'occasione il sig. chiese al sig. se poteva Controparte_1 Per_1 utilizzare il vano in questione e il sig. diede disponibilità, precisando inoltre di non essere unico Per_1 titolare del bene, ma che sicuramente pure per il cugino non c'erano problemi” (cfr. verbale d'udienza del 12 aprile 2023).
Emerge, dunque, che aveva concesso l'immobile ai a titolo di Persona_1 CP_1 comodato per riporvi attrezzi agricoli e frutti del raccolto e lo stesso doveva essere restituito a richiesta dall'attore.
Ricordato che, in virtù della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sulla parte che chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione l'onere di provare dei fatti costitutivi del proprio acquisto della proprietà a titolo originario (sul punto ex multis Cass. n. 31238/2021:
“È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.”), stante la evidente insufficienza delle prove orali assunte in giudizio, non risulta provato il possesso utile ad usucapire esercitato da oltre un ventennio da sull'immobile oggetto del contendere;
inoltre, Controparte_1 stante la prova fornita da parte attrice, i convenuti non hanno dimostrato neanche l'interversio possessionis, ovvero il mutamento del rapporto con la cosa in termini di possesso.
Sicché la relativa domanda, proposta in via riconvenzionale, va rigettata.
Così risolta la questione che si presentava come preliminare di merito, è possibile vagliare la fondatezza delle domande proposte da parte attrice.
È stata ampiamente documentata la titolarità del diritto di proprietà in capo ad Per_1
e la consegna dell'immobile a titolo di comodato (precario); dalla produzione in atti
[...] risulta che ha ricevuto l'immobile metà dalla zia, giusta Persona_1 Persona_5
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testamento pubblico del 9 ottobre 1982 (che aveva disposto dell'altra metà in favore del cugino), e metà dal cugino, giusta atto di compravendita del 26 aprile 1984.
A sua volta, aveva ricevuto il bene giusta atto di divisione del 14 Persona_5 aprile 1940.
Di contro, non ha provato la titolarità del bene. Parte_5
Conseguente, va dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita del 17 giugno 2004, trattandosi di atto di disposizione “a non domino”, ossia posto in essere da un soggetto privo della relativa legittimazione, non essendone proprietario, né legittimatoo ad altro titolo.
Inoltre, sulla scorta delle superiori considerazioni i convenuti non hanno offerto alcuna prova in ordine al diritto perdurante di detenzione;
pertanto, anche la domanda di restituzione formulata dall'attore nei confronti del convenuti, privi di alcun titolo per detenere l'immobile, va accolta.
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria non risultando allegato, né tantomeno provato, il pregiudizio che parte attrice ritiene di aver subito per non avere avuto la disponibilità dell'immobile oggetto del contendere.
*
In base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. i convenuti vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite di parte attrice, che vengono parimenti liquidate – come in dispositivo – secondo il D.M. Giustizia 55/2014, nella formulazione conseguente alle modificazioni successivamente apportate (scaglione di valore indeterminato, complessità bassa, parametri minimi per tutte le fasi tenuto conto della ridotta complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
- dichiara inefficace nei confronti di parte attrice l'atto di compravendita concluso da e in notaio del 17 giugno 2004 Parte_5 Controparte_1 Per_2 registrato a Corleone il 2 luglio 2004 al n. 4025;
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- ordina a e il rilascio in favore di parte attrice n.q. Controparte_1 Controparte_2 dell'immobile fabbricato rurale sito a HI SC, contrada SS identificato al CT di HI SC al foglio 9, part. 74;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice.
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 3.809,00 per compensi ed € 271,85 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge.
Termini Imerese, 28 novembre 2025
IL GIUDICE
DE NG
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