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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1852/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
RC GL TR - 00267390722
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santeramo In Colle - Via Caduti Del Lavoro,1 70029 Santeramo In Colle BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 247439 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato con spese
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RC GL TR,difesa tecnicamente in giudizio impugna tempestivamente l'avviso di accertamento n247439 emesso dal Comune di Santeramo in Colle per IMU 2019
Parte ricorrente sostiene che l'Imu non sia dovuta ,considerato che si riferisce ad “alloggi sociali” con canoni moderati-cosiddetto” housing sociale”,e come tali esenti.
Che inoltre il Comune di Santeramo in Colle con proprio regolamento Comunale aveva regolamentato la questione in modo favorevole all'RC.
Richiamava giurisprudenza -anche della Corte di Giustizia di 2° grado di GL a sé favorevole.
Il Comune di Santeramo si costituiva tempestivamente in giudizio contestando la domanda e concludendo per il rigetto del ricorso.
Esaurita la discussione orale alla udienza del 12 gennaio 2025 questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Questa Corte è a conoscenza della vexata quaestio che ha impegnato molte Corti di giustizia con decisioni inizialmente contrastanti
Tuttavia si è ormai consolidato un orientamento univoco sia delle Corti di Primo grado che delle Corti di
Secondo Grado nel senso di riconoscere la natura di “alloggi sociali”e quindi esenti dal pagamento dell'Imu
In particolare : la Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Bari ha già ripetutamente esaminato la fattispecie che oggi ci occupa con un orientamento consolidato di accoglimento delle richieste di parte ricorrente RC GL TR (anche di questo stesso Giudice estensore)
Assume particolare rilievo la recente decisione n.1919 2025 emessa dalla Sez 1 in data 29 7 2025
(relatore dott.Allegretta )che ha accolto il ricorso della RC GL nei confronti del Comune di Acquaviva
,decisione che ha esaminato molto analiticamente la medesima questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte La decisione richiamata ha adottato un iter logico giuridico esente da errori o vizi ed è integralmente condivisibile.
Anche la Corte di Giustizia di secondo grado di GL Bari ha condiviso la impostazione de qua,ritenendo esenti dall'IMU gli immobili dell'RC GL TR ,con decisioni n 463/2025 del 10 2 2025(relatore dott
Greco)e n 2384 /2025 sez 2 (relatore dott Di Modugno) depositata il 30 7 2025
Quindi, non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni già rese nei precedenti giudiziarii di questa Corte , e della Corte di secondo grado, con motivazioni ampie ed esaurienti cui questa Sezione fa espresso rinvio
Motivazioni per relationem ammissibili ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c:
Per tutto quanto premesso ,accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato le spese vanno integralmente compensate stante la iniziale incertezza processuale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari accoglie l ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1852/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
RC GL TR - 00267390722
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santeramo In Colle - Via Caduti Del Lavoro,1 70029 Santeramo In Colle BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 247439 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato con spese
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RC GL TR,difesa tecnicamente in giudizio impugna tempestivamente l'avviso di accertamento n247439 emesso dal Comune di Santeramo in Colle per IMU 2019
Parte ricorrente sostiene che l'Imu non sia dovuta ,considerato che si riferisce ad “alloggi sociali” con canoni moderati-cosiddetto” housing sociale”,e come tali esenti.
Che inoltre il Comune di Santeramo in Colle con proprio regolamento Comunale aveva regolamentato la questione in modo favorevole all'RC.
Richiamava giurisprudenza -anche della Corte di Giustizia di 2° grado di GL a sé favorevole.
Il Comune di Santeramo si costituiva tempestivamente in giudizio contestando la domanda e concludendo per il rigetto del ricorso.
Esaurita la discussione orale alla udienza del 12 gennaio 2025 questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Questa Corte è a conoscenza della vexata quaestio che ha impegnato molte Corti di giustizia con decisioni inizialmente contrastanti
Tuttavia si è ormai consolidato un orientamento univoco sia delle Corti di Primo grado che delle Corti di
Secondo Grado nel senso di riconoscere la natura di “alloggi sociali”e quindi esenti dal pagamento dell'Imu
In particolare : la Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Bari ha già ripetutamente esaminato la fattispecie che oggi ci occupa con un orientamento consolidato di accoglimento delle richieste di parte ricorrente RC GL TR (anche di questo stesso Giudice estensore)
Assume particolare rilievo la recente decisione n.1919 2025 emessa dalla Sez 1 in data 29 7 2025
(relatore dott.Allegretta )che ha accolto il ricorso della RC GL nei confronti del Comune di Acquaviva
,decisione che ha esaminato molto analiticamente la medesima questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte La decisione richiamata ha adottato un iter logico giuridico esente da errori o vizi ed è integralmente condivisibile.
Anche la Corte di Giustizia di secondo grado di GL Bari ha condiviso la impostazione de qua,ritenendo esenti dall'IMU gli immobili dell'RC GL TR ,con decisioni n 463/2025 del 10 2 2025(relatore dott
Greco)e n 2384 /2025 sez 2 (relatore dott Di Modugno) depositata il 30 7 2025
Quindi, non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni già rese nei precedenti giudiziarii di questa Corte , e della Corte di secondo grado, con motivazioni ampie ed esaurienti cui questa Sezione fa espresso rinvio
Motivazioni per relationem ammissibili ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c:
Per tutto quanto premesso ,accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato le spese vanno integralmente compensate stante la iniziale incertezza processuale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari accoglie l ricorso. Spese compensate.