Sentenza breve 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il OL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2024, proposto dal sig. DO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Bisceglie, con domicilio eletto presso il suo studio in Apricena, corso Roma n. 20;
contro
l’U.T.G. - Prefettura di Campobasso, il Ministero dell'Interno, la Questura di Campobasso, il Ministero degli Affari Esteri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
nei confronti
il Consolato Generale della Repubblica Argentina in Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto n. 76/2024 emesso dal Questore della Provincia di Campobasso in data 17.09.2024, notificato in data 26.09.2024, con cui è stato disposto il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente;
del decreto della Prefettura di Campobasso n. 85/2024 del 26.09.2024, con cui è stata disposta l’espulsione del ricorrente dal territorio nazionale;
del provvedimento n. 86/2024 emesso dal Questore della Provincia di Campobasso in data 26.09.2024, recante le misure accessorie applicate al ricorrente fino alla esecuzione del detto decreto di espulsione, e comunque non oltre il termine concesso per la partenza volontaria;
di tutti gli atti prodromici e antecedenti, susseguenti e successivi agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, cittadino argentino, con il presente ricorso ha impugnato: a) il decreto del Questore di Campobasso n. 76/2024, emesso il 17.09.2024 e notificato in data 26.09.2024, con cui gli è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno in precedenza richiesto; b) il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Campobasso in data 26.09.2024; c) infine, il provvedimento n. 86/2024 emesso dal Questore di Campobasso in data 26.09.2024, recante le misure accessorie applicate al ricorrente fino alla esecuzione del predetto decreto di espulsione, e comunque non oltre il termine concesso per la sua partenza volontaria.
Il provvedimento questorile di rifiuto del permesso di soggiorno è stato adottato in ragione del fatto che l’istanza presentata dall’interessato “ è risultata carente della documentazione atta a confermare lo scopo, le condizioni del soggiorno in Italia ed il luogo di dimora del richiedente ”, e che quest’ultimo, “ benché avvisato, non si è presentato in data 17.06.2024 presso lo Sportello immigrazione, per essere sottoposto ai rilievi dattiloscopici utili al titolo richiesto ”.
Da qui l’emissione anche del consequenziale provvedimento prefettizio di espulsione, in ragione del venir meno di qualsiasi titolo legittimante la presenza del ricorrente sul territorio nazionale, e la successiva adozione anche dell’ulteriore provvedimento questorile emesso ai sensi dell’art. 13 comma 5.2 d.lgs. n. 286/1998, recante le misure interinali applicate al ricorrente nelle more dell’esecuzione dell’espulsione o, comunque, fino alla partenza volontaria nel termine stabilito dal decreto prefettizio.
2. Contro tutte le determinazioni indicate l’interessato ha proposto quindi il presente ricorso, affidato alle seguenti censure:
I. Violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis della Legge n.241/1990;
II. Violazione dell’art. 19 comma 1 del D.Lgs n.286/98.
3. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio in resistenza all’impugnativa nell’interesse delle Amministrazioni intimate eccependo preliminarmente:
a) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle impugnative relative ai provvedimenti prefettizi di espulsione, per le quali la difesa erariale ha sottolineato che il giudice munito di giurisdizione è, secondo quanto previsto dall’art. 18, commi 1 e 2, d.lgs. n. 150/2011, “ il Giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione ”, e aggiunto che “ le medesime considerazioni valgono, altresì, per il provvedimento questorile impugnato ” (cfr. memoria della parte resistente del 13.12.2024, pag. 2);
b) la violazione del principio del ne bis in idem , atteso che i provvedimenti appena detti erano stati coevamente impugnati anche con ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Campobasso, e che il relativo giudizio si era concluso con l’emissione della sentenza n. 333/2024 di rigetto della domanda per la sua tardività;
c) l’estraneità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Consolato Generale della Repubblica Argentina in Italia alla controversia, chiedendo, pertanto, la loro estromissione dal giudizio.
Infine, e nel merito, la difesa pubblica ha concluso per il rigetto dell’impugnativa.
4. All’udienza cautelare del 18.12.2024, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è in parte inammissibile, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, e per il residuo infondato, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
6. Preliminarmente, in accoglimento della richiesta della difesa erariale, il Collegio deve estromettere dal presente giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Consolato Generale della Repubblica Argentina in Italia. Come si evince dagli atti di causa, non emerge difatti alcuna particolare censura avverso atti o comportamenti a questi ultimi ascrivibili, sicché i medesimi risultano carenti di legittimazione passiva rispetto al processo.
7.1. In via preliminare, il Collegio deve altresì rilevare, come ben evidenziato dalla difesa erariale, che, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150/2011, “ le controversie aventi per oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal Prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente il Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione ”.
Sul punto questo Tribunale ha del resto già affermato che, “ a mente degli artt. 9, 11 e 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione e l'atto di intimazione a lasciare il territorio nazionale deve ritenersi … inammissibile per difetto di giurisdizione, venendo in rilievo l’impugnativa di atti inseriti nel quadro delle misure espulsive disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, materia sulla quale è appunto prevista la giurisdizione del giudice di pace quale organo appartenente all'apparato della giustizia ordinaria (cfr., ex multis, TAR Sicilia, n. 765 del 26/03/2015; T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 28 giugno 2010, n. 6104; T.A.R. Toscana, Sez. II, 16 agosto 2011, n. 1311; T.A.R. Umbria, 6 aprile 2006, n. 211)” (TAR OL, sentenza n. 112/2021).
7.2. Questa conclusione vale anche rispetto al provvedimento questorile n. 86/2024, recante le misure accessorie impartite al ricorrente fino all’esecuzione dell’espulsione (e, comunque, non oltre il termine concesso per la sua partenza volontaria).
Tale provvedimento questorile, adottato ai sensi dell’art. 13, comma 5.2, d.lgs. n. 286/1998, deve infatti ascriversi al novero dei provvedimenti lato sensu esecutivi degli atti di espulsione, al pari dei provvedimenti questorili di allontanamento dal territorio nazionale, sui quali la giurisprudenza ha già riconosciuto la giurisdizione del Giudice ordinario. In relazione a questi ultimi, invero, “ è costante la giurisprudenza nel ritenere che l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano non è un atto funzionalmente distinto dal decreto di espulsione, dal momento che ne determina solo le concrete modalità esecutive. Conseguentemente la giurisdizione sulle controversie che riguardano solo l'intimazione, come nella fattispecie in esame, non può essere scissa dal provvedimento cui accede, permanendo la giurisdizione sul provvedimento di espulsione del giudice di pace ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (in termini, tra le tante, TAR Lombardia, sez. IV, 10.08.2020, n. 1554; TAR Umbria, sez. I, 28.11.2012, n. 508; T.A.R. Marche, 12 luglio 2006, n. 544)” (TAR OL, sentenza n. 112/2021).
Tali principi devono pertanto ritenersi estendibili ai provvedimenti questorili adottati ai sensi dell’art. 13 comma 5.2 d.lgs. n. 286/1998, i quali, come detto, sono, al pari degli ordini questorili di allontanamento, degli atti meramente accessori funzionali ai decreti prefettizi di espulsione.
7.3. Ne consegue che, con riferimento tanto al decreto prefettizio di espulsione n. 85/2024 del 26.09.2026, quanto al provvedimento questorile n. 86 emesso in pari data, il presente ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione: quest’ultima spetta infatti al giudice ordinario, al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm..
Tale conclusione era stata del resto ampiamente prevista dalla stessa parte ricorrente: la difesa erariale ha, infatti, versato in atti copia della sentenza n. 333/2024 emessa in data 7.11.2024 dal Giudice di Pace di Campobasso, con la quale detto giudice ha rigettato il ricorso promosso dall’odierno ricorrente in opposizione ai medesimi provvedimenti in relazione ai quali è stata appena declinata la giurisdizione.
8. I motivi del ricorso in epigrafe saranno pertanto esaminati nel merito con esclusivo riguardo al provvedimento questorile n. 76/2024 denegatorio del permesso di soggiorno, provvedimento, quest’ultimo, pacificamente inerente alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr ., ex multis, Cass. civ., sez. I, sentenza n. 15752/2006; Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 2033172013 ; Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 18788/2020).
9. I mezzi di censura articolati nel ricorso, scrutinati nei limiti appena detti, risultano infondati.
10. Con il proprio primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, per non esser stato il provvedimento questorile di diniego di permesso di soggiorno preceduto dal cd. “ preavviso di rigetto ” previsto dalla norma appena indicata.
10.1 Il motivo è privo di pregio.
10.2 Il Collegio rileva, infatti, che nel provvedimento appena detto:
1) si è preso atto “ del provvedimento di annullamento del procedimento di iscrizione anagrafica emesso in data 12.09.224 dal Comune di Campobasso a seguito di verifiche effettuate dalla Polizia Municipale dalle quali è emerso che lo straniero non dimora abitualmente in questo Comune ”;
2) si è affermato, altresì, che l’istanza presentata dall’attuale ricorrente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno doveva essere considerata inammissibile “ per carenza di qualsivoglia documentazione atta a confermare lo scopo, le condizioni di soggiorno e la dimora nel Comune di Campobasso ”;
3) si è puntualizzato, infine, che “ in virtù dell’irreperibilità dell’interessato presso la dimora dichiarata ……è omessa la comunicazione ex art.10 bis…”.
Orbene, le suindicate circostanze, e, in particolare, l’affermata irreperibilità dell’interessato presso “ la dimora dichiarata ”, non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione in sede ricorsuale: il ricorrente si è difatti limitato a dedurre, sic et simpliciter , la violazione dell’art. 10 bis l. n. 24171990, senza calare in alcun modo tale censura nella specifica vicenda procedimentale.
Ne consegue che, come affermatosi dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4275/2024, in una vicenda analoga a quella per cui è processo, l’asserita violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, nella presente controversia, “assume carattere meramente formale, e come tale insuscettibile di determinare l’annullamento del decreto questorile, dal momento che risulta pacificamente incontestata tra le parti l’irreperibilità dell’appellante fino al momento dell’emissione del provvedimento di diniego ”.
La stessa pronuncia appena citata ha poi aggiunto, altrettanto chiaramente, che “ l’irreperibilità reiterata all’indirizzo dichiarato rende vincolato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno e dunque irrilevante il mancato coinvolgimento dello straniero nel procedimento conclusosi con l’impugnato diniego, trovando pacifica applicazione l’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 perché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso (Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2019, n. 494)”.
Tali condivisibili principi devono ritenersi applicabili anche alla presente controversia.
Il provvedimento impugnato, infatti, si fonda anche sulla circostanza che, “ in seguito alle verifiche effettuate dalla Polizia Municipale ”, è emerso che il ricorrente non dimorava abitualmente nel comune di Campobasso. Anche nella presente vicenda ricorre, pertanto, “ l’irreperibilità reiterata all’indirizzo dichiarato” evocata nella sentenza sopra richiamata, irreperibilità che, come detto, non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione ex adverso da parte del ricorrente.
Il motivo di ricorso in disamina è, pertanto, destituito di fondamento.
10.3 Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione, da parte del provvedimento impugnato, dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione ”.
Al riguardo, come rettamente evidenziato dalla difesa erariale nella memoria del 13.12.2024 (pag. 5), il Collegio deve però rilevare che le motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno della censura in esame (quali la prospettata condizione d’indigenza che l’interessato vivrebbe nel proprio Paese d’origine, unitamente all’assenza di qualsiasi legame familiare) sono estremamente generiche e, soprattutto, prive di qualsivoglia supporto argomentativo e probatorio: i suddetti asserti, da ritenersi in definitiva del tutto apodittici, non integrano, pertanto, il presupposto della grave violazione dei diritti umani presidiato dalla disposizione sopra richiamata, sicché l’operato dell’Amministrazione deve ritenersi immune anche dalla censura de qua .
Anche il suddetto motivo di ricorso deve, pertanto, ritenersi infondato.
11. In conclusione, alla luce delle motivazioni complessivamente sopra esposte, il ricorso in disamina si manifesta inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui sono stati con esso impugnati il provvedimento prefettizio di espulsione n. 85 del 26.09.2024 e l’accessorio provvedimento questorile n. 86 del 26.09.2024, atteso che le controversie afferenti a detti provvedimenti spettano alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente traslatio iudicii secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del cod. proc. amm..
Il ricorso è, invece, infondato quanto alle censure relative al provvedimento questorile n. 76 del 17.09.2024 notificato al ricorrente il 26.09.2024.
12. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il OL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Consolato Generale della Repubblica Argentina in Italia, lo dichiara in parte inammissibile, nei limiti e termini di cui in parte motiva, per carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la relativa parte del giudizio potrà essere riassunta, ai fini della traslatio iudicii, nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione, e respinge lo stesso ricorso per la parte restante.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO