Ordinanza collegiale 18 ottobre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/08/2025, n. 6902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6902 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06902/2025REG.PROV.COLL.
N. 01487/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2025, proposto da AL ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 22339/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dall’odierno appellante contro il silenzio dell’amministrazione sulla pratica relativa alla concessione allo stesso della cittadinanza italiana.
Preso atto della (tardiva) decisione su tale pratica intervenuta nel corso del giudizio, il T.A.R. ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese del giudizio.
2. La decisione è impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado in relazione al capo che ha deciso sulle spese di lite.
L’appellante deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. richiamati dall’art. 26 c.p.a.”
Il Ministero dell’Interno si è ritualmente costituito in giudizio, depositando una memoria.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 5 giugno 2025.
3. Il T.A.R. ha motivato la decisione sulla compensazione nel modo seguente: “ in applicazione del criterio della soccombenza virtuale si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto sia della notevole mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana sia della circostanza dell’emergenza pandemica da Covid-19, che notoriamente ha determinato un rallentamento anche dell’attività amministrativa (cfr., quanto alla statuizione sulle spese di lite, Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2022, n. 5802, che ha avuto modo di precisare che “il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi”). ”.
4. Il ricorrente contesta tale decisione deducendo, con affermazioni rimaste incontestate (e comunque documentalmente riscontrate), che la decisione sull’istanza di concessione della cittadinanza è intervenuta oltre nove anni dopo la proposizione di tale istanza, e a seguito del promovimento del giudizio avverso il silenzio.
La pretesa al pagamento delle spese del giudizio di primo grado si fonda sulla considerazione che “ il decreto conclusivo del procedimento era stato emanato e notificato decorsi tempi abnormi dalla scadenza di ogni termine di legge e solo dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, con ingiusto aggravio di spese a carico del ricorrente senza alcuna sua responsabilità ”.
5. L’appello è fondato.
Per pacifica giurisprudenza di questa Sezione, “ il rinvio, in materia di disciplina delle spese processuali, operato dall’art. 26, primo comma, cod. proc. amm, agli artt. 91, comma 1, e 92,comma 2, cod. proc. civ. comporta che, ex art. 91 cod. proc. civ., il giudice sia vincolato alla condanna alle spese della parte soccombente; ritenuto pertanto che non sussiste alcun potere discrezionale del giudice di disporre diversamente, proprio perché la statuizione sulle spese “è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed èa nche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)” (Corte cost., sentenza n.77/2108); considerato che tale vincolo conosce un’unica eccezione, che è quello della compensazione per le ipotesi tassative indicate dall’art. 92, secondo comma (cui la sentenza additiva delle Corte ha parificato “altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni ”); rilevato che sia le due originarie ipotesi tipiche, che la clausola generale aggiunta dalla Corte, sono comunque eccezionali (la terza ipotesi peraltro non è neppure propriamente atipica: essa in tanto è configurabile in quanto la ragione della compensazione sia “analoga” alle prime due, “grave”, ed “eccezionale”) ” (così ex multis , e da ultimo, sentenza n. 5217 del 2025).
Pertanto, nel caso di specie il potere di compensazione è stato esercitato, come dedotto dall’appellante, al di fuori delle condizioni poste dal relativo parametro normativo.
6. Risulta infatti per tabulas che il provvedimento in questione sia stato tardivamente adottato rispetto al relativo termine, e che l’interessato, a seguito dell’inerzia dell’amministrazione, abbia dovuto adire il TAR per contestare la condotta inerte.
Solo successivamente a tale iniziativa giurisdizionale, della quale il ricorrente ha sopportato ingiustamente i costi, e comunque dopo la scadenza del relativo termine, il provvedimento è stato adottato.
L’esito del giudizio di primo grado consegue pertanto all’accertamento della soccombenza dell’amministrazione rispetto alla contestazione della sua inerzia nell’adottare, nel termine previsto, il richiesto provvedimento.
7. Nè hanno rilievo alcuno – sul piano della conformità al richiamato paradigma normativo - gli elementi addotti in memoria dall’Avvocatura dello Stato.
Non il richiamo alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale: che anzi, come chiarito mediante il riferimento alla citata giurisprudenza, propriamente inteso conduce ad esiti opposti.
Gli altri argomenti sono stati in passato già ritenuti infondati dalla giurisprudenza di questa Sezione formatasi su fattispecie identiche (si vedano, esemplificativamente, le sentenze n. 719/2022, n. 744/2022, n. 2346/2018, n. 6660/2019, n. 6995/2019, n. 756/2021, che il Collegio condivide e alle quali si riporta).
Non va infatti trascurato che, nella fattispecie in esame, la soccombenza, e la relativa conseguenza processuale di tipo patrimoniale, si correla – come già chiarito - non già alla mera inosservanza del termine per provvedere (peraltro nel caso di specie particolarmente abnorme), ma alla circostanza che tale inerzia abbia costretto l’interessato a subire i costi di una iniziativa giurisdizionale necessaria per contestare l’inazione protrattasi per un significativo arco temporale (e interrotta solo a seguito dell’instaurazione di tale giudizio).
8. Pertanto il ricorso in appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata nel senso della condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese del presente giudizio, liquidate anch’esse (in via cumulativa) in dispositivo, seguono la regola della soccombenza, e vanno distratte (per entrambi i gradi di giudizio) in favore dell’avv. Eloy Puga Villarino, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro duemilacinquecento/00, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato relativo ai due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell’avv. Eloy Puga Villarino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO