CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
ST IL IO, Presidente
ALLEGRETTA AL PP, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 525/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Partita_iva_1
Difeso da
Paride Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giovinazzo - P.zza V. Emanuele Ii 64 70054 Giovinazzo BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
BA S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 152 IMU 2017
- AV PRES CARICO n. 723 TR VARI - sul ricorso n. 1592/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Partita_iva_1
Difeso da
Paride Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giovinazzo - E'.zza V. Emanuele Ii 64 70054 Giovinazzo BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
BA S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVIO PROCEDURE n. 3498 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1661 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 772 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2816/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore della società ricorrente si riporta agli atti depositati nei ricorsi riuniti ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
Resistente: il rappresentante dell'BA specifica le ragioni delle controdeduzioni ed insiste nel rigetto dei ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 6.03.2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di presa in carico numero 723 emesso il 19 dicembre
2024 e notificato nella stessa data, atto riferito al presupposto avviso di accertamento esecutivo numero
152 del 23 luglio 2021, che assertivamente era stato notificato il 10 agosto 2021, riguardante il tributo IMU per l'anno d'imposta 2017, per un importo complessivo di euro 26.244,00, oltre accessori.
Nelle premesse al ricorso, la società Ricorrente_1 deduceva di non aver mai ricevuto la notifica del citato avviso di accertamento e, in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito tributario in questione.
Le doglianze principali si incentravano sulla violazione dell'articolo 1, commi da 784 a 815, della legge n.
160 del 2019, sostenendo che la riforma del sistema di riscossione locale aveva introdotto l'istituto dell'accertamento esecutivo, attribuendo all'avviso di presa in carico la funzione di informare il contribuente delle successive azioni esecutive, rendendolo pertanto autonomamente impugnabile, soprattutto nel caso in cui costituisse il primo atto di conoscenza della pretesa per il contribuente.
La ricorrente argomentava che la legittimità dell'avviso di presa in carico fosse condizionata dalla precedente valida notifica del titolo esecutivo, ossia dell'avviso di accertamento, e che, in assenza di prova di tale notifica,
l'atto impugnato dovesse ritenersi illegittimo.
Un'ulteriore censura riguardava la violazione dell'articolo 148 del codice di procedura civile, in combinato disposto con il comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e con l'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del
1973, affermando che l'onere di provare l'avvenuta notifica dell'accertamento gravava sull'amministrazione, la quale doveva produrre in giudizio la relata di notifica, unico documento idoneo a certificare le modalità e la data della consegna.
Infine, il ricorrente invocava la prescrizione del credito ai sensi dell'articolo 2948, numero 4, del codice civile, richiamando la giurisprudenza di legittimità che applicava il termine quinquennale ai tributi locali come l'IMU, concludendo con la richiesta di accertare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, dichiarare la prescrizione del credito e, per effetto, annullare tanto l'avviso di accertamento che l'impugnato avviso di presa in carico, con condanna delle controparti alle spese legali.
La società BA S.p.A., concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Giovinazzo, si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni, chiedendo la conferma dell'avviso di presa in carico e il rigetto del ricorso.
In via preliminare, BA eccepiva l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'avviso di presa in carico non fosse un atto autonomamente impugnabile ex articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto mera comunicazione informativa priva di carattere provvedimentale e incapace di incidere autoritativamente sulla sfera giuridica del contribuente. Nel merito, la resistente contestava la fondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente.
BA concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto nel merito, con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite.
In seguito, la società ricorrente depositava due memorie ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n.
546 del 1992.
Con la prima memoria, ex articolo 32 comma 1, la ricorrente produceva il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 14 ottobre 2013 tra Società_1 S.r.l. e Società_1 S.r.l., e il successivo atto modificativo del 9 giugno 2016, documenti dai quali emergeva che, già a partire dal 2013, la gestione della struttura alberghiera "Società_1" presso cui era stato tentato l'invio dell'avviso di accertamento era affidata alla società Società_1 S.r.l., e non più alla società Società_1 S.r.l., destinataria formale dell'accertamento. Con la seconda memoria, più ampia ed articolata, ex articolo 32 comma 2, la ricorrente riassumeva la controversia e replicava puntualmente alle argomentazioni delle controdeduzioni.
Con successivo ricorso pervenuto in Segreteria in data 16.06.2025, la società Ricorrente_1 adiva nuovamente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la comunicazione di avvio di procedure di esecuzione coattiva n. 3498 del 27.03.2025, notificata in quella stessa data, la quale si riferiva a due distinti avvisi di accertamento.
Il primo avviso, n. 1661 del 23.07.2021, assertivamente notificato il 10.08.2021, riguardava l'IMU per l'anno d'imposta 2016, per un importo complessivo di € 26.834,00, con un'imposta pari a € 18.794,00.
Il secondo avviso, n. 772 del 02.07.2021, assertivamente notificato il 2.08.2021, concerneva la TASI per l'anno 2016, per un importo complessivo di € 2.817,00, con un'imposta pari a € 1.930,00.
La società ricorrente eccepiva, in primo luogo, l'illegittimità della comunicazione di avvio esecutivo per la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, sostenendo che spettava alla controparte provare la notifica mediante la produzione delle relative relate, pena la nullità dell'atto impugnato e del precedente accertamento.
In secondo luogo, in relazione alla suddetta eccezione, il ricorrente deduceva la prescrizione del credito, argomentando che, in assenza di una valida notifica dell'avviso di accertamento, la pretesa relativa a IMU
e TASI per l'anno 2016 si era estinta per decorso del termine quinquennale.
Sul piano giuridico, il ricorso fondava le sue ragioni sulla violazione dell'articolo 1, commi 784-815, della legge 160 del 2019, che aveva riformato il sistema di riscossione delle entrate locali introducendo l'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo, sul quale gravava l'onere della notifica come atto costitutivo della sua efficacia.
Inoltre, il ricorrente invocava la violazione dell'articolo 148 del codice di procedura civile, in combinato con il comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. 602 del 1973 e con l'articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973, sostenendo che la prova dell'avvenuta notifica potesse essere fornita solo attraverso la produzione in giudizio della relata dell'ufficiale giudiziario.
Infine, il ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2948 del codice civile, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione che riconosceva la prescrizione quinquennale per i crediti derivanti da tributi locali.
Nel merito, la ricorrente concludeva per l'accertamento della nullità della notifica degli avvisi, per la dichiarazione di prescrizione del credito, per l'annullamento degli avvisi di accertamento e della comunicazione di avvio delle procedure esecutive, oltre alla condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Anche nel presente procedimento le controdeduzioni erano presentate dalla società BA S.p.A., la quale si costituiva nel giudizio come resistente, contestando le domande del ricorrente e chiedendo il rigetto delle stesse e la conferma dell'atto impugnato.
BA S.p.A. precisava di essere concessionaria del Comune di Giovinazzo per la riscossione dei tributi e di aver proceduto, in tale veste, alla notifica degli avvisi di accertamento esecutivo IMU e TASI per l'anno 2016 nei confronti della società Società_1 S.r.l., rispettivamente in data 10.08.2021 e 2.08.2021, a mezzo raccomandata presso l'Società_1 a Giovinazzo.
La resistente spiegava che la notifica si era perfezionata a seguito di rifiuto della destinataria a ricevere gli atti e che, successivamente, la società Società_1 S.r.l. era stata incorporata nella società Ricorrente_1 Ricorrente_1 alla fine del 2021, con cancellazione dal registro delle imprese il 31.03.2022.
BA sosteneva di aver quindi correttamente notificato gli atti successivi di riscossione, incluso l'avvio della procedura esecutiva, alla società incorporante, richiamando la giurisprudenza in materia di successione a titolo universale in caso di fusione.
Riguardo all'eccezione di nullità della notifica, BA replicava citando la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notifica a mezzo posta degli atti tributari, effettuata direttamente dall'agente della riscossione, era legittima e non richiedeva la compilazione di una relata di notifica.
Sull'eccezione di prescrizione, BA obiettava che gli avvisi di accertamento erano stati notificati entro il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di imposta, interrompendo quindi la prescrizione, e che il successivo atto esecutivo del 2025 era pertanto tempestivo.
La resistente concludeva chiedendo il rigetto di tutte le istanze del ricorso come inammissibili e infondate, la conferma dell'atto impugnato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con le prime memorie ex articolo 32 comma 1 del decreto legislativo 546 del 1992, la società ricorrente - anche nel presente fascicolo - offriva in comunicazione e depositava in Segreteria il contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato il 14.10.2013 tra la società Società_1 S.r.l. e la società Società_1 S.r.l., relativo alla gestione dellSocietà_1 , con durata iniziale fino al 31.12.2015 e rinnovo successivo, unitamente a un atto modificativo del 9.06.2016 che ne prolungava la durata.
Con le successive memorie, sempre ex articolo 32 comma 1, la ricorrente replicava alle controdeduzioni di
BA, insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste.
Disposta la trattazione congiunta di entrambi i fascicoli, all'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, riuniti i ricorsi, i medesimi sono da considerarsi inammissibili e infondati nel merito e, pertanto, non possono essere accolti.
La posizione assunta dalla società ricorrente si rivela del tutto infondata sia sul piano fattuale che su quello giuridico. La ricorrente, Ricorrente_1 S.r.l., ha ottenuto la titolarità del debito in questione in virtù di un regolare procedimento di incorporazione per fusione della società Società_1 Srl, operazione che per legge determina una successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporata.
Pertanto, il successivo atto di riscossione notificato alla società incorporante è perfettamente legittimo e trova il suo presupposto necessario nella precedente notifica degli avvisi di accertamento esecutivo.
La tesi centrale della ricorrente, ossia la nullità della notifica di tali avvisi di accertamento, è destituita di ogni fondamento poiché l'ente riscossore ha correttamente adempiuto agli obblighi di legge notificando gli atti alla società destinataria dell'accertamento, la Società_1 S.r.l., presso la sede dell'Società_1 a Giovinazzo.
Il fatto che presso quello stesso immobile operasse, in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda, la società Società_1 S.r.l. non incide minimamente sulla validità della notifica, la quale è perfettamente legittima se eseguita presso la sede della società destinataria.
La circostanza che il personale della società affittuaria abbia rifiutato di ricevere atti non indirizzati alla propria società non può essere addotta a sostegno di una presunta nullità, in quanto il rifiuto di un soggetto terzo non destinatario non inficia il procedimento notificatorio postale avviato nei confronti del legittimo destinatario.
La ricorrente, anzi, rimarcando come il tentativo di notifica sia avvenuto presso la società Società_1 S.r.l., sembra volersi avvantaggiare di una esecuzione contraria a buona fede del contratto di affitto di azienda, strumentalizzando la separazione giuridica tra le società per contestare una notifica che era invece indirizzata al proprietario dell'immobile e titolare originario dell'obbligazione tributaria, ovvero la società da lei stessa incorporata.
In altri termini, la società Società_1 S.r.l., ricevuto il tentativo di notifica, avrebbe dovuto informare della medesima la società dante causa nel suo contratto di affitto d'azienda, altrimenti, in caso contrario, ponendo in essere un comportamento negoziale palesemente contrastante con le logiche di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Sul piano procedurale, la notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente effettuata dall'agente della riscossione, costituisce modalità pienamente legittima ed efficace per la notifica degli atti tributari, come ampiamente confermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Tale giurisprudenza esclude espressamente l'applicazione della disciplina sulle notifiche giudiziarie di cui alla legge n. 890 del 1982 e non richiede la compilazione di una relata di notificazione, rendendo pertanto irrilevanti le doglianze della ricorrente incentrate sulla presunta mancanza della prova del deposito in casa comunale e dell'invio della raccomandata informativa.
La notifica si è pertanto perfezionata con il regolare invio postale e il successivo atto di riscossione è stato correttamente indirizzato alla società incorporante nella sua sede originaria, essa restando l'unico soggetto giuridicamente esistente dopo la fusione e titolare della posizione debitoria.
Di conseguenza, anche l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla ricorrente è del tutto infondata.
La notifica degli avvisi di accertamento esecutivo, avvenuta nel corso dell'anno 2021, ha interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto per i tributi locali.
Poiché il successivo atto di riscossione, oggetto del presente giudizio, è stato notificato nel 2024 e nel 2025, risulta palese che il termine di prescrizione non è mai potuto decorrere integralmente, rendendo la pretesa dell'amministrazione perfettamente valida ed esigibile.
Infine, con specifico riferimento al ricorso avverso l'avviso di presa in carico, deve rilevarsi la piena fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.
L'avviso di presa in carico, come atto meramente comunicativo e informativo con cui l'agente della riscossione rende edotto il contribuente dell'avvenuta gestione del procedimento, non possiede i caratteri dell'autonomia e della provvedimentalità necessari per essere impugnato in via autonoma ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere ricorribili solo gli atti capaci di incidere in via autoritativa sulle situazioni giuridiche soggettive, carattere che non appartiene all'atto in questione.
La doglianza della ricorrente relativa alla presunta mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto andava pertanto dedotta, se mai, in sede di opposizione all'esecuzione, e non attraverso un inammissibile ricorso avverso un atto che, di per sé considerato, non determina alcuna compressione della sua sfera giuridica.
Ne consegue la reiezione dei due ricorsi in epigrafe per inammissibilità e, ad abundantiam, infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate. Così deciso in Bari, in data 4.12.2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
ST IL IO, Presidente
ALLEGRETTA AL PP, Relatore
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 525/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Partita_iva_1
Difeso da
Paride Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giovinazzo - P.zza V. Emanuele Ii 64 70054 Giovinazzo BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
BA S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 152 IMU 2017
- AV PRES CARICO n. 723 TR VARI - sul ricorso n. 1592/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Partita_iva_1
Difeso da
Paride Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giovinazzo - E'.zza V. Emanuele Ii 64 70054 Giovinazzo BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
BA S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVIO PROCEDURE n. 3498 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1661 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 772 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2816/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore della società ricorrente si riporta agli atti depositati nei ricorsi riuniti ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
Resistente: il rappresentante dell'BA specifica le ragioni delle controdeduzioni ed insiste nel rigetto dei ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 6.03.2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di presa in carico numero 723 emesso il 19 dicembre
2024 e notificato nella stessa data, atto riferito al presupposto avviso di accertamento esecutivo numero
152 del 23 luglio 2021, che assertivamente era stato notificato il 10 agosto 2021, riguardante il tributo IMU per l'anno d'imposta 2017, per un importo complessivo di euro 26.244,00, oltre accessori.
Nelle premesse al ricorso, la società Ricorrente_1 deduceva di non aver mai ricevuto la notifica del citato avviso di accertamento e, in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito tributario in questione.
Le doglianze principali si incentravano sulla violazione dell'articolo 1, commi da 784 a 815, della legge n.
160 del 2019, sostenendo che la riforma del sistema di riscossione locale aveva introdotto l'istituto dell'accertamento esecutivo, attribuendo all'avviso di presa in carico la funzione di informare il contribuente delle successive azioni esecutive, rendendolo pertanto autonomamente impugnabile, soprattutto nel caso in cui costituisse il primo atto di conoscenza della pretesa per il contribuente.
La ricorrente argomentava che la legittimità dell'avviso di presa in carico fosse condizionata dalla precedente valida notifica del titolo esecutivo, ossia dell'avviso di accertamento, e che, in assenza di prova di tale notifica,
l'atto impugnato dovesse ritenersi illegittimo.
Un'ulteriore censura riguardava la violazione dell'articolo 148 del codice di procedura civile, in combinato disposto con il comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e con l'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del
1973, affermando che l'onere di provare l'avvenuta notifica dell'accertamento gravava sull'amministrazione, la quale doveva produrre in giudizio la relata di notifica, unico documento idoneo a certificare le modalità e la data della consegna.
Infine, il ricorrente invocava la prescrizione del credito ai sensi dell'articolo 2948, numero 4, del codice civile, richiamando la giurisprudenza di legittimità che applicava il termine quinquennale ai tributi locali come l'IMU, concludendo con la richiesta di accertare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, dichiarare la prescrizione del credito e, per effetto, annullare tanto l'avviso di accertamento che l'impugnato avviso di presa in carico, con condanna delle controparti alle spese legali.
La società BA S.p.A., concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Giovinazzo, si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni, chiedendo la conferma dell'avviso di presa in carico e il rigetto del ricorso.
In via preliminare, BA eccepiva l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'avviso di presa in carico non fosse un atto autonomamente impugnabile ex articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto mera comunicazione informativa priva di carattere provvedimentale e incapace di incidere autoritativamente sulla sfera giuridica del contribuente. Nel merito, la resistente contestava la fondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente.
BA concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto nel merito, con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite.
In seguito, la società ricorrente depositava due memorie ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n.
546 del 1992.
Con la prima memoria, ex articolo 32 comma 1, la ricorrente produceva il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 14 ottobre 2013 tra Società_1 S.r.l. e Società_1 S.r.l., e il successivo atto modificativo del 9 giugno 2016, documenti dai quali emergeva che, già a partire dal 2013, la gestione della struttura alberghiera "Società_1" presso cui era stato tentato l'invio dell'avviso di accertamento era affidata alla società Società_1 S.r.l., e non più alla società Società_1 S.r.l., destinataria formale dell'accertamento. Con la seconda memoria, più ampia ed articolata, ex articolo 32 comma 2, la ricorrente riassumeva la controversia e replicava puntualmente alle argomentazioni delle controdeduzioni.
Con successivo ricorso pervenuto in Segreteria in data 16.06.2025, la società Ricorrente_1 adiva nuovamente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando la comunicazione di avvio di procedure di esecuzione coattiva n. 3498 del 27.03.2025, notificata in quella stessa data, la quale si riferiva a due distinti avvisi di accertamento.
Il primo avviso, n. 1661 del 23.07.2021, assertivamente notificato il 10.08.2021, riguardava l'IMU per l'anno d'imposta 2016, per un importo complessivo di € 26.834,00, con un'imposta pari a € 18.794,00.
Il secondo avviso, n. 772 del 02.07.2021, assertivamente notificato il 2.08.2021, concerneva la TASI per l'anno 2016, per un importo complessivo di € 2.817,00, con un'imposta pari a € 1.930,00.
La società ricorrente eccepiva, in primo luogo, l'illegittimità della comunicazione di avvio esecutivo per la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, sostenendo che spettava alla controparte provare la notifica mediante la produzione delle relative relate, pena la nullità dell'atto impugnato e del precedente accertamento.
In secondo luogo, in relazione alla suddetta eccezione, il ricorrente deduceva la prescrizione del credito, argomentando che, in assenza di una valida notifica dell'avviso di accertamento, la pretesa relativa a IMU
e TASI per l'anno 2016 si era estinta per decorso del termine quinquennale.
Sul piano giuridico, il ricorso fondava le sue ragioni sulla violazione dell'articolo 1, commi 784-815, della legge 160 del 2019, che aveva riformato il sistema di riscossione delle entrate locali introducendo l'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo, sul quale gravava l'onere della notifica come atto costitutivo della sua efficacia.
Inoltre, il ricorrente invocava la violazione dell'articolo 148 del codice di procedura civile, in combinato con il comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. 602 del 1973 e con l'articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973, sostenendo che la prova dell'avvenuta notifica potesse essere fornita solo attraverso la produzione in giudizio della relata dell'ufficiale giudiziario.
Infine, il ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2948 del codice civile, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione che riconosceva la prescrizione quinquennale per i crediti derivanti da tributi locali.
Nel merito, la ricorrente concludeva per l'accertamento della nullità della notifica degli avvisi, per la dichiarazione di prescrizione del credito, per l'annullamento degli avvisi di accertamento e della comunicazione di avvio delle procedure esecutive, oltre alla condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Anche nel presente procedimento le controdeduzioni erano presentate dalla società BA S.p.A., la quale si costituiva nel giudizio come resistente, contestando le domande del ricorrente e chiedendo il rigetto delle stesse e la conferma dell'atto impugnato.
BA S.p.A. precisava di essere concessionaria del Comune di Giovinazzo per la riscossione dei tributi e di aver proceduto, in tale veste, alla notifica degli avvisi di accertamento esecutivo IMU e TASI per l'anno 2016 nei confronti della società Società_1 S.r.l., rispettivamente in data 10.08.2021 e 2.08.2021, a mezzo raccomandata presso l'Società_1 a Giovinazzo.
La resistente spiegava che la notifica si era perfezionata a seguito di rifiuto della destinataria a ricevere gli atti e che, successivamente, la società Società_1 S.r.l. era stata incorporata nella società Ricorrente_1 Ricorrente_1 alla fine del 2021, con cancellazione dal registro delle imprese il 31.03.2022.
BA sosteneva di aver quindi correttamente notificato gli atti successivi di riscossione, incluso l'avvio della procedura esecutiva, alla società incorporante, richiamando la giurisprudenza in materia di successione a titolo universale in caso di fusione.
Riguardo all'eccezione di nullità della notifica, BA replicava citando la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notifica a mezzo posta degli atti tributari, effettuata direttamente dall'agente della riscossione, era legittima e non richiedeva la compilazione di una relata di notifica.
Sull'eccezione di prescrizione, BA obiettava che gli avvisi di accertamento erano stati notificati entro il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di imposta, interrompendo quindi la prescrizione, e che il successivo atto esecutivo del 2025 era pertanto tempestivo.
La resistente concludeva chiedendo il rigetto di tutte le istanze del ricorso come inammissibili e infondate, la conferma dell'atto impugnato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con le prime memorie ex articolo 32 comma 1 del decreto legislativo 546 del 1992, la società ricorrente - anche nel presente fascicolo - offriva in comunicazione e depositava in Segreteria il contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato il 14.10.2013 tra la società Società_1 S.r.l. e la società Società_1 S.r.l., relativo alla gestione dellSocietà_1 , con durata iniziale fino al 31.12.2015 e rinnovo successivo, unitamente a un atto modificativo del 9.06.2016 che ne prolungava la durata.
Con le successive memorie, sempre ex articolo 32 comma 1, la ricorrente replicava alle controdeduzioni di
BA, insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste.
Disposta la trattazione congiunta di entrambi i fascicoli, all'udienza pubblica del 4.12.2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione collegiale, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, riuniti i ricorsi, i medesimi sono da considerarsi inammissibili e infondati nel merito e, pertanto, non possono essere accolti.
La posizione assunta dalla società ricorrente si rivela del tutto infondata sia sul piano fattuale che su quello giuridico. La ricorrente, Ricorrente_1 S.r.l., ha ottenuto la titolarità del debito in questione in virtù di un regolare procedimento di incorporazione per fusione della società Società_1 Srl, operazione che per legge determina una successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporata.
Pertanto, il successivo atto di riscossione notificato alla società incorporante è perfettamente legittimo e trova il suo presupposto necessario nella precedente notifica degli avvisi di accertamento esecutivo.
La tesi centrale della ricorrente, ossia la nullità della notifica di tali avvisi di accertamento, è destituita di ogni fondamento poiché l'ente riscossore ha correttamente adempiuto agli obblighi di legge notificando gli atti alla società destinataria dell'accertamento, la Società_1 S.r.l., presso la sede dell'Società_1 a Giovinazzo.
Il fatto che presso quello stesso immobile operasse, in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda, la società Società_1 S.r.l. non incide minimamente sulla validità della notifica, la quale è perfettamente legittima se eseguita presso la sede della società destinataria.
La circostanza che il personale della società affittuaria abbia rifiutato di ricevere atti non indirizzati alla propria società non può essere addotta a sostegno di una presunta nullità, in quanto il rifiuto di un soggetto terzo non destinatario non inficia il procedimento notificatorio postale avviato nei confronti del legittimo destinatario.
La ricorrente, anzi, rimarcando come il tentativo di notifica sia avvenuto presso la società Società_1 S.r.l., sembra volersi avvantaggiare di una esecuzione contraria a buona fede del contratto di affitto di azienda, strumentalizzando la separazione giuridica tra le società per contestare una notifica che era invece indirizzata al proprietario dell'immobile e titolare originario dell'obbligazione tributaria, ovvero la società da lei stessa incorporata.
In altri termini, la società Società_1 S.r.l., ricevuto il tentativo di notifica, avrebbe dovuto informare della medesima la società dante causa nel suo contratto di affitto d'azienda, altrimenti, in caso contrario, ponendo in essere un comportamento negoziale palesemente contrastante con le logiche di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Sul piano procedurale, la notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente effettuata dall'agente della riscossione, costituisce modalità pienamente legittima ed efficace per la notifica degli atti tributari, come ampiamente confermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Tale giurisprudenza esclude espressamente l'applicazione della disciplina sulle notifiche giudiziarie di cui alla legge n. 890 del 1982 e non richiede la compilazione di una relata di notificazione, rendendo pertanto irrilevanti le doglianze della ricorrente incentrate sulla presunta mancanza della prova del deposito in casa comunale e dell'invio della raccomandata informativa.
La notifica si è pertanto perfezionata con il regolare invio postale e il successivo atto di riscossione è stato correttamente indirizzato alla società incorporante nella sua sede originaria, essa restando l'unico soggetto giuridicamente esistente dopo la fusione e titolare della posizione debitoria.
Di conseguenza, anche l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dalla ricorrente è del tutto infondata.
La notifica degli avvisi di accertamento esecutivo, avvenuta nel corso dell'anno 2021, ha interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto per i tributi locali.
Poiché il successivo atto di riscossione, oggetto del presente giudizio, è stato notificato nel 2024 e nel 2025, risulta palese che il termine di prescrizione non è mai potuto decorrere integralmente, rendendo la pretesa dell'amministrazione perfettamente valida ed esigibile.
Infine, con specifico riferimento al ricorso avverso l'avviso di presa in carico, deve rilevarsi la piena fondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.
L'avviso di presa in carico, come atto meramente comunicativo e informativo con cui l'agente della riscossione rende edotto il contribuente dell'avvenuta gestione del procedimento, non possiede i caratteri dell'autonomia e della provvedimentalità necessari per essere impugnato in via autonoma ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere ricorribili solo gli atti capaci di incidere in via autoritativa sulle situazioni giuridiche soggettive, carattere che non appartiene all'atto in questione.
La doglianza della ricorrente relativa alla presunta mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto andava pertanto dedotta, se mai, in sede di opposizione all'esecuzione, e non attraverso un inammissibile ricorso avverso un atto che, di per sé considerato, non determina alcuna compressione della sua sfera giuridica.
Ne consegue la reiezione dei due ricorsi in epigrafe per inammissibilità e, ad abundantiam, infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate. Così deciso in Bari, in data 4.12.2025