Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3510 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1
CIANFLONE SERENA;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente esponeva:
di essere stata alle dipendenze della Amministrazione resistente, quale docente della classe di concorso A001 - Arte e Immagine, presso l'I.C. di Morano
Calabro, con contratto a tempo determinato, fino alla data del 30.06.20023, prot. n. 4393 del 19.09.2022 (ultimo rapporto di lavoro) (Doc. 1);
di avere formulato, nei modi e termini di cui all'O.M. n. 60 del 10/07/2020
(procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) (Doc. 2) e successiva
O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, (Doc. 3) (intesa a disciplinare, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali d'istituto personale docente per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, prima fascia. Tale domanda è stata assunta al prot. n. 98455813 del 18/07/2023 M.P.I registro ufficiale informatico (Doc. 4);
di avere prodotto, in data 24/07/2023, regolare domanda finalizzata alle scelte delle sedi per l'a.s. 2023/2024, indicando la sede di Morano-Saracena alla preferenza n. 1., domanda assunta al prot. n. 10101592 del 24/07/2023 del
M.P.I registro ufficiale informatico (Doc. 5);
che con il decreto prot. n. 10724 del 25/08/2023, l'ATP di CP_1 ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze definitive della provincia di
CP 1 , valevoli per il biennio 2022/2024. Relativamente alla classe di concorso A001 - Arte e Immagine, prima fascia, la ricorrente occupa la posizione n. 2, con complessivi punti 135 (Doc. 6);
che con i decreti prot. n. 10944 del 29/08/202 - primo turno di nomina
(Doc. 7), prot. n. 11548 del 08/09/2023 - secondo turno di nomina (Doc. 8), prot. n. 11961 del 18/09/2023 - terzo turno di nomina (Doc. 9) e prot. n. 12244 del 26/09/2023 - quarto turno di nomina (Doc. 10), l'ATP di CP 1 ha disposto l'individuazione dei docenti aventi titolo al conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche su posti/cattedre/spezzoni;
che con il precitato provvedimento prot. n. 11548 del 08/09/2023, l'ufficio procedente dell'ATP di CP 1 , relativamente alla classe di concorso A001 -
Arte e Immagine, sorprendentemente, ha assegnato la cattedra esistente presso l'I.C. di Morano Saracena a un aspirante docente avente punteggio in graduatoria inferiore a quello della ricorrente, con individuazione a contrarre fino al termine delle attività didattiche (30/06/2024);
che precisamente, la cattedra esistente presso la Scuola secondaria di I grado di è stata assegnata ad un docente addirittura inserito Parte 2
in 2 fascia, posizione 3, con punti 148;
che la ricorrente, pur collocata in 1^ fascia graduatoria definitiva relativa alla classe di Concorso A001, con punti 135, posizione 2^, in dispregio del principio di fascia, di graduatoria e di preferenza espressa, non è stata destinataria di nomina;
che prontamente, con nota dell'11/09/2023 (Doc. 11), la prof.ssa Pt 1 ha rivendicato il diritto a vedersi assegnata la sede di Morano;
richiesta, purtroppo, non accolta e riscontrata con nota del 11/09/2023 dell'ATP di
CP 1 , che, in realtà, non solo non fornisce alcun chiarimento in merito alle domande poste dal ricorrente ma, cosi, candidamente afferma: "... l'algoritmo tratta la mancata segnalazione delle sedi disponibili come rinuncia alle stesse.
Non avendola potuta individuare nel primo turno di nomina per l'assenza di preferenze compatibili, la procedura informatizzata gestisce la posizione come rinunciataria, impedendole di partecipare a turni successivi" (Sic!) (Doc. 12); che con nota prot. n. 11569 del 09/09/2023 (Doc. 13), recante oggetto
"personale docente aspirante ad assunzione con contratto a tempo a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività
didattiche riscontro a diffide, reclami e istanze di accesso", senza entrare nel merito delle singole posizioni, l'ATP di CP 1 ha fornito, a suo dire, chiarimenti in merito alle segnalazioni ricevute con maggiore frequenza;
che la ricorrente ha prodotto ancora una nota di reclamo in data
11/09/2023
(Doc. 14), riscontrata dall'ATP di CP 1 con nota del 21/09/2023 (Doc. 15).
Si costituiva la parte resistente, lamentando l'inesistenza del periculum in mora.
Quanto al fumus boni iuris esponeva che:
la Pt 1 ha partecipato al primo turno di nomina per le GPS Fascia
1A, cdc A001- Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado, in cui è risultata rinunciataria perché, nonostante la disponibilità di diverse sedi sulla specifica CDC, l'aspirante, convocata virtualmente dal sistema, non avendo espresso le predette preferenze di sedi, non ha ottenuto l'incarico per mancata espressione di preferenza e, pertanto, è stata considerata quale rinunciataria nella specifica CDC. Per questo motivo, la sede oggi reclamata è stata assegnata ad aspiranti con posizioni e punteggio inferiore nel medesimo turno di convocazione della ricorrente (v. ESTRATTO BOLLETTINO DI NOMINA PRIMO
CP 2 23.24 -CDC A001);
'Seconda fascia posizione in graduatoria 3,
- L'aspirante Parte_3 con punti 148, indicato nel ricorso risulta nominato in Controparte_3
[…] (V. ESTRATTO Controparte_4 23.24 -CDC
A001); turno a cui la ricorrente non ha potuto partecipare, essendo stata
"convocata" virtualmente già in primo turno di nomina;
che, in applicazione dell'art. 12, c. 10, O.M. 112/22, "l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma
12."
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
§§§§
Giova anzitutto premettere che ai sensi dell'art. 700 c.p.c. le condizioni necessarie ed indispensabili per la concessione del provvedimento d'urgenza sono due: la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa che si intende far valere con la promozione del giudizio ordinario e la ricorrenza del c.d. periculum in mora, che secondo il disposto del citato articolo, deve consistere in un
"pregiudizio imminente ed irreparabile" a cui il diritto dell'istante sia esposto, in attesa dell'esito del giudizio ordinario.
Nel caso di specie, il ricorso deve essere accolto.
Normativa di riferimento.
La normativa di riferimento che regolamenta le modalità di attribuzione dei predetti incarichi è l'O.M. n. 112/2022.
L'art 12 della predetta Ordinanza, disciplina specificamente il "conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche".
Detto articolo, dopo la premessa che le operazioni di conferimento delle supplenze sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata e che hanno titolo a conseguire le supplenze esclusivamente gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi, con modalità telematica, attraverso il sistema informativo del CP 1 , al comma 3, così dispone:
"attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente". Al comma 4, così statuisce: "... la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato per le graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".
Ebbene, dalla semplice lettura della sopra riportata disposizione normativa è
dato comprendere che costituisce rinuncia all'incarico:
la mancata presentazione dell'istanza;
e, altresì, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Esaminando la seconda fattispecie di rinuncia che è quella attinente al caso in esame (avendo la ricorrente inoltrato rituale istanza) appare chiaro che la
-
mancata espressione di alcune preferenze sia da riferirsi alle sedi e agli insegnamenti (classi di concorso/tipologie di posto) e che la mancata indicazione delle sedi, delle classi di concorso e delle tipologie di posto, importi rinuncia solo ed unicamente in ordine alle preferenze non espresse (non, quindi, rinuncia all'incarico). II D.M. 60/2020 art.
3 -istitutivo delle GPS- prevede che le nomine per la stipula dei contratti a termine avvengono prioritariamente attingendo dalle Graduatorie
a esaurimento (GAE), laddove ancora esistenti, e, in caso di loro esaurimento o incapienza, dalle GPS, secondo l'ordine di fascia.
Semplificando, il comma 10 dell'art 12 dell'Ordinanza Ministeriale n 112/2022, recita testualmente: "la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma
12".
Ed ancora, al comma 11 del medesimo articolo, si legge: "gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento".
Comma, questo, anche richiamato all'art 14, lettera a), ove si dispone che la rinuncia prevista dall'art. 12, comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione,
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado di istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Nella Circolare per le supplenze, anno scolastico 2022/2023, emanata il
29.07.2022, viene espressamente previsto, all'art. 1, che la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno (applicabile, tuttavia, per analogia, anche alle tipologie di posto comune) e per le sedi richieste, consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) eb) dell'O.M. 112/2022.
Nel D.M. 188 del 21 luglio 2022, è previsto che "la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura e che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse".
Orbene, in caso di mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste, per mancata espressione di una preferenza, non può configurarsi un'ipotesi di "rinuncia ad una proposta di assunzione o all'assegnazione della supplenza”, riferendosi la “rinuncia” in senso tecnico ad un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante.
La rinuncia per mancata espressione di una preferenza, viceversa, va più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del "rifiuto", ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non
è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante.
Con l'omessa indicazione di una preferenza, l'aspirante avrebbe, al più,
"rifiutato" di partecipare alla procedura per quella specifica preferenza, ma giammai potrebbe ritenersi che egli abbia rinunciato all'incarico (Trib. Latina,
Lavoro, sentenza del 27.12.2021).
In forza di quanto normativamente previsto, dunque, le disponibilità successive al primo turno di nomina, così come individuate nel decreto pubblicato in data
08/09/2023, avrebbero dovuto essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenza nei riguardi degli aspiranti precedentemente non destinatari di proposte di assunzione, tra cui, appunto, la parte ricorrente. Ne consegue che, del tutto illegittimamente, l'algoritmo congegnato dal CP 1 "salta" e penalizza la docente a cui non è stata assegnata alcuna cattedra, senza prevedere un suo "ripescaggio" in un successivo turno di nomina con riferimento alle disponibilità sopravvenute. Peraltro, un'interpretazione restrittiva della norma sarebbe in palese violazione del principio dell'accesso al posto in base al merito (punteggio in graduatoria).
In ogni caso, la preferenza non espressa non può equivalere a rinuncia implicita.
Tanto più alla luce del fatto che non possono intendersi "rinunciate” cattedre solo perché non indicate, in quanto non conosciute a priori dai docenti (Trib. Lecce - ordinanza n. 32232 del 21.06.2022).
In sintesi:
a) l'art. 12 dell'O.M. 112/2022 prevede che le operazioni di conferimento delle supplenze sono effettuate ordinariamente (e non esclusivamente) con modalità informatizzata. Pertanto, ai fini della correttezza della procedura, necessita la non esclusività della decisione algoritmica (Tribunale Frosinone, sentenza n. 2813 del 11.02.2022; Tribunale di Velletri ordinanza n. 3450/2022);
b) Il comma 3 della stessa O.M. precitata dispone che "...gli aspiranti possono indicare" (facoltà e non obbligo), attraverso la procedura informatica, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico. Il comma 4, invece, dispone che costituisce rinuncia all'incarico: 1) la mancata presentazione dell'istanza, 2) limitatamente alle sedi non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto;
c) II D.M. 188 del 21 luglio 2022 (Doc. 20) così recita: "la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura e che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse;
d) con l'omessa indicazione di una preferenza, l'aspirante avrebbe, al più,
"rifiutato" di partecipare alla procedura per quella specifica preferenza, ma giammai potrebbe ritenersi che egli abbia rinunciato all' incarico (Tribunale
Latina, lavoro, Sentenza del 27.12.2021). D'altra parte, non possono considerarsi "rinunciate" cattedre solo perché non indicate, in quanto non conosciute a priori dai docenti (Trib. Lecce Ordinanza n. 32232 del
21.06.2022); e) la rinuncia si può configurare solo con riferimento a sedi non espresse nella domanda di supplenza, cosicché l'aspirante all'incarico sarà considerato rinunciatario solo ed esclusivamente con riferimento a sedi non indicate nella domanda di partecipazione alla procedura.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara illegittimo il comportamento dell'Amministrazione resistente;
2) riconosce il diritto all'incarico alla prof.ssa Parte 1 alla stipula del contratto di lavoro su posto comune - classe di concorso A001 - presso l'I.C. di Morano Saracena, oppure presso una istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, tra quelle disponibili per il secondo turno di nomina e a lei spettanti per posizione in graduatoria e/o sugli ulteriori posti così come indicati in domanda, con conseguente condanna della PA alla eliminazione della situazione di illegittimità;
3) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc,
ove richiesta.
Castrovillari, 12/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO