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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2619/2022
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
20.11.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2619/2022
r.g.l., vertente
TRA
e con avv. ARMANDO CAPORICCI Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
E
, con avv. GIANNA FIORE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.12.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI – 000377328 notificata in data 26/11/2022 per l'importo di € 10.000,00 per presunte violazioni accertate nell'anno 2017; a fondamento della opposizione deduceva la nullità del decreto per difetto dei riferimenti essenziali connessi alla contestazione mossa;
la violazione dell'art. 17 L. 689/81; la mancanza del profilo soggettivo della violazione;
l'illegittimità della sanzione irrogata, per mancanza del presupposto madre di fatto consistente nella prova della condotta di trattenimento delle somme;
l'illegittimità della sanzione per intervenuta prescrizione ex art. 28 L. 689/81; la mancata applicazione del principio di cui all'art. 258 D. Lgs 152/2006 e concludeva precisando le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale, in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione dell'efficacia provvisoria esecutiva della ordinanza impugnata, annullarla nel merito, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque illegittima. In via subordinata, previa riunione del presente procedimento con quello avente ad oggetto le ulteriori ordinanze di ingiunzione, annullarle per violazione dell'art. 258 152/2006, in via ulteriormente subordinata, applicare il minimo della sanzione amministrativa con applicazione o meno dell'art. 258 D. Lvo 152/2006. Il tutto con condanna alle spese del presente procedimento.”
Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio contestava l'opposizione e CP_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale, sospendere il giudizio in attesa che sulla questione di legittimità costituzionale, come specificata, si pronunci la Consulta;
- sempre in via pregiudiziale, respingere la chiesta istanza di sospensiva degli atti impugnati e come da rideterminarsi per i motivi di cui in premessa;
- in via principale, nel merito, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione op-posta e relativi atti prodromici, dichiarandone l'esecutorietà ove sospesa, con vitto-ria di spese e competenze di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte, ricalcolare la somma ingiunta con le ordinanze ingiunzione opposte nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare la società ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di CP_1 san-zioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, con vitto-ria di spese e competenze di giudizio.”
Nel corso dell'istruttoria le somme ingiunte erano rideterminate dall'Ente e parte ricorrente provvedeva al pagamento di quanto rideterminato.
All'udienza fissata per il giorno 20.11.2025 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa di quanto richiesto in sede giudiziaria impone la dichiarazione della cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Cassino 21.11.2025 Il Giudice Onorario
ER AD
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2619/2022
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
20.11.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2619/2022
r.g.l., vertente
TRA
e con avv. ARMANDO CAPORICCI Parte_1 Parte_2
RICORRENTI
E
, con avv. GIANNA FIORE CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.12.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI – 000377328 notificata in data 26/11/2022 per l'importo di € 10.000,00 per presunte violazioni accertate nell'anno 2017; a fondamento della opposizione deduceva la nullità del decreto per difetto dei riferimenti essenziali connessi alla contestazione mossa;
la violazione dell'art. 17 L. 689/81; la mancanza del profilo soggettivo della violazione;
l'illegittimità della sanzione irrogata, per mancanza del presupposto madre di fatto consistente nella prova della condotta di trattenimento delle somme;
l'illegittimità della sanzione per intervenuta prescrizione ex art. 28 L. 689/81; la mancata applicazione del principio di cui all'art. 258 D. Lgs 152/2006 e concludeva precisando le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale, in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione dell'efficacia provvisoria esecutiva della ordinanza impugnata, annullarla nel merito, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque illegittima. In via subordinata, previa riunione del presente procedimento con quello avente ad oggetto le ulteriori ordinanze di ingiunzione, annullarle per violazione dell'art. 258 152/2006, in via ulteriormente subordinata, applicare il minimo della sanzione amministrativa con applicazione o meno dell'art. 258 D. Lvo 152/2006. Il tutto con condanna alle spese del presente procedimento.”
Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio contestava l'opposizione e CP_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale, sospendere il giudizio in attesa che sulla questione di legittimità costituzionale, come specificata, si pronunci la Consulta;
- sempre in via pregiudiziale, respingere la chiesta istanza di sospensiva degli atti impugnati e come da rideterminarsi per i motivi di cui in premessa;
- in via principale, nel merito, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione op-posta e relativi atti prodromici, dichiarandone l'esecutorietà ove sospesa, con vitto-ria di spese e competenze di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte, ricalcolare la somma ingiunta con le ordinanze ingiunzione opposte nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare la società ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di CP_1 san-zioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, con vitto-ria di spese e competenze di giudizio.”
Nel corso dell'istruttoria le somme ingiunte erano rideterminate dall'Ente e parte ricorrente provvedeva al pagamento di quanto rideterminato.
All'udienza fissata per il giorno 20.11.2025 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa di quanto richiesto in sede giudiziaria impone la dichiarazione della cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Cassino 21.11.2025 Il Giudice Onorario
ER AD