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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/11/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 307/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo EL, Barbara
EL e IE LU;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. Antonino Licciardello;
Appellato
OGGETTO: Diritto alla corresponsione del premio di produzione dal mese di luglio 2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2020, adiva il CP_1
Tribunale di Catania, e, premesso di essere dipendente della società Pt_1
dal 3.12.1990 con qualifica di operaio inquadrato nel livello C2,
[...] esponeva di avere subito dal mese di luglio 2013 una riduzione del trattamento economico in godimento, consistente nella decurtazione della somma di euro
109,64 mensili, in conseguenza del taglio di un elemento fisso mensile denominato «premio di produzione>>.
Il ricorrente deduceva che in data 22.4.2013 era stato stipulato un accordo aziendale tra la e le segreterie provinciali di , CISL e UIL, con Pt_1 CP_2
cui le parti avevano concordato agli effetti dell'art. 8 DL n. 138/2011 e in deroga ai vigenti contratti collettivi anche aziendali nonché ad accordi individuali in precedenza sottoscritti l'«Abrogazione con effetto dalla stipula del presente accordo, ad ogni effetto di legge e di contratto, degli istituti retributivi in atto corrisposti a titolo di premio di produzione, di superminimo individuale e di indennità di mansione»; le OO.SS. in data 22.5.2013 avevano disdettato l'accordo; il 30.10.2015 presso la Direzione territoriale del lavoro era stato stipulato un accordo aziendale tra l'impresa e le OO.SS. con cui era stata revocata con efficacia retroattiva la disdetta dell'accordo del 22.4.2013.
Ciò premesso il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto a percepire dal luglio 2013 il premio di produzione in quanto elemento fisso non riducibile della retribuzione;
che venisse dichiarata la illegittimità e comunque la inefficacia degli accordi sindacali del 22.04.2013 e del 30.10.2015; che la venisse condannata a pagare per il passato la somma non Parte_1
corrisposta a titolo di premio di produzione nella misura di €.9.253,87, come da conteggi riportati in ricorso fino al 31.08.2019, nonché le ulteriori somme maturate e maturande sulla base del parametro di € 109,64 da settembre 2019 sino alla sentenza;
per il futuro la somma di €.109,64 mensili per le mensilità maturate successivamente alla decisione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 679/23 del 22.02.2023, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità degli accordi sindacali del
22.04.2013 e del 30.10.2015 per violazione dell'art. 8 DL n. 138/2011 e condannava la a versare a parte ricorrente a titolo di «premio di Parte_1 produzione» la somma di euro € 8.880,84 dovuta dal mese di luglio 2013 al
31.8.2019 e la somma spettante al medesimo titolo e dovuta dal 1.9.2019 alla data del deposito della sentenza;
rigettava la domanda di condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di ricalcolo del TFR, stante l'assenza di prova della cessazione del rapporto di lavoro;
rigettava la domanda di condanna in futuro al pagamento della voce retributiva denominata «premio di produzione» nella misura di € 109,64; condannava la alla Parte_1
rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello la società soccombente con atto del
27.4.2023; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di impugnazione, in sintesi, la società appellante – premesso che gli accordi aziendali del 22.04.2013 e del 30.10.2015 sono stati stipulati per far fronte ad una grave situazione di crisi economica che nel decennio precedente aveva investito tutto il comparto delle costruzioni ed in particolare quello della produzione e realizzazione di edifici prefabbricati in calcestruzzo destinati all'edilizia industriale e commerciale, in cui opera la che si occupa della produzione di manufatti in , e dunque al Pt_1 CP_3
fine di tutelare in tutti i modi possibili i livelli occupazionali - censura la sentenza per avere dichiarato la illegittimità degli accordi medesimi, sulla scorta di un'errata premessa, e cioè la presunta mancanza di una riorganizzazione complessiva del lavoro contestualmente all'abrogazione del premio di produzione, e non invece per avere accolto la tesi avversaria secondo cui non sarebbe stato possibile abrogare gli istituti retributivi con gli accordi suddetti. 1.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte in primo grado che, vertendo su un fatto decisivo della controversia, avrebbero dimostrato che la stipula degli accordi era funzionale alla riorganizzazione del lavoro nello stabilimento di Belpasso ed era avvenuta in concomitanza con l'acquisizione della commessa "CO".
1.3. Con il terzo motivo l'appellante si duole che il tribunale non ha tenuto conto che i due accordi in esame avevano una differente natura giuridica;
in particolare, non è stato considerato che la presunta mancanza di contestuale riorganizzazione del lavoro in ogni caso sarebbe stata superata dall'accordo aziendale del 30.10.2015 - la cui premessa è l'applicazione con efficacia retroattiva del precedente accordo di prossimità del 22.04.2013- stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro, la cui legittimità, efficacia e vincolatività è la stessa dei contratti collettivi nazionali come disposto dall'art.51, D. Lgs 81/2015, potendo perciò derogare anche in peius alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale. Evidenzia che l'accordo in questione va elevato al rango di contratto collettivo del lavoro con efficacia autonoma (rispetto al precedente di prossimità) ai sensi del citato art. 51 poiché contiene, oltre alla regolamentazione della mensa e del trasporto in compensazione del premio di produzione anche la previsione di un premio di produttività.
1.4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, l'appellante lamenta l'omessa motivazione in ordine alla avvenuta percezione da parte del lavoratore delle somme riconosciute a titolo di premio di risultato nonché a titolo di incremento buono pasto e di indennità di trasporto previsti per compensare l'abrogazione del premio di produzione.
Premesso che tale compensazione è stata prevista dall' accordo aziendale del
15/10/2015, chiede, nella ipotesi di conferma della statuizione che ha dichiarato l'illegittimità degli accordi oggetto di causa, che la sentenza venga riformata nel senso di disporre che il lavoratore non ha diritto di percepire alcuna somma a titolo di incremento buono pasto e di indennità di trasporto con conseguente condanna dell'odierno appellato alla restituzione delle somme indebitamente ricevute per i suddetti titoli nel periodo ottobre 2015 - marzo 2023.
1.5. Con l'ultimo motivo del gravame, l'appellante si duole della statuizione di condanna a suo carico delle spese processuali.
2.1. Tali le censure alla sentenza, ritiene il collegio di esaminare congiuntamente il primo e il terzo motivo, relativi alla legittimità degli accordi del 22.4.2013
e del 30.10.2015.
Le doglianze sono parzialmente fondate nei limiti di seguito indicati.
Va confermata la illegittimità dell'accordo del 22.4.2013 per violazione del disposto dell'art.8 del DL n. 138 del 2011, in tema di cd. contratti di prossimità, secondo cui: “1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge
e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite
IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento”.
Con l'accordo del 22.4.2013 - stipulato nei locali aziendali della con le Pt_1
Contr organizzazioni sindacali , , e la - le CP_4 CP_5 CP_6
parti, dopo avere in premessa richiamato la situazione di crisi del settore e la possibilità di acquisire nel breve termine una rilevante commessa di manufatti in calcestruzzo (c.d. CO), e dopo avere evidenziato che la programmazione della commessa in questione avrebbe consentito il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, concordavano, per i dipendenti con la qualifica di operaio, l'abrogazione degli istituti retributivi in atto corrisposti a titolo di premio di produzione, di superminimo individuale e di indennità di mansione.
Il collegio rileva, posto che il citato art.8 del DL 138/2011 determina in modo tassativo il contenuto dei contratti di prossimità, circoscrivendolo unicamente alle modalità di svolgimento della prestazione (mansioni, orario di lavoro, modalità di assunzione), senza in alcun modo richiamare la retribuzione, che il contenuto dell'accordo del 22.4.2013 esuli del tutto dalla previsione legislativa. La Suprema Corte ha escluso che una eventuale riduzione della retribuzione
(o, come nel caso di specie, la esclusione di una componente della stessa, quale il premio di produzione) possa essere oggetto degli accordi di prossimità.
Si veda in tal senso Cass. n..33131/2021, già richiamata dal primo giudice
“…l'art. 8, D.L. cit. deve pertanto essere interpretato, secondo il suo chiaro tenore letterale e l'intenzione del legislatore, come istitutivo della possibilità delle specifiche intese illustrate nelle materie, da intendere come tassative e pertanto rigorosamente tipizzate nella loro individuazione, riguardanti
l'organizzazione del lavoro e, in particolare, le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (comma 2, lett. e): nel senso di accordi di rimodulazione organica delle regole di svolgimento della prestazione lavorativa, nel suo assetto di orari, mansioni, organizzazione complessiva delle relazioni interne all'impresa nel proporzionato equilibrio dei reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto”.
Alla luce di tali principi, è corretta la conclusione della sentenza gravata che ha escluso la conformità dell'accordo del 22.4.2013 all'art.8 DL 138/2011, non essendo rinvenibile nel contenuto dello stesso alcuna intenzione delle parti di dettare una effettiva disciplina dello svolgimento del rapporto di lavoro, né tantomeno evincendosi una contestualità tra la concordata riduzione della retribuzione e la riorganizzazione complessiva del lavoro presso lo stabilimento di Belpasso dell'azienda appellante, in un'ottica finalizzata al superamento della crisi aziendale e occupazionale.
Al contrario, deve ritenersi che la decurtazione del premio di produzione sia stata unicamente prevista dalle parti in funzione dell'acquisizione della commessa CO (ed infatti, nell'accordo si legge che: “… il perfezionamento della superiore commessa … è imprescindibilmente subordinato alla garanzia codificata della realizzazione delle seguenti condizioni: - flessibilità nella gestione della forza lavoro e articolazione dell'orario di lavoro di regola su tre turni giornalieri;
- conseguimento di una maggiore economicità condivisa del costo del lavoro;
- stipula preventiva del presente accordo, la cui applicazione resta peraltro condizionata all'effettiva acquisizione della commessa in questione”).
Appare evidente che nel caso in specie la disposta soppressione del premio di produzione non si è accompagnata, nella previsione dell'accordo del
22.4.2013, ad una contestuale "riorganizzazione complessiva del lavoro".
Viceversa, per come emerge dal tenore dello stesso accordo, una tale contestualità è stata espressamente esclusa dalle parti sociali, che hanno rinviato ad un successivo ed ulteriore incontro la regolamentazione delle modalità e dei tempi di lavorazione della nuova commessa (nell'accordo si legge infatti: “Nei tempi tecnici necessari ed in base alle oggettive esigenze connesse alla nuova organizzazione del lavoro la direzione aziendale, previa informazione alla R.S.U. in apposito incontro, disporrà la nuova articolazione dell'orario di lavoro, la diversa assegnazione delle mansioni degli operai addetti alla produzione e di alcuni degli impiegati, nonché ogni altro provvedimento tecnico- organizzativo ritenuto necessario per la lavorazione della nuova commessa di lavoro…”).
Va in definitiva escluso che l'accordo del 22.4.2013 possa definirsi quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro ai sensi del citato art. 8 del DL
138/2011, idoneo a derogare a norme di legge o a disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi nazionali o aziendali, secondo quanto previsto dal comma 2 bis della citata norma ( Fermo restando il rispetto della
Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro …). 2.2. Discorso diverso va invece fatto in relazione al successivo accordo del
30.10.2015, che, come correttamente rilevato dall'appellante, erroneamente è stato qualificato dal tribunale anch'esso come accordo di prossimità.
Trattasi invece di un contratto collettivo aziendale stipulato presso la
Direzione Territoriale del Lavoro, la cui legittimità, efficacia e vincolatività è la stessa dei contratti collettivi nazionali.
Con detto accordo le parti, richiamando nelle premesse il precedente accordo di prossimità del 22.4.2013 quale una condizione essenziale per l'acquisizione della commessa CO, hanno revocato la disdetta dello stesso formalizzata in data 22.5.2013.
Va condiviso quanto evidenziato dall'appellante circa il fatto che l'accordo del 30.10.2015 costituisce un contratto collettivo aziendale autonomo rispetto al precedente contratto di prossimità, in quanto, oltre a richiamare il contenuto di quest'ultimo, contiene ulteriori intese, relative alla regolamentazione della mensa e dell'indennità di trasporto in compensazione del premio di produzione, nonché alla previsione di un premio di produttività.
Il suddetto contratto, dunque, in quanto stipulato in forma protetta ed avente ad oggetto statuizioni che involgono vari profili incidenti sulla retribuzione dei dipendenti, si pone su un piano diverso dal precedente accordo di prossimità e, in modo legittimo, ha dettato, per ciò che concerne il premio di produzione, condizioni in peius rispetto a precedenti contratti collettivi.
Non vi è dubbio infatti che, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peius per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (cfr., tra le tante, Cass. n. 36923/2021).
Il limite del rispetto dei diritti già acquisiti dal lavoratore si riflette sull'efficacia dell'accordo, che non può che riguardare il futuro e non può avere effetto retroattivo.
Ne consegue che la decurtazione del premio di produzione fissata dalle parti sociali con l'accordo del 30.10.2015 è efficace a decorrere dalla data di stipula del medesimo contratto.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, le domande avanzate dal lavoratore in primo grado sono solo in parte fondate, dovendosi dichiarare la legittimità ed efficacia dell'accordo del 30.10.2015.
L'azienda appellante, avendo corrisposto il premio di produzione solo sino al giugno 2013, è tenuta a corrispondere il suddetto emolumento anche per il periodo successivo intercorrente tra l'accordo del 22.4.2013 e quello del
30.10.2015, dunque dal mese di luglio 2013 sino al mese di ottobre 2015, mentre a decorrere da tale data il premio di produzione non va più corrisposto ai dipendenti per effetto della decurtazione pattuita dalle parti sociali.
2.3. Circa la quantificazione della somma dovuta all'odierno appellato a titolo di premio di produzione in relazione al periodo da luglio 2013 a ottobre 2015, risulta dovuta al - tenuto conto dei conteggi dallo stesso elaborati nel CP_1
ricorso di primo grado, non espressamente contestati dalla società - la somma complessiva di € 3.325,74, in essa ricompreso anche quanto dovuto a titolo di tredicesima (importo così calcolato, €.109,64 x 28 mensilità, cui vanno aggiunte altre due intere mensilità per tredicesima e i ratei tredicesima per gli ulteriori quattro mesi nella misura di €.36,54 per ciascun mese).
Spetta inoltre al – avendo il predetto provato nel presente grado la CP_1
cessazione del rapporto di lavoro in data 30.4.2023 (cfr. cedolino ultima busta paga aprile 2023) - la differenza sul TFR già corrisposto in relazione alla somma come sopra dovuta a titolo di premio di produzione, differenza che va quantificata in complessivi €.246,35 (€.3.325,74 ÷ 13,5).
Sulle somme come sopra dovute vanno corrisposti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo emolumento sino al soddisfo.
3. Resta assorbito il terzo motivo di appello, mentre il quarto motivo, con cui la per la prima volta nel presente grado avanza domanda di restituzione Pt_1
delle somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento buono pasto e indennità di trasporto, è inammissibile.
4. Le spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza di seppur in relazione ad una somma inferiore a Pt_1
quella riconosciuta in primo grado, vanno poste a carico della società e si liquidano, per entrambi i gradi, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a pagare a la somma di € 3.325,74 a Parte_1 CP_1
titolo di premio di produzione per il periodo dal mese di luglio 2013 al mese di ottobre 2015 e la somma di € 246,35 a titolo di differenze sul TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo emolumento sino al soddisfo;
rigetta nel resto le domande proposte in primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 1.800,00 e per il presente grado in € 2.200,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. A. Licciardello;
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 307/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo EL, Barbara
EL e IE LU;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. Antonino Licciardello;
Appellato
OGGETTO: Diritto alla corresponsione del premio di produzione dal mese di luglio 2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2020, adiva il CP_1
Tribunale di Catania, e, premesso di essere dipendente della società Pt_1
dal 3.12.1990 con qualifica di operaio inquadrato nel livello C2,
[...] esponeva di avere subito dal mese di luglio 2013 una riduzione del trattamento economico in godimento, consistente nella decurtazione della somma di euro
109,64 mensili, in conseguenza del taglio di un elemento fisso mensile denominato «premio di produzione>>.
Il ricorrente deduceva che in data 22.4.2013 era stato stipulato un accordo aziendale tra la e le segreterie provinciali di , CISL e UIL, con Pt_1 CP_2
cui le parti avevano concordato agli effetti dell'art. 8 DL n. 138/2011 e in deroga ai vigenti contratti collettivi anche aziendali nonché ad accordi individuali in precedenza sottoscritti l'«Abrogazione con effetto dalla stipula del presente accordo, ad ogni effetto di legge e di contratto, degli istituti retributivi in atto corrisposti a titolo di premio di produzione, di superminimo individuale e di indennità di mansione»; le OO.SS. in data 22.5.2013 avevano disdettato l'accordo; il 30.10.2015 presso la Direzione territoriale del lavoro era stato stipulato un accordo aziendale tra l'impresa e le OO.SS. con cui era stata revocata con efficacia retroattiva la disdetta dell'accordo del 22.4.2013.
Ciò premesso il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto a percepire dal luglio 2013 il premio di produzione in quanto elemento fisso non riducibile della retribuzione;
che venisse dichiarata la illegittimità e comunque la inefficacia degli accordi sindacali del 22.04.2013 e del 30.10.2015; che la venisse condannata a pagare per il passato la somma non Parte_1
corrisposta a titolo di premio di produzione nella misura di €.9.253,87, come da conteggi riportati in ricorso fino al 31.08.2019, nonché le ulteriori somme maturate e maturande sulla base del parametro di € 109,64 da settembre 2019 sino alla sentenza;
per il futuro la somma di €.109,64 mensili per le mensilità maturate successivamente alla decisione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 679/23 del 22.02.2023, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità degli accordi sindacali del
22.04.2013 e del 30.10.2015 per violazione dell'art. 8 DL n. 138/2011 e condannava la a versare a parte ricorrente a titolo di «premio di Parte_1 produzione» la somma di euro € 8.880,84 dovuta dal mese di luglio 2013 al
31.8.2019 e la somma spettante al medesimo titolo e dovuta dal 1.9.2019 alla data del deposito della sentenza;
rigettava la domanda di condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di ricalcolo del TFR, stante l'assenza di prova della cessazione del rapporto di lavoro;
rigettava la domanda di condanna in futuro al pagamento della voce retributiva denominata «premio di produzione» nella misura di € 109,64; condannava la alla Parte_1
rifusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello la società soccombente con atto del
27.4.2023; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di impugnazione, in sintesi, la società appellante – premesso che gli accordi aziendali del 22.04.2013 e del 30.10.2015 sono stati stipulati per far fronte ad una grave situazione di crisi economica che nel decennio precedente aveva investito tutto il comparto delle costruzioni ed in particolare quello della produzione e realizzazione di edifici prefabbricati in calcestruzzo destinati all'edilizia industriale e commerciale, in cui opera la che si occupa della produzione di manufatti in , e dunque al Pt_1 CP_3
fine di tutelare in tutti i modi possibili i livelli occupazionali - censura la sentenza per avere dichiarato la illegittimità degli accordi medesimi, sulla scorta di un'errata premessa, e cioè la presunta mancanza di una riorganizzazione complessiva del lavoro contestualmente all'abrogazione del premio di produzione, e non invece per avere accolto la tesi avversaria secondo cui non sarebbe stato possibile abrogare gli istituti retributivi con gli accordi suddetti. 1.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte in primo grado che, vertendo su un fatto decisivo della controversia, avrebbero dimostrato che la stipula degli accordi era funzionale alla riorganizzazione del lavoro nello stabilimento di Belpasso ed era avvenuta in concomitanza con l'acquisizione della commessa "CO".
1.3. Con il terzo motivo l'appellante si duole che il tribunale non ha tenuto conto che i due accordi in esame avevano una differente natura giuridica;
in particolare, non è stato considerato che la presunta mancanza di contestuale riorganizzazione del lavoro in ogni caso sarebbe stata superata dall'accordo aziendale del 30.10.2015 - la cui premessa è l'applicazione con efficacia retroattiva del precedente accordo di prossimità del 22.04.2013- stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro, la cui legittimità, efficacia e vincolatività è la stessa dei contratti collettivi nazionali come disposto dall'art.51, D. Lgs 81/2015, potendo perciò derogare anche in peius alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale. Evidenzia che l'accordo in questione va elevato al rango di contratto collettivo del lavoro con efficacia autonoma (rispetto al precedente di prossimità) ai sensi del citato art. 51 poiché contiene, oltre alla regolamentazione della mensa e del trasporto in compensazione del premio di produzione anche la previsione di un premio di produttività.
1.4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, l'appellante lamenta l'omessa motivazione in ordine alla avvenuta percezione da parte del lavoratore delle somme riconosciute a titolo di premio di risultato nonché a titolo di incremento buono pasto e di indennità di trasporto previsti per compensare l'abrogazione del premio di produzione.
Premesso che tale compensazione è stata prevista dall' accordo aziendale del
15/10/2015, chiede, nella ipotesi di conferma della statuizione che ha dichiarato l'illegittimità degli accordi oggetto di causa, che la sentenza venga riformata nel senso di disporre che il lavoratore non ha diritto di percepire alcuna somma a titolo di incremento buono pasto e di indennità di trasporto con conseguente condanna dell'odierno appellato alla restituzione delle somme indebitamente ricevute per i suddetti titoli nel periodo ottobre 2015 - marzo 2023.
1.5. Con l'ultimo motivo del gravame, l'appellante si duole della statuizione di condanna a suo carico delle spese processuali.
2.1. Tali le censure alla sentenza, ritiene il collegio di esaminare congiuntamente il primo e il terzo motivo, relativi alla legittimità degli accordi del 22.4.2013
e del 30.10.2015.
Le doglianze sono parzialmente fondate nei limiti di seguito indicati.
Va confermata la illegittimità dell'accordo del 22.4.2013 per violazione del disposto dell'art.8 del DL n. 138 del 2011, in tema di cd. contratti di prossimità, secondo cui: “1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge
e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite
IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento”.
Con l'accordo del 22.4.2013 - stipulato nei locali aziendali della con le Pt_1
Contr organizzazioni sindacali , , e la - le CP_4 CP_5 CP_6
parti, dopo avere in premessa richiamato la situazione di crisi del settore e la possibilità di acquisire nel breve termine una rilevante commessa di manufatti in calcestruzzo (c.d. CO), e dopo avere evidenziato che la programmazione della commessa in questione avrebbe consentito il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, concordavano, per i dipendenti con la qualifica di operaio, l'abrogazione degli istituti retributivi in atto corrisposti a titolo di premio di produzione, di superminimo individuale e di indennità di mansione.
Il collegio rileva, posto che il citato art.8 del DL 138/2011 determina in modo tassativo il contenuto dei contratti di prossimità, circoscrivendolo unicamente alle modalità di svolgimento della prestazione (mansioni, orario di lavoro, modalità di assunzione), senza in alcun modo richiamare la retribuzione, che il contenuto dell'accordo del 22.4.2013 esuli del tutto dalla previsione legislativa. La Suprema Corte ha escluso che una eventuale riduzione della retribuzione
(o, come nel caso di specie, la esclusione di una componente della stessa, quale il premio di produzione) possa essere oggetto degli accordi di prossimità.
Si veda in tal senso Cass. n..33131/2021, già richiamata dal primo giudice
“…l'art. 8, D.L. cit. deve pertanto essere interpretato, secondo il suo chiaro tenore letterale e l'intenzione del legislatore, come istitutivo della possibilità delle specifiche intese illustrate nelle materie, da intendere come tassative e pertanto rigorosamente tipizzate nella loro individuazione, riguardanti
l'organizzazione del lavoro e, in particolare, le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (comma 2, lett. e): nel senso di accordi di rimodulazione organica delle regole di svolgimento della prestazione lavorativa, nel suo assetto di orari, mansioni, organizzazione complessiva delle relazioni interne all'impresa nel proporzionato equilibrio dei reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto”.
Alla luce di tali principi, è corretta la conclusione della sentenza gravata che ha escluso la conformità dell'accordo del 22.4.2013 all'art.8 DL 138/2011, non essendo rinvenibile nel contenuto dello stesso alcuna intenzione delle parti di dettare una effettiva disciplina dello svolgimento del rapporto di lavoro, né tantomeno evincendosi una contestualità tra la concordata riduzione della retribuzione e la riorganizzazione complessiva del lavoro presso lo stabilimento di Belpasso dell'azienda appellante, in un'ottica finalizzata al superamento della crisi aziendale e occupazionale.
Al contrario, deve ritenersi che la decurtazione del premio di produzione sia stata unicamente prevista dalle parti in funzione dell'acquisizione della commessa CO (ed infatti, nell'accordo si legge che: “… il perfezionamento della superiore commessa … è imprescindibilmente subordinato alla garanzia codificata della realizzazione delle seguenti condizioni: - flessibilità nella gestione della forza lavoro e articolazione dell'orario di lavoro di regola su tre turni giornalieri;
- conseguimento di una maggiore economicità condivisa del costo del lavoro;
- stipula preventiva del presente accordo, la cui applicazione resta peraltro condizionata all'effettiva acquisizione della commessa in questione”).
Appare evidente che nel caso in specie la disposta soppressione del premio di produzione non si è accompagnata, nella previsione dell'accordo del
22.4.2013, ad una contestuale "riorganizzazione complessiva del lavoro".
Viceversa, per come emerge dal tenore dello stesso accordo, una tale contestualità è stata espressamente esclusa dalle parti sociali, che hanno rinviato ad un successivo ed ulteriore incontro la regolamentazione delle modalità e dei tempi di lavorazione della nuova commessa (nell'accordo si legge infatti: “Nei tempi tecnici necessari ed in base alle oggettive esigenze connesse alla nuova organizzazione del lavoro la direzione aziendale, previa informazione alla R.S.U. in apposito incontro, disporrà la nuova articolazione dell'orario di lavoro, la diversa assegnazione delle mansioni degli operai addetti alla produzione e di alcuni degli impiegati, nonché ogni altro provvedimento tecnico- organizzativo ritenuto necessario per la lavorazione della nuova commessa di lavoro…”).
Va in definitiva escluso che l'accordo del 22.4.2013 possa definirsi quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro ai sensi del citato art. 8 del DL
138/2011, idoneo a derogare a norme di legge o a disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi nazionali o aziendali, secondo quanto previsto dal comma 2 bis della citata norma ( Fermo restando il rispetto della
Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro …). 2.2. Discorso diverso va invece fatto in relazione al successivo accordo del
30.10.2015, che, come correttamente rilevato dall'appellante, erroneamente è stato qualificato dal tribunale anch'esso come accordo di prossimità.
Trattasi invece di un contratto collettivo aziendale stipulato presso la
Direzione Territoriale del Lavoro, la cui legittimità, efficacia e vincolatività è la stessa dei contratti collettivi nazionali.
Con detto accordo le parti, richiamando nelle premesse il precedente accordo di prossimità del 22.4.2013 quale una condizione essenziale per l'acquisizione della commessa CO, hanno revocato la disdetta dello stesso formalizzata in data 22.5.2013.
Va condiviso quanto evidenziato dall'appellante circa il fatto che l'accordo del 30.10.2015 costituisce un contratto collettivo aziendale autonomo rispetto al precedente contratto di prossimità, in quanto, oltre a richiamare il contenuto di quest'ultimo, contiene ulteriori intese, relative alla regolamentazione della mensa e dell'indennità di trasporto in compensazione del premio di produzione, nonché alla previsione di un premio di produttività.
Il suddetto contratto, dunque, in quanto stipulato in forma protetta ed avente ad oggetto statuizioni che involgono vari profili incidenti sulla retribuzione dei dipendenti, si pone su un piano diverso dal precedente accordo di prossimità e, in modo legittimo, ha dettato, per ciò che concerne il premio di produzione, condizioni in peius rispetto a precedenti contratti collettivi.
Non vi è dubbio infatti che, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peius per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (cfr., tra le tante, Cass. n. 36923/2021).
Il limite del rispetto dei diritti già acquisiti dal lavoratore si riflette sull'efficacia dell'accordo, che non può che riguardare il futuro e non può avere effetto retroattivo.
Ne consegue che la decurtazione del premio di produzione fissata dalle parti sociali con l'accordo del 30.10.2015 è efficace a decorrere dalla data di stipula del medesimo contratto.
In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, le domande avanzate dal lavoratore in primo grado sono solo in parte fondate, dovendosi dichiarare la legittimità ed efficacia dell'accordo del 30.10.2015.
L'azienda appellante, avendo corrisposto il premio di produzione solo sino al giugno 2013, è tenuta a corrispondere il suddetto emolumento anche per il periodo successivo intercorrente tra l'accordo del 22.4.2013 e quello del
30.10.2015, dunque dal mese di luglio 2013 sino al mese di ottobre 2015, mentre a decorrere da tale data il premio di produzione non va più corrisposto ai dipendenti per effetto della decurtazione pattuita dalle parti sociali.
2.3. Circa la quantificazione della somma dovuta all'odierno appellato a titolo di premio di produzione in relazione al periodo da luglio 2013 a ottobre 2015, risulta dovuta al - tenuto conto dei conteggi dallo stesso elaborati nel CP_1
ricorso di primo grado, non espressamente contestati dalla società - la somma complessiva di € 3.325,74, in essa ricompreso anche quanto dovuto a titolo di tredicesima (importo così calcolato, €.109,64 x 28 mensilità, cui vanno aggiunte altre due intere mensilità per tredicesima e i ratei tredicesima per gli ulteriori quattro mesi nella misura di €.36,54 per ciascun mese).
Spetta inoltre al – avendo il predetto provato nel presente grado la CP_1
cessazione del rapporto di lavoro in data 30.4.2023 (cfr. cedolino ultima busta paga aprile 2023) - la differenza sul TFR già corrisposto in relazione alla somma come sopra dovuta a titolo di premio di produzione, differenza che va quantificata in complessivi €.246,35 (€.3.325,74 ÷ 13,5).
Sulle somme come sopra dovute vanno corrisposti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo emolumento sino al soddisfo.
3. Resta assorbito il terzo motivo di appello, mentre il quarto motivo, con cui la per la prima volta nel presente grado avanza domanda di restituzione Pt_1
delle somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento buono pasto e indennità di trasporto, è inammissibile.
4. Le spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza di seppur in relazione ad una somma inferiore a Pt_1
quella riconosciuta in primo grado, vanno poste a carico della società e si liquidano, per entrambi i gradi, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a pagare a la somma di € 3.325,74 a Parte_1 CP_1
titolo di premio di produzione per il periodo dal mese di luglio 2013 al mese di ottobre 2015 e la somma di € 246,35 a titolo di differenze sul TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo emolumento sino al soddisfo;
rigetta nel resto le domande proposte in primo grado;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 1.800,00 e per il presente grado in € 2.200,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. A. Licciardello;
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti