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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/12/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6015/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, elettivamente domiciliato in Pompei alla via C. Alberto I Parte_1 trav., n.12 presso lo studio dell'Avv. Carmine Grieco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ATTORE E (U.F.G.V.S.), in persona dei legali rapp.ti p.t., nella Controparte_1 qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15, presso lo studio dell'Avv. Luigi Tuccillo che la rappresenta e difende giusta procura agli atti CONVENUTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale la in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di far accertare l'esclusiva responsabilità di un veicolo ignoto per il sinistro verificatosi il 12 novembre 2017 in Poggiomarino alla via Ascolese alle ore 11.10 circa e, per l'effetto, condannare la convenuta società al risarcimento dei danni patiti dall'attore. A sostegno della domanda l'attore assumeva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle locali strisce pedonali, veniva investito da un'autovettura che sopraggiungeva colpendolo alla parte sinistra e scagliandolo al suolo, dandosi poi alla fuga e omettendo il soccorso, senza lasciare agli astanti la possibilità di attingere dati identificativi della stessa;
che, a causa dell'impatto, rovinava al suolo, riportando lesioni personali refertate in pari data presso l'ospedale di Sarno, ove lo stesso veniva condotto subito dopo l'accaduto, con diagnosi di “frattura scomposta diafisaria di ulna e radio sx”. Precisava, quindi, che, rimasta senza riscontro la formale richiesta di risarcimento danni, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 286 d.lgs. n. 209/2005, inoltrata alla nella qualità Controparte_3 di impresa designata per la regione Campania dall'Isvap alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia vittime della strada ed alla Consap ex lege, l'attore si vedeva costretto trascorsi i termini previsti dall'art. 287, ad adire le vie giudiziarie. Si costituiva con comparsa e risposta la resistente società, la quale, resistendo a quanto ex adverso dedotto, eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della del Controparte_4 Controparte_5
F.G.V.S., nonché l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea e, nel merito, l'infondatatezza della stessa stante la carenza di prova;
in via gradata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento ex art. 1227 c.c.; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalla controparte, perché sperequate in eccesso e non provate. Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, istruita con l'escussione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale, veniva riservata in decisione all'udienza del 24.06.2025. 2. In limine litis, va premesso che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006) In applicazione del suindicato principio va rilevato che, nel caso di specie, quanto all'eccezione spiegata in merito ad un asserito difetto di legittimazione attiva passiva in capo alla società convenuta, va rigettata in quanto generica e, in ogni caso, infondata, risultando, alla luce di quanto premesso, provata la "legitimatio ad causam" ambo dal lato attivo e passivo.
2.1. Ancora, in via preliminare, va, del pari, disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla secondo la Controparte_1 quale risultano violate le disposizioni previste dal d.lgs. 209/2005. Ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada. L'attore ha prodotto all'uopo la documentazione comprovante la costituzione in mora, dimostrando di aver assolto all'obbligo previsto dal menzionato art. 287 del d.lgs. 209/2005, richiedendo il risarcimento in conformità alle formalità prescritte dall'art. 148, comma 2, d.lgs. 209/2005. 3. Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati. Nella specie, in punto di fatto, il danneggiato ha dimostrato che ricorrono i presupposti per agire ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 ovvero il fatto che il sinistro è stato provocato da un veicolo non identificato, avendo offerto sufficienti elementi di prova ed indizi in proposito. La non identificazione dell'autovettura danneggiante, oltre ad emergere dalla documentazione prodotta, in particolare dalla lettera di costituzione in mora e dalla documentazione medica prodotta, si evince soprattutto dalle dichiarazioni rese sul punto da entrambi i testimoni escussi all'udienza del 18 marzo 2025, che hanno descritto la dinamica in maniera congrua rispetto a quanto riportato nell'atto di citazione, riferendo di trovarsi sui luoghi di causa e di avere visto che un'auto tipo Suv, che procedeva a velocità sostenuta, motivo per il quale non riuscivano ad identificarne la targa, colpendo l'attore, che lamentava dolore al braccio sinistro, ove si obiettivavano sin da subito le conseguenze del sinistro. In particolare,
indifferente alle parti in causa, confermava le circostanze Testimone_1 descritte in citazione, precisando quanto segue: “lo conosco di vista perché abita in Via Ascolese dove abita mia madre. Conosco i fatti di causa in quanto il 12 novembre del 2017 alle ore 11,00 circa mi trovavo a piedi in Via Filippo Turati che stavo percorrendo per andare a casa quando vidi un Suv di colore nero, ma la targa non la ricordo, che stava per uscire dall'incrocio e che saltò sul dosso ivi presente e colpì il ragazzo sul lato sinistro del corpo e sul braccio facendolo cadere a terra. Pensavo che l'auto si fermasse invece andò via. Il ragazzo era a piedi in compagnia della madre e percorreva la Via S. Di Giacomo e stava attraversando non sulle strisce pedonali visto che in questa strada non ci sono. Io ero da solo e mi sono avvicinato per vedere se si fosse fatto male e diedi il numero di telefono se ne avesse avuto necessità. Lamentava dolore al braccio sinistro e so che dopo è andato in ospedale. In quella strada non vi era traffico essendo una strada non troppo affollata. La strada è a doppio senso di marcia ma negli orari di entrata e uscita da scuola è ad un solo senso di marcia, nel senso che da Via Turati a via S. Di Giacomo non si può andare. Vi erano altre persone in strada, forse una decina. Non sono riuscito a prendere il numero di targa perché mi sono concentrato sul ragazzo caduto a terra e poi perché pensavo che l'auto si fermasse. L'investimento è accaduto in prossimità del dosso. Il tempo in quel momento era buono. Dopo il dosso vi è un incrocio che porta in Via Filippo Turati e il Suv ha girato sulla destra. In quel momento dietro al Suv non vi erano altre auto e il Suv non andava piano.”. Pienamente convergenti e tutt'altro che contraddittorie, intrinsecamente ed estrinsecamente, le dichiarazioni dell'altro teste , della cui Testimone_2 attendibilità non si ha alcun fondato motivo di dubitare, il quale ricordava: “era metà novembre, forse il giorno 12, del 2017, verso le ore 11 quando ho visto che una auto veniva verso la direzione dove stavo camminando io a velocità sostenuta nonostante la strada fosse stretta. A circa 100 mt sulla via Di Giacomo vidi un ragazzo che stava attraversano in compagnia di una signora che poi ho saputo essere la madre. L'auto veniva di fronte a me nella direzione opposta alla mia, era un'auto tipo Suv/fuoristrada di colore nero, ma non è stato possibile prendere la targa visto che è scomparsa. Infatti, ci fermammo, io e le altre persone che erano presenti, ma che non conosco, ci avvicinammo al ragazzo caduto a terra e pensavamo che l'auto si fermasse, mentre la stessa proseguiva senza farlo. Il ragazzo lamentava dolori al braccio sinistro. Informatomi che vi fosse la madre mi allontanai fornendo i miei recapiti ove occorresse. Il ragazzo stava attraversando su delle strisce pedonali rialzate su blocchi di gomma. L'auto non si è fermata davanti alle strisce e correva tanto è vero che di istinto mi accostai sotto al muro per paura che investisse anche me. Non ho visto dove si fosse diretta l'auto, se a destra o sinistra, essendomi concentrato sul ragazzo”. I testimoni hanno reso, dunque, dichiarazioni particolarmente dettagliate e precise, oltre che coerenti fra loro, idonee a corroborare l'assunto attoreo;
segnatamente, non si rinviene alcuna contraddizione tra le due testimonianze in relazione alla struttura della strada, come pretestuosamente eccepito da parte resistente;
infatti, sebbene il teste affermi che la strada sia dritta, Tes_2 risulta evidente che lo stesso si riferisca alla via da dove il veicolo rimasto ignoto proveniva, ovverosia Via di Giacomo e non alla via Ascolese, luogo del sinistro. È opportuno precisare, del resto, che gli attraversamenti pedonali possono essere di diversi tipi: strisce di colore bianco disegnate sull'asfalto; strisce bianche disegnate sull'asfalto il cui sfondo è colorato di un colore più visibile (generalmente, rosso o verde), con possibilità che lo sfondo funga anche da freccia direzionale per segnalare dove guardare prima di attraversare;
strisce pedonali rialzate mediante dossi artificiali, o protette da dossi artificiali;
pertanto, il pedone poteva attraversare sul dosso artificiale (dissuasore traffico) in gomma, la cui effettiva sussistenza risulta provata;
l'autoveicolo rimasto ignoto avrebbe, invece, dovuto adeguare la propria velocità a fronte di tale segnale stradale e rallentare anche in virtù della presenza di un segnale di stop posto alla fine della strada che percorreva. Emerge, pertanto, la prova del nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dal danneggiato e descritte nel verbale di accettazione del pronto soccorso in atti, ove viene riportato “incidente stradale” e dal quale si evince che lo stesso riportò
“frattura scomposta diafisaria di ulna e radio sx”. Del resto, se si considera la circostanza che via S. di Giacomo da cui proveniva l'auto è di dimensioni ridotte con dissuasori di velocità, soggetta peraltro ad interdizione oraria per entrata e uscita da scuola, come riferito dal primo teste, appare ancor più verosimile che a fronte della caduta al suolo dello stesso i testimoni escussi si siano preoccupati di soccorrerlo, non riuscendo ad annotare il numero di targa del motociclo che si allontanava poiché confidavano che l'auto si sarebbe fermata. In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, sussiste la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., di conseguenza, tale presunzione può considerarsi superata solo nell'ipotesi in cui il conducente abbia provato di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonei ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida. In tale ottica, dunque, qualora non sia possibile muovere alcun rimprovero nei confronti del conducente, non ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo)” (Cass. civ., ord. del 28-1-2019, n. 2241); infatti, secondo la giurisprudenza, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, per vincere la presunzione juris tantum il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Nella fattispecie non vi sono elementi tali da far ritenere superata la presunzione anzidetta poiché emerge, sia dall'atto introduttivo che dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, che al momento del sinistro l'istante si trovava sulle strisce pedonali della Via Cavallo, per cui la condotta non è in contrasto con quanto previsto dall'art. 190 d.lgs. n. 285 del 1992 che dispone al comma 2: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. A ciò si aggiunga che, la mancanza della denuncia del sinistro alle autorità non intacca la fondatezza della domanda, in quanto la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo del la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (Cass. Civ., Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019).
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della seconda c.t.u. a firma del dott.ssa Persona_1 in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria prodotta e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. Difatti, sulla scorta del referto di PS prodotto, ha subito in conseguenza del sinistro un “Frattura scomposta Parte_1 diafisaria di ulna e radio Sx. trattata chirurgicamente con vite- placca”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben possono condividersi le conclusioni del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico” del 6%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole per I.T.P. giorni 21 al 75%; giorni 20 al 50% e giorni 10 al 25%. Il c.d. danno biologico subito dall'istante (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), trattandosi di lesioni micropermanenti deve essere, quindi, liquidato sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2025 (d.m. 16-10-2013) in euro 11.118,97, in un soggetto leso di anni 16 al momento del sinistro (di cui euro 9.531,88 per danno biologico permanente ed euro 1.587,09 per danno biologico temporaneo).
4.1. Atteso che l'istante ha agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno subita, vale a dire tutti i danni non patrimoniali subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune precisazioni. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
4.2. Al danneggiato compete poi il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate pari ad euro 319,26. 4.3. Sul complessivo importo di euro 11.438,23, attribuita la somma di euro 209,38 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando sull'importo così ottenuto il tasso degli interessi legali nel periodo considerato (dal sinistro ad oggi). In definitiva, andrà liquidato in favore di l'importo complessivo Parte_1 di euro 11.647,61, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannata la quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime Controparte_1 della strada.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore effettivo della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore dell'avvocato Carmine Grieco dichiaratosi antistatario.
5.1. Le spese di CTU, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_1 nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di euro 11.647,61, oltre interessi dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B. condanna nella qualità di Impresa designata dall'Ivass Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore e liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Carmine Grieco dichiaratosi antistatario;
C. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di nella Controparte_1 qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t.. Così deciso in Torre Annunziata, 30 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliato in Pompei alla via C. Alberto I Parte_1 trav., n.12 presso lo studio dell'Avv. Carmine Grieco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ATTORE E (U.F.G.V.S.), in persona dei legali rapp.ti p.t., nella Controparte_1 qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15, presso lo studio dell'Avv. Luigi Tuccillo che la rappresenta e difende giusta procura agli atti CONVENUTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale la in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di far accertare l'esclusiva responsabilità di un veicolo ignoto per il sinistro verificatosi il 12 novembre 2017 in Poggiomarino alla via Ascolese alle ore 11.10 circa e, per l'effetto, condannare la convenuta società al risarcimento dei danni patiti dall'attore. A sostegno della domanda l'attore assumeva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle locali strisce pedonali, veniva investito da un'autovettura che sopraggiungeva colpendolo alla parte sinistra e scagliandolo al suolo, dandosi poi alla fuga e omettendo il soccorso, senza lasciare agli astanti la possibilità di attingere dati identificativi della stessa;
che, a causa dell'impatto, rovinava al suolo, riportando lesioni personali refertate in pari data presso l'ospedale di Sarno, ove lo stesso veniva condotto subito dopo l'accaduto, con diagnosi di “frattura scomposta diafisaria di ulna e radio sx”. Precisava, quindi, che, rimasta senza riscontro la formale richiesta di risarcimento danni, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 286 d.lgs. n. 209/2005, inoltrata alla nella qualità Controparte_3 di impresa designata per la regione Campania dall'Isvap alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia vittime della strada ed alla Consap ex lege, l'attore si vedeva costretto trascorsi i termini previsti dall'art. 287, ad adire le vie giudiziarie. Si costituiva con comparsa e risposta la resistente società, la quale, resistendo a quanto ex adverso dedotto, eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della del Controparte_4 Controparte_5
F.G.V.S., nonché l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea e, nel merito, l'infondatatezza della stessa stante la carenza di prova;
in via gradata, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'entità del risarcimento ex art. 1227 c.c.; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre in maniera consistente le pretese risarcitorie vantate dalla controparte, perché sperequate in eccesso e non provate. Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, istruita con l'escussione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale, veniva riservata in decisione all'udienza del 24.06.2025. 2. In limine litis, va premesso che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006) In applicazione del suindicato principio va rilevato che, nel caso di specie, quanto all'eccezione spiegata in merito ad un asserito difetto di legittimazione attiva passiva in capo alla società convenuta, va rigettata in quanto generica e, in ogni caso, infondata, risultando, alla luce di quanto premesso, provata la "legitimatio ad causam" ambo dal lato attivo e passivo.
2.1. Ancora, in via preliminare, va, del pari, disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla secondo la Controparte_1 quale risultano violate le disposizioni previste dal d.lgs. 209/2005. Ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada. L'attore ha prodotto all'uopo la documentazione comprovante la costituzione in mora, dimostrando di aver assolto all'obbligo previsto dal menzionato art. 287 del d.lgs. 209/2005, richiedendo il risarcimento in conformità alle formalità prescritte dall'art. 148, comma 2, d.lgs. 209/2005. 3. Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati. Nella specie, in punto di fatto, il danneggiato ha dimostrato che ricorrono i presupposti per agire ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 ovvero il fatto che il sinistro è stato provocato da un veicolo non identificato, avendo offerto sufficienti elementi di prova ed indizi in proposito. La non identificazione dell'autovettura danneggiante, oltre ad emergere dalla documentazione prodotta, in particolare dalla lettera di costituzione in mora e dalla documentazione medica prodotta, si evince soprattutto dalle dichiarazioni rese sul punto da entrambi i testimoni escussi all'udienza del 18 marzo 2025, che hanno descritto la dinamica in maniera congrua rispetto a quanto riportato nell'atto di citazione, riferendo di trovarsi sui luoghi di causa e di avere visto che un'auto tipo Suv, che procedeva a velocità sostenuta, motivo per il quale non riuscivano ad identificarne la targa, colpendo l'attore, che lamentava dolore al braccio sinistro, ove si obiettivavano sin da subito le conseguenze del sinistro. In particolare,
indifferente alle parti in causa, confermava le circostanze Testimone_1 descritte in citazione, precisando quanto segue: “lo conosco di vista perché abita in Via Ascolese dove abita mia madre. Conosco i fatti di causa in quanto il 12 novembre del 2017 alle ore 11,00 circa mi trovavo a piedi in Via Filippo Turati che stavo percorrendo per andare a casa quando vidi un Suv di colore nero, ma la targa non la ricordo, che stava per uscire dall'incrocio e che saltò sul dosso ivi presente e colpì il ragazzo sul lato sinistro del corpo e sul braccio facendolo cadere a terra. Pensavo che l'auto si fermasse invece andò via. Il ragazzo era a piedi in compagnia della madre e percorreva la Via S. Di Giacomo e stava attraversando non sulle strisce pedonali visto che in questa strada non ci sono. Io ero da solo e mi sono avvicinato per vedere se si fosse fatto male e diedi il numero di telefono se ne avesse avuto necessità. Lamentava dolore al braccio sinistro e so che dopo è andato in ospedale. In quella strada non vi era traffico essendo una strada non troppo affollata. La strada è a doppio senso di marcia ma negli orari di entrata e uscita da scuola è ad un solo senso di marcia, nel senso che da Via Turati a via S. Di Giacomo non si può andare. Vi erano altre persone in strada, forse una decina. Non sono riuscito a prendere il numero di targa perché mi sono concentrato sul ragazzo caduto a terra e poi perché pensavo che l'auto si fermasse. L'investimento è accaduto in prossimità del dosso. Il tempo in quel momento era buono. Dopo il dosso vi è un incrocio che porta in Via Filippo Turati e il Suv ha girato sulla destra. In quel momento dietro al Suv non vi erano altre auto e il Suv non andava piano.”. Pienamente convergenti e tutt'altro che contraddittorie, intrinsecamente ed estrinsecamente, le dichiarazioni dell'altro teste , della cui Testimone_2 attendibilità non si ha alcun fondato motivo di dubitare, il quale ricordava: “era metà novembre, forse il giorno 12, del 2017, verso le ore 11 quando ho visto che una auto veniva verso la direzione dove stavo camminando io a velocità sostenuta nonostante la strada fosse stretta. A circa 100 mt sulla via Di Giacomo vidi un ragazzo che stava attraversano in compagnia di una signora che poi ho saputo essere la madre. L'auto veniva di fronte a me nella direzione opposta alla mia, era un'auto tipo Suv/fuoristrada di colore nero, ma non è stato possibile prendere la targa visto che è scomparsa. Infatti, ci fermammo, io e le altre persone che erano presenti, ma che non conosco, ci avvicinammo al ragazzo caduto a terra e pensavamo che l'auto si fermasse, mentre la stessa proseguiva senza farlo. Il ragazzo lamentava dolori al braccio sinistro. Informatomi che vi fosse la madre mi allontanai fornendo i miei recapiti ove occorresse. Il ragazzo stava attraversando su delle strisce pedonali rialzate su blocchi di gomma. L'auto non si è fermata davanti alle strisce e correva tanto è vero che di istinto mi accostai sotto al muro per paura che investisse anche me. Non ho visto dove si fosse diretta l'auto, se a destra o sinistra, essendomi concentrato sul ragazzo”. I testimoni hanno reso, dunque, dichiarazioni particolarmente dettagliate e precise, oltre che coerenti fra loro, idonee a corroborare l'assunto attoreo;
segnatamente, non si rinviene alcuna contraddizione tra le due testimonianze in relazione alla struttura della strada, come pretestuosamente eccepito da parte resistente;
infatti, sebbene il teste affermi che la strada sia dritta, Tes_2 risulta evidente che lo stesso si riferisca alla via da dove il veicolo rimasto ignoto proveniva, ovverosia Via di Giacomo e non alla via Ascolese, luogo del sinistro. È opportuno precisare, del resto, che gli attraversamenti pedonali possono essere di diversi tipi: strisce di colore bianco disegnate sull'asfalto; strisce bianche disegnate sull'asfalto il cui sfondo è colorato di un colore più visibile (generalmente, rosso o verde), con possibilità che lo sfondo funga anche da freccia direzionale per segnalare dove guardare prima di attraversare;
strisce pedonali rialzate mediante dossi artificiali, o protette da dossi artificiali;
pertanto, il pedone poteva attraversare sul dosso artificiale (dissuasore traffico) in gomma, la cui effettiva sussistenza risulta provata;
l'autoveicolo rimasto ignoto avrebbe, invece, dovuto adeguare la propria velocità a fronte di tale segnale stradale e rallentare anche in virtù della presenza di un segnale di stop posto alla fine della strada che percorreva. Emerge, pertanto, la prova del nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dal danneggiato e descritte nel verbale di accettazione del pronto soccorso in atti, ove viene riportato “incidente stradale” e dal quale si evince che lo stesso riportò
“frattura scomposta diafisaria di ulna e radio sx”. Del resto, se si considera la circostanza che via S. di Giacomo da cui proveniva l'auto è di dimensioni ridotte con dissuasori di velocità, soggetta peraltro ad interdizione oraria per entrata e uscita da scuola, come riferito dal primo teste, appare ancor più verosimile che a fronte della caduta al suolo dello stesso i testimoni escussi si siano preoccupati di soccorrerlo, non riuscendo ad annotare il numero di targa del motociclo che si allontanava poiché confidavano che l'auto si sarebbe fermata. In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, sussiste la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., di conseguenza, tale presunzione può considerarsi superata solo nell'ipotesi in cui il conducente abbia provato di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonei ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida. In tale ottica, dunque, qualora non sia possibile muovere alcun rimprovero nei confronti del conducente, non ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo)” (Cass. civ., ord. del 28-1-2019, n. 2241); infatti, secondo la giurisprudenza, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, per vincere la presunzione juris tantum il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Nella fattispecie non vi sono elementi tali da far ritenere superata la presunzione anzidetta poiché emerge, sia dall'atto introduttivo che dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, che al momento del sinistro l'istante si trovava sulle strisce pedonali della Via Cavallo, per cui la condotta non è in contrasto con quanto previsto dall'art. 190 d.lgs. n. 285 del 1992 che dispone al comma 2: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. A ciò si aggiunga che, la mancanza della denuncia del sinistro alle autorità non intacca la fondatezza della domanda, in quanto la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo del la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (Cass. Civ., Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019).
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della seconda c.t.u. a firma del dott.ssa Persona_1 in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria prodotta e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. Difatti, sulla scorta del referto di PS prodotto, ha subito in conseguenza del sinistro un “Frattura scomposta Parte_1 diafisaria di ulna e radio Sx. trattata chirurgicamente con vite- placca”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben possono condividersi le conclusioni del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico” del 6%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole per I.T.P. giorni 21 al 75%; giorni 20 al 50% e giorni 10 al 25%. Il c.d. danno biologico subito dall'istante (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), trattandosi di lesioni micropermanenti deve essere, quindi, liquidato sulla base dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2025 (d.m. 16-10-2013) in euro 11.118,97, in un soggetto leso di anni 16 al momento del sinistro (di cui euro 9.531,88 per danno biologico permanente ed euro 1.587,09 per danno biologico temporaneo).
4.1. Atteso che l'istante ha agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno subita, vale a dire tutti i danni non patrimoniali subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune precisazioni. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica.
4.2. Al danneggiato compete poi il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate pari ad euro 319,26. 4.3. Sul complessivo importo di euro 11.438,23, attribuita la somma di euro 209,38 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando sull'importo così ottenuto il tasso degli interessi legali nel periodo considerato (dal sinistro ad oggi). In definitiva, andrà liquidato in favore di l'importo complessivo Parte_1 di euro 11.647,61, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannata la quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime Controparte_1 della strada.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore effettivo della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore dell'avvocato Carmine Grieco dichiaratosi antistatario.
5.1. Le spese di CTU, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_1 nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di euro 11.647,61, oltre interessi dalla Parte_1 pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B. condanna nella qualità di Impresa designata dall'Ivass Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore e liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Carmine Grieco dichiaratosi antistatario;
C. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di nella Controparte_1 qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t.. Così deciso in Torre Annunziata, 30 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo