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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11828/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24 ottobre 2025 da 1) sig.ra Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco Moschetta ( – PEC: C.F._2
con studio in Milano, via del Torchio, n. 4 Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) sig. CP_1
Nato ad Aosta (AO) il 14 novembre 1970 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in in Qatar, Doha, Zone 69, Street 349, Blg 28 con l'Avv. Francesco Moschetta ( – PEC: C.F._2
con studio in Milano, via del Torchio, n. 4 Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario nella Repubblica di San Marino, il 21 marzo 2015, trascritto nei Registri della Repubblica di San Marino al n. 2, P. 2, S. A, anno 2015 ed, altresì, trascritto nello stato civile del Comune di Lainate (MI) al n. 13, parte 2, serie C, anno 2015 in regime di separazione dei beni. con la seguente figlia: nata a [...], in data [...], residente a [...]; codice fiscale , cittadina italiana C.F._4 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore è in affidamento condiviso ad entrambi i genitori anche se convivrà Per_1 abitualmente con la madre presso l'attuale residenza;
2) La casa familiare, con tutto quanto l'arreda e correda, di esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1
sita in Milano, via Castellammare n. 16 rimane assegnata alla predetta sig.ra
[...] Parte_1 che vi abiterà con la figlia avendo, peraltro, il sig. già provveduto a spostare Per_1 CP_1 altrove la propria residenza;
3) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia la somma mensile di € 2.000,00.=, somma che sarà versata a mezzo di bonifico bancario, Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa della presente separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire dal mese di gennaio 2027 (prima rivalutazione).
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia CP_1 Per_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia mantenimento;
6) I coniugi stabiliscono il più ampio diritto di visita della figlia da parte del padre sig. Per_1 [...]
, che potrà vederla e tenerla con se' liberamente, sulla scorta di accordi presi direttamente con CP_1 la madre, sig.ra e ciò anche per quanto concerne le vacanze estive, nonché le festività Parte_1
Natalizie e Pasquali, il tutto anche in funzione degli impegni lavorativi del padre (che spesso lo portano fuori Italia) e scolastici di Per_1
7) per quanto occorre possa i coniugi si autorizzano al reciproco rilascio dei documenti come passaporto e quant'altro necessario per l'espatrio, anche in favore della figlia minore che potrà Per_1 liberamente viaggiare all'estero con ciascun genitore anche in via disgiunta, previo accordo tra gli stessi;
8) i coniugi rinunciano reciprocamente all'impugnazione dell'emananda sentenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei Per_1 contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia e ai rapporti economici. Per_1
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ra ed Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario nella Repubblica di San Marino, il CP_1
21 marzo 2015 trascritto nei Registri della Repubblica di San Marino al n. 2, P. 2, S. A, anno 2015 ed altresì, trascritto nello stato civile del Comune di Lainate (MI) al n. 13, parte 2, serie C, anno 2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia minora ed ai rapporti Per_1 economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato:
- all'Ufficiale di Stato Civile della Repubblica di San Marino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
- all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Milano, il 3.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24 ottobre 2025 da 1) sig.ra Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco Moschetta ( – PEC: C.F._2
con studio in Milano, via del Torchio, n. 4 Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) sig. CP_1
Nato ad Aosta (AO) il 14 novembre 1970 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in in Qatar, Doha, Zone 69, Street 349, Blg 28 con l'Avv. Francesco Moschetta ( – PEC: C.F._2
con studio in Milano, via del Torchio, n. 4 Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario nella Repubblica di San Marino, il 21 marzo 2015, trascritto nei Registri della Repubblica di San Marino al n. 2, P. 2, S. A, anno 2015 ed, altresì, trascritto nello stato civile del Comune di Lainate (MI) al n. 13, parte 2, serie C, anno 2015 in regime di separazione dei beni. con la seguente figlia: nata a [...], in data [...], residente a [...]; codice fiscale , cittadina italiana C.F._4 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore è in affidamento condiviso ad entrambi i genitori anche se convivrà Per_1 abitualmente con la madre presso l'attuale residenza;
2) La casa familiare, con tutto quanto l'arreda e correda, di esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1
sita in Milano, via Castellammare n. 16 rimane assegnata alla predetta sig.ra
[...] Parte_1 che vi abiterà con la figlia avendo, peraltro, il sig. già provveduto a spostare Per_1 CP_1 altrove la propria residenza;
3) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia la somma mensile di € 2.000,00.=, somma che sarà versata a mezzo di bonifico bancario, Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa della presente separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire dal mese di gennaio 2027 (prima rivalutazione).
4) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia CP_1 Per_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di qualsivoglia mantenimento;
6) I coniugi stabiliscono il più ampio diritto di visita della figlia da parte del padre sig. Per_1 [...]
, che potrà vederla e tenerla con se' liberamente, sulla scorta di accordi presi direttamente con CP_1 la madre, sig.ra e ciò anche per quanto concerne le vacanze estive, nonché le festività Parte_1
Natalizie e Pasquali, il tutto anche in funzione degli impegni lavorativi del padre (che spesso lo portano fuori Italia) e scolastici di Per_1
7) per quanto occorre possa i coniugi si autorizzano al reciproco rilascio dei documenti come passaporto e quant'altro necessario per l'espatrio, anche in favore della figlia minore che potrà Per_1 liberamente viaggiare all'estero con ciascun genitore anche in via disgiunta, previo accordo tra gli stessi;
8) i coniugi rinunciano reciprocamente all'impugnazione dell'emananda sentenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti Per_1
i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei Per_1 contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia e ai rapporti economici. Per_1
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ra ed Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario nella Repubblica di San Marino, il CP_1
21 marzo 2015 trascritto nei Registri della Repubblica di San Marino al n. 2, P. 2, S. A, anno 2015 ed altresì, trascritto nello stato civile del Comune di Lainate (MI) al n. 13, parte 2, serie C, anno 2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla figlia minora ed ai rapporti Per_1 economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato:
- all'Ufficiale di Stato Civile della Repubblica di San Marino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
- all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Milano, il 3.12.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG