Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3851
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Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Intollerabilità della convivenza

    La convivenza è intollerabile, come risulta dagli atti difensivi e dal fallimento del tentativo di conciliazione.

  • Altro
    Domanda di divorzio

    La pronuncia è stata differita a separata ordinanza, in attesa dei termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio.

  • Accolto
    Rinuncia reciproca al mantenimento

    Le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di null'altro pretendere l'una dall'altra.

  • Altro
    Assegnazione casa coniugale al marito

    La convenuta potrà rimanere nell'attuale abitazione per i prossimi 4 mesi, fino al 20 marzo 2026, data entro cui dovrà reperire un nuovo alloggio o subentrare nel contratto di locazione se il marito troverà un nuovo alloggio.

  • Rigettato
    Addebito per condotte violente

    La convenuta rinuncia alla domanda di addebito.

  • Rigettato
    Richiesta assegno di mantenimento

    La convenuta dichiara di essere soddisfatta di ogni pretesa di natura economica nei confronti del marito e rinuncia alla richiesta di mantenimento.

  • Rigettato
    Allontanamento del marito dalla casa familiare

    La convenuta rinuncia alla domanda di allontanamento del marito dalla casa coniugale.

  • Accolto
    Termine per il rilascio dell'abitazione

    La convenuta potrà rimanere nell'attuale abitazione per i prossimi 4 mesi, e più precisamente fino al 20 marzo 2026; entro tale data la convenuta dovrà reperire un nuovo alloggio e comunque lasciare l'attuale abitazione; in alternativa, il ricorrente, entro lo stesso termine, reperirà un nuovo alloggio e la convenuta subentrerà nel contratto di locazione, pagando il relativo canone dell'immobile attualmente abitato dai coniugi.

  • Accolto
    Pagamento somma complessiva

    L'accordo è stato recepito dal Tribunale e non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.

  • Accolto
    Impegno della convenuta

    L'accordo è stato recepito dal Tribunale e non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.

  • Altro
    Compensazione spese processuali

    La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito e pertanto la clausola n. 6) delle conclusioni, relativa alla regolamentazione delle spese processuali, dovrà essere confermata dai coniugi nel prosieguo del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3851
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3851
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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