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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8912/2025 r.g., promossa da
, nato a [...] il 2 Parte_1
giugno 1962 (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Maria Cristina Mirabelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- ricorrente contro nata ad [...] il 1° agosto CP_1
1975 (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._2
dall'abogado Abderrahmane Mouhaddab, avvocato stabilito dell'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid e iscritto nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti presso l'Ordine Forense di
1 Modena, esercitante d'intesa con l'avv. Gianluca Scalera del Foro di Modena ex art. 8 del d.l.vo 2 febbraio 2001, n. 96, con studio legale di quest'ultimo sito in Modena - resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni comuni del ricorrente e della resistente:
“Voglia il Tribunale di Bologna pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
prendendo atto dell'accordo raggiunto in sede di udienza presidenziale e sopra riportato e chiedono altresì che sia fissata una successiva udienza, decorsi i termini di legge, per il giudizio di divorzio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, agli atti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 2 luglio 2025, , Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio con in data CP_1
18 maggio 2024 a Crevalcore (Bologna), che dall'unione non erano nati figli e che dopo appena un anno dal matrimonio era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi, in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale,
2 che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, chiedeva che fosse pronunciata, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, che, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con la convenuta, che fosse dichiarato che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti e titolari di adeguati redditi propri, che fosse stabilita l'assegnazione al marito della casa coniugale sita a
Crevalcore, viale G. Amendola n. 20, condotta in locazione dal ricorrente e che fosse disposto l'allontanamento della convenuta dall'immobile entro trenta giorni dal deposito del ricorso, asportando i propri beni personali, con il favore delle spese processuali.
Si costituiva chiedendo, in via principale, CP_1
che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con l'addebito esclusivo della separazione al marito “per le condotte violente e lesive dei doveri coniugali descritte” nell'atto di costituzione, che per l'effetto fosse respinta ogni domanda avversaria, in particolare quella relativa all'allontanamento della moglie dalla casa coniugale e alla declaratoria di autosufficienza
3 economica dei coniugi e che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La resistente proponeva inoltre una “domanda di protezione”, chiedendo che fosse ordinato al ricorrente “l'immediato allontanamento dalla casa familiare sita in Crevalcore (BO), viale G. Amendola n. 20” e che per l'effetto tale abitazione fosse assegnata in godimento alla moglie. In via subordinata, “nella denegata ipotesi CP_1
di mancato accoglimento della domanda di allontanamento del marito”, chiedeva che fosse disposto che la convenuta poteva
“permanere nell'abitazione familiare sino alla definizione” del giudizio e, in subordine, che le fosse concesso “un termine non inferiore a sei mesi per il rilascio, ponendo il canone di locazione per tale periodo a carico del marito”, con il favore delle spese processuali.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e dei documenti, i coniugi comparivano personalmente alla prima udienza del 20 novembre 2025, alla quale venivano sentiti liberamente dal Presidente relatore, confermando la volontà di separarsi ed escludendo una riconciliazione. Alla stessa udienza, dopo un'ampia discussione, i coniugi di persona raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione, accordo che
4 veniva recepito nei provvedimenti temporanei ed urgenti ed i difensori concludevano concordemente, nei termini sopra riportati. Il Presidente relatore rimetteva infine la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, sia dal chiaro tenore degli atti difensivi, sia alla luce del fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente relatore.
Quanto alle condizioni della separazione, che hanno costituito oggetto dell'accordo raggiunto dai coniugi a seguito del tentativo di conciliazione, cui gli stessi hanno aderito ed al quale si è proceduto, valutate le difese delle parti e i documenti prodotti, ritenuta la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 473 bis.42, ult. co., ultimo periodo, c.p.c., si osserva che esse non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e possono essere pertanto recepite dal
Tribunale.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio, nel rispetto del termine di mesi sei per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3,
5 co. 1, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e succ. mod.
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito e pertanto la clausola n. 6) delle conclusioni, relativa alla regolamentazione delle spese processuali, dovrà essere confermata dai coniugi nel prosieguo del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, parzialmente decidendo la causa, così provvede:
A) pronuncia la separazione dei coniugi , nato Parte_1
a Santa Lucia del Mela (Messina) il 2 giugno 1962 e CP_1
nata ad [...] il 1° agosto 1975, i
[...]
quali hanno contratto matrimonio a Crevalcore (Bologna) il 18 maggio 2024, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Crevalcore, al n. 9, parte I, dell'anno 2024;
B) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Crevalcore
(Bologna) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) dà atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e che, per l'effetto, la separazione personale degli stessi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La convenuta potrà rimanere nell'attuale abitazione per i prossimi 4 mesi e più precisamente fino al 20 marzo 2026; entro
6 tale data la convenuta dovrà reperire un nuovo alloggio e comunque lasciare l'attuale abitazione;
in alternativa, il ricorrente, entro lo stesso termine, reperirà un nuovo alloggio e la convenuta subentrerà nel contratto di locazione, pagando il relativo canone dell'immobile attualmente abitato dai coniugi;
2) Il ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e si obbliga a versare alla resistente, a tacitazione di ogni pretesa nel presente procedimento di separazione e di divorzio e di ogni eventuale pretesa relativa al procedimento penale pendente contro il ricorrente (R.G.N.R. Mod. 21 7703/2025 N.R.G. GIP. 5095/2025), la somma complessiva di euro 6.000,00, somma che sarà versata alla convenuta tramite bonifico bancario, quanto ad euro 3.000,00 entro il 30 novembre 2025, e quanto ai residui euro 3.000,00, nel momento in cui la moglie avrà lasciato l'attuale abitazione o sarà rimasta da sola nella stessa a seguito del trasferimento del marito;
3) La convenuta si impegna a rimettere la querela e si obbliga altresì a non costituirsi parte civile nel procedimento penale pendente, dichiarando di essere soddisfatta di ogni pretesa di natura economica nei confronti del marito, anche in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale;
4) La convenuta rinuncia altresì alla domanda di addebito e alla richiesta di allontanamento del marito dalla casa coniugale;
7 5) Il ricorrente e la resistente con l'attuazione del presente accordo dichiarano di essere economicamente indipendenti e di null'altro pretendere l'uno dall'altro, né nel giudizio di separazione né in quello di divorzio.
6) Le spese processuali sono integralmente compensate fra le parti”;
D) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
E) riserva la regolamentazione delle spese processuali alla sentenza che definirà il giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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