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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1843/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti C.F._1
PA UI e IO RM, dai quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. De Falco C.F._2
GA, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
10/07/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 29.05.2002 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marigliano (al N. 24 , Parte II , serie A, anno 2002).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli: il 28.07.2004, il Per_1 Per_2
28.07.2004 entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente e il 27.12.2006 Per_3 maggiorenne non economicamente autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra Pt_1
che continuerà a viverci unitamente ai figli;
[...]
2 3. il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie euro 500,00 per il Parte_2 mantenimento del solo figlio , a mezzo bonifico sul c/c il cui Iban è il seguente: Per_3
[...] da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal momento della sottoscrizione del presente accordo, oltre alle spese straordinarie, che saranno ripartite nella misura del 50% secondo le indicazioni fornite dal protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Nola ed il COA in data 20.05.2021; il sig. Parte_2
si impegna, infine, al pagamento delle restanti rate del mutuo della casa coniugale;
[...]
4. restano escluse le spese relative alle utenze domestiche e oneri condominiali, in quanto la sig.ra provvederà a sue spese ad effettuare voltura a suo nome;
il sig. Pt_1 Pt_2 autorizza sin da ora a fornire tutti i dati necessari ad effettuare le suddette volture nonché a saldare eventuali arretrati;
5. il sig. si impegna, entro la data di omologa degli accordi di separazione, a Pt_2 spostare la propria residenza dall'attuale casa coniugale;
6. il sig. si obbliga a trasferire la proprietà della vettura Nissan alla sig.ra Pt_2 Pt_1
e a cancellare il fermo amministrativo che grava sulla vettura, ed a saldare altri ed eventuali tributi presenti sulla stessa. Resta a carico della sig.ra il costo del trasferimento di Pt_1 proprietà del veicolo;
7. i coniugi si concedono sin da ora e reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto;
8. i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_2
29.12.1975 e nata a [...] il [...],che hanno Parte_1
3 contratto matrimonio a Marigliano il 29.05.2002 (atto n. 24, parte II, serie A, anno
2002 );
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli;
Pt_1
- determina in € 500,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. Per_3
da corrispondersi alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o Pt_2 Pt_1 bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- prende atto dell'impegno assunto dal sig. al pagamento delle rate del mutuo;
Pt_2
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- prende atto dell'impegno del sig. a trasferire la proprietà della vettura Nissan Pt_2 alla sig.ra come precisato in parte motiva;
Pt_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1843/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti C.F._1
PA UI e IO RM, dai quale è rappresentata e difesa e da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. De Falco C.F._2
GA, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
10/07/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 29.05.2002 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marigliano (al N. 24 , Parte II , serie A, anno 2002).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli: il 28.07.2004, il Per_1 Per_2
28.07.2004 entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente e il 27.12.2006 Per_3 maggiorenne non economicamente autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. I coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra Pt_1
che continuerà a viverci unitamente ai figli;
[...]
2 3. il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie euro 500,00 per il Parte_2 mantenimento del solo figlio , a mezzo bonifico sul c/c il cui Iban è il seguente: Per_3
[...] da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal momento della sottoscrizione del presente accordo, oltre alle spese straordinarie, che saranno ripartite nella misura del 50% secondo le indicazioni fornite dal protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Nola ed il COA in data 20.05.2021; il sig. Parte_2
si impegna, infine, al pagamento delle restanti rate del mutuo della casa coniugale;
[...]
4. restano escluse le spese relative alle utenze domestiche e oneri condominiali, in quanto la sig.ra provvederà a sue spese ad effettuare voltura a suo nome;
il sig. Pt_1 Pt_2 autorizza sin da ora a fornire tutti i dati necessari ad effettuare le suddette volture nonché a saldare eventuali arretrati;
5. il sig. si impegna, entro la data di omologa degli accordi di separazione, a Pt_2 spostare la propria residenza dall'attuale casa coniugale;
6. il sig. si obbliga a trasferire la proprietà della vettura Nissan alla sig.ra Pt_2 Pt_1
e a cancellare il fermo amministrativo che grava sulla vettura, ed a saldare altri ed eventuali tributi presenti sulla stessa. Resta a carico della sig.ra il costo del trasferimento di Pt_1 proprietà del veicolo;
7. i coniugi si concedono sin da ora e reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto;
8. i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_2
29.12.1975 e nata a [...] il [...],che hanno Parte_1
3 contratto matrimonio a Marigliano il 29.05.2002 (atto n. 24, parte II, serie A, anno
2002 );
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli;
Pt_1
- determina in € 500,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. Per_3
da corrispondersi alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale o Pt_2 Pt_1 bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- prende atto dell'impegno assunto dal sig. al pagamento delle rate del mutuo;
Pt_2
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- prende atto dell'impegno del sig. a trasferire la proprietà della vettura Nissan Pt_2 alla sig.ra come precisato in parte motiva;
Pt_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/10/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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