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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 949/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036594960 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036594960 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036594960 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036594960 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036594960 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico il Sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal dott. Difensore_1, tributarista, agiva contro l'Agenzia delle Entrate SC di Messina e
contro
ATO ME1 S.p.A. in liquidazione chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, notificata il 13.11.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento di € 1.122,88 per l'imposta Tari/Tarsu degli anni 2008/2012.
Il ricorrente si doleva della mancata allegazione degli atti prodromici, peraltro mai notificati al contribuente, sottolineando il difetto di motivazione dell'atto impugnato, che non indica in modo chiaro i presupposti della pretesa, limitandosi a un generico riferimento alla TARI e che non specifica elementi essenziali (periodi, criteri di calcolo, eventuali errori).
Infine rimarcava il compimento della prescrizione quinquennale della pretesa tributaria.
***
Costituitasi in giudizio, la Società d'Ambito “ATO ME 1 S.p.A.” in liquidazione, chiedeva la conferma della cartella di pagamento relativa alla TIA per gli anni 2008-2012, sostenendo che tutte le notifiche delle fatture e delle intimazioni di pagamento erano avvenute regolarmente, e che ogni eccezione sollevata dal ricorrente risultava tardiva o inammissibile, essendo decaduti i termini per le contestazioni.
Rilevava inoltre l'assenza di prescrizione, poiché gli atti interruttivi erano stati ritualmente notificati, mentre la normativa d'eccezione CO aveva prolungato i termini degli accertamenti e delle esecuzioni.
Ricordava, infine, che la tassa rifiuti era un tributo in autoliquidazione e che il contribuente avrebbe dovuto provvedere ai versamenti anche senza ricevere specifica richiesta.
***
L'Agenzia delle Entrate SC di Messina non si è costituita in giudizio pur essendole stato notificato il ricorso introduttivo in data 13.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni, assorbenti di ogni altra eccezione e doglianza.
Invero ATO ME1 non ha fornito alcuna prova della notifica degli atti presupposti, ma solo dell'intimazione di pagamento n. 302887 di data 1.10.2019.
Essa ha certamente la natura di atto interruttivo della prescrizione, ma questa – che è quinquennale trattandosi di tributo locale – si era già compiuta, al più tardi, il 31.12.2017, cioè in epoca ben antecedete rispetto all'intimazione citata.
Quanto alle fatture emesse da ATO ME1 questo Giudice osserva che certamente il contribuente ha la facoltà di impugnarle, ancorché siano atti diversi da quelli specificatamente indicati nell'art. 19 d.lgs.
546/1992, ma non ne ha l'onere, cosicché la mancata impugnazione delle stesse non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, che deve essere necessariamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (v. Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2024, n. 2029).
***
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 750,00 oltre accessori di legge, da distrarre in favore del Difensore antistatario.
Messina, 23 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 949/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036594960 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036594960 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036594960 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036594960 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036594960 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso telematico il Sig. Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal dott. Difensore_1, tributarista, agiva contro l'Agenzia delle Entrate SC di Messina e
contro
ATO ME1 S.p.A. in liquidazione chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, notificata il 13.11.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento di € 1.122,88 per l'imposta Tari/Tarsu degli anni 2008/2012.
Il ricorrente si doleva della mancata allegazione degli atti prodromici, peraltro mai notificati al contribuente, sottolineando il difetto di motivazione dell'atto impugnato, che non indica in modo chiaro i presupposti della pretesa, limitandosi a un generico riferimento alla TARI e che non specifica elementi essenziali (periodi, criteri di calcolo, eventuali errori).
Infine rimarcava il compimento della prescrizione quinquennale della pretesa tributaria.
***
Costituitasi in giudizio, la Società d'Ambito “ATO ME 1 S.p.A.” in liquidazione, chiedeva la conferma della cartella di pagamento relativa alla TIA per gli anni 2008-2012, sostenendo che tutte le notifiche delle fatture e delle intimazioni di pagamento erano avvenute regolarmente, e che ogni eccezione sollevata dal ricorrente risultava tardiva o inammissibile, essendo decaduti i termini per le contestazioni.
Rilevava inoltre l'assenza di prescrizione, poiché gli atti interruttivi erano stati ritualmente notificati, mentre la normativa d'eccezione CO aveva prolungato i termini degli accertamenti e delle esecuzioni.
Ricordava, infine, che la tassa rifiuti era un tributo in autoliquidazione e che il contribuente avrebbe dovuto provvedere ai versamenti anche senza ricevere specifica richiesta.
***
L'Agenzia delle Entrate SC di Messina non si è costituita in giudizio pur essendole stato notificato il ricorso introduttivo in data 13.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni, assorbenti di ogni altra eccezione e doglianza.
Invero ATO ME1 non ha fornito alcuna prova della notifica degli atti presupposti, ma solo dell'intimazione di pagamento n. 302887 di data 1.10.2019.
Essa ha certamente la natura di atto interruttivo della prescrizione, ma questa – che è quinquennale trattandosi di tributo locale – si era già compiuta, al più tardi, il 31.12.2017, cioè in epoca ben antecedete rispetto all'intimazione citata.
Quanto alle fatture emesse da ATO ME1 questo Giudice osserva che certamente il contribuente ha la facoltà di impugnarle, ancorché siano atti diversi da quelli specificatamente indicati nell'art. 19 d.lgs.
546/1992, ma non ne ha l'onere, cosicché la mancata impugnazione delle stesse non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, che deve essere necessariamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (v. Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2024, n. 2029).
***
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 750,00 oltre accessori di legge, da distrarre in favore del Difensore antistatario.
Messina, 23 gennaio 2026.