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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3070/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3070/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte appellante non ha depositato alcuna precisazione delle conclusioni nel termine massimo di 60 giorni antecedenti all'udienza di rimessione della causa in decisione;
Parte appellata ha precisato come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 15 novembre 2024;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La agiva per il risarcimento del danno derivante dalla cattiva esecuzione di lavori di Parte_1
riparazione effettuati sul veicolo di proprietà attorea da quantificarsi nella complessiva somma di
€.3.352,78 di cui €.851,78 a titolo di somme indebitamente corrisposte ed €.2.501,00 per il noleggio di furgone sostitutivo del veicolo. L'attrice basava la propria azione in forza di perizia di parte prodotta sub. doc. 7 in primo grado che rilevava come il valore delle opere realizzate da parte della convenuta ammontava ad €.4.288,42 (Iva compresa) contestando l'inadempimento della controparte alle prestazioni pattuite. Essa rilevava che parte convenuta aveva ottenuto già il rimborso della somma di
€.5.160,00 da parte della compagnia assicurativa, in forza di una cessione del credito da parte pagina 1 di 11 dell'attrice a favore della parte convenuta, di talchè la controparte doveva essere condannata alla restituzione della somma di €.851,78, quale maggior valore incassato rispetto a quello delle riparazioni eseguite. Inoltre, essa rilevava di aver sostenuto la spesa di €.2.501,00 per il noleggio di un furgone nel periodo dal 25 settembre al 30 ottobre 2020, necessario per il trasporto dell'attrezzatura nei cantieri aperti.
La si costituiva in giudizio eccependo che le somme debende per le lavorazioni eseguite CP_1 erano state oggetto di un decreto ingiuntivo mai opposto dalla controparte, eccepiva l'intervenuta decadenza della controparte dai vizi lamentati. Rilevava che a seguito della scrittura transattiva intercorsa tra le parti, essa aveva adempiuto alla propria obbligazione di revisione del veicolo nell'agosto del 2021 procedendo alla sostituzione di un pezzo che si era danneggiato. In ordine al fermo tecnico rilevava che il veicolo era stato tenuto in officina per il tempo necessario alle riparazioni e che essa aveva dovuto attendere la nomina del perito assicurativo, avvenuta nel solo ottobre del 2020.
Il giudizio di prime cure veniva definito con sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 191/2023 pubblicata in data 27 marzo 2023, che affermava l'intervenuto giudicato sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo non opposto, affermando la natura non novativa dell'atto di transazione intercorso tra le parti, quale mero accordo di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo alle condizioni ivi apposte. Condannava parte attrice alla refusione delle spese di lite e ad una somma a titolo di lite temeraria a fronte delle questioni fatte valere, che attenevano a fatti che andavano dedotti nell'alveo di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, di talchè l'infondatezza della domanda emergeva già nella fase stragiudiziale, con conseguente azione giudiziaria in mala fede/ colpa grave della Parte_1
[...]
Con atto di citazione del 24 ottobre 2023 la proponeva appello avverso la sentenza di Parte_1
prime cure per i seguenti motivi:
1) Omessa istruttoria della causa, subspecie di CTU tecnica estimativa volta a rammostrare che le riparazioni non erano state eseguite ad opera d'arte, elemento che avrebbe comportato che il
Giudice decidesse la causa in modo difforme;
2) Sopravvenuto documento attinente alla relazione tecnica redatta nell'alveo dell'ATP, R.G.
374/2022 del Giudice di Pace di Ivrea in cui era accertato il mancato adempimento doloso delle obbligazioni della controparte;
3) Inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte con la scrittura transattiva e dolo.
pagina 2 di 11 Domandava, infine, la ripetizione delle spese di lite e per condanna temeraria già versate a favore di controparte per effetto dell'accoglimento del merito delle domande in forza dei punti precedenti.
Con comparsa del 15-18 aprile 2024 si costituiva in giudizio la domandando dichiararsi la CP_1 nullità dell'appello per effetto del termine a comparire assegnato in 20 giorni in luogo dei 70 giorni corretti, l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione del capo impugnato della sentenza e delle violazioni di legge con loro attinenza alla decisione della controversia. Nel merito sollevava eccezione di intervenuto giudicato in ordine al decreto ingiuntivo n. 450/2021 emesso dal Giudice di
Pace di Ivrea e mai opposto, rilevava che la scrittura transattiva intercorsa tra le parti non aveva alcun carattere novativo, contestava la perizia di cui all'ATP in quanto redatta nell'anno 2023 e non nell'anno
2020, sollevando generiche possibili modifiche al mezzo, ai prezzi e al costo dei materiali di riparazione, eccepiva la tardiva denuncia dei vizi con decadenza dall'azione risarcitoria esperita da controparte, richiamandosi ai fatti di primo grado. Concludeva con la richiesta di reiezione dell'appello e condanna della controparte per lite temeraria.
***
In via preliminare, va analizzata la domanda della parte appellata, volta a far dichiarare nullo l'appello per violazione del termine a comparire ad essa assegnato. La questione è infondata in quanto la CP_1
erroneamente ritiene applicabile al rito di appello un termine a comparire a 70 giorni in luogo di
[...] quello corretto, indicato nell'alveo dell'atto di citazione in appello, di 20 giorni. In primo luogo, l'art. 342, comma 1, c.p.c. prevede, come riformato, che “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”. Sul punto, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 annota che si è inserita “la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'articolo 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”. Se il termine a comparire ben può essere anche di soli novanta giorni liberi (il che non è contestabile), sarebbe allora assurdo (e gravemente lesivo del diritto di difesa) invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciando all'appellato stesso poco più di venti giorni per approntare la sua comparsa di risposta. È ben vero che l'immutato art. 347, comma 1, c.p.c. continua a recitare che
“la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, ma si tratta di un mero difetto di coordinamento normativo, inidoneo a inficiare pagina 3 di 11 l'interpretazione delle regole sulla tempistica della costituzione dell'appellato. Inoltre, l'art. 343, comma 1, c.p.c. prevede, come riformato, che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma”. La relazione illustrativa annota che “la stessa esigenza” – è cioè quella di inserire una disposizione ad hoc, non essendo più possibile, nella nuova architettura normativa, arrestarsi al mero richiamo delle regole del giudizio di primo grado – “ha comportato analogo intervento nell'articolo 343 c.p.c., con l'indicazione esplicita del termine per il deposito della comparsa di costituzione in luogo dell'attuale rinvio all'articolo 166”. Non avrebbe alcun senso che l'appellato sia onerato di costituirsi settanta giorni prima dell'udienza e, nel contempo, possa proporre il proprio appello incidentale fino a “venti giorni prima dell'udienza di comparizione” (come prevede l'art. 343, comma 1). Ancora, lo stesso art. 343, comma 1, dispone che, nel predetto termine di venti giorni, possa essere depositata la “comparsa di risposta”, e la relazione ribadisce che quello in questione è il termine “per il deposito della comparsa di costituzione”. Laddove l'appellato si avvalga di tale temine di venti giorni per il deposito della propria comparsa (e che possa farlo non è contestabile), non si comprenderebbe cosa mai sarebbe tenuto a depositare nel diverso (e ben più stringente) termine dei settanta giorni anteriori. Ne discende che, anche post riforma, l'appellato va invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Si deve, quindi, passare all'analisi dei motivi di merito dell'appello esperito dalla Parte_1
Il primo motivo di appello è talmente generico da doversi dichiarare pressochè inammissibile. La CTU non è un mezzo di prova ma un mero ausilio al Giudice nella valutazione di elementi tecnici, di talchè la parte non può lamentare la mera assenza del suo svolgimento richiamandosi ad una generica difforme decisione che l'espletamento della consulenza avrebbe importato. Infatti, affinchè il motivo di appello superi il vaglio minimo di ammissibilità la parte è tenuta ad analizzare in modo specifico la parte della ratio decidendi che intende impugnare e il motivo di erroneità, richiamando, poi, le istanze istruttorie eventualmente respinte che avrebbero rammostrato in fatto che la parte della sentenza impugnata era erronea. Tale onere non è stato assolto dalla parte appellante che si è limitata a richiamare una generica difforme decisione di prime cure in forza di una CTU che avrebbe rammostrato l'inadempimento della controparte così come aveva fatto la perizia di parte. La CTU è, invece, stata negata correttamente da parte del Giudice di prime cure posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente pagina 4 di 11 negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del
14/02/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006). Parte appellante, infatti, a monte ha errato nell'inquadramento giudico della domanda e nella comprensione basilare della propria perizia di parte di cui al documento 7 prodotto. Infatti, la deduce di agire in forza della scrittura Parte_1 transattiva che, tuttavia, al punto 3) prevedeva in danno della controparte “La si impegna a Parte_2
visionare il mezzo riparato onde valutare la necessità di interventi riparativi sui pezzi sostituiti e/o comunque sul lavoro effettuato, sul quale vige la garanzia di legge;
” mentre la perizia redatta dal perito quantifica il valore dell'intervento realizzato dalla Detto in altri termini è Persona_1 CP_1 proprio tale perizia che rammostra l'infondatezza della domanda attorea posta e la temerarietà della lite. Il perito di parte, infatti, redige un elaborato tecnico funzionale ad un'azione giudiziaria a supporto della riduzione del prezzo dei lavori eseguiti. La infatti, agisce per il pagamento delle CP_1
proprie spettanze in via monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 450/21
(R.G. 938/21) del 07 aprile 2021 in forza delle riparazioni che essa assume eseguite e fatturate per la somma di €.5.160,00 mentre la perizia di parte attore rileva che quanto eseguito ha un minor valore parti ad €.4.288,42. Il perito di parte attorea, non deduce alcun malfunzionamento del veicolo dopo le riparazioni e non assume che alcuno dei pezzi oggetto dell'intervento riparativo del mezzo necessiti di sostituzione, né tantomeno rileva la necessità di un'attivazione della garanzia di legge sui pezzi sostituiti. Piuttosto, è di elementare lettura come il perito di parte attrice osserva che sono stati utilizzati ricambi d'uso nella sostituzione degli organi della sospensione anteriore sinistra del veicolo, che il fianchetto anteriore risulta riparato anziché sostituito e che la serratura e lo scontrino cofano non sono stati sostituiti. Tali elementi analizzati dal perito riducono il valore della prestazione di riparazione eseguita ma non determinano alcun malfunzionamento del mezzo, né alcuna necessità di intervento sui pezzi sostituiti o sul lavoro eseguito. Ne consegue che parte attrice tenta di ottenere nella presente sede una riduzione del prezzo debendo per le opere originarie come già oggetto di giudicato per effetto della mancata opposizione al provvedimento monitorio ottenuto dalla controparte, confondendo l'azione risarcitoria per malfunzionamento del veicolo imputabile ad un difetto dei pezzi di ricambi con l'azione di riduzione del prezzo delle opere eseguite e ciò in violazione della transazione intercorsa tra le parti, in forza della quale la ha rinunciato a far valere alcuna riduzione del prezzo fatturato dalla CP_1
pagina 5 di 11 controparte con obbligo della stessa di intervenire in revisione sui pezzi già oggetto del lavoro compiuto. Ne consegue che corretta è l'affermazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha respinto le richieste attoree volte ad una riduzione del corrispettivo delle opere di riparazioni eseguite quale azione di riduzione del prezzo, mal azionata come azione risarcitoria, al fine di eludere il giudicato intervenuto sul corrispettivo della controparte.
Con il secondo motivo di appello la rileva che nell'alveo di un giudizio di ATP è stato Parte_1
accertato che:
-non si rileva evidenza dell'effettiva sostituzione dei ricambi serratura ed aggancio serratura del cofano anteriore;
- l'importo del costo delle riparazioni effettivamente eseguite, in relazione alle tariffe e sconti convenzionati tra il riparatore e la compagnia convenuta, è stimato in € 4.016,19 oltre Iva, da cui si rileva un maggior importo indicato in fattura per circa 213 euro oltre Iva;
- il fermo tecnico è stimato in complessivi 9 giorni lavorativi, suddivisi in 7 giorni per riparazioni e 2 giorni per reperimento ricambi”. Tale accertamento è del tutto irrilevante e non coglie la ratio decidendi della pronuncia appellata. Infatti, giova rilevare che parte attrice ha agito per il mancato adempimento della scrittura transattiva, di talchè che essa originariamente avesse domandato la
“sostituzione dei ricambi serratura ed aggancio serratura del cofano anteriore”, quale prestazione mai eseguita dalla e che quanto effettivamente compiuto in sede di riparazione ammonti alla CP_1 minor somma di €.4.016,19 (oltre Iva) è elemento irrilevante nella presente causa. Essa ha transatto la controversia attinente alle riparazioni compiute del veicolo, di talchè essa non può duolersi nella presente sede della non convenienza dell'accordo raggiunto. Al momento della transazione essa ha riconosciuto una debenza per le opere eseguite a favore della controparte e a nulla rileva quale sia il valore delle opere manutentive effettivamente poste in essere, così come ella si è accordata affinchè la compiesse una mera revisione dei pezzi sostitutivi montati e sul lavoro compiuto. Il motivo CP_1
di appello è, quindi, non solo infondato ma temerario in quanto la parte appellante, anche nel presente giudizio di secondo grado, non si avvede che essa sta disattendendo l'effetto della scrittura transattiva, anziché agire per un adempimento delle sole obbligazioni ivi gravanti sulla controparte, intendendo duolersi della non convenienza dell'accordo raggiunto, in spregio agli accordi assunti con la controparte, senza comprendere l'estensione giuridica della domanda di azione di risarcimento e la sua distinzione con quella di ripetizione del prezzo per riduzione del valore della prestazione eseguita e senza meglio analizzare i punti logici e i passaggi giuridici della sentenza di prime cure che hanno pagina 6 di 11 rigettato la questione. Ne consegue che l'ATP svolto altro non evidenzia che la manifesta infondatezza della domanda attorea perché esso non pone in evidenza alcuna violazione delle obbligazioni gravanti in capo alla in forza dell'accordo transattivo ovvero non emerge dall'elaborato peritale CP_1
alcuna necessità che il lavoro già compiuto al momento della transazione necessitasse di alcuna revisione o che i pezzi oggetto delle opere di riparazioni necessitassero di una sostituzione, comprovando, invece, solo un minor valore delle opere effettivamente eseguite ovvero in parte non eseguite che attengono a questioni oggetto di transazione tra le parti, che hanno determinato con reciproche concessioni tanto la debenza del corrispettivo in capo alla quanto le residue Parte_1
obbligazioni in capo alla dopo la scrittura transattiva. CP_1
Il secondo punto di appello tratta, poi, la domanda risarcitoria attinente al c.d. fermo tecnico ponendo in evidenza come in seno all'ATP svolto sia emerso che “il fermo tecnico è stimato in complessivi 9 giorni lavorativi, suddivisi in 7 giorni per riparazioni e 2 giorni per reperimento ricambi” mentre controparte aveva trattenuto il veicolo dal 25 settembre al 30 ottobre 2020. Tale azione è contraria alla transazione intercorsa tra le parti e in particolare al punto 4 in cui la ha dichiarato di Parte_1
non avere più nulla a che pretendere nei confronti della controparte. Ne consegue che essa non può agire per far valere danni ulteriori a cui ha rinunciato in sede transattiva, invocando, a fondamento dell'azione risarcitoria la stessa scrittura che nulla c'entra con il fermo tecnico. Infatti, il veicolo era stato trattenuto nel periodo dal 25 settembre al 30 ottobre 2020 per le riparazioni originariamente commissionate dalla e tale danno era già debendo al momento della transazione e come Parte_1 tale rinunciato da parte dell'odierna appellante in tale sede. Tale fermo tecnico nulla c'entra, invece, con il punto 3 della transazione “La si impegna a visionare il mezzo riparato onde valutare la Parte_2
necessità di interventi riparativi sui pezzi sostituiti e/o comunque sul lavoro effettuato, sul quale vige la garanzia di legge;
”, tanto che è la stessa parte appellante che omette ogni miglior allegazione del nesso di causa che intercorrerebbe tra l'inadempimento della agli obblighi di cui alla scrittura CP_1
transattiva e il fermo tecnico anteriore. Ne consegue che anche tale motivo di appello va dichiarato temerario in quanto la parte ha agito senza un'analisi perita delle obbligazioni scaturenti dall'accordo transattivo in combinato disposto con la perizia esitata dal giudizio di ATP che non ha fatto emergere alcun inadempimento dell'appellata in punto di necessario intervento sostitutivo dei pezzi riparati sul mezzo che non sia stato compiuto dalla in violazione degli obblighi transattivi assunti, e in CP_1 totale assenza di diligenza nell'esperimento di un motivo di appello contrario al contenuto di chiara comprensione giuridica dell'accordo transattivo raggiunto.
pagina 7 di 11 Con il terzo motivo di appello la lamenta che l'appellata non ha proceduto all'obbligo Parte_1 pattizio assunto in sede di transazione attinente ad una nuova visione del veicolo e all'intervento a cui essa si era impegnata, qualora fossero divenute necessarie nuove riparazioni. La prima questione è contraria alle domande attoree, in quanto nella presente sede non è domandata una “visione” del veicolo bensì un paventato risarcimento del danno che è stato mal inquadrato giuridicamente, sottendendo esso una riduzione del prezzo delle opere compiute, nonché un risarcimento per fermo tecnico attinente al periodo pregresso a quello della scrittura transattiva. In secondo luogo la CP_1
non si è mai impegnata a qualsiasi intervento futuro di cui il veicolo necessitasse come addotto da parte appellante bensì testualmente a “interventi riparativi sui pezzi sostituiti e/o comunque sul lavoro effettuato”, oltrechè alla garanzia di legge. Su tale obbligazione la parte appellante ha totalmente omesso una precisa allegazione di inadempimento della tanto in seno al giudizio di prime CP_1 cure, quanto in seno all'atto di appello esperito, di talchè non è dato comprendere quale dei pezzi sostituti o quali dei lavori di riparazione compiuti dalla controparte siano colti da necessario intervento riparativo o di garanzia di legge. La doglianza è, quindi, temeraria in quanto volta a muovere un appello con omissione financo di allegazione dei fatti costitutivi della doglianza posta come mero inadempimento.
Con lo stesso motivo di appello viene, poi, rilevato che la controparte ha sottoscritto la transazione con dolo avendo tentato di recuperare somme non dovute per lavorazioni che si è scoperto non essere mai state eseguite. La doglianza difetta di precisa allegazione in quanto la parte appellante non ha meglio indicato quali siano i lavori omessi di cui si è avveduta dopo la transazione, quando sia avvenuta tale scoperta e quali siano gli artifizi e raggiri posti in essere dalla all'atto della transazione che CP_1
abbiano occultato il mero inadempimento contrattuale. A voler onerare il Giudice di andare alla ricerca degli elementi fattuali delle pretese attoree è evidente che l'unica lavorazione che il consulente di parte appellante, perito , ha rilevato come omessa riguardano la serratura e il relativo Persona_2
scontrino cofano il cui omesso cambio non può essere in alcun modo occultato alla controparte e qualsiasi soggetto di massima sprovvedutezza ed imperizia nella materia tecnica si sarebbe avvisto che la serratura e il gancio utile alla chiusura non erano stati cambiati dall'autoriparatore, di talchè tali elementi lungi dall'essere stati oggetto di un qualche raggiro della controparte, integrano, invece, una normale rinuncia alla pretesa che la ha effettuato nell'alveo della transazione. Ad ogni Parte_1 buon conto non può omettersi, ai fini della valutazione della temerarietà dell'appello esperito, dell'introduzione di una nuova questione in appello mai sollevata in seno al giudizio di primo grado e pagina 8 di 11 alla sua deduzione in contrasto con la domanda esperita. Infatti, ove la parte si avveda che la transazione è stata conclusa per effetto del dolo determinante della controparte, ex art. 1439 c.c., essa deve esperire azione di annullabilità e giammai porre in essere un'azione volta all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto annullabile e del danno conseguente all'inadempimento, mentre parte attrice ha agito affermando il dolo della controparte nella conclusione di un accordo pattizio per lavori che essa credeva in buona fede eseguiti e di cui è stata truffata salvo poi aderire a tale volontà pattizia rammostrando di avere interesse al mantenimento in essere della transazione raggiunta e agire per il danno derivante dall'omesso adempimento della transazione. Non risulta superfluo, infine, precisare come nessuna azione risarcitoria sia stata avanzata dalla parte ex art. 1440 c.c. e d'altro canto essa ha totalmente omesso alcuna allegazione dei fatti di dolo in primo grado tralasciando financo alcuna menzione del termine “dolo” contrattuale in seno all'atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Ivrea e dappoi in appello richiamandolo del tutto genericamente come petizione non comprensibile nei fatti sottesi che permettano di comprendere quale sarebbe stata la posizione del contraente (parte attrice – odierna appellante) in mancanza di altrettanti generici ed incomprensibili atti di truffa (da quanto allegato, infatti, emerge un mero inadempimento di prestazioni di cui la Parte_1
non poteva non essere a conoscenza al momento della transazione) rispetto alla transazione
[...] intercorsa tra le parti. Ne consegue che l'assunto dolo commesso dalla privo di minima CP_1
allegazione nei fatti costitutivi, prima ancora che di prova (da avanzarsi in primo grado nel rispetto del divieto dei nova in appello) va dichiarato insussistente e il motivo di appello respinto per infondatezza sia fattuale che giuridica delle questioni sollevate.
Infine, parte appellante si duole come conseguenza degli antecedenti motivi di appello dell'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha provveduto alla condanna dell'attrice alle spese di lite e alla lite temeraria. La sentenza va, invece, confermata, anche in punto spese di lite, in forza della posizione di soccombenza integrale attorea, e applicazione delle spese di lite, congruamente liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. modifiche da parte del Giudice di prime cure, in forza del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Va, altresì, confermata la condanna per lite temeraria puntualmente e congruamente motivata nella sentenza impugnata, avverso la cui ratio decidendi,
d'altro canto, la stessa parte appellante non ha mosso alcuna censura.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e pagina 9 di 11 del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia, €.6.084,47 (3.352,78+2.731,69), determinato in base alla domanda oggetto di appello e respinta sia in ordine al merito della controversia di primo grado, sia in ordine alla ripetizione delle spese di lite e di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata nella presente sede da parte appellante (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi nel presente grado giudizio transitato dalla prima udienza a quella di rimessione della causa in decisione. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in
€.3.397,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La condanna avanzata dalla parte convenuta ex art. 96 terzo comma c.p.c. deve essere accolta richiamandosi quanto già sopra affermato in ordine alla colpa grave (quale assenza di minima diligenza e perizia) nell'appello esperito, con proposizione di questioni fattuali mal allegate negli elementi costitutivi e non corretta applicazione giuridica delle norme dell'ordinamento, in una posizione che si è risolta nel tentativo di disattendere l'accordo transattivo intervenuto tra le parti e procedere al ristoro di assunti danni che in parte, altro non figurano che una ripetizione del prezzo dell'opera oggetto della transazione del tutto erroneamente inquadrato dall'appellante come azione risarcitoria, ed in parte integrano un danno da fermo tecnico in assoluta carenza di nesso di causalità con la scrittura che la parte assume essere inadempiuta, pur omettendo alcuna minima allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione che trovi la propria fonte nell'alveo della scrittura transattiva, con la proposizione di varie questioni mal analizzate nell'alveo dell'atto di appello, e complessivamente con una posizione attorea che è risultata manifestamente infondata in forza degli stessi documenti prodotti dalla parte, sussunti correttamente nell'alveo dell'inquadramento giuridico. La condanna deve essere emessa in misura pari al valore delle spese di lite sopra liquidate per compensi e così per €.3.397,00.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. la deve, inoltre, essere condannata al Parte_3 pagamento della somma di €.1.500,00 a favore della cassa delle ammende dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Ivrea n. 191/2023 pubblicata in data 27 marzo 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 11 - rigetta integralmente l'appello proposto da (C.F. ) e per l'effetto Parte_1 P.IVA_1
conferma in ogni sua parte la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 191/2023 pubblicata in data 27 marzo 2023;
- condanna la (C.F. ) alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ) che liquida nella somma di €.3.397,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e
[...] P.IVA_2
rimborso spese generali del 15% come per legge;
- condanna la (C.F. ) al pagamento di €.3.397,00 in favore della Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ) a titolo di lite temeraria, ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
[...] P.IVA_2
- condanna la (C.F. ) al pagamento di €.1.500,00 in favore della cassa Parte_1 P.IVA_1
delle ammende dello Stato, ex art. 96 comma 4 c.p.c.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Ivrea, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3070/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte appellante non ha depositato alcuna precisazione delle conclusioni nel termine massimo di 60 giorni antecedenti all'udienza di rimessione della causa in decisione;
Parte appellata ha precisato come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 15 novembre 2024;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La agiva per il risarcimento del danno derivante dalla cattiva esecuzione di lavori di Parte_1
riparazione effettuati sul veicolo di proprietà attorea da quantificarsi nella complessiva somma di
€.3.352,78 di cui €.851,78 a titolo di somme indebitamente corrisposte ed €.2.501,00 per il noleggio di furgone sostitutivo del veicolo. L'attrice basava la propria azione in forza di perizia di parte prodotta sub. doc. 7 in primo grado che rilevava come il valore delle opere realizzate da parte della convenuta ammontava ad €.4.288,42 (Iva compresa) contestando l'inadempimento della controparte alle prestazioni pattuite. Essa rilevava che parte convenuta aveva ottenuto già il rimborso della somma di
€.5.160,00 da parte della compagnia assicurativa, in forza di una cessione del credito da parte pagina 1 di 11 dell'attrice a favore della parte convenuta, di talchè la controparte doveva essere condannata alla restituzione della somma di €.851,78, quale maggior valore incassato rispetto a quello delle riparazioni eseguite. Inoltre, essa rilevava di aver sostenuto la spesa di €.2.501,00 per il noleggio di un furgone nel periodo dal 25 settembre al 30 ottobre 2020, necessario per il trasporto dell'attrezzatura nei cantieri aperti.
La si costituiva in giudizio eccependo che le somme debende per le lavorazioni eseguite CP_1 erano state oggetto di un decreto ingiuntivo mai opposto dalla controparte, eccepiva l'intervenuta decadenza della controparte dai vizi lamentati. Rilevava che a seguito della scrittura transattiva intercorsa tra le parti, essa aveva adempiuto alla propria obbligazione di revisione del veicolo nell'agosto del 2021 procedendo alla sostituzione di un pezzo che si era danneggiato. In ordine al fermo tecnico rilevava che il veicolo era stato tenuto in officina per il tempo necessario alle riparazioni e che essa aveva dovuto attendere la nomina del perito assicurativo, avvenuta nel solo ottobre del 2020.
Il giudizio di prime cure veniva definito con sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 191/2023 pubblicata in data 27 marzo 2023, che affermava l'intervenuto giudicato sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo non opposto, affermando la natura non novativa dell'atto di transazione intercorso tra le parti, quale mero accordo di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo alle condizioni ivi apposte. Condannava parte attrice alla refusione delle spese di lite e ad una somma a titolo di lite temeraria a fronte delle questioni fatte valere, che attenevano a fatti che andavano dedotti nell'alveo di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, di talchè l'infondatezza della domanda emergeva già nella fase stragiudiziale, con conseguente azione giudiziaria in mala fede/ colpa grave della Parte_1
[...]
Con atto di citazione del 24 ottobre 2023 la proponeva appello avverso la sentenza di Parte_1
prime cure per i seguenti motivi:
1) Omessa istruttoria della causa, subspecie di CTU tecnica estimativa volta a rammostrare che le riparazioni non erano state eseguite ad opera d'arte, elemento che avrebbe comportato che il
Giudice decidesse la causa in modo difforme;
2) Sopravvenuto documento attinente alla relazione tecnica redatta nell'alveo dell'ATP, R.G.
374/2022 del Giudice di Pace di Ivrea in cui era accertato il mancato adempimento doloso delle obbligazioni della controparte;
3) Inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte con la scrittura transattiva e dolo.
pagina 2 di 11 Domandava, infine, la ripetizione delle spese di lite e per condanna temeraria già versate a favore di controparte per effetto dell'accoglimento del merito delle domande in forza dei punti precedenti.
Con comparsa del 15-18 aprile 2024 si costituiva in giudizio la domandando dichiararsi la CP_1 nullità dell'appello per effetto del termine a comparire assegnato in 20 giorni in luogo dei 70 giorni corretti, l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione del capo impugnato della sentenza e delle violazioni di legge con loro attinenza alla decisione della controversia. Nel merito sollevava eccezione di intervenuto giudicato in ordine al decreto ingiuntivo n. 450/2021 emesso dal Giudice di
Pace di Ivrea e mai opposto, rilevava che la scrittura transattiva intercorsa tra le parti non aveva alcun carattere novativo, contestava la perizia di cui all'ATP in quanto redatta nell'anno 2023 e non nell'anno
2020, sollevando generiche possibili modifiche al mezzo, ai prezzi e al costo dei materiali di riparazione, eccepiva la tardiva denuncia dei vizi con decadenza dall'azione risarcitoria esperita da controparte, richiamandosi ai fatti di primo grado. Concludeva con la richiesta di reiezione dell'appello e condanna della controparte per lite temeraria.
***
In via preliminare, va analizzata la domanda della parte appellata, volta a far dichiarare nullo l'appello per violazione del termine a comparire ad essa assegnato. La questione è infondata in quanto la CP_1
erroneamente ritiene applicabile al rito di appello un termine a comparire a 70 giorni in luogo di
[...] quello corretto, indicato nell'alveo dell'atto di citazione in appello, di 20 giorni. In primo luogo, l'art. 342, comma 1, c.p.c. prevede, come riformato, che “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”. Sul punto, la relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 annota che si è inserita “la specifica indicazione del termine a comparire, in luogo del vigente richiamo all'articolo 163-bis, in quanto si è dovuto tenere conto del fatto che nell'ambito del giudizio di primo grado tale termine è destinato ad essere aumentato per lasciare spazio alle memorie integrative da depositare anteriormente alla prima udienza”. Se il termine a comparire ben può essere anche di soli novanta giorni liberi (il che non è contestabile), sarebbe allora assurdo (e gravemente lesivo del diritto di difesa) invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciando all'appellato stesso poco più di venti giorni per approntare la sua comparsa di risposta. È ben vero che l'immutato art. 347, comma 1, c.p.c. continua a recitare che
“la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, ma si tratta di un mero difetto di coordinamento normativo, inidoneo a inficiare pagina 3 di 11 l'interpretazione delle regole sulla tempistica della costituzione dell'appellato. Inoltre, l'art. 343, comma 1, c.p.c. prevede, come riformato, che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma”. La relazione illustrativa annota che “la stessa esigenza” – è cioè quella di inserire una disposizione ad hoc, non essendo più possibile, nella nuova architettura normativa, arrestarsi al mero richiamo delle regole del giudizio di primo grado – “ha comportato analogo intervento nell'articolo 343 c.p.c., con l'indicazione esplicita del termine per il deposito della comparsa di costituzione in luogo dell'attuale rinvio all'articolo 166”. Non avrebbe alcun senso che l'appellato sia onerato di costituirsi settanta giorni prima dell'udienza e, nel contempo, possa proporre il proprio appello incidentale fino a “venti giorni prima dell'udienza di comparizione” (come prevede l'art. 343, comma 1). Ancora, lo stesso art. 343, comma 1, dispone che, nel predetto termine di venti giorni, possa essere depositata la “comparsa di risposta”, e la relazione ribadisce che quello in questione è il termine “per il deposito della comparsa di costituzione”. Laddove l'appellato si avvalga di tale temine di venti giorni per il deposito della propria comparsa (e che possa farlo non è contestabile), non si comprenderebbe cosa mai sarebbe tenuto a depositare nel diverso (e ben più stringente) termine dei settanta giorni anteriori. Ne discende che, anche post riforma, l'appellato va invitato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Si deve, quindi, passare all'analisi dei motivi di merito dell'appello esperito dalla Parte_1
Il primo motivo di appello è talmente generico da doversi dichiarare pressochè inammissibile. La CTU non è un mezzo di prova ma un mero ausilio al Giudice nella valutazione di elementi tecnici, di talchè la parte non può lamentare la mera assenza del suo svolgimento richiamandosi ad una generica difforme decisione che l'espletamento della consulenza avrebbe importato. Infatti, affinchè il motivo di appello superi il vaglio minimo di ammissibilità la parte è tenuta ad analizzare in modo specifico la parte della ratio decidendi che intende impugnare e il motivo di erroneità, richiamando, poi, le istanze istruttorie eventualmente respinte che avrebbero rammostrato in fatto che la parte della sentenza impugnata era erronea. Tale onere non è stato assolto dalla parte appellante che si è limitata a richiamare una generica difforme decisione di prime cure in forza di una CTU che avrebbe rammostrato l'inadempimento della controparte così come aveva fatto la perizia di parte. La CTU è, invece, stata negata correttamente da parte del Giudice di prime cure posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente pagina 4 di 11 negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del
14/02/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006). Parte appellante, infatti, a monte ha errato nell'inquadramento giudico della domanda e nella comprensione basilare della propria perizia di parte di cui al documento 7 prodotto. Infatti, la deduce di agire in forza della scrittura Parte_1 transattiva che, tuttavia, al punto 3) prevedeva in danno della controparte “La si impegna a Parte_2
visionare il mezzo riparato onde valutare la necessità di interventi riparativi sui pezzi sostituiti e/o comunque sul lavoro effettuato, sul quale vige la garanzia di legge;
” mentre la perizia redatta dal perito quantifica il valore dell'intervento realizzato dalla Detto in altri termini è Persona_1 CP_1 proprio tale perizia che rammostra l'infondatezza della domanda attorea posta e la temerarietà della lite. Il perito di parte, infatti, redige un elaborato tecnico funzionale ad un'azione giudiziaria a supporto della riduzione del prezzo dei lavori eseguiti. La infatti, agisce per il pagamento delle CP_1
proprie spettanze in via monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 450/21
(R.G. 938/21) del 07 aprile 2021 in forza delle riparazioni che essa assume eseguite e fatturate per la somma di €.5.160,00 mentre la perizia di parte attore rileva che quanto eseguito ha un minor valore parti ad €.4.288,42. Il perito di parte attorea, non deduce alcun malfunzionamento del veicolo dopo le riparazioni e non assume che alcuno dei pezzi oggetto dell'intervento riparativo del mezzo necessiti di sostituzione, né tantomeno rileva la necessità di un'attivazione della garanzia di legge sui pezzi sostituiti. Piuttosto, è di elementare lettura come il perito di parte attrice osserva che sono stati utilizzati ricambi d'uso nella sostituzione degli organi della sospensione anteriore sinistra del veicolo, che il fianchetto anteriore risulta riparato anziché sostituito e che la serratura e lo scontrino cofano non sono stati sostituiti. Tali elementi analizzati dal perito riducono il valore della prestazione di riparazione eseguita ma non determinano alcun malfunzionamento del mezzo, né alcuna necessità di intervento sui pezzi sostituiti o sul lavoro eseguito. Ne consegue che parte attrice tenta di ottenere nella presente sede una riduzione del prezzo debendo per le opere originarie come già oggetto di giudicato per effetto della mancata opposizione al provvedimento monitorio ottenuto dalla controparte, confondendo l'azione risarcitoria per malfunzionamento del veicolo imputabile ad un difetto dei pezzi di ricambi con l'azione di riduzione del prezzo delle opere eseguite e ciò in violazione della transazione intercorsa tra le parti, in forza della quale la ha rinunciato a far valere alcuna riduzione del prezzo fatturato dalla CP_1
pagina 5 di 11 controparte con obbligo della stessa di intervenire in revisione sui pezzi già oggetto del lavoro compiuto. Ne consegue che corretta è l'affermazione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha respinto le richieste attoree volte ad una riduzione del corrispettivo delle opere di riparazioni eseguite quale azione di riduzione del prezzo, mal azionata come azione risarcitoria, al fine di eludere il giudicato intervenuto sul corrispettivo della controparte.
Con il secondo motivo di appello la rileva che nell'alveo di un giudizio di ATP è stato Parte_1
accertato che:
-non si rileva evidenza dell'effettiva sostituzione dei ricambi serratura ed aggancio serratura del cofano anteriore;
- l'importo del costo delle riparazioni effettivamente eseguite, in relazione alle tariffe e sconti convenzionati tra il riparatore e la compagnia convenuta, è stimato in € 4.016,19 oltre Iva, da cui si rileva un maggior importo indicato in fattura per circa 213 euro oltre Iva;
- il fermo tecnico è stimato in complessivi 9 giorni lavorativi, suddivisi in 7 giorni per riparazioni e 2 giorni per reperimento ricambi”. Tale accertamento è del tutto irrilevante e non coglie la ratio decidendi della pronuncia appellata. Infatti, giova rilevare che parte attrice ha agito per il mancato adempimento della scrittura transattiva, di talchè che essa originariamente avesse domandato la
“sostituzione dei ricambi serratura ed aggancio serratura del cofano anteriore”, quale prestazione mai eseguita dalla e che quanto effettivamente compiuto in sede di riparazione ammonti alla CP_1 minor somma di €.4.016,19 (oltre Iva) è elemento irrilevante nella presente causa. Essa ha transatto la controversia attinente alle riparazioni compiute del veicolo, di talchè essa non può duolersi nella presente sede della non convenienza dell'accordo raggiunto. Al momento della transazione essa ha riconosciuto una debenza per le opere eseguite a favore della controparte e a nulla rileva quale sia il valore delle opere manutentive effettivamente poste in essere, così come ella si è accordata affinchè la compiesse una mera revisione dei pezzi sostitutivi montati e sul lavoro compiuto. Il motivo CP_1
di appello è, quindi, non solo infondato ma temerario in quanto la parte appellante, anche nel presente giudizio di secondo grado, non si avvede che essa sta disattendendo l'effetto della scrittura transattiva, anziché agire per un adempimento delle sole obbligazioni ivi gravanti sulla controparte, intendendo duolersi della non convenienza dell'accordo raggiunto, in spregio agli accordi assunti con la controparte, senza comprendere l'estensione giuridica della domanda di azione di risarcimento e la sua distinzione con quella di ripetizione del prezzo per riduzione del valore della prestazione eseguita e senza meglio analizzare i punti logici e i passaggi giuridici della sentenza di prime cure che hanno pagina 6 di 11 rigettato la questione. Ne consegue che l'ATP svolto altro non evidenzia che la manifesta infondatezza della domanda attorea perché esso non pone in evidenza alcuna violazione delle obbligazioni gravanti in capo alla in forza dell'accordo transattivo ovvero non emerge dall'elaborato peritale CP_1
alcuna necessità che il lavoro già compiuto al momento della transazione necessitasse di alcuna revisione o che i pezzi oggetto delle opere di riparazioni necessitassero di una sostituzione, comprovando, invece, solo un minor valore delle opere effettivamente eseguite ovvero in parte non eseguite che attengono a questioni oggetto di transazione tra le parti, che hanno determinato con reciproche concessioni tanto la debenza del corrispettivo in capo alla quanto le residue Parte_1
obbligazioni in capo alla dopo la scrittura transattiva. CP_1
Il secondo punto di appello tratta, poi, la domanda risarcitoria attinente al c.d. fermo tecnico ponendo in evidenza come in seno all'ATP svolto sia emerso che “il fermo tecnico è stimato in complessivi 9 giorni lavorativi, suddivisi in 7 giorni per riparazioni e 2 giorni per reperimento ricambi” mentre controparte aveva trattenuto il veicolo dal 25 settembre al 30 ottobre 2020. Tale azione è contraria alla transazione intercorsa tra le parti e in particolare al punto 4 in cui la ha dichiarato di Parte_1
non avere più nulla a che pretendere nei confronti della controparte. Ne consegue che essa non può agire per far valere danni ulteriori a cui ha rinunciato in sede transattiva, invocando, a fondamento dell'azione risarcitoria la stessa scrittura che nulla c'entra con il fermo tecnico. Infatti, il veicolo era stato trattenuto nel periodo dal 25 settembre al 30 ottobre 2020 per le riparazioni originariamente commissionate dalla e tale danno era già debendo al momento della transazione e come Parte_1 tale rinunciato da parte dell'odierna appellante in tale sede. Tale fermo tecnico nulla c'entra, invece, con il punto 3 della transazione “La si impegna a visionare il mezzo riparato onde valutare la Parte_2
necessità di interventi riparativi sui pezzi sostituiti e/o comunque sul lavoro effettuato, sul quale vige la garanzia di legge;
”, tanto che è la stessa parte appellante che omette ogni miglior allegazione del nesso di causa che intercorrerebbe tra l'inadempimento della agli obblighi di cui alla scrittura CP_1
transattiva e il fermo tecnico anteriore. Ne consegue che anche tale motivo di appello va dichiarato temerario in quanto la parte ha agito senza un'analisi perita delle obbligazioni scaturenti dall'accordo transattivo in combinato disposto con la perizia esitata dal giudizio di ATP che non ha fatto emergere alcun inadempimento dell'appellata in punto di necessario intervento sostitutivo dei pezzi riparati sul mezzo che non sia stato compiuto dalla in violazione degli obblighi transattivi assunti, e in CP_1 totale assenza di diligenza nell'esperimento di un motivo di appello contrario al contenuto di chiara comprensione giuridica dell'accordo transattivo raggiunto.
pagina 7 di 11 Con il terzo motivo di appello la lamenta che l'appellata non ha proceduto all'obbligo Parte_1 pattizio assunto in sede di transazione attinente ad una nuova visione del veicolo e all'intervento a cui essa si era impegnata, qualora fossero divenute necessarie nuove riparazioni. La prima questione è contraria alle domande attoree, in quanto nella presente sede non è domandata una “visione” del veicolo bensì un paventato risarcimento del danno che è stato mal inquadrato giuridicamente, sottendendo esso una riduzione del prezzo delle opere compiute, nonché un risarcimento per fermo tecnico attinente al periodo pregresso a quello della scrittura transattiva. In secondo luogo la CP_1
non si è mai impegnata a qualsiasi intervento futuro di cui il veicolo necessitasse come addotto da parte appellante bensì testualmente a “interventi riparativi sui pezzi sostituiti e/o comunque sul lavoro effettuato”, oltrechè alla garanzia di legge. Su tale obbligazione la parte appellante ha totalmente omesso una precisa allegazione di inadempimento della tanto in seno al giudizio di prime CP_1 cure, quanto in seno all'atto di appello esperito, di talchè non è dato comprendere quale dei pezzi sostituti o quali dei lavori di riparazione compiuti dalla controparte siano colti da necessario intervento riparativo o di garanzia di legge. La doglianza è, quindi, temeraria in quanto volta a muovere un appello con omissione financo di allegazione dei fatti costitutivi della doglianza posta come mero inadempimento.
Con lo stesso motivo di appello viene, poi, rilevato che la controparte ha sottoscritto la transazione con dolo avendo tentato di recuperare somme non dovute per lavorazioni che si è scoperto non essere mai state eseguite. La doglianza difetta di precisa allegazione in quanto la parte appellante non ha meglio indicato quali siano i lavori omessi di cui si è avveduta dopo la transazione, quando sia avvenuta tale scoperta e quali siano gli artifizi e raggiri posti in essere dalla all'atto della transazione che CP_1
abbiano occultato il mero inadempimento contrattuale. A voler onerare il Giudice di andare alla ricerca degli elementi fattuali delle pretese attoree è evidente che l'unica lavorazione che il consulente di parte appellante, perito , ha rilevato come omessa riguardano la serratura e il relativo Persona_2
scontrino cofano il cui omesso cambio non può essere in alcun modo occultato alla controparte e qualsiasi soggetto di massima sprovvedutezza ed imperizia nella materia tecnica si sarebbe avvisto che la serratura e il gancio utile alla chiusura non erano stati cambiati dall'autoriparatore, di talchè tali elementi lungi dall'essere stati oggetto di un qualche raggiro della controparte, integrano, invece, una normale rinuncia alla pretesa che la ha effettuato nell'alveo della transazione. Ad ogni Parte_1 buon conto non può omettersi, ai fini della valutazione della temerarietà dell'appello esperito, dell'introduzione di una nuova questione in appello mai sollevata in seno al giudizio di primo grado e pagina 8 di 11 alla sua deduzione in contrasto con la domanda esperita. Infatti, ove la parte si avveda che la transazione è stata conclusa per effetto del dolo determinante della controparte, ex art. 1439 c.c., essa deve esperire azione di annullabilità e giammai porre in essere un'azione volta all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto annullabile e del danno conseguente all'inadempimento, mentre parte attrice ha agito affermando il dolo della controparte nella conclusione di un accordo pattizio per lavori che essa credeva in buona fede eseguiti e di cui è stata truffata salvo poi aderire a tale volontà pattizia rammostrando di avere interesse al mantenimento in essere della transazione raggiunta e agire per il danno derivante dall'omesso adempimento della transazione. Non risulta superfluo, infine, precisare come nessuna azione risarcitoria sia stata avanzata dalla parte ex art. 1440 c.c. e d'altro canto essa ha totalmente omesso alcuna allegazione dei fatti di dolo in primo grado tralasciando financo alcuna menzione del termine “dolo” contrattuale in seno all'atto di citazione avanti al Giudice di Pace di Ivrea e dappoi in appello richiamandolo del tutto genericamente come petizione non comprensibile nei fatti sottesi che permettano di comprendere quale sarebbe stata la posizione del contraente (parte attrice – odierna appellante) in mancanza di altrettanti generici ed incomprensibili atti di truffa (da quanto allegato, infatti, emerge un mero inadempimento di prestazioni di cui la Parte_1
non poteva non essere a conoscenza al momento della transazione) rispetto alla transazione
[...] intercorsa tra le parti. Ne consegue che l'assunto dolo commesso dalla privo di minima CP_1
allegazione nei fatti costitutivi, prima ancora che di prova (da avanzarsi in primo grado nel rispetto del divieto dei nova in appello) va dichiarato insussistente e il motivo di appello respinto per infondatezza sia fattuale che giuridica delle questioni sollevate.
Infine, parte appellante si duole come conseguenza degli antecedenti motivi di appello dell'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha provveduto alla condanna dell'attrice alle spese di lite e alla lite temeraria. La sentenza va, invece, confermata, anche in punto spese di lite, in forza della posizione di soccombenza integrale attorea, e applicazione delle spese di lite, congruamente liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. modifiche da parte del Giudice di prime cure, in forza del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Va, altresì, confermata la condanna per lite temeraria puntualmente e congruamente motivata nella sentenza impugnata, avverso la cui ratio decidendi,
d'altro canto, la stessa parte appellante non ha mosso alcuna censura.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e pagina 9 di 11 del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia, €.6.084,47 (3.352,78+2.731,69), determinato in base alla domanda oggetto di appello e respinta sia in ordine al merito della controversia di primo grado, sia in ordine alla ripetizione delle spese di lite e di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata nella presente sede da parte appellante (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi nel presente grado giudizio transitato dalla prima udienza a quella di rimessione della causa in decisione. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in
€.3.397,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La condanna avanzata dalla parte convenuta ex art. 96 terzo comma c.p.c. deve essere accolta richiamandosi quanto già sopra affermato in ordine alla colpa grave (quale assenza di minima diligenza e perizia) nell'appello esperito, con proposizione di questioni fattuali mal allegate negli elementi costitutivi e non corretta applicazione giuridica delle norme dell'ordinamento, in una posizione che si è risolta nel tentativo di disattendere l'accordo transattivo intervenuto tra le parti e procedere al ristoro di assunti danni che in parte, altro non figurano che una ripetizione del prezzo dell'opera oggetto della transazione del tutto erroneamente inquadrato dall'appellante come azione risarcitoria, ed in parte integrano un danno da fermo tecnico in assoluta carenza di nesso di causalità con la scrittura che la parte assume essere inadempiuta, pur omettendo alcuna minima allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione che trovi la propria fonte nell'alveo della scrittura transattiva, con la proposizione di varie questioni mal analizzate nell'alveo dell'atto di appello, e complessivamente con una posizione attorea che è risultata manifestamente infondata in forza degli stessi documenti prodotti dalla parte, sussunti correttamente nell'alveo dell'inquadramento giuridico. La condanna deve essere emessa in misura pari al valore delle spese di lite sopra liquidate per compensi e così per €.3.397,00.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. la deve, inoltre, essere condannata al Parte_3 pagamento della somma di €.1.500,00 a favore della cassa delle ammende dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Ivrea n. 191/2023 pubblicata in data 27 marzo 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 11 - rigetta integralmente l'appello proposto da (C.F. ) e per l'effetto Parte_1 P.IVA_1
conferma in ogni sua parte la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 191/2023 pubblicata in data 27 marzo 2023;
- condanna la (C.F. ) alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ) che liquida nella somma di €.3.397,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e
[...] P.IVA_2
rimborso spese generali del 15% come per legge;
- condanna la (C.F. ) al pagamento di €.3.397,00 in favore della Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(C.F. ) a titolo di lite temeraria, ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
[...] P.IVA_2
- condanna la (C.F. ) al pagamento di €.1.500,00 in favore della cassa Parte_1 P.IVA_1
delle ammende dello Stato, ex art. 96 comma 4 c.p.c.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Ivrea, 25 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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