TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 1509/2023
Oggi 13/02/2025, alle ore 10:43, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.to Cascella, per Sorrentino;
dichiara che il pagamento è avvenuto da parte di Pt_1
avv.to Costabile, per E-Distribuzione; prende atto;
le parti dichiarano che è cessata la materia del contendere, pertanto chiedono emettersi in data odierna sentenza di cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
il Giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio;
il Giudice, all'esito della camera di consiglio;
decide la controversia, pronunciando la sentenza allegata al presente verbale. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1509/2023 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: azione risarcitoria
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elio Cascella, presso il Parte_2
cui studio sito in Sarno, Via Sarno Striano n. 32, elettivamente domicilia;
PARTE ATTRICE
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Controparte_1
Costabile, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, Via Fucilari n. 28;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, parte attrice domanda pronunciarsi condanna al risarcimento dei danni patiti;
si costituiva parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Nel caso di specie, tutte le parti costituite in giudizio hanno richiesto una pronuncia di cessata materia del contendere (in proposito, “Nella motivazione il giudice di merito darà atto che l'oggetto della controversia si intende disciplinato dal detto accordo se le parti l'hanno individuato. Ove le parti non
l'abbiano identificato o non ne abbiano identificato i termini, il giudice darà atto che le parti hanno dichiarato di avere definito la lite con un accordo fra loro intervenuto”; Cass.,
Sez. Un., sent. n. 8980 del 2018).
In proposito, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, " i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite", la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell'intervenuto accordo (Cass. sent. N. 6442 del 2020).
In relazione alle spese di giudizio, deve essere disposta la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 1509/2023
Oggi 13/02/2025, alle ore 10:43, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.to Cascella, per Sorrentino;
dichiara che il pagamento è avvenuto da parte di Pt_1
avv.to Costabile, per E-Distribuzione; prende atto;
le parti dichiarano che è cessata la materia del contendere, pertanto chiedono emettersi in data odierna sentenza di cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
il Giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio;
il Giudice, all'esito della camera di consiglio;
decide la controversia, pronunciando la sentenza allegata al presente verbale. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1509/2023 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: azione risarcitoria
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Elio Cascella, presso il Parte_2
cui studio sito in Sarno, Via Sarno Striano n. 32, elettivamente domicilia;
PARTE ATTRICE
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Controparte_1
Costabile, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, Via Fucilari n. 28;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, parte attrice domanda pronunciarsi condanna al risarcimento dei danni patiti;
si costituiva parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Nel caso di specie, tutte le parti costituite in giudizio hanno richiesto una pronuncia di cessata materia del contendere (in proposito, “Nella motivazione il giudice di merito darà atto che l'oggetto della controversia si intende disciplinato dal detto accordo se le parti l'hanno individuato. Ove le parti non
l'abbiano identificato o non ne abbiano identificato i termini, il giudice darà atto che le parti hanno dichiarato di avere definito la lite con un accordo fra loro intervenuto”; Cass.,
Sez. Un., sent. n. 8980 del 2018).
In proposito, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, " i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite", la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell'intervenuto accordo (Cass. sent. N. 6442 del 2020).
In relazione alle spese di giudizio, deve essere disposta la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio