Sentenza 19 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/04/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03402/2025REG.PROV.COLL.
N. 08118/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8118 del 2024, proposto da
S.I.S. – Società italiana sementi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Frisina e Caterina Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
VI - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agri Vieste S.r.l. e Nino Castiglione S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 15769/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e di VI - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Caterina Mercurio anche in sostituzione dell'avv. Pasquale Frisina e Francesco Pignatiello in sostituzione dell'avv. Stefano D'Ercole;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello è stata chiesta la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio (Sezione Quinta) n. 15769/2024, che ha respinto il ricorso R.G. 5229/2024 proposto per l’annullamento della comunicazione di esito negativo dell'istanza presentata dall'azienda “ S.I.S. Società Italiana Sementi - S.p.A .” (PROT. SLA0000123) per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “ Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'Avviso del 21 settembre 2022, comunicato a mezzo e-mail pec in data 1 marzo 2024 ” e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresa la relazione istruttoria e la nota prot. interno MASAF n. 0100466 del 29.02.2024 comunicati contestualmente al precedente provvedimento in data 1 marzo 2024.
2. Le premesse in punto di fatto possono essere sintetizzate come segue.
2.1. La ricorrente ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “ Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo ” del PNRR, finanziato dall’Unione europea, per un programma di sviluppo da realizzarsi nel comune di Piazza Armerina (EN).
Si tratta di una misura di sostegno in capo al MASAF il quale la ha disciplinata con Decreto ministeriale del 13 giugno 2022 e Avviso del 21 settembre 2022, affidando l’istruttoria e la gestione delle pratiche a VI (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.), quale soggetto gestore.
2.2. Il programma proposto dal S.I.S. S.p.A. prevede la riqualificazione edilizia ed impiantistica dello stabilimento già in uso e la realizzazione, previa demolizione di preesistente fabbricato, di un nuovo complesso immobiliare nelle vicinanze da destinare alla logistica ambientale, volto ad aumentare la capacità logistica esistente, con l’obbiettivo di migliorare la qualità dei prodotti e dei processi, ridurre l’impatto ambientale, contenere i costi e potenziare le condizioni di sicurezza sul lavoro. L’ammontare degli investimenti è di euro 5.693.000 e le agevolazioni richieste sono pari a euro 3.985.000, interamente in forma di contributo a fondo perduto.
In base alla normativa sopra richiamata, il procedimento di valutazione delle domande è finalizzato ad accertare la coerenza del programma di investimento con gli obiettivi della misura PNRR, che sono quelli di favorire la realizzazione di un intervento volto allo sviluppo della logistica agroalimentare in un’ottica di decarbonizzazione e digitalizzazione [art. 1, lett. e), del Decreto].
La procedura di valutazione prevede due macro-fasi:
(i) una prima fase di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni che comporta la redazione di una prima graduatoria, in cui VI svolge anche una prima valutazione sul carattere strategico del programma, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 8, comma 1, dell’Avviso e relativo all’allegato A, ossia: - capacità di ridurre gli impatti ambientali; - introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività; - presenza di progetti di ricerca e sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale; - capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale;
(ii) una seconda fase per i soggetti inseriti nella graduatoria in cui si procede all’esame di merito dei programmi con eventuale fase di negoziazione.
2.3. Nel caso che ci occupa, la prima graduatoria, all’esito della “prima verifica e valutazione”, è stata approvata con Decreto direttoriale del 21 dicembre 2022 dove la società appellante si è collocata all’ottantacinquesimo (85) posto con l’attribuzione di 71 punti su 100.
L’esame di merito, che definisce la seconda macro-fase, si svolge invece sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dall’art. 7, comma 4, del Decreto e dall’art. 8, comma 4, dell’Avviso, che concernono specificatamente: a) l’affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell’impresa o delle imprese proponenti; b) la sostenibilità finanziaria del Programma, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal Programma non coperte da aiuto pubblico; c) la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro 180 giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti, la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti; d) la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento.
2.4. In esito alla successiva istruttoria approfondita del programma proposto dall’odierna appellante, VI ha comunicato alla stessa, con nota del 14.12.2023, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Nella nota venivano specificati i singoli rilievi che corrispondono ai seguenti gruppi di censure: 1. impossibilità di valutare la sostenibilità finanziaria del programma in ordine alla capacità di sostenere la quota parte dei costi non coperti dall’aiuto pubblico (motivo: il contributo richiesto supera del 20% il massimo concedile in base a quanto stabilito nella comunicazione della commissione europea 2022/C485/01, manca per la liquidità di € 1.252.000 adeguata documentazione a supporto); 2. impossibilità di valutare la cantierabilità dell’iniziativa per mancanza dell’attestazione sulla disponibilità degli immobili oggetto del programma e non conformità della perizia che è carente dell’iter autorizzativo e delle dichiarazioni di conformità urbanistica del suolo e dei fabbricati preesistenti; 3. impossibilità di valutare il carattere strategico per mancanza di elementi qualitativi e quantitativi a tale fine richiesti; 4. impossibilità di valutare l’impatto dell’iniziativa nel miglioramento delle capacità logistiche/di stoccaggio per carenza di informazioni; 5. impossibilità di esprimere un giudizio positivo circa lo scenario controfattuale, perché non si evince il deficit di finanziamento e per carenza di alcuni parametri richiesti; 6. non è stata fornita la dichiarazione che attesta l’assenza di aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni (cfr. Reg. UE n. 1308/2013).
2.5. In data 22.12.2023 e 2.1.2023 la società ha trasmesso ad VI osservazioni e successiva nota integrativa con cui insisteva nel diritto alla maggiorazione del 20% e forniva per i restanti punti informazioni e dati aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modulo della proposta, in particolare in ordine alla disponibilità degli immobili, alla capacità del progetto di avere un impatto nello sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale, allo scenario controfattuale e ai calcoli Tir e Wacc.
2.6. Con il qui impugnato provvedimento, trasmesso via pec in data 1.3.2023, il Ministero, recependo l’esito dell’istruttoria svolta da VI, ha comunicato diniego all’accoglimento dell’istanza fondato sulla permanenza di plurimi motivi ostativi all’esito dell’esame della documentazione prodotta dall’Agenzia, il tutto “… come meglio dettagliato nella relazione istruttoria di cui alla nota prot. interno MASAF 0100466 del 29/02/2024, allegata al presente atto ”.
2.7. In sintesi, dalla richiamata relazione istruttoria di VI emerge che, in relazione ai singoli motivi originari numerati da 1 a 6 sopra riportati, sono rimasti insuperati i seguenti rilievi:
1. non risulta possibile applicare la maggiorazione del 20% in considerazione del disposto dei nuovi Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, che non prevedono il riconoscimento della suddetta maggiorazione; di conseguenza, applicando un ESL del 50 per cento, le coperture finanziarie fornite non risultano sufficienti a dimostrare che la proponente sia in grado di sostenere la quota parte dei costi previsti dal programma di sviluppo non coperti da aiuto pubblico; 2. per le particelle oggetto del contratto di locazione prodotto manca documentazione relativa alle autorizzazioni necessarie per la ristrutturazione del capannone e la realizzazione del nuovo fabbricato; per le particelle non ancora nella disponibilità della proponente manca l’impegno di acquisto o altra documentazione atta ad attestarne la titolarità; mancano tempistiche di acquisto dei terreni restando quindi impossibile esprimersi sulla cantierabilità; 3. superato; 4. superato; 5. parzialmente superato; tuttavia, non sono stati indicati tutti i parametri necessari al calcolo del Wacc e dallo scenario trasmesso si evince che il tasso interno di rendimento supera il costo medio del capitale dell’impresa, non rispettando, pertanto, la condizione di proporzionalità dell’aiuto prevista al paragrafo C5 – Effetto incentivante della Proposta Progettuale; 6. superato.
2.8. La relazione riporta in conclusione il seguente esito finale: “ In virtù di tutto quanto sopra esposto, si conferma che il programma di sviluppo presentato non è coerente con le disposizioni normative di cui al D.M. 13.06.2022 e successivo Avviso 21.09.2022 e in particolare: - ai sensi dall’art. 7 comma 4 lett. b) del D.M 13.06.2022, non è possibile valutare la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo; - ai sensi dell’art. 7 comma 4 lettera c) del D.M. 13.06.2022 non è possibile valutare la cantierabilità dell’iniziativa proposta; - ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.M. 13.06.2022, non è possibile verificare la credibilità dello scenario controfattuale”.
3. Ritenendo il provvedimento illegittimo e lesivo l’interessata ha proposto ricorso al T.a.r. del Lazio, affidato a cinque motivi di censura. Riguardo al primo motivo ostativo lamentava la violazione dell’art. 32 Reg. UE in relazione alla lex specialis, violazione della gerarchia delle fonti, del principio tempus regit actum e del principio favor partecipationis , nonché violazione dell’art. 14 del decreto 13 giugno 2022; in relazione al secondo e al quinto motivo ostativo lamentava la violazione del Decreto e dell’Avviso e la carenza di motivazione, la violazione del giusto procedimento e dell’art. 3 della L. 241/1990; infine, con l’ultimo motivo di ricorso, opponeva varie violazioni procedimentali, della normativa di riferimento e difetto di istruttoria.
4. All’esito del giudizio, il Tar del Lazio con l’appellata sentenza, ritenendo il ricorso manifestamente infondato lo ha respinto; in particolare il T.a.r. ha sottolineato la non valutabilità dei nuovi documenti prodotti in giudizio ma non precedentemente confluiti nel procedimento amministrativo.
5. Ne è seguito l’odierno appello affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
I “ Sull’erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia o error in iudicando sul primo motivo di ricorso – travisamento della censura – carenza della motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del Regolamento UE n. 1305/2013 – violazione e falsa applicazione dell’art. 288 del T.F.U.E. e dell’art. 13, comma 2, del T.U.E. – violazione del principio della certezza del diritto e di legalità – violazione degli artt. 10 e 11 della Cost. – violazione dell’art. 12 delle Preleggi in tema di interpretazione degli atti normativi - Illegittimità del punto 1 della comunicazione di esito negativo sul requisito della sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo ai sensi dell’art. 7 comma 4, lett. b) – violazione del giusto procedimento – violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del Regolamento Ue – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 4 lett. b) e dell’art. 8 dell’Avviso 21.08.2022 – eccesso di potere – violazione favor partecipationis – violazione principio tempus regit actum – violazione della gerarchia delle fonti normative ”;
II “Sull’erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia (o error in iudicando) sul secondo motivo di ricorso «sulla illegittimità del punto 1 della comunicazione di esito negativo. Sul requisito della sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo del programma di sviluppo ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. b) - violazione e falsa applicazione art. 14 Decreto 13 giugno 2022- contraddittorietà ed ingiustizia manifesta - violazione del giusto procedimento- violazione del favor partecipationis» ;”
III “ Sull’erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul quinto motivo di ricorso «violazione giusto procedimento - carenza istruttoria e violazione del favor partecipationis violazione di legge violazione e falsa applicazione del Decreto 13 giugno 2022 e Avviso 21 settembre 2022» - violazione del principio di fiducia, del risultato e della leale collaborazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 bis, della L. n. 241/1990 – violazione dell’art. 97 Cost. ”
IV “ Error in iudicando – sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso il terzo motivo di ricorso con cui era stata eccepita l’illegittimità del punto 2 della comunicazione di esito negativo in relazione al requisito della cantierabilità dei progetti di investimento, ai sensi dell’art. 7, comma 4, nonché dell’art. 7, comma 4, lett. c), e dell’art. 8 dell’avviso 21.09.2022 – carenza di motivazione - violazione del giusto procedimento e violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 dell’avviso 21.09. 2022 - contraddittorietà della motivazione ”;
V “ Error in iudicando – sulla erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso il quarto motivo di ricorso con cui era stata eccepita l’illegittimità del punto 5 della comunicazione di esito negativo in relazione al profilo dello scenario controfattuale – violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.M. 13.06.2022 – violazione del giusto procedimento – violazione del favor partecipationis – contraddittorietà ed ingiustizia manifesta”.
6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste in data 30 ottobre 2024 e VI in data 27 novembre 2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
7. Nei termini di rito tutte le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 73, comma 1, c.p.a.; in particolare, il Ministero ha eccepito la violazione del contraddittorio, facendo presente che si tratta di controversia rientrante nell’ambito d’applicazione dell’art. 12-bis del d.l. 68/2022 che al comma 4 prevede quali parti necessarie “…. le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108..”. A riguardo, il Ministero ha evidenziato che il primo giudice non ha considerato tale aspetto e fa presente che le amministrazioni la cui presenza è obbligatoria sono “ i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR ”; rimette quindi al Collegio la decisione da assumere a riguardo.
VI invece ha eccepito l’inammissibilità di una serie di domande e motivi che elenca nella memoria che sarebbero stati proposti per la prima volta in grado di appello in violazione dell’art. 104 c.p.a. e quindi inammissibili. In seguito sia l’appellante sia VI hanno depositato repliche.
8. All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato, il che consente, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, di prescindere dall’esame delle eccezioni sulla regolarità del contraddittorio sollevata dal Ministero e d’inammissibilità dei motivi nuovi in violazione dell’art. 104 c.p.a., sollevata da VI.
2. Con il primo motivo la società appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 288 del TFUE, dell’art. 13, co. 2, del TUE, degli artt. 10 e 11 della Cost., dell’art. 12 delle preleggi in tema di interpretazione degli atti normativi. La censura è rivolta avverso il capo della sentenza che nel respingere il primo motivo di ricorso ha statuito che, “ ai fini della individuazione del momento da cui far decorrere l’applicazione degli Orientamenti per gli aiuti di Stato, nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) assume rilevanza il momento della concessione dell’aiuto” e non invece, come ritenuto dalla ricorrente, il momento anteriore della pubblicazione dell’Avviso che prevede la possibilità di applicare per investimenti che ricadono in zone soggette a vincoli naturali ex art. 32 Reg. UE n. 1205/2013 una maggiorazione del 20% o, in alternativa, il momento (sempre anteriore) della domanda di accesso. A riguardo l’appellante lamenta omissione di pronuncia sul principale e assorbente profilo con cui in prime cure aveva eccepito la prevalenza dell’art. 32 del Regolamento UE n. 1305/2013 – avente forza di legge e, come tale direttamente ed immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, contemplante la possibilità di fruire di una maggiorazione del 20% della misura delle agevolazioni (previste al 50%) in zone soggette a vincoli naturali – rispetto alle previsioni della comunicazione della Commissione 2022/C 485/01, pubblicata il 22.12.2022 e avente efficacia dall’1.1.2023.
La statuizione del T.a.r., a dire della società ricorrente, sarebbe illegittima in quanto resa in violazione delle regole di riparto delle competenze tra le diverse fonti di produzione normativa a livello comunitario. Sottolinea che la Commissione, in tema di aiuti di Stato, gode sì di un ampio potere discrezionale nell’adottare atti di soft law ma non può adottare misure derogatorie a una norma regolamentare. Per questo insiste nell’affermare che il giudice avrebbe dovuto ritenere applicabile e prevalente il disposto di cui all’art. 32 del Regolamento UE n. 1305/2013, non solo in base alla gerarchia delle fonti comunitarie ma anche in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale che richiedono di dare prevalenza alla norma speciale previgente (l’art. 32 del regolamento UE) rispetto alla norma successiva (la comunicazione della Commissione del 2022) recante una disciplina generale.
Rileva, infine, l’appellante che una tale integrazione sarebbe contraria anche ai principi del favor partecipationis e necessaria chiarezza delle regole di gara, a tutela dell’affidamento.
2.1. La censura è infondata.
Il Collegio non ravvisa il sollevato contrasto tra il motivo di diniego addotto nella relazione istruttoria richiamata nel diniego dell’1.3.2024 e fondato sui nuovi Orientamenti della Commissione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali emanati nel dicembre del 2022 e l’art. 32 del Reg. UE n. 1305/2013, per le ragioni che seguono.
Come evidenziato dalla difesa dell’Agenzia VI, l’art. 32 del Regolamento UE n. 1305/2013, intitolato “ Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ”, sul quale si fondano non solo le misure compensative dei Piani di Sviluppo Regionali ma anche altri finanziamenti, non fa alcun riferimento ad una maggiorazione percentuale della misura delle agevolazioni. Tale norma, invero, si limita a designare le zone ammissibili alle misure compensative classificandole in a) zone montane, b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane e c) altre zone soggette a vincoli specifici. Il paragrafo 2 dell’art. 32 delinea le caratteristiche delle “zone montane” e prevede i criteri per la loro individuazione; il paragrafo 3 dello stesso detta invece i criteri per l’individuazione delle zone (diverse dalle zone montane) “soggette a vincoli naturali significativi”.
L’art. 32 richiama poi l’art. 31 del Regolamento, il quale stabilisce la possibilità di concedere le “ indennità ” a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ma lo stesso non si riferisce alle “ agevolazioni ” o gli “ aiuti di Stato ” di cui alla Comunicazione 2022/C 485/01 (Orientamenti agricoli), che invece disciplina - tra le altre cose - “ Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria …. ” e, segnatamente, “ Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connesse alla produzione agricola primaria ”.
Identica conclusione si trae dalla lettura dell’art. 1 del Regolamento (intitolato “ Oggetto ”) il quale specifica che “ 1. Il presente regolamento stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Esso definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Esso delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adottare al fine di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione ”.
Le disposizioni contenute nell’art. 32 Reg. EU 1305/2013, citate dalla parte appellante, pertanto, non rilevano ai fini del contributo oggetto di causa sia per il fatto che le stesse, come visto sopra, non prevedono maggiorazioni dei finanziamenti concedibili per le aree svantaggiate sia perché l’art. 32 Reg. EU in realtà non riguarda questa misura di investimento che è autonomamente disciplinata dal D.M. del 13 giugno 2022 e dall’Avviso del 21 settembre 2022 che al loro interno fanno richiamo ad altre norme comunitarie (agli artt. 107 e 108 del TFUE, agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 <2014/C 204/01> e, in particolare, le sezioni 1.1.1.1. e 1.1.1.4. e al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione con il quale alcune categorie di aiuti sono stati dichiarati compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE).
In merito la difesa del Ministero ha specificato che il mancato richiamo nel D.M. del Regolamento UE 1305/2013 non è casuale ma la diretta conseguenza del fatto che si tratta di una procedura autonoma preordinata all’attribuzione di agevolazioni a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi nell’ambito della “ Misura M2C1, Investimento 2.1 del PNRR ” il cui regime deve essere comunque conforme al disposto degli artt. 107 e 108 TFUE che disciplinano i c.d. “aiuti di Stato”.
Come chiarito dalla stessa Commissione europea, l’art. 107 del TFUE le attribuisce un ruolo fondamentale per ciò che attiene alla individuazione di quelli che costituiscono gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno dell’UE [ cfr. Parte I, Disposizioni comuni, Capitolo 1, Introduzione (3) della Comunicazione 2022/C 485/01, dove specifica che “ A norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse ].
Anche gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 di cui alla precedente Comunicazione 2014/C 204/01, espressamente richiamati nel D.M. 13.06.2022, lo dimostrano con chiarezza poiché già negli stessi fra l’altro si ribadiva che “ La Commissione stabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali gli aiuti per i settori agricolo e forestale e quelli per le zone rurali saranno considerati compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, del trattato… .”.
Pertanto, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, per le ragioni tutte sopra esposte, la Comunicazione della Commissione 2022/C 485/01 richiamata nella relazione istruttoria di VI a fondamento del primo motivo di diniego non ha né violato né abrogato l’art. 32 del Regolamento UE. Trattandosi di finanziamento con risorse provenienti dall’Unione Europea, l’Agenzia era senz’altro tenuta anche all’osservanza dei nuovi Orientamenti della Commissione comunitaria ai fini della valutazione della sostenibilità del programma di sviluppo per il fatto che tali norme risultavano in vigore al momento della decisione sulla erogazione dell’aiuto.
Peraltro, negli Orientamenti si dà atto che: “(655) La Commissione applicherà i presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente al 1 gennaio 2023, anche qualora le misure di aiuto siano state notificate anteriormente a tale data. Gli aiuti illegali saranno valutati in base alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi illegali saranno valutati nell’ambito degli orientamenti applicabili al regime di aiuto illegale nel momento in cui l’aiuto individuale è stato concesso”.
Anche le norme della lex specialis fanno salva la concessione di aiuti compatibili con il mercato interno “ nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato ” (art. 14 D.M.)
E’ privo di pregio anche il richiamo ai principi del favor partecipationis e della tutela dell’affidamento, in considerazione del fatto che la lex specialis della procedura in questione è chiara nel prevedere che gli interventi sono diretti a concedere aiuti compatibili con il mercato interno “ nel rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato ” (art. 14 Decreto). Nella suddetta normativa rientra non solo il precedente Orientamento 2014/C 204/01, richiamato nei motivi ostativi ma anche il nuovo Orientamento 2022/C 485/01, citato nel diniego definitivo.
3. Passando all’esame della seconda censura, anche essa è infondata.
Con questo secondo mezzo di impugnazione l’appellante deduce omesso pronunciamento anche sul secondo motivo di ricorso, con il quale aveva lamentato l’illegittimità dell’esclusione della società ricorrente dalla procedura, per non aver considerato, in via alternativa, ammissibile la domanda di agevolazione sino alla concorrenza del 50% dei costi del programmato investimento. Ritiene che le amministrazioni non avrebbero potuto escludere la proponente dalla procedura, in quanto l’art. 14 del Decreto, unitamente ai correlativi Allegati, dispone comunque l’erogazione di una agevolazione pari al 50% degli interventi proposti nella domanda che era stata ammessa in graduatoria al posto n. 85 avendo la proponente dimostrato il possesso di tutti i requisiti pervisti per l’accesso. L’esigenza di garanzia della par condicio tra i partecipanti alla procedura, a giudizio della ricorrente, avrebbe richiesto che in seguito alla pubblicazione della Comunicazione 2022/C 485/01 si procedesse alla riapertura dei termini per consentire ai soggetti eventualmente interessati, siccome incisi dai contenuti della predetta Comunicazione, di apportare alla loro domanda le necessarie modifiche, limitatamente alle parti incise dalle nuove prescrizioni ritenute vincolanti e suscettibili di (auto-etero integrazione) rispetto alla lex specialis di gara.
3.1. In primo luogo, il Collegio rileva che dagli atti si evince che il rilievo ostativo, ossia la non coerenza del programma di sviluppo proposto da S.I.S. con le previsioni dell’art. 7, comma 4, del D.M. 13.06.2022, in origine non era stato motivato dal contrasto della proposta di finanziamento con la nuova Comunicazione della Commissione 2022/C 485/01 ma dalla incompatibilità della maggiorazione percentuale del 20% con il previgente Orientamento del 2014 sull’intensità massima prevista dal regime degli aiuti di Stato in ambito agricolo. Per chiarezza si riporta il tenore della comunicazione dei motivi ostativi, dove VI ha fatto presente che “ non è possibile esprimere un giudizio positivo in merito a quanto stabilito dall’art. 7 comma 4 lett. b) del D.M. 13 giugno 2022, ovvero circa “la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto pubblico”, in quanto la Società, a fronte di investimenti richiesti alle agevolazioni pari a € 5.693.000,00, ha richiesto un contributo a fondo perduto pari a € 3.985.000,00, che supera di circa 20 punti percentuali l’ESL massimo concedibile pari al 50% dei costi ammissibili, nel rispetto dell’intensità massima prevista dal regime di aiuti per le iniziative afferenti alla produzione agricola primaria, localizzate nelle “Regioni di cui all'art. 171, lett. c) degli Orientamenti agricoli” (tra cui rientra la Regione Sicilia), e delle le intensità di aiuto consentite dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204/2014)…”.
Pertanto, il contrasto tra la previsione dell’Avviso del 21 settembre 2022 che all’art. 9, comma 1, terzo periodo disponeva che: “ Nei casi ricompresi tra gli aiuti di cui alla tabella 1A, le aliquote possono essere maggiorate: • di 20 punti percentuali per i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; • di 20 punti percentuali nel caso in cui l’investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (zone montane; zone soggette a vincoli naturali significativi individuate dal D.M. n. 591685 dell'11/11/2021) ” e la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato in realtà non è riconducibile ad una nuova norma di soft law sopravvenuta ma era riconducibile alla disciplina già vigente ed è stato prontamente opposto dall’Agenzia alla proponente nella comunicazione dei motivi ostativi, per darle la possibilità di rimediare.
A fronte di questa contestazione, in ordine alla non conformità della dimostrazione sulla sostenibilità finanziaria con la normativa comunitaria, la società ricorrente, nelle osservazioni del 22.12.2023, anziché chiedere o proporre una revisione del progetto fornendo la dimostrazione sulla capacità dell’azienda proponente di sostenere con mezzi finanziari aziendali una quota maggiore dei costi delle immobilizzazioni per adeguarlo a norma, ha insistito nella spettanza del contributo maggiorato del 20% rispetto al massimo concedibile pari a 50%, pur sapendo di rischiare l’esclusione.
Alla luce di queste circostanze, il Collegio non ravvisa nella condotta delle amministrazioni intimate una violazione della par condicio per il fatto che la necessità della rispondenza del contributo concedibile con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato è stata preannunciata nell’Avviso e la proponente è stata informata del contrasto rilevato ma la stessa non ha manifestato interesse a voler procedere all’adeguamento del programma nella parte incisa dalle citate norme comunitarie.
Di conseguenza, non avendo la ricorrente provveduto a sanare la problematica evidenziata, va considerata corretta la conclusione dell’Agenzia sulla permanenza di questa condizione ostativa all’ottenimento del finanziamento che è stata così motivata “ in considerazione del disposto dei nuovi Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, che non prevedono più il riconoscimento della suddetta maggiorazione. Di conseguenza, applicando un ESL del 50 per cento, le coperture finanziarie fornite non risultano sufficienti a dimostrare che la proponente sia in grado di sostenere la quota parte dei costi previsti dal programma di sviluppo non coperti da aiuto pubblico”.
4. Anche con il terzo motivo si lamenta l’omessa pronuncia in ordine al quinto motivo di ricorso, con il quale era stata lamentata l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla procedura, in ragione della violazione delle regole procedurali in punto di valutazione delle domande degli istanti, ammessi alla seconda fase di valutazione e di negoziazione della proposta.
In particolare, secondo la società appellante, sarebbero state violate le norme procedurali che prevedono un termine di 120 giorni dalla pubblicazione del bando per la conclusione della procedura e le norme che impongono, una volta avuto luogo l’inserimento in posizione utile nella graduatoria, una fase di negoziazione - un dialogo tra Enti e impresa proponente - finalizzata, nell’ottica del principio del risultato e dell’art. 97 Cost, a consentire integrazioni documentali e la modifica del programma per renderlo confacente all’interesse pubblico. Afferma essere stato violato il principio di legalità, perché la valutazione del progetto si è svolta secondo una logica meramente cartolare e contabile e non con il modello consensuale previsto dalla lex specialis e perché la comunicazione dei motivi ostativi è stata trasmessa, a giudizio dell’appellante, inammissibilmente, solo in seguito all’accertamento del possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità della proposta.
4.1. Anche il presente rilievo oltre ad essere generico è privo di fondamento.
Da una piana lettura della disciplina prevista dall’art. 7 del Decreto e dall’art. 8 dell’Avviso, si evince che le fasi di verifica delle domande di accesso al finanziamento per cui è causa sono due di cui una, quella iniziale, a carattere generale e di natura provvisoria e la seconda avente natura sostanziale. Entrambe le fasi hanno natura fondamentalmente cartolare. La fase negoziale, prevista nel bando, è solo eventuale e, in ogni caso, conseguenziale all’esito positivo della verifica sui criteri stabiliti dall’art. 7, comma 4, del Decreto e dall’art. 8, comma 4, dell’Avviso.
La prima fase di valutazione ha carattere preliminare, formale, in quanto finalizzata alla generica verifica sul possesso dei requisiti soggettivi e condizioni di ammissibilità del programma d’investimento secondo criteri predeterminati dalla lex specialis. Tale verifica si svolge sulla base delle informazioni e descrizioni fornite dalle proponenti nella modulistica allegata alla domanda (proposta di contratto e dichiarazione sostitutive).
Infatti, l’art. 8 dell’avviso del 21.9.2022, che disciplina la procedura per l’accesso alle agevolazioni del PNRR in esame, prevede: (i) una prima fase volta alla “ verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità [stabiliti] dal decreto [d.m.13.6.2022] e dal presente Avviso ” (par. 1), che si conclude con “ una prima graduatoria delle imprese proponenti ” (par. 3);
(ii) una seconda fase, propriamente denominata “ istruttoria ”, relativa alle sole imprese presenti nella predetta graduatoria, per l’esame di merito da svolgere sulla base di quattro gruppi di criteri.
Il mancato invio, nella prima fase, di una comunicazione ostativa prevista dall’art. 7, comma 2, del DM e dell’art. 8, comma 1, lett. a) e b), dell’Avviso, non significa che il programma abbia avuto esito positivo su tutti gli aspetti vagliati e che VI non sarebbe più potuta tornare in seguito a contestare qualche aspetto sostanziale nel prosieguo, ma comporta soltanto che il programma d’investimento può ritenersi dotato delle condizioni minime per essere ammesso alla successiva istruttoria, che è sempre di tipo prevalentemente cartolare e verte sui caratteri tecnici, progettuali e finanziari del programma.
Il Collegio, nel caso in esame, non ravvisa il censurato sovvertimento delle fasi procedurali e delle modalità prescritte dal bando. Come si evince dalla documentazione presente in atti, VI, con la nota del 14.12.2023, in esito alla verifica tecnica sul progetto, ha comunicato alla proponente un articolato preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, certamente ammesso anche in questa fase, con il quale ha esposto le diverse ragioni ostative all’accoglimento della domanda di agevolazione, invitandola a presentare “ osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti ” (doc. 4 di VI).
Proprio alla luce di tale invito, con le osservazioni scritte del 23.12.2023 e con le integrazioni alle osservazioni del 2.1.2024, la società ha prodotto diversi documenti ed elementi (documenti 5 e 6 di VI), che sono stati valutati, come emerge dalla comunicazione finale. Si è dunque instaurato un reale ed effettivo contraddittorio procedimentale, e questo è quanto rileva ai fini della regolarità procedurale secondo i parametri di cui alla normativa richiamata dall’appellante.
Emerge inoltre che l’odierna appellante, allorquando ha ricevuto la comunicazione con la quale era stata informata delle problematiche che presentava la sua proposta d’investimento, non ha sollevato alcun tipo di contestazione sulla assenza di un previo contraddittorio negoziale né ha rilevato la brevità del termine che le era stato concesso per le osservazioni chiedendo di poter avere a propria disposizione un termine più a lungo, come risulta essere stato concesso per altre proposte. Neppure risulta che la stessa abbia chiesto di poter interloquire con il soggetto gestore con modalità diverse dal riscontro della comunicazione inviatagli ovvero di poter apportare modifiche alla proposta di investimento in relazione ai vari rilievi di cui alla predetta comunicazione.
5. Con il quarto motivo di appello, pure esso infondato, viene dedotta l’erroneità del pronunciamento di rigetto del terzo motivo originario con cui era stata eccepita l’illegittimità della esclusione dal contributo per carenza del requisito attinente alla c.d. cantierabilità del programma di sviluppo, per non aver fornito adeguata e idonea documentazione in ordine alla “disponibilità delle aree” ed ai “titoli edilizi” per la realizzazione delle opere indicate nella domanda.
A sostegno di detto motivo di ricorso l’appellante aveva articolato concorrenti profili di censura e, in particolare, sotto un primo ed assorbente profilo, aveva eccepito che, a termini della lex specialis di gara, tale produzione documentale non sarebbe stata richiesta, a pena di esclusione, nella c.d. « fase di negoziazione con il soggetto proponente » ma entro 180 giorni dalla data di determinazione di ammissione (art. 7, comma 4 lett. c) e, sotto un secondo e concorrente profilo che, comunque, in sede di osservazioni alla comunicazione di preavviso di rigetto, sono stati resi chiarimenti, fornita documentazione e prodotta apposita perizia asseverata, attestante la piena fattibilità degli interventi programmati. A supporto della propria tesi l’appellante richiama nuovamente la sentenza del T.a.r. Lazio 5923/2023 e rinvia alla perizia asseverata dimessa in prime cure.
5.1. Le censure sono prive di fondamento per le seguenti ragioni.
In primis giova rilevare che l’appellante non fornisce una corretta lettura della lex specialis .
Per quanto rileva, va dato atto che l’art. 8 dell’Avviso stabilisce che l’Agenzia, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, esegue l’istruttoria valutando, tra l’altro, la cantierabilità dei progetti di investimento. Il bando a riguardo specifica testualmente che la proponente deve fornire, e di conseguenza VI deve accertare, “ la presenza di elementi atti a rilevare la possibilità che le imprese esibiscano, entro 180 giorni dalla determinazione di ammissione la documentazione concernente la materia edilizia ” e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione.
L’art. 7, comma 4, lett. c), del D.M., richiamato invece dalla appellante, ma non strettamente pertinente, si riferisce “ alla documentazione concernente la materia edilizia ” e quindi ai titoli edilizi e altre autorizzazioni che possono (e devono) essere esibiti in un secondo momento, ossia entro 6 mesi dalla ammissione al contributo.
Ciò che invece va esibito subito, sin dalla domanda e ai fini della ammissione al contributo, sono gli elementi che comprovano “la possibilità di ottenere nei tempi prescritti dal bando i titoli edilizi”. Tra questi elementi vi sono i titoli di proprietà dei terreni su cui costruire e degli edifici da risanare oppure altri titoli idonei che legittimano la proponente all’esecuzione dei lavori previsti nel programma. Non basta quindi un mero contratto di locazione, come ritenuto dall’appellante, ma serve in questo caso anche la produzione del consenso scritto del locatore.
A riguardo è sufficiente rilevare che, con riferimento al punto 2., in seguito alle osservazioni e alla documentazione integrativa presentata, VI nella Relazione istruttoria ha rilevato una serie di carenze posto che: “la Società Proponente non ha sanato la problematica evidenziata in quanto con riferimento alle particelle oggetto del contratto di locazione prodotto, non è stata fornita documentazione relativa alle autorizzazioni necessarie per effettuare la ristrutturazione del capannone e la realizzazione del nuovo fabbricato; invece, con riferimento alle particelle non ancora nella disponibilità della proponente, nella perizia asseverata, redatta dal Dott. Agr. Spina Giuseppe Maria Alessandro in data 22/12/2023, viene indicato genericamente che esse verranno acquistate, tuttavia, non è stato fornito nessun impegno di acquisto o altra documentazione atta ad attestarne la titolarità; inoltre, altresì non avendo fornito indicazioni sulle tempistiche di acquisto dei terreni, non si è in grado di esprimersi sulla cantierabilità dell’iniziativa e sulla tempistica relativa all’ottenimento dei titoli autorizzativi. Pertanto, il motivo ostativo contestato non si ritiene superato”.
5.2. La nota di VI è chiara e le criticità e mancanze sono tante e gravi e in concreto impediscono di esprimere un giudizio positivo sulla cantierabilità dell’iniziativa.
Ad avvalorare il tutto, si rileva conclusivamente che il “ contratto di disponibilità dei terreni ”, mai precedentemente fornito all’amministrazione procedente e dimesso per la prima volta in giudizio in data 20.5.2024, al punto 7) fa divieto “ alla parte affittuaria di apportare qualsivoglia modifica o eseguire miglioramenti fondiari, addizioni o trasformazioni dell’attuale sistema di coltivazione del fondo salvo consenso preventivo del concedente, da rilasciarsi per iscritto a pena di nullità. In ogni caso è escluso che l’effettuazione di tali interventi possa comportare una maggiore durata del rapporto, o comunque un indennizzo a favore della parte conduttrice, ed è altresì escluso il conseguente diritto di ritenzione del fondo ”. Tale documento, pertanto, correttamente non è stato considerato idoneo a dimostrare la cantierabilità dell’opera, così come non poteva considerarsi idonea la perizia, del tutto generica sui profili urbanistico-edilizi e priva di riferimenti temporali in ordine al presunto conseguimento dei titoli edilizi.
Risulta, infine, privo di pregio anche il richiamo della società appellante alla sentenza del TAR Lazio n. 5923/2024, riguardante l’assenza delle “ informazioni in merito all’arco temporale di svolgimento dell’iter autorizzativo ”, perché nel caso che ci occupa VI non ha richiesto la dimostrazione “ dell’immediata cantierabilità dell’intervento ” ma la dimostrazione della “ possibilità sulla cantierabilità nel termine di 6 mesi ” e ha contestato l’assenza di formale “ impegno di acquisto o altra documentazione atta ad attestar(n)e la titolarità ”.
Alla luce di quanto precede è da ritenersi corretto il pronunciamento del T.a.r. sul terzo motivo.
6. Con il quinto mezzo si è dedotta l’erroneità della sentenza per aver rigettato il quarto motivo di ricorso, con cui la società appellante aveva eccepito l’illegittimità dell’esclusione fondata sul giudizio negativo in ordine allo scenario controfattuale. In merito, la parte appellante rileva che né la mancata indicazione dei parametri per il calcolo dell’indice wacc, né la mancata condizione di proporzionalità dell’aiuto costituivano causa legittima di esclusione dalla procedura. In ogni caso afferma che, ove richiestane, ben avrebbe potuto fornire i necessari ragguagli.
Rappresenta, infine, che la mancata richiesta di detti chiarimenti, come espressamente previsto dal comma 6 dell’Art. 8 dell’Avviso, nonostante residuasse un tempo utile per richiederli, avrebbe frustrato irreparabilmente la partecipazione della ricorrente, determinandone la illegittima esclusione.
6.1. Anche questo ultimo motivo di censura deve essere respinto.
Le puntualizzazioni sin qui effettuate in ordine alla fondatezza delle principali ragioni ostative, tra loro autonome e in grado di sostenere ex se la decisione sulla non ammissibilità della domanda di contributo, consentirebbero al Collegio di soprassedere all’esame della presente motivo, oltretutto di natura meramente marginale, per difetto d’interesse ad una pronuncia (Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; id., 12 settembre 2017, n. 4297; id., 21 agosto 2017, n. 4045; Cons. Stato, Sez. IV, 30 marzo 2018, n. 2019; Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190).
Il Collegio ritiene comunque di poter affermare che VI, nel complesso iter della fase istruttoria, abbia agito nel rispetto delle disposizioni della lex specialis , nonché della L. n. 241/1990, relative alla “ partecipazione al procedimento amministrativo ”, avendo trasmesso il 14.12.2023 alla proponente una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza garantendo così la partecipazione di controparte al procedimento. Questa circostanza non viene contestata dalla società appellante, che tuttavia lamenta la carenza di ulteriori confronti procedimentali, non previsti dalle norme di procedura e che se anche fossero stati concessi per consentire l’integrazione dei dati sullo scenario controfattuale mancanti non avrebbero potuto rendere ammissibile la domanda.
L’Agenzia nel caso che ci occupa, a fronte di una pluralità di mancanze sostanziali, non era tenuta su questi aspetti a richiedere ulteriori approfondimenti, per il fatto che la società ricorrente era tenuta sin dal momento della presentazione della domanda di ammissione ai finanziamenti a provare l’idoneità dello scenario controfattuale, posto che l’art. 16, comma 4, del D.M. prevede che “ Con riferimento alle iniziative di cui agli articoli 10 e 11, le grandi imprese devono descrivere nella domanda di aiuto lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività' alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario ”.
In assenza di tale documentazione, VI con i motivi ostativi ha evidenziato che “ non è possibile esprimere un giudizio positivo circa lo scenario controfattuale, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.M. 13.06.2022, in quanto la proponente ha fornito uno scenario controfattuale da cui non si evince il deficit di finanziamento, calcolato come differenza tra il valore attuale del costo dell’investimento e il valore attuale degli utili differenziali tra i due scenari. Inoltre, non è stato fornito il calcolo del TIR dell’investimento e del WACC, con i relativi parametri (risk free, beta levered del settore food processing, premio di rischio)”.
In risposta ai suddetti motivi ostativi, la Società si è limitata ad allegare “ la dichiarazione sostituiva dell’atto notorio ” anziché fornire i dati richiesti. Di conseguenza, VI nella relazione istruttoria in merito alle criticità segnalate al punto 5, ha correttamente rilevato che “… la Società ha sanato parzialmente la problematica evidenziata in quanto ha fornito uno scenario dal quale si evincono il deficit di finanziamento, il calcolo del TIR dell’investimento e del WACC. Tuttavia, non sono stati indicati tutti i parametri necessari al calcolo di quest’ultimo. Inoltre, dallo scenario trasmesso si evince che il tasso interno di rendimento supera il costo medio del capitale dell’impresa, non rispettando, pertanto, la condizione di proporzionalità dell’aiuto prevista al paragrafo C5 – Effetto incentivante della Proposta Progettuale. Pertanto, il motivo ostativo contestato non si ritiene superato ”.
In ordine al doc. 9 “ documentazione scenario controfattuale ”, depositato soltanto in giudizio in data 20.5.2024 ma non nel procedimento amministrativo, come ha evidenziato la difesa di VI, il Collegio ritiene che tale atto – comunque non idoneo a risolvere tutte le criticità contestate – correttamente non sia stato considerato dal primo giudice.
Quanto invece all’assenza della documentazione utile a ritenere la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo con riferimento alla quota del 50% dei costi a carico, questa non è smentita dalla appellante, la quale, con riferimento “ alla sostenibilità finanziaria della ricorrente ”, si limita a censurare un presunto difetto di istruttoria circa l’asserita ampia disponibilità economica della ricorrente per far fronte alla realizzazione del progetto, adducendo il saldo sul conto corrente presso Intesa Sanpaolo al 19.12.2023, richiamando peraltro un documento (doc. 11), inconferente e inammissibile. Comunque, al riguardo, non è stata fornita documentazione (come ad esempio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) da cui risulta l’impegno della società e/o dei soci a vincolare quella determinata somma delle disponibilità aziendali per la realizzazione dell’investimento.
7. Da ultimo, la società appellante insite sulla richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale tesa a far accertare se sia compatibile con il sistema delle fonti articolato a livello eurounitario e, in particolare, non integri una violazione dell’art. 12, par. 2, del TUE, ammettere che una comunicazione successiva della Commissione, sia pure relativa ad una materia in cui quest’ultima gode di ampia discrezionalità (i.e. artt. 107, paragrafo 3, e 108 del TFUE), qual è la Comunicazione 2022/C 485/01, possa derogare (o, sia pure parzialmente, abrogare) a un regolamento del Parlamento e del Consiglio previgente, quale è il Regolamento UE n. 1305/2013 (art. 32).
7.1. Alla luce di quanto esposto nel paragrafo 2.1 in relazione al primo motivo di appello, la richiesta di rinvio pregiudiziale eurounitaria non può trovare accoglimento.
La questione difetta della rilevanza per la presente causa per il fatto che il motivo ostativo con il quale è stata opposta la concedibilità di un contributo a fondo perduto nella percentuale massima del 50% dell’investimento previsto già faceva richiamo al pregresso Orientamento della Commissione 2014/C 204/01. La questione inoltre è manifestamente infondata in considerazione del fatto che l’art. 32 del Reg. EU 1305/2013 nulla dispone in ordine a percentuali e maggiorazioni degli aiuti concedibili per le zone in esso richiamate, con conseguente palese insussistenza di contrasto tra fonti comunitarie di rango diverso. Risulta pertanto assente la prospettata violazione dell’art. 12, par. 2, del TUE.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società S.I.S. – Società Italiana Sementi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di lite della presente fase, che complessivamente liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli oneri e accessori di legge, da suddividere in parti eguali tra VI e il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
Nulla spese nei confronti degli appellati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO