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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/06/2024, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
N.R.G.1826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliata in Via M.R. Imbriani Parte_1 P.IVA_1
74 - Catania, presso lo studio dell'Avv. Massimo Filiberto, e rappresentata e difesa dall'Avv. GRECO
RAFFAELLA, per procura in calce alla citazione;
RICORRENTE
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ); Controparte_4 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 24.6.2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
chiedendo di accertare che gli stessi sono eredi di (c.f. ) Persona_1 C.F._5
deceduto in data 5.1.2018 per accettazione tacita.
I resistenti regolarmente citati non si sono costituiti.
1 Il ricorso non può trovare accoglimento atteso che, sulla scorta di quanto rappresentato in ricorso e della documentazione offerta, pare inferirsi che i resistenti siano meri chiamati all'eredità di ER
, deceduto in data 5.1.2018, non rinvenendosi i presupposti per ritenere accertata in capo ad essi
[...]
la qualità di eredi in forza di accettazione presunta dell'eredità, sulla scorta del solo certificato di residenza (peraltro non storico), il quale può avere valore presuntivo se suffragato da ulteriori elementi ivi non allegati né documentati. Ciò anche considerato che, da una parte risulta CP_2
comproprietaria del bene unitamente al coniuge defunto, e che alla moglie spetta il diritto di abitazione ex lege (nella specie in assenza di certificato di residenza storico non è possibile escludere che si tratti di casa coniugale o meno), e dall'altra parte che del pari tale circostanza è insufficiente anche per gli stessi figli che ivi risiedano con la madre. I resistenti risultano allo stato meri chiamati all'eredità.
Risulta al riguardo inammissibile la domanda avanzata in subordine di assegnazione in tale sede contenziosa di un termine per accettare l'eredità, tenuto conto che tale incombente va assolto dal ricorrente interessato mediante apposito procedimento di volontaria giurisdizione.
Nulla sulle spese ai resistenti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese ai contumaci.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 25/6/2024.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
), elettivamente domiciliata in Via M.R. Imbriani Parte_1 P.IVA_1
74 - Catania, presso lo studio dell'Avv. Massimo Filiberto, e rappresentata e difesa dall'Avv. GRECO
RAFFAELLA, per procura in calce alla citazione;
RICORRENTE
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. ); Controparte_4 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 24.6.2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
, , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
chiedendo di accertare che gli stessi sono eredi di (c.f. ) Persona_1 C.F._5
deceduto in data 5.1.2018 per accettazione tacita.
I resistenti regolarmente citati non si sono costituiti.
1 Il ricorso non può trovare accoglimento atteso che, sulla scorta di quanto rappresentato in ricorso e della documentazione offerta, pare inferirsi che i resistenti siano meri chiamati all'eredità di ER
, deceduto in data 5.1.2018, non rinvenendosi i presupposti per ritenere accertata in capo ad essi
[...]
la qualità di eredi in forza di accettazione presunta dell'eredità, sulla scorta del solo certificato di residenza (peraltro non storico), il quale può avere valore presuntivo se suffragato da ulteriori elementi ivi non allegati né documentati. Ciò anche considerato che, da una parte risulta CP_2
comproprietaria del bene unitamente al coniuge defunto, e che alla moglie spetta il diritto di abitazione ex lege (nella specie in assenza di certificato di residenza storico non è possibile escludere che si tratti di casa coniugale o meno), e dall'altra parte che del pari tale circostanza è insufficiente anche per gli stessi figli che ivi risiedano con la madre. I resistenti risultano allo stato meri chiamati all'eredità.
Risulta al riguardo inammissibile la domanda avanzata in subordine di assegnazione in tale sede contenziosa di un termine per accettare l'eredità, tenuto conto che tale incombente va assolto dal ricorrente interessato mediante apposito procedimento di volontaria giurisdizione.
Nulla sulle spese ai resistenti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese ai contumaci.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 25/6/2024.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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