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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210013096257000 ADD. REG. IRPEF 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 20.10.22, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, il ricorrente impugnava la cartella esattoriale di cui in epigrafe, relativa al periodo d'imposta 2014, notificata il 25.7.22.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per l'omessa motivazione, attesa l'emissione per la medesima annualità di un precedente atto impositivo, e l'intervenuta decadenza dalla potesta impositiva ex art. 25 DPR
60273, in quanto, avendo ad oggetto il controllo del modello Unico per l'anno d'imposta 2014, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2019.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Il ricorrente presentava istanza di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi della l. 197/22.
Con memoria depositata in data 17.5.23 depositava domanda di definizione agevolata, comunicazione di avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate e ricevuta F24 del pagamento effettuato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che, a seguito dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi della l. 197/22 art. 1 commi da 186 e ss., nonché dell'avvenuto pagamento si è perfezionata la definizione agevolata della presente lite.
Pertanto, ai sensi del comma 187 dell'art. 1 cit. va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va disposta la compensazione delle spese di lite, atteso che la norma suindicata prevede espressamente come le spese restano a carico di chi le anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata ex l. 197/22.
Compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320210013096257000 ADD. REG. IRPEF 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 20.10.22, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, il ricorrente impugnava la cartella esattoriale di cui in epigrafe, relativa al periodo d'imposta 2014, notificata il 25.7.22.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per l'omessa motivazione, attesa l'emissione per la medesima annualità di un precedente atto impositivo, e l'intervenuta decadenza dalla potesta impositiva ex art. 25 DPR
60273, in quanto, avendo ad oggetto il controllo del modello Unico per l'anno d'imposta 2014, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2019.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Il ricorrente presentava istanza di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi della l. 197/22.
Con memoria depositata in data 17.5.23 depositava domanda di definizione agevolata, comunicazione di avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate e ricevuta F24 del pagamento effettuato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via totalmente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione va rilevato che, a seguito dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi della l. 197/22 art. 1 commi da 186 e ss., nonché dell'avvenuto pagamento si è perfezionata la definizione agevolata della presente lite.
Pertanto, ai sensi del comma 187 dell'art. 1 cit. va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va disposta la compensazione delle spese di lite, atteso che la norma suindicata prevede espressamente come le spese restano a carico di chi le anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata ex l. 197/22.
Compensa le spese.