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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1922/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data
01/04/2025 dai coniugi
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. CEOLIN IRENE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. CEOLIN IRENE
- ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 20/08/1994 a MARCON (VE). I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 18/04/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/08/1994 da (n. a Venezia Parte_1
(VE) il 26/06/1972) e (n. a Treviso (TV) il 29/05/1972) e trascritto al n. 24, Parte Controparte_1
II, Serie A, Anno 1994 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MARCON (VE) alle seguenti condizioni:
“1) i ricorrenti si obbligano a mantenere un rapporto caratterizzato dal mutuo rispetto;
2) il sig. si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 ordinario della figlia , l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente nella misura del Per_1
100% dell'indice nazionale ISTAT (la 1° rivalutazione verrà con decorrenza dal mese di aprile 2026, in base agli indici del mese di marzo 2026);
3) il signor si obbliga altresì a rimborsare alla signora il 50% delle spese straordinarie di necessità CP_1 Parte_1 della figlia , secondo quanto specificato nel protocollo del Tribunale di Treviso;
Per_1
4) entrambi i coniugi dichiarano in questa sede di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere titolo per pretendere dall'altro qualsiasi forma di contributo per assistenza e/o mantenimento;
Si chiede ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici. “
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di MARCON (VE) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 22/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera