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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2464 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA BU DI
RA TT DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2464/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BARBERO DAVIDE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente alla loro salute, istruzione, educazione, scelta della dimora prevalente e residenza, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli medesimi, mentre potranno essere assunte separatamente dai genitori le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno di essi avrà i figli con sé;
3. I figli minori e manterranno residenza anagrafica e dimora Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre in Castell'Alfero (AT), Via Valle n. 7/D;
4. La casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Via Valle n. 7/D, di proprietà di entrambi i coniugi in misura del 50 % ciascuno, viene assegnata, con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, alla sig.ra
, la quale continuerà ad abitarvi con i due figli;
Parte_1
5. Le spese ordinarie relative alla casa coniugale – ivi comprese le spese per le utenze domestiche, per gli interventi di ordinaria manutenzione e la tassa sui rifiuti- saranno interamente a carico della sig.ra in quanto genitore assegnatario, mentre le spese straordinarie relative alla Parte_1
casa coniugale medesima saranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali e secondo le rispettive quote di comproprietà;
6. Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro 90 giorni Parte_2 dall'omologazione dei presenti accordi di separazione, dandone tempestiva comunicazione alla moglie;
Per_
7. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e secondo accordi tra i Parte_2 Per_2
coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio una volta uscito da lavoro sino al lunedì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
-ogni martedì, prelevandoli al pomeriggio una volta uscito da lavoro, sino al mercoledì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
- ogni giovedì nelle settimane in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, prelevandoli al pomeriggio una volta uscito da lavoro, sino al venerdì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
Per_
8. Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, i figli e trascorreranno col padre 15 Per_2
giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
trascorreranno, invece, con la madre due settimane non consecutive, da individuarsi preferibilmente tra quelle con weekend di spettanza della stessa e da concordarsi preventivamente entro il giorno 31 maggio di ogni anno. I restanti giorni di vacanza seguiranno il calendario ordinario di cui al precedente punto 7);
Per_
9. Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, negli anni pari i figli e Per_2
trascorreranno il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 30 dicembre con il padre e il periodo compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con la madre. Viceversa, negli anni dispari;
Per_ 10. Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo, negli anni pari i figli e Per_2
trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre. Viceversa, negli anni dispari. I restanti giorni di vacanza seguiranno il calendario ordinario di cui al precedente punto
7);
11. Per le restanti festività, si seguirà il calendario ordinario di cui al punto 7);
12. Nei momenti in cui i figli staranno con l'altro genitore, la sig.ra e il sig. Parte_1
si impegnano a consentire e a favorire i contatti telefonici, anche quotidiani, in modo Parte_2
da garantire la continuità del rapporto genitore-figlio;
13. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli durante il periodo in cui li avrà con sé;
Per_ 14. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli e versando Parte_2 Per_2
alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a complessivi Parte_1
euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_ 15. L'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore dei figli Pt_2
e sarà elevato a complessivi euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) a far data dal mese Per_2
di gennaio 2028, allorquando egli avrà estinto il finanziamento di cui in premessa a sé intestato.
Importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
16. Le spese straordinarie per i figli - richiamando sul punto il vigente Protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Asti e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti, anche per ciò che attiene alla tipologia di spesa da suddividere, all'onere della preventiva concertazione e alle modalità di rimborso- saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
17. L'assegno unico universale in favore dei figli sarà percepito da entrambi i genitori in misura del
50 % ciascuno;
18. Entrambi i coniugi, godendo di adeguati redditi propri, rinunciano ad ogni contributo al proprio mantenimento;
19. Le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Via Valle n. 7/D saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50 % ciascuno, secondo le rispettive quote di comproprietà;
20. Ciascun coniuge provvederà a pagare le rate del finanziamento a sé intestato e come in premessa meglio individuato, senza avere nulla a pretendere sul punto l'uno dall'altro;
21. I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
22. I coniugi prestano il reciproco assenso per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai fini del rilascio della carta d'identità e del passaporto dei figli minori”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
SFAX (TUNISIA) il 02/08/1985, celebrato in Moncalieri in data 24/10/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 74, Parte I, Serie, Anno 2009, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 01/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA BU DI
RA TT DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2464/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
e nato il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BARBERO DAVIDE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente alla loro salute, istruzione, educazione, scelta della dimora prevalente e residenza, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli medesimi, mentre potranno essere assunte separatamente dai genitori le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno di essi avrà i figli con sé;
3. I figli minori e manterranno residenza anagrafica e dimora Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre in Castell'Alfero (AT), Via Valle n. 7/D;
4. La casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Via Valle n. 7/D, di proprietà di entrambi i coniugi in misura del 50 % ciascuno, viene assegnata, con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, alla sig.ra
, la quale continuerà ad abitarvi con i due figli;
Parte_1
5. Le spese ordinarie relative alla casa coniugale – ivi comprese le spese per le utenze domestiche, per gli interventi di ordinaria manutenzione e la tassa sui rifiuti- saranno interamente a carico della sig.ra in quanto genitore assegnatario, mentre le spese straordinarie relative alla Parte_1
casa coniugale medesima saranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali e secondo le rispettive quote di comproprietà;
6. Il sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro 90 giorni Parte_2 dall'omologazione dei presenti accordi di separazione, dandone tempestiva comunicazione alla moglie;
Per_
7. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e secondo accordi tra i Parte_2 Per_2
coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio una volta uscito da lavoro sino al lunedì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
-ogni martedì, prelevandoli al pomeriggio una volta uscito da lavoro, sino al mercoledì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
- ogni giovedì nelle settimane in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, prelevandoli al pomeriggio una volta uscito da lavoro, sino al venerdì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
Per_
8. Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, i figli e trascorreranno col padre 15 Per_2
giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
trascorreranno, invece, con la madre due settimane non consecutive, da individuarsi preferibilmente tra quelle con weekend di spettanza della stessa e da concordarsi preventivamente entro il giorno 31 maggio di ogni anno. I restanti giorni di vacanza seguiranno il calendario ordinario di cui al precedente punto 7);
Per_
9. Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, negli anni pari i figli e Per_2
trascorreranno il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 30 dicembre con il padre e il periodo compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con la madre. Viceversa, negli anni dispari;
Per_ 10. Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo, negli anni pari i figli e Per_2
trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre. Viceversa, negli anni dispari. I restanti giorni di vacanza seguiranno il calendario ordinario di cui al precedente punto
7);
11. Per le restanti festività, si seguirà il calendario ordinario di cui al punto 7);
12. Nei momenti in cui i figli staranno con l'altro genitore, la sig.ra e il sig. Parte_1
si impegnano a consentire e a favorire i contatti telefonici, anche quotidiani, in modo Parte_2
da garantire la continuità del rapporto genitore-figlio;
13. Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli durante il periodo in cui li avrà con sé;
Per_ 14. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli e versando Parte_2 Per_2
alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a complessivi Parte_1
euro 200,00 (euro 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_ 15. L'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore dei figli Pt_2
e sarà elevato a complessivi euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) a far data dal mese Per_2
di gennaio 2028, allorquando egli avrà estinto il finanziamento di cui in premessa a sé intestato.
Importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
16. Le spese straordinarie per i figli - richiamando sul punto il vigente Protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Asti e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti, anche per ciò che attiene alla tipologia di spesa da suddividere, all'onere della preventiva concertazione e alle modalità di rimborso- saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
17. L'assegno unico universale in favore dei figli sarà percepito da entrambi i genitori in misura del
50 % ciascuno;
18. Entrambi i coniugi, godendo di adeguati redditi propri, rinunciano ad ogni contributo al proprio mantenimento;
19. Le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale sita in Castell'Alfero (AT), Via Valle n. 7/D saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50 % ciascuno, secondo le rispettive quote di comproprietà;
20. Ciascun coniuge provvederà a pagare le rate del finanziamento a sé intestato e come in premessa meglio individuato, senza avere nulla a pretendere sul punto l'uno dall'altro;
21. I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
22. I coniugi prestano il reciproco assenso per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai fini del rilascio della carta d'identità e del passaporto dei figli minori”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato a Parte_1 Parte_2
SFAX (TUNISIA) il 02/08/1985, celebrato in Moncalieri in data 24/10/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 74, Parte I, Serie, Anno 2009, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 01/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.